AFFARI ISTITUZIONALI - 032
T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, 14 novembre 2002, n. 4594
I verbali dei sopralluoghi per abusi edilizi eseguiti dagli agenti della Polizia municipale sono atti amministrativi di paternità comunale, finalizzati alla repressione dell’abuso edilizio e all’adozione di determinazioni di competenza dell’Ente locale, anche se trasmessi alla Procura della Repubblica perché questa verifichi se siano ravvisabili anche estremi di reato.
La mera trasmissione degli atti al giudice penale, non acquisiti da quest’ultimo con provvedimento di sequestro, non è sufficiente per ingenerare in capo all’Ente locale l'obbligo di segretezza e ad escludere il diritto di accesso per i soggetti interessati.
Il soggetto denunciato all’Autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia.
Il ricorso è inammissibile se volto al riconoscimento del diritto di accesso a tutte le segnalazioni e le note, anche verbali e/o anonime ma è invece ammissibile se rivolto all’accesso ai verbali della Polizia municipale e ad eventuali segnalazioni dell’abuso pervenuti al Comando a condizione che siano effettivamente esistenti.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Prima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso (n. 1518/2002) proposto ex art. 25 legge 7 agosto 1990, n. 241 dall'avv. F.R., rappresentato e difeso dall'avv. G.R. presso il cui studio in ..., è elettivamente domiciliato

contro

il Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente di accesso (per esame ed estrazione di copia) ai documenti richiesti al Comando di Polizia municipale di Polignano a Mare con le istanze del 28 giugno e del 13 agosto 2002 e, ove occorra,

per l'annullamento

del rifiuto tacito e delle note nn. 3361/PM del 28 luglio 2002, 4042/PM del 18 agosto 2002 e 4227/PM del 16 settembre 2002, tutte del suddetto Comando di Polizia municipale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la relazione del dirigente del settore P.M. del Comune di Polignano a Mare, depositata in giudizio il 5 novembre 2002;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Pres. Gennaro Ferrari; 
udito l'avv. G.R. per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con atto (n. 1518/02) notificato in data 10 novembre 2002 l’avv. F.R. ha proposto ricorso a questo Tribunale perché sia riconosciuto il suo diritto a prendere visione e ad estrarre copia dei documenti in epigrafe indicati e, all'occorrenza, per l'annullamento del diniego opposto alle sue istanze dal Comando di Polizia municipale del Comune di Polignano a Mare.

Premette in fatto:

a) di aver avuto dal suddetto Comune, in data 7 febbraio 2002, l’autorizzazione ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo di un manufatto demaniale ottenuto in concessione ed ubicato in località Cala Paura;
b) che il cantiere è stato oggetto di settimanali controlli da parte dei vigili urbani del locale Comando di Polizia municipale;
c) di aver presentato allo stesso Comando istanza di accesso alla documentazione relativa ai suddetti sopralluoghi, alle segnalazioni, note e lettere pervenute al Comando ed aventi ad oggetto i lavori eseguiti sull'immobile in concessione, nonché alla documentazione relativa agli interventi degli agenti di P.M. per il muro di contenimento del fondo dei signori D.A.A. e aventi causa di D.A.N. dal 1996 ad oggi.

Aggiunge che in data 6 luglio 2002 il Comando di Polizia municipale gli ha notificato un verbale di contravvenzione edilizia - trasmesso alla Procura della Repubblica di Bari - per lavori eseguiti senza concessione di costruzione all'interno dell'immobile demaniale ottenuto in concessione per ricovero imbarcazioni da diporto e dotazioni di sicurezza e, in data 26 luglio 2002, un'ordinanza di sospensione dei lavori.

Prosegue affermando che con nota in data 28 luglio 2002 la dirigente del Settore di Polizia municipale ha rigettato l'istanza perché:

a) la documentazione relativa ai sopralluoghi svolti dai vigili urbani nel manufatto demaniale era agli atti della Procura della Repubblica di Bari;
b) non esisteva alcuna nota scritta di segnalazione di abusi edilizi rilevati;
c) la documentazione relativa agli interventi svolti per il crollo del muro di contenimento del fondo dei signori D.A. avrebbe dovuto essere richiesta al dirigente dell'U.T.C..

A questo riguardo il ricorrente precisa di aver ottenuto dalla Procura della Repubblica di Bari le relazioni di servizio del Comando di Polizia municipale dell'11 aprile 2002, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002 (documenti nn. 7, 8 e 9 allegati al ricorso) e dall'U.T.C. la nota indirizzata in data 8 agosto 1099 dal Comandante della Polizia municipale al dirigente del Settore (doc. n.10).

