AFFARI ISTITUZIONALI - 037
Consiglio di Stato, sezione VI, 17 gennaio 2003, n. 20
Anche per vincolare un bene immobile di proprietà pubblica ai sensi dell'art. 4 Legge n. 1089/1939 (ora art. 5 decreto legislativo n. 490 del 1999 - n.d.r.)è necessario un provvedimento esplicito diretto ad accertarne l'interesse storico-artistico.
In assenza di una ricognizione e di una istruttoria da parte dell'autorità preposta alla tutela, l'immobile pubblico non può ritenersi automaticamente vincolato anche se risalente a più di 50 anni.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da O.S.A.I. S.r.l., con sede in Napoli, rappresentata e difesa dall’avv. R.M. ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in ...

contro

- la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e Provincia, in persona del Soprintendente p.t.;

- ed il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. I, 5 settembre 2000, n. 3351;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza istruttoria 22 aprile 2002, n. 2169;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 2002 il Consigliere Lanfranco Balucani e uditi, altresì, l’avv. M. e l’avvocato dello Stato Gentili;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania la OSAI s.r.l., gestore del parco-giochi EDENLANDIA sito in Napoli, viale Kennedy n. 76, su area di proprietà dell’Ente Mostra d’Oltremare, ha impugnato gli atti con i quali la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ha ordinato la sospensione dei lavori ed il ripristino dell’«originale portale d’ingresso» al parco-giochi, opera dell’arch. V. Amicaretti, del 1941; e ciò sul presupposto che i lavori eseguiti, senza il parere della Soprintendenza, riguardassero un immobile di “notevole interesse artistico e storico”, vincolato ai sensi della legge 1089/1939.

Il Tribunale adito con la sentenza indicata in epigrafe respingeva il ricorso.

Avverso l’anzidetta pronuncia ha interposto appello la OSAI s.r.l., deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) il TAR ha erroneamente ritenuto che la censura dedotta in primo grado consistesse nella mancata notifica dell’ordinanza alla società, mentre in realtà la doglianza riguardava il fatto che il provvedimento è rivolto all’Ente proprietario dell’immobile e non già alla società;

2) il TAR ha erroneamente ritenuto che ricorressero le ragioni d’urgenza tali da giustificare la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990;

3) la decisione del TAR è errata in punto di fatto in quanto attribuisce l’opera all’arch. Amicaretti, datandola 1941, senza alcuna istruttoria e basandosi esclusivamente su uno schizzo a china, privo di firma; inoltre, non essendo stata mai effettuata una ricognizione dell’interesse storico-artistico dell’immobile, questo non poteva ritenersi vincolato “ipso iure” ai sensi dell’art. 4 L. n. 1089;

4) il TAR, anziché dichiarare l’insindacabilità della scelta della Soprintendenza, avrebbe dovuto rilevare l’assenza di ragioni idonee a giustificare la persistente tutela di un’opera che – anche se esistita – era “degradata in misura evidentissima, avendo versato per anni e anni in uno stato di totale disinteresse ed abbandono, e parzialmente distrutta”.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata che ha contestato la fondatezza dell’atto di appello e ne ha chiesto la reiezione.

DIRITTO

E’ fondato il motivo di gravame con il quale la società appellante ripropone la questione dell’illegittimità degli impugnati provvedimenti della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli (sospensione dei lavori e restitutio in integrum) sotto il profilo che l’immobile oggetto dei provvedimenti stessi (costituito dal portale d’ingresso della Mostra d’Oltremare di Napoli, di proprietà dell’Ente omonimo) non potrebbe ritenersi vincolato ai sensi dell’art. 4 L. n. 1089/1939 (ora art. 5 decreto legislativo n. 490 del 1999, non essendo stata mai effettuata da parte della competente Autorità una ricognizione dell'interesse storico-artistico dell'immobile stesso.

La materia del contendere sottoposta all'esame del Collegio con siffatto motivo si incentra dunque sulla necessità (o meno) di un atto formale del Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini della sottoposizione di un bene di proprietà pubblica al regime vincolistico di cui alla legge n. 1089.

