AFFARI ISTITUZIONALI - 002
Corte di Cassazione - Sez. Un. Pen. - 20 dicembre 1996
Pres. Scorzelli - Est. Losapo - P.M. Suraci (concl. Conf.) - Botta
Reati - Alterazione della concessione edilizia - Articolo 477 codice penale - Applicabilità
La concessione edilizia, di cui all'art. 1 della legge n. 10 del 1977, rientra, ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, nella fattispecie di cui all'articolo 477 codice penale, trattandosi di falso in autorizzazione amministrativa.

(omissis)

Con la sentenza in epigrafe indicata fu confermata la decisione assunta dal Tribunale di Como, il 23 giugno 1993, affermativa della responsabilità di Alberto Botta in ordine all'imputazione di cui all'art. 476 cod. pen. per avere, nell'esercizio delle funzioni di sindaco di S. Abbondio, alterato la concessione edilizia (in sanatoria), da lui stesso rilasciata in data 17 settembre 1981 ad una società immobiliare, cancellando la locuzione "corpo centrale" e sostituendola con quella "lato Acquaseria", apposta, di proprio pugno, tra le corrispondenti righe del documento, con l'aggiunta della sua firma e l'impronta del sigillo del Comune (ma non la data); ciò il 28 dicembre 1981.

I giudici dei due gradi di merito hanno ritenuto il Botta colpevole del reato ascrittogli respingendo varie tesi dalla difesa del prevenuto ampiamente sviluppate, sia quanto alla materialità del fatto, sia quanto all'inquadramento nella fattispecie contestata (piuttosto che in quella di falso in autorizzazione amministrativa ex art. 477 cod. pen.), sia in relazione all'elemento psicologico del reato, nonché ad altri aspetti della vicenda.

In particolare, per quanto più specificamente concerne la ragione di devoluzione della decisione a queste Sezioni Unite, la Corte di Milano sostenne che alla "concessione edilizia", di cui all'art. 1 legge 28 gennaio 1977 n. 10 (norme per l'edificabilità dei suoli), deve attribuirsi natura costitutiva, traendo tale convincimento, oltre che dal dato testuale adottato dalla legge ("concessione"), dalla valorizzazione della sostanzialità del pubblico interesse coinvolto nella gestione del territorio, dalla considerazione del rilievo assegnato dalla legge alla programmazione urbanistica, dalla imposizione di oneri finanziari condizionati ricadenti sulla parte richiedente. Detta Corte concluse nel senso della indispensabilità di una "preventiva valutazione del rispetto dell'assetto territoriale nell'interesse della collettività", prima del rilascio della "concessione" che ne occupa.

2. Alberto Botta, tramite i suoi difensori, con scritti separati ancorché sostanzialmente omologhi e con motivi aggiunti, ricorre per cassazione e deduce (cumulando le censure in punti omogenei):

  1. violazione dell'art.476 cod. pen. e vizio di motivazione: l'alterazione del documento aveva il solo fine di ricondurre a verità il testo scritto, eliminando gli effetti falsificanti prodotti da errore di battitura (o di trascrizione), mercé il quale si era realizzato il travisamento della decisione della commissione edilizia comunale, la quale aveva suggerito l'intangibilità (quanto a destinazione urbanistica) del lato Acquaseria del complesso contemplato nel documento concessorio;
  2. violazione dell'art. 49 cod. pen. e vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe preso atto, adeguatamente, della "grossolanità" dell'alterazione accompagnata, peraltro, da sottoscrizione e apposizione dell'impronta del sigillo del Comune; argomentazione diffusamente ripresa con i motivi aggiunti per sostenere che l'alterazione sarebbe stata tale da non poter oggettivamente ingenerare in alcuno il convincimento che la correzione fosse stata realizzata in uno alla formazione dell'atto e prima della sottoscrizione;
  3. violazione dell'art. 477 cod. pen. e vizio di motivazione: non sarebbe stata considerata la carenza di dolo, come coscienza e volontà di alterare un documento; la condotta tenuta dal ricorrente dovendosi ritenere piuttosto frutto di superficialità, di sprovvedutezza, dell'intento di salvaguardare gli interessi della collettività danneggiati dall'errore di trascrizione dell'atto concessorio;
  4. violazione dell'art.476 cod. pen. e (per mancata applicazione) dell'art. 477 stesso codice, oltre che vizio di motivazione: l'atto alterato, seppur nomato nei testi legislativi, in particolare e per la prima volta, nella c.d. "legge Bucalossi" (legge 28 gennaio 1977 n. 10), con il termine "concessione", tuttavia sarebbe da ritenersi, sostanzialmente, una autorizzazione amministrativa, posto che tale atto - riassumendo al massimo - non si costituirebbe in capo al privato un diritto del quale egli era privo (il diritto di edificare), ma semplicemente si prenderebbe atto della aderenza dei progetti agli strumenti urbanistici e alle altre norme che governano l'attività edificatoria nel territorio comunale, fermo restando che lo ius aedificandi è, e rimane, nonostante l'impostazione ideologica della legge Bucalossi, una delle facoltà proprie ed insite al diritto dominicale, come più volte la Corte costituzionale avrebbe affermato e secondo il prevalente indirizzo della Corte di legittimità.