Rileva peraltro che detta documentazione non esaurisce quella oggetto della sua istanza del 28 giugno 2002, reiterata il 13 agosto, ed avente ad oggetto:

a) la documentazione (verbali, relazioni di servizio, ecc.) relativa a tutti i sopralluoghi svolti in Cala Paura dagli agenti del Comando di Polizia municipale dal 1° aprile 2002 in poi;
b) le segnalazioni e le note, anche "verbali e/o anonime”, comunque pervenute al Comando per lavori eseguiti nel manufatto demaniale;
c) la documentazione relativa agli interventi, agli atti e alle comunicazioni effettuate dal Comando per il crollo in Cala Paura del muro di contenimento del fondo dei signori D'Aprile Anna ed aventi causa di D.A.N. dal 10 giugno 1996 in poi.

Sostiene il ricorrente che detta istanza deve ritenersi tacitamente respinta essendo trascorsi inutilmente i trenta giorni di cui all' art. 25 legge n. 241 del 1990 e all'art. 1, comma 5, d.P.R. n. 352 del 1992.

2. In data 16 settembre 2002 il Comandante della P.M. ha comunicato (rectius, confermato) il rigetto dell'istanza di accesso.

3. Il ricorrente deduce:

a) relativamente all'accesso ai documenti concernenti gli atti della P.M. per il muro crollato: si tratta di atti necessari per la cura e la difesa degli interessi giuridici del ricorrente ai fini non solo del giudizio ordinario innanzi al T.A.R., ma anche della tutela risarcitoria alla quale egli ha diritto per essere stato privato dell'utilizzo del bene demaniale in diretta conseguenza dell'inerzia degli uffici del Comune;
b) relativamente all'accesso ai documenti della P.M. per le presunte violazioni edilizie, non oggetto di sequestro penale, essendo indubbio che essi non sono espressione di polizia giudiziaria. Tale conclusione vale per gli esposti pervenuti al Comando di P.M., per le disposizioni di comando, i verbali e le relazioni di servizio della P.M., relative al manufatto demaniale e, infine, per le relazioni, i verbali e i rilievi conseguenti al crollo del muro, che gli agenti di P.M. hanno redatto in esecuzione delle ordinanze sindacali del 1996 e del 1998 e che il Comandante della P.M., nella nota dell'8 agosto 1999, afferma di aver trasmesso a non meglio precisati "organi competenti";
c) Eccesso e sviamento di potere - contraddittorietà e difetto delle motivazioni, atteso che il comportamento della P.M. appare ispirato a spirito ostruzionistico non fine a sé stesso, ma preordinato ad ostacolare l'esercizio e la tutela giudiziaria dei diritti del ricorrente in sede amministrativa, penale e civile.

4.- Il Comune di Polignano a Mare ha depositato in giudizio una relazione a firma del Comandante della Polizia municipale alla quale è stata allegata la nota in data 18 ottobre 2002 con la quale il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari - premesso che gli atti richiesti dal ricorrente sono parte del fascicolo del Pubblico Ministero e sono conseguentemente coperti da segreto istruttorio, ma possono essere richiesti dai difensori al P.M. competente secondo le norme di rito - ha ordinato alla Polizia municipale di non comunicare “alle parti richiedenti alcun atto o notizia del procedimento in oggetto".

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto volto a denunciare il silenzio che sarebbe stato serbato dal Comando della Polizia municipale del Comune di Polignano a Mare sulla prima istanza di accesso ai documenti presentata dal ricorrente in data 13 agosto 2002. E’ infatti in atti la nota del Comandante della P.M., intervenuta a distanza di soli cinque giorni, che nega l’accesso e ne chiarisce le ragioni (i documenti chiesti in visione sarebbero riconducibili all’attività di polizia giudiziaria, “come tali sottratti all’accesso”).
Tale conclusione non è peraltro in grado di danneggiare il ricorrente atteso che egli, anche se in contraddizione con la premessa da cui parte, ha provveduto ad impugnare nei termini di legge sia la nota innanzi richiamata sia quella successiva del 14 settembre 2002 con la quale lo stesso Comandante, in risposta alla lettera del 20 agosto del ricorrente - che dichiarava di prendere atto “del contenuto negativo” della precedente risposta, ne contestava il contenuto e le motivazioni e reiterava l’istanza di accesso - confermava il precedente diniego.

2. Lo stesso ricorso è parimenti inammissibile in quanto volto all’acquisizione dei documenti afferenti il crollo del muro di sostegno di proprietà dei signori D.A.A. ed aventi causa di D.A.N., ai quali lo stesso ricorso avrebbe dovuto essere notificato essendo indubbia la loro qualità di soggetti interessati alla riservatezza sugli atti, di paternità comunale, che direttamente li riguardano.
Il fatto che generalmente - in caso di conflitto tra la legittima pretesa di un soggetto a conoscere determinati atti e il diritto del soggetto terzo ad evitare la loro divulgazione ove da essa possa derivare per lui un nocumento morale o economico - debba darsi prevalenza alla prima se la conoscenza degli atti in questione è necessaria per la cura di interessi giuridici meritevoli di tutela (T.A.R. Lazio, I Sez., 14 dicembre 1993, n. 1742), non esclude la necessità che tutti i portatori di interessi confliggenti siano ritualmente coinvolti nella vicenda contenziosa dalla quale può derivare una compromissione della loro sfera giuridica.

