AFFARI ISTITUZIONALI - 005
Consiglio di Stato, Sez. IV 15 gennaio 1998, n. 14
Accesso ai documenti - Criteri e principi generali - Procedimento giurisdizionale pendente - Irrilevanza.
Accesso ai documenti - Criteri e principi generali - Diritto di accesso - Nozione.
Accesso ai documenti - Atto di diritto privato della Pubblica amministrazione - Configurabilità - Condizioni.
Accesso ai documenti - Istanza incompleta - Perfezionamento ex art. 4, comma 6, d.P.R. n. 352 del 1992.

Il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione, garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 é finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, così concorrendo alla "visibilità del potere pubblico", per cui esso é azionabile - in presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste - sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo (accesso partecipativo), sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante (accesso informativo); peraltro, tale diritto si configura sempre come autonoma posizione, tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale sussistono poteri istruttori del giudice.

Nell'impianto normativo di cui all'articolo 22 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come diritto soggettivo all'informazione: "diritto di informazione" e "visibilità del documento" sono aspetti complementari del medesimo assetto complessivo afferente al sistema di garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, che non può essere vanificato o compreso in funzione dell'esistenza o meno del "momento pubblicistico".

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, configurato dalla Legge n. 241 del 1990 é correlato non agli atti amministrativi ma all'attività amministrativa, la quale comprende nel suo ambito concettuale l'attività di diritto amministrativo e l'attività di diritto privato (che costituisce cura concreta di interessi della collettività non meno della prima); pertanto, esso può essere esercitato anche nei confronti di documenti relativi ad atti di diritto privato della P.A., i quali siano necessaria articolazione di un procedimento amministrativo ovvero siano inseriti nell'ambito dell'estrinsecazione di un'attività privatistica non disancorata dall'interesse pubblico di settore istituzionalmente rimesso alle cure dell'appartato amministrativo.

La mancata completezza dell'istanza di accesso non comporta ex se l'automatica reiezione dell'istanza medesima, dovendo l'Amministrazione - ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 - concedere al richiedente la possibilità di perfezionare la domanda entro il termine previsto dal predetto articolo.