Per i deducenti, l'accoglimento di questo motivo di ricorso porterebbe alla declaratoria di estinzione del reato per effetto di prescrizione o di amnistia.

3. La Sezione feriale di questa Corte, con ordinanza del 27 agosto 1996, ritenuto delinearsi un contrasto di giurisprudenza quanto alla qualificazione giuridica della "concessione edilizia", avendo alcune decisioni della Corte (sono citate, 11 maggio 1992, Faga, in Foro it., Rep. 1993, voce Falsità in atti, n. 21; 21 ottobre 1986, Alliegro, id., 1987, II, 419) ritenuto trattarsi di atto pubblico concessorio del diritto ad edificare, previa valutazione del pubblico interesse, ed altre (ad es.: 8 aprile 1986, Abbate) avere ritenuto trattarsi semplicemente di atto autorizzatorio, ha rimesso a queste Sezioni Unite la risoluzione del contrasto proponendo il quesito: se la "concessione edilizia", di cui all'art. 1 legge n. 10 del 1977, abbia natura di provvedimento autorizzatorio e se, conseguentemente, la sua falsificazione materiale integri il reato di cui all'art. 477 cod. pen.

4. Osserva il collegio che, preliminarmente, deve essere esaminato il problema posto dal quesito sopra enunciato, dato che, nel caso di risposta positiva, salva la verifica ex art. 152 cod. proc. Pen. 1930 (al cui rito, in regime di prorogatio, il presente processo è soggetto), il ricorso risulterebbe definibile per effetto della declaratoria della causa di estinzione del reato per sopravvenuta amnistia, come, peraltro, richiesto dallo stesso ricorrente.

Tuttavia, per dare argomentata risposta al quesito devoluto alla cognizione di queste Sezioni Unite, appare necessario premettere un breve excursus sulla giurisprudenza e sulla dottrina formatasi sotto la vigenza del precedente e, poi, dell'attuale regime normativo quanto a governo del territorio, con riferimento alla natura dell'atto di assenso alla costruzione.

5 - 6 - 7 - 8 (omissis)

9. Nella giurisprudenza della Cassazione penale, sul tema specifico della individuazione del regime punitivo della falsificazione della "concessione edilizia" di cui all'art. 1 legge n. 10 del 1977, pur dopo i cennati interventi della Corte costituzionale, sono da registrare due indirizzi contrapposti (che, poi, hanno portato alla devoluzione della questione a queste Sezioni Unite): l'uno articolato sulle linee segnate dalla giurisprudenza costituzionale (e in parte sui precedenti indirizzi), e, quindi, individuanti nella "concessione edilizia" un atto autorizzatorio inquadrabile, quanto a falso, nelle ipotesi di cui agli artt. 477 - 480 cod. pen.; l'altro che, pur disconoscendo (o pretermettendo) la teoria del conferimento all'ente comunale della facoltà di edificare, valorizza altri elementi per addivenire a opposte conclusioni e, così, quanto a regime penale del falso, catalogare nelle fattispecie di cui agli artt. 476 - 479 cod. pen. l'alterazione materiale dell'atto e il mendacio nell'atto.