3. La definizione del ricorso, nella parte riguardante gli abusi edilizi asseritamente compiuti dal ricorrente eseguendo lavori all’interno del manufatto demaniale ottenuto in concessione, senza la previa acquisizione della licenza di costruzione, richiede una preliminare precisazione innanzi tutto in punto di diritto e, in secondo luogo, in punto di fatto.

In punto di diritto deve osservarsi che è quanto meno dubbia la possibilità di ricondurre negli atti di polizia giudiziaria i verbali dei sopralluoghi eseguiti dagli agenti della Polizia municipale nel cantiere del ricorrente.
Sembrerebbe più ragionevole ritenere che si tratta di atti amministrativi che si inseriscono nel procedimento, di paternità comunale, finalizzato alla repressione dell’abuso edilizio e all’adozione di determinazioni rientranti nella competenza in materia di polizia edilizia dell’Ente locale, e successivamente trasmessi alla Procura della Repubblica per mere finalità conoscitive, id est perché questa verifichi se nel comportamento tenuto dal ricorrente siano ravvisabili anche estremi di reato.

In ogni caso si tratta di questione ininfluente al fine della decisione che sulla questione deve assumere questo Tribunale, atteso che la mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest’ultimo a seguito di un provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all’Amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione.
In questo senso è la giurisprudenza univoca del giudice della legittimità, di primo e di secondo grado, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi risultando ineccepibili e, comunque, conformi a pacifici principi di diritto e all’esigenza di trasparenza che deve connotare l’attività della pubblica Amministrazione le motivazioni che sorreggono tale conclusione (Cons. Stato, IV Sez. 28 ottobre 1996, n. 1170; 20 maggio 1996, n. 665; 4 aprile 1998, n. 548, per la quale la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso; T.A.R. Reggio Calabria, 13 settembre 1995, n. 730, per il quale il soggetto denunciato all’Autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia).

Segue da ciò che l’ordine impartito dal Sostituto Procuratore della Repubblica alla Polizia municipale di non comunicare “alle parti richiedenti alcun atto o notizia del procedimento in oggetto”, peraltro nemmeno specificato, non costituisce un limite ovvero un impedimento per le autonome determinazioni rientranti nella esclusiva competenza del giudice amministrativo, il quale può legittimamente impartire alla suddetta Polizia municipale l’ordine contrario, ove sussistano i presupposti di legge.

4. Questo in punto di diritto. In punto di fatto va peraltro precisato, per ridimensionare la portata pratica della questione, che il magistrato penale, pur partendo da una premessa teorica quanto meno discutibile e di cui assume la responsabilità, non ha opposto alla richiesta di accesso del ricorrente un diniego assoluto, né avrebbe potuto ragionevolmente farlo atteso che - secondo quanto dichiarato dal ricorrente - non ha esitato a consentire l’accesso ad altri tre verbali della P.M. parimenti contenuti nel suo fascicolo, ma ha solo segnalato la necessità che la richiesta di copia al Pubblico Ministero competente avvenga “secondo le norme di rito”.
Ed è di difficile comprensione la resistenza da parte del ricorrente a seguire questa via che, in precedenza, gli aveva consentito risultati vantaggiosi.

5. Segue da quanto sopra esposto che il ricorso in esame è inammissibile in quanto volto al riconoscimento del diritto di accesso “a tutte le segnalazioni e le note, anche verbali e/o anonime” pervenute al Comando per i lavori eseguiti senza concessione edilizia nel manufatto demaniale, atteso che oggetto del suddetto diritto sono pur sempre “atti”, ancorché formati da privati ed in possesso della Pubblica Amministrazione (T.A.R. Lazio, I Sez. 18 maggio 1993, n. 760), e non anche segnalazioni verbali.

Lo stesso ricorso è invece ammissibile e fondato in quanto rivolto all’accesso ad ulteriori verbali della Polizia municipale, diversi da quelli che il ricorrente assume di aver già acquisito e ad eventuali segnalazioni dell’abuso pervenuti al Comando, ma a condizione che siano effettivamente esistenti.

Deve quindi ordinarsi al Comandante della Polizia municipale di verificare innanzi tutto la sussistenza di detta condizione e, in caso affermativo, di consentire al ricorrente l’accesso ai suddetti verbali, e solo ad essi, nel termine massimo di giorni sette dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, dando assicurazione al Collegio dell’avvenuta ottemperanza al decisum del giudice della legittimità.

6. Entro questi limiti il ricorso deve essere accolto.

Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.

Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6 novembre 2002, con l'intervento dei signori:

Gennaro Ferrari, Presidente,est.
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Stefano Fantini, Referendario