Si tratta di questione sulla quale la Sezione ha avuto occasione di pronunciarsi con due recenti decisioni (2 novembre 1998, n. 1479 ed 8 febbraio 2000, n. 678), ove si è ritenuta la necessità, anche per i beni di proprietà pubblica, di un apposito atto diretto ad accertare la valenza storico-artistica del bene.

Da tale indirizzo il Collegio non ha motivo di discostarsi condividendo pienamente le argomentazioni che stanno alla base delle predette decisioni.

Il giudice di prime cure ha tratto argomento dal tenore dell’art. 4 L. n. 1089/1939 (ora art. 5 decreto legislativo n. 490 del 1999 - n.d.r.) per sostenere che, contrariamente a quanto avviene per i beni di interesse storico-artistico di proprietà privata, i beni omologhi appartenenti agli enti pubblici territoriali sono ex lege assoggettati al regime proprio dei beni demaniali ed alle norme protettive dettate dalla legge n.1089 senza che sia all’uopo necessario un atto costitutivo di accertamento del pregio del bene.

In realtà la citata disposizione normativa, se è vero che sancisce la funzione puramente dichiarativa assolta dagli “elenchi” (nei quali i rappresentanti degli Enti debbono ricomprendere “le cose indicate nell’art. 1...”), non contiene però alcuna statuizione da cui possa escludersi la necessità di un provvedimento costitutivo volto alla verifica dell’interesse storico-artistico del bene ed alla conseguente imposizione del regime vincolistico.

Anzi la previsione contenuta all’ultimo comma dell’art. 4, laddove richiama “le disposizioni della presente legge” per affermare che queste trovano applicazione per le cose di proprietà degli enti pubblici territoriali, a prescindere dall’inclusione negli elenchi descrittivi, va riferita certamente anche alle norme (della L. n.1089) che prescrivono di accertare la natura del bene e di riscontrarne l’interesse culturale ai sensi degli artt. 1 e 2.

Né può assumere alcun rilievo in senso contrario la circostanza che l’art.  3 della  L. n. 1089/1939 imponga la “notifica” per i soli beni di proprietà privata.

Siffatta limitazione – come ha osservato la Sezione nelle pronunce soprarichiamate – riguarda infatti il solo momento della partecipazione o comunicazione dell’atto, “mentre non vi è traccia alcuna di una distinzione tra beni pubblici e privati per quanto afferisce al momento prodromico dell’accertamento circa l’interesse da tutelare, esplicazione di discrezionalità tecnica di pertinenza dell’Amministrazione dei beni culturali...” (così VI, 8 febbraio 2000, n. 678).

La necessità di un provvedimento costitutivo anche per i beni di interesse storico-artistico appartenenti agli Enti pubblici territoriali è in ogni caso postulata – secondo l’orientamento giurisprudenziale soprachiamato – anche dalle disposizioni del Codice Civile ove, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822-824 fanno parte del demanio gli immobili di proprietà di Stato, Province e Comuni, “riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia”: con ciò evidenziandosi che la qualificazione di beni sottoposti al regime della legge n. 1089 presuppone un apposito atto di riconoscimento che accerti l’interesse alla tutela.

Occorre aggiungere che le conclusioni cui perviene la ricostruzione del dato normativo qui delineata si pone in perfetta coerenza: da un lato, con l’opportunità di ricondurre ogni valutazione al Ministero per i beni culturali, vale a dire all’organo tecnicamente qualificato ed istituzionalmente deputato all’accertamento della valenza storico-artistica del bene; dall’altro, con l’esigenza non meno importante di dare certezza al regime vincolistico onde agevolare gli Enti pubblici proprietari in sede di gestione e di disposizione del bene.

Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso proposto in primo grado avverso gli impugnati atti della Soprintendenza (che risultano assunti sull’erroneo presupposto dell’esistenza del vincolo di interesse storico-artistico sul portale d’ingresso della Mostra d’Oltremare di Napoli).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez.VI), nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO, Presidente
Sergio SANTORO, Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI, Consigliere
Pietro FALCONE, Consigliere
Lanfranco BALUCANI, Consigliere Est.