Questo indirizzo fu, specificamente e con abbondanza argomentativa, inaugurato da Sez. VI, 21 ottobre 1986, Alliegro, cit., la quale espresse le seguenti massime: "La nuova disciplina urbanistica di cui alla legge 28 gennaio1977, n. 10 tende, attraverso l'atto di concessione, da un lato, a riconoscere la sussistenza dei presupposti per il rilascio del previsto provvedimento e, dall'altro, ad armonizzare il diritto e gli interessi del singolo con quelli propri a carattere pubblicistico inerenti alla gestione del territorio, che il legislatore ha voluto chiaramente sottrarre a singole e controllate iniziative. Sotto tale profilo, pertanto il provvedimento è l'atto finale di un complesso procedimento amministrativo non limitato al mero aspetto autorizzatorio dello ius aedificandi, poiché contiene, tra l'altro, anche la determinazione del contributo di urbanizzazione e la fissazione della data di inizio dei lavori, cui conseguono specifici obblighi ed effetti", e: "La predisposizione di un provvedimento di concessione edilizia da parte del sindaco, le cui dimissioni sono state formalmente accettate e, quindi, resti in carica solo quale consigliere comunale, integra il delitto di falsità materiale in atto pubblico, di cui all'art. 476 cod. pen.".

La decisione, puntualizzato il ripudio della teoria della separazione dello ius aedificandi dal diritto di proprietà e situazioni analoghe, si fondò sulle considerazioni argomentative:

  1. che nel campo del diritto penale la nozione di "atto pubblico", ai sensi dell'art. 476 cod. pen., è amplissima, sì da rimanervi escluse solo le certificazioni e le autorizzazioni in senso stretto;
  2. che la nuova disciplina del regime dei suoli, dettata dalla legge n. 10 del 1977, coinvolge una molteplicità di interessi pubblicistici, tra i quali quelli inerenti alla diversificazione delle aree, all'armonia delle caratteristiche architettoniche, al sistema viario e di comunicazioni in genere, alle esigenze dell'igiene e perfino della sicurezza della collettività;
  3. che, per conseguenza, sempre secondo la decisione in esame, l'atto di concessione rilasciato dal sindaco costituisce l'atto finale di un complesso procedimento amministrativo diretto all'accertamento del rispetto degli strumenti urbanistici al momento vigenti e ad armonizzare il diritto del privato con gli interessi collettivi riguardanti la gestione del territorio, così da tenere sotto controllo ogni mutamento e trasformazione dello stesso;
  4. che talune tra le sanzioni previste dalla nuova normativa, tra le quali l'ordine di demolizione e l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell'opera e dell'area di sedime, in ipotesi di costruzione abusiva o realizzata in difformità delle prescrizioni della concessione, inclinano a corroborare l'idea dell'atto pubblico concessorio;
  5. che anche l'imposizione di oneri economici (duplice contributo), da determinarsi al momento del rilascio della concessione, così come la indicazione sia di limiti temporali alla valenza del provvedimento, che di termini di inizio e di ultimazione dei lavori, sono da riguardare come significativi elementi di differenziazione rispetto alla precedente disciplina aventi carattere costitutivo, seppure non autonomo ma di natura prescrittiva.

La sentenza ora esaminata trovò conforme decisione in Sez. IV, 11 maggio 1992, Faga, cit., mentre lo specifico argomento esposto avanti sub c), ma su tematiche diverse, era stato precedentemente adottato da Sez. III, 26 giugno 1981, Prati, id., Rep. 1982, voce cit., n. 309; 13 luglio 1981, Bariggi, ibid., n. 639; 6 giugno 1983, De Stefano, id., rep. 1984, voce cit., n. 300).

10. Il primo indirizzo è sostenuto, oltre che da Sez. V, 10 marzo 1986, Pindullo (id., Rep. 1987, voce Falsità in atti, n. 30), che si richiama ai precedenti in materia di licenza edilizia, da Sez. V, 13 marzo 1991, Lugnercio (id., Rep. 1992, voce Edilizia e urbanistica, n. 328), la quale, richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale (sopra commentata), evidenzia la non certa consulenza, ai fini della classificazione penale del falso nell'atto di cui si discute (e quindi della sua natura certificatoria), della finalità di tutela dello sviluppo urbanistico del territorio, mentre la previsione di sanzioni, di oneri e di termini ben potrebbero, secondo detta decisione, accedere a struttura autorizzatoria con lo scopo di precisarne il contenuto nell'ottica della finalità assegnatagli dall'ordinamento.

