AFFARI ISTITUZIONALI - 040
T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, 13 maggio 2003, n. 799
Il documento dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 è accessibile a chi ne abbia interesse (nel caso di specie al dipendente dell'istituto scolastico).
La previsione della sua visione integrale riservata ai soli responsabili dei rischi e dell’affissione all’albo di alcune parti dello stesso, non osta alla possibilità di una sua conoscenza integrale.

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

         Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 25 L. 241/1990

sul ricorso n. 2640/2002 R.G., sezione II, proposto da G.M.C. rappresentata e difesa dall’avv. D.C., elettivamente domiciliata in ...

CONTRO

l’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – “G. Ambrosini” di Favara in persona del Dirigente Scolastico pro – tempore, rappresentato e difeso come per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

E NEI CONFRONTI

di S.A., in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – “G. Ambrosini” di Favara, rappresentata e difesa dall’Avv. A.P. presso il cui studio, in .. è elettivamente domiciliata – interveniente;

PER L’ ANNULLAMENTO

del silenzio rifiuto ex art. 25 della legge n. 241/1990, formatosi in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 24.4.2002 finalizzata ad ottenere copia integrale del documento rischi adottato dall’istituto ai sensi della legge n. 626/1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visto l’atto di intervento proposto da S.A.;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore il referendario Luca MORBELLI;
Udito alla camera di consiglio del 16 gennaio 2003 l’Avv. A.P. per l’interveniente e l’Avvocato dello Stato per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

PREMESSO

- che la ricorrente, delegato sindacale GILDA per il personale insegnante dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – “G. Ambrosini” di Favara ha richiesto, con istanza depositata in data 24.4.2002, copia integrale del Documento dei rischi di cui alla legge n. 626/1994;

- che il predetto istituto non ha provveduto entro i termini previsti a quanto richiesto dalla ricorrente;

- che quest’ultima con il ricorso proposto ha chiesto l’annullamento del silenzio - rifiuto formatosi ex art. 25 della legge n. 241/1990;

- che nella camera di consiglio del 16 gennaio 2003 la difesa dell’amministrazione e dell’interveniente hanno chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato;

CONSIDERATO

- che la ricorrente ha rispettato le procedure ed i termini di cui all’art. 25 legge 241/1990 ed in particolare ha motivato sufficientemente la richiesta con il riferimento alla propria qualità di dipendente dell’istituto;

- che la stessa ha interesse a conoscere il documento richiesto in quanto inerente ad interessi essenziali della persona quali la tutela preventiva della salute;

- che il particolare regime di pubblicità del documento rischi, previsto dagli articoli 19 comma 5 e 4 comma 3 della legge 626/1994, sostanziandosi nella visione integrale riservata ai soli responsabili dei rischi e nell’affissione all’albo, limitatamente ad alcune parti dello stesso, non esclude la possibilità di una sua conoscenza integrale ai sensi della legge n. 241/1990 ma costituisce informazione preliminare tale da mettere in condizione i lavoratori interessati di ottenerne la visione integrale o l’estrazione di copia, non sussistendo alcun interesse meritevole di tutela che si contrapponga alla piena ostensibilità del documento;

- che, pertanto, le giustificazioni addotte dal Dirigente dell’istituto in data 5.6.2002 non costituiscono motivazione valida per escludere il diritto di accesso;

- che, conseguentemente, va accolto il ricorso in epigrafe e dichiarato l’obbligo dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – “G. Ambrosini” di Favara di rilasciare i documenti indicati nell’istanza di che trattasi;

- che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe, ordina all’ l’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – “G. Ambrosini” di Favara, in persona del dirigente scolastico pro-tempore, di rilasciare alla ricorrente gli atti dalla stessa richiesti con l’istanza di cui in narrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2003 in Camera di consiglio con l’intervento dei signori magistrati:

Calogero Adamo, Presidente
Filippo Giamportone, consigliere
Luca Morbelli, referendario, estensore.