11. (omissis)

12. Tutto ciò premesso, può passarsi all'esame del quesito posto a queste Sezioni Unite, e cioè a decidere se la "concessione edilizia", quale disciplinata dall'art. 1 legge n. 10 del 1977 (e successive modifiche), rientri nella categoria delle "autorizzazioni", come formulata dall'art. 477 cod. pen. quanto a falsità materiale, e dall'art. 480 stesso codice quanto a falsità ideologica.

Il collegio ritiene che, sulla base del diritto positivo, al quesito debba darsi risposta affermativa.

Milita a sostegno di tale decisione, in primis, la interpretazione del sistema normativo come fornita dalle sopra citate decisioni della Corte costituzionale. Questa, dopo avere sottoposto il dato testuale ad indagine di carattere esegetico e averlo comparato con le norme della Costituzione che regolano la materia, ha motivatamente ritenuto, con sentenza 25 gennaio 1980 n. 5 (sopra cit.), che anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977: «Il diritto di edificare continua ad inerire alla proprietà e alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire […]», e che «[…] la concessione edilizia non è attributiva di diritti nuovi, ma presuppone facoltà preesistenti, sicché sotto questo profilo non adempie a funzione sostanziale diversa da quella dell'antica licenza, avendo lo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall'ordinamento per l'esercizio del diritto, nei limiti in cui il sistema normativo ne riconosce e tutela l'esistenza»"; e, con sentenza 21 aprile 1983 n. 127 (pure sopra cit.), ha ulteriormente evidenziato che il proprietario dell'area ha "diritto" di edificare se la costruzione risulti rispettosa della disciplina urbanistica e che il provvedimento di concessione è un atto dovuto ed irrevocabile, discendente, quanto a limiti al diritto di edificare, dalla norma dell'art. 42, comma 2, seconda parte, Cost.

Orbene, specie con riferimento a questa seconda decisione (dichiarativa della infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 17, lett. b), e 1 legge n. 10 del 1977, in relazione agli artt. 41 e 42 della Carta), deve essere rilevato che, stante la impostazione data alla questione della Corte delle leggi, tutte quelle teorie (e anche decisioni di giurisdizione ordinaria e amministrativa) che hanno ritenuto "scorporata" la facoltà di edificare dal diritto di proprietà del suolo (e situazioni analoghe comportanti tale facoltà) devono essere sottoposte a scrutinio di legittimità costituzionale, posto che la Corte ha ben messo in rilievo, in entrambe le occasioni, che lo "scorporo" dello ius aedificandi dal diritto di proprietà comporterebbe un esproprio senza indennizzo e, quindi, in violazione a quanto stabilisce l'art. 42, comma 3, della Carta.

Questa riflessione vale anche per quelle teorie che, pur ritenendo la "concessione edilizia" atto autorizzatorio, vedono nello strumento urbanistico generale di regolazione del territorio comunale (piano regolatore generale: p.r.g.) il mezzo e il momento attributivo dello ius aedificandi (sicché al momento del rilascio della "concessione edilizia" la facoltà di costruire risulta già attribuita al proprietario o all'altro soggetto avente titolo). Anche in queste ipotesi, infatti, sarebbe da individuare il momento in cui il proprietario del suolo (e il soggetto assimilato) avrebbe perso lo ius aedificandi, ab immemorabili coesistente con la proprietà. Se, invero, con lo strumento urbanistico generale, ovvero con uno degli altri subordinati e specificativi, un dato immobile venga iscritto in situazione escludente la possibilità, per il privato proprietario, di edificare e, secondo la richiamata teoria, escluso (o non attribuito) lo ius aedificandi, chiaramente, a mezzo dello strumento urbanistico coinvolto nell'operazione, verrebbe realizzata quella surrettizia espropriazione senza indennizzo condannata dalla Corte delle leggi.

Né varrebbe sostenere che prima della redazione ed approvazione dello strumento responsabile della situazione ora descritta, lo ius aedificandi non si apparteneva a quel dato suolo, perché, allora, bisognerebbe individuare il momento in cui quella perdita si sia determinata e, così, si ritorna ab ovo.

13. Scarsa incidenza sulla risoluzione del quesito che ne occupa può essere attribuita alla teoria della "autorizzazione costitutiva" di una nuova posizione caratterizzata, tra l'altro, dalla trasferibilità (inter vivos o mortis causa), sostenuta da illustre studioso e, forse, valida nel campo del giure amministrativo. Invero, l'interprete del diritto penale ha a sua disposizione, per quanto qui interessa, un'ampia categoria di atti inquadrati, ai fini punitivi per alterazione o mendacio, nelle fattispecie degli artt. 479 e 480 cod. pen.; poi, la minore categoria degli atti certificativi e autorizzativi, indubbiamente anch'essi atti pubblici, ma dal legislatore diversamente catalogati e puniti per ragioni intuitive collegate alla minore lesività del bene giuridico protetto. E allora, spetta all'interprete, che deve fare i conti con il principio costituzionale di tipicità delle fattispecie penali, stabilire in quale delle due categorie un dato debba farsi rientrare; con l'ulteriore dovere, diretta conseguenza della regola sopra richiamata, che nel caso di riscontrati elementi accessori o aggiuntivi e, comunque, nel caso di dubbio, deve decidersi per la categoria meno gravosa per il reo.

In conclusione, sul punto, quand'anche fosse da accettare la teoria della "autorizzazione costitutiva" di posizione nuova e trasmissibile, tuttavia, ai fini dell'inquadramento penale in regime di falso, pur sempre di "autorizzazione" si tratterebbe, arbitrario risultando la trasmigrazione alla più pesantemente punita categoria ex artt. 476 - 479 cod. pen.

14. Restano, ora, da scrutinare le ragioni poste a fondamento di quel filone giurisprudenziale, sopra sunteggiato, e delle dottrine che ad esso si riportano, o, se si vuole, da esso sono state ispirate, che, parlando di "atto complesso", o altrimenti ragionando, perviene alla conclusione secondo la quale la "concessione edilizia", di cui al citato art. 1 legge n. 10 del 1977, debba essere riguardata come atto pubblico costitutivo, attributivo di un diritto prima non esistente in capo al beneficiato - perché mai (prima) esistente o perché appartenente alla Pubblica Amministrazione -, ma con l'atto concessorio trasferito al privato sotto obblighi, condizioni ed oneri finanziari.

Osserva il collegio che nessuno degli argomenti portati a sostegno di questa tesi può essere condiviso.

Intanto perché nell'atto di "concessione edilizia" mancano i caratteristici ed essenziali requisiti propri dell'atto di concessione amministrativa, vale a dire, la discrezionalità, la revocabilità, l'intuitus personae, incommerciabilità, come una parte della dottrina ha posto in rilievo.

Come la Corte costituzionale ha ribadito, e sopra è stato evidenziato, l'autorità comunale ha obbligo di rilasciare la "concessione edilizia", ove la richiesta del privato risponda ai requisiti e alle condizioni già, in generale, prestabilite con gli strumenti urbanistici e, ove ricorra, con il regolamento edilizio comunale. Inoltre, il provvedimento non può essere revocato, neppure in ipotesi di sopravvenienza di nuova e diversa valutazione degli interessi collettivi coinvolti (ad es.: redazione di nuovo p.r.g., salvo il caso di mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini fissati dal documento concessorio). Il provvedimento va rilasciato a colui che dimostri essere proprietario del suolo (o godere sullo stesso una posizione fornita di ius aedificandi), senza che il sindaco possa diversamente decidere. La "concessione", infine, è trasmissibile, per una qualsiasi delle cause previste dalla legge civile, con l'immobile al quale accede.

Non pare condivisibile quanto si afferma nella sentenza Alliegro (sopra cit.), secondo la quale le sopra riferite decisioni della Corte costituzionale a riguardo dello ius aedificandi non sarebbero d'ostacolo all'elaborazione della teoria dell'atto concessorio vero e proprio, perché la Corte delle leggi, come sopra si è visto, non ha solo affermato che lo ius aedificandi si appartiene alla proprietà del suolo e che la legge ordinaria non potrebbe, senza violare l'art. 42, comma 3, della Carta, disporre lo "scorporo" o, più semplicemente, l'esproprio di tale facoltà senza indennizzo, ma ha anche detto che l'autorità comunale ha obbligo di rilasciare il provvedimento richiesto, dato che alla stessa è demandata semplicemente la verifica, quanto alla richiesta del privato, circa l'esistenza dei requisiti di corrispondenza agli strumenti urbanistici preapprovati e vigenti; e che il provvedimento, una volta dato, non può essere ritirato, stante la irrevocabilità.

15. Il richiamo alla molteplicità di interessi collettivi presi in considerazione dalla nuova disciplina del regime dei suoli, con il corteo degli aspetti specifici, non appare pertinente e, al massimo, segue all'equivoco di compattare, sovrapponendoli, i diversi momenti delle procedure concernenti la regolamentazione urbanistica dell'uso del territorio.

Tutti quegli interessi collettivi, cui le sentenze e le dottrine, che seguono la teoria qui respinta, richiamano sono in effetti presi in considerazione della legge n. 10 del 1977, ma nel momento in cui debbono essere elaborati, valutati, approvati, controllati, forniti di benestare, gli strumenti urbanistici, a cominciare dal p.r.g., programma base, per passare, ove ricorra, a tutti quei piani particolareggiati, specifici (zone artigianali, commerciali, industriali, ecc.), esecutivi, di zona (per l'edilizia economica e popolare), "quadro", per quelle amministrazioni che hanno adottato tale ulteriore strumento non specificamente previsto dalla legge, e via di seguito.

Questo è il momento della valutazione e della salvaguardia degli interessi collettivi, sia urbanistici in senso stretto, che di ordine pubblico, di igiene, di sanità pubblica, e di questi i programmatori e le autorità preposte ai vari passaggi del complesso ed articolato iter della formazione degli strumenti in questione debbono farsi carico.

Una volta, però, che lo strumento (o gli strumenti) che regolano lo sviluppo del territorio e l'uso controllato ed ordinato dei suoli, siano stati approvati ed abbiano avuto l'imprimatur previsto dalla legge e dai regolamenti, all'autorità comunale, a fronte di richiesta di "concessione edilizia", altro non rimane che verificare, come bene mette in rilievo la Corte costituzionale, se il progetto presentato dal soggetto demandante risulti conforme alle prescrizioni dei piani e del regolamento comunale, ove esista: verifica non valutativa, ma solo certificatoria. Sarebbe davvero ben strano che, dopo la complessa elaborazione ed approvazione dello strumento urbanistico (comprensivo anche, ove ricorra, dei c.d. "sottopiani"), nella formazione del quale intervengono varie autorità pubbliche portatrici e tutrici di interessi collettivi diversi, il sindaco, andando in opposto avviso rispetto alle prescrizioni del piano (e, quindi, alle valutazioni che all'approvazione del quale hanno presieduto), potesse mettere nel nulla tutto quel lavorio (a volte protraentesi per diversi anni) e giudicare di testa propria e secondo le proprie convinzioni o nozioni. È stato detto, e bene, che lo strumento urbanistico è la legge che regola l'uso e lo sviluppo del territorio comunale; chi deve applicare la legge non può farla ad libitum, anche se le intenzioni possano essere, per caso, delle migliori.

16. Da quanto ora esposto dovrebbe risultare chiaro come non sia esatta l'opinione che vede nella "concessione edilizia" l'"atto finale" di un assunto complesso procedimento amministrativo diretto non solo all'accertamento del rispetto degli strumenti urbanistici, ma altresì ad armonizzare il diritto del privato con quelli pubblici inerenti alla gestione dell'intero territorio, come alcune sentenze di questa Corte hanno affermato; essendo vera solo la prima proposizione, ove si parla del doveroso accertamento, da parte dell'autorità comunale preposta al rilascio del provvedimento di assenso, della corrispondenza della richiesta del privato alle disposizioni degli strumenti urbanistici, ed essendo inesatta la seconda, dato che, come si è visto, quelle valutazioni sono riservate a un diverso e precedente momento e, una volta cristallizzate, quali che siano, nel piano territoriale, non possono essere rimesse alla occasionale rivalutazione dell'autorità comunale, pena l'inutilità, vale a dire la vacuità, della precedente attività.

17. Nessun ausilio alla teoria qui contrastata viene dalla considerazione del tipo e del numero di sanzioni previste dalla legge n. 10 del 1977 nei confronti di chi abusivamente, senza concessione, o in difformità della stessa, realizzi un dato manufatto, perché l'ordine di demolizione, la effettiva demolizione in danno e spese, l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, compreso il suolo di sedime, sono sanzioni, certamente incisive e, quindi, persuasive, se applicate, ma pur sempre sanzioni che nulla dicono circa la natura giuridica della "concessione edilizia", potendo afferire all'atto autorizzatorio come a quello concessorio.
Allo stesso modo deve opinarsi quanto al "duplice contributo" previsto dalla legge (oneri di urbanizzazione), quale obbligatoria partecipazione alle spese che la collettività comunale ha sopportato, o sopporterà, per urbanizzare quella parte di territorio interessata all'attività edificatoria licenziata. Contributo che, determinato secondo regole prefissate dal consiglio comunale, afferisce alla costruzione e non alla "concessione" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 1995 n. 894, id., Rep. 1995, voce cit., n. 602), nella irrilevanza, ai fini che qui interessano, del se alla determinazione della somma si pervenga per il tramite di un procedimento autonomo, rispetto a quello di assenso alla edificazione, oppure no (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 1996, n. 426). Il duplice contributo, invero, non rappresenta il corrispettivo della "concessione", ma, come si è detto, la, seppure obbligatoria, partecipazione agli esborsi affrontati, o da affrontare, dalla collettività, tanto che l'esecuzione di talune opere di urbanizzazione può essere posta a carico del costruttore con defalco dal contributo.

18. Può, dunque, affermarsi, così concludendo l'esame del quarto motivo di ricorso, che la "concessione edilizia", di cui all'art. 1 legge n. 10 del 1977, rientra, ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, nelle fattispecie di cui agli artt. 477-480 cod. pen., trattandosi di falso in autorizzazione amministrativa.

In tali termini riqualificata la imputazione addebitata al Botta, si deve dichiarare l'avvenuta estinzione del reato per effetto del decreto presidenziale di clemenza 16 dicembre 1986 n. 865, nell'assenza di cause ostative oggettive e soggettive.

19. Tuttavia, appare necessario, seppur brevemente, esaminare gli altri motivi di ricorso al fine di verificare se risulti, allo stato, sussistente una delle cause di non punibilità come previste dall'art. 152 cod. proc. penale 1930.

Peraltro, nessuno dei residuali motivi di ricorso appare accoglibile e, comunque, idoneo a produrre l'effetto liberatorio in fatto riferibile all'ora richiamata disposizione di rito.

Non il primo motivo, posto che la finalità assuntamente perseguita dal Botta potrebbe costituire il motivo a delinquere e, come tale, rimarrebbe estraneo agli elementi costitutivi della fattispecie penale, sia a quella contestata che a quella come sopra ritenuta. Invero, esattamente fu posto in rilievo dal giudice del gravame, che, se vero quanto affermato dal ricorrente, altra procedura doveva essere attivata per condurre a verità il contenuto del documento.

Neppure il secondo motivo merita consenso, posto che la sentenza impugnata non evidenzia circostanze di merito aventi significato di inidoneità dell'azione, mentre evidenzia un elemento - la mancata indicazione della data di attuazione dell'operazione di rettifica - di significato contrario.

Inadeguatamente, con il terzo motivo, si denunzia la violazione dell'art. 43 cod. pen. per dedurre la carenza di dolo a causa di assunta superficialità e sprovvedutezza dell'autore del falso, oltre che dell'intento di salvaguardare gli interessi della collettività danneggiati dall'errore di trascrizione dell'atto concessorio. Quanto a quest'ultimo aspetto, se ne è già discusso nel rigettare il primo mezzo di annullamento; quanto all'assunta difettosità del dolo deve rilevarsi che le carenze intellettive e conoscitive esibite dal ricorrente non escludono la coscienza e volontà della condotta e la rappresentazione del fatto alterativo del documento, nel caso già pubblicato all'albo comunale e portato a conoscenza, con il rilascio di copie, degli interessati.

(omissis)