LAVORI PUBBLICI - 207
T.A.R. Puglia, Bari, sez. prima, 21 gennaio 2015, n. 108
In caso di avvalimento di requisiti di natura puramente economico-finanziaria (es. fatturato) non è richiesta l'indicazione specifica di mezzi e risorse messe a disposizione, nemmeno in relazione all'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e all'art. 88 del d.P.R. n. 297 del 2010

(conformi: Consiglio di Stato, sez. terza, 6 febbraio 2014, n. 584 e 4 dicembre 2014, n. 5978)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 898 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con STP Bari s.p.a. e Autolinee Marino Michele s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michaela De Stasio e Marina M. Genco, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;

nei confronti di

Donato Trasporti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, via Melo da Bari, 166;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione n. 932 del 26.5.2014, con cui la ASL Bari ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara “per l’affidamento del servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari” in favore della Donato Trasporti s.r.l. per il lotto n. 4;
- della nota ASL Bari prot. n. 102635/5 del 10.6.2014, con cui la ASL Bari ha comunicato l’aggiudicazione definitiva per il lotto n. 4 della procedura di gara innanzi descritta in favore della Donato Trasporti s.r.l.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara, nonché gli atti del sub-procedimento di verifica dei requisiti e di verifica dell’anomalia dell’offerta, ivi comprese la nota del RUP prot. n. 224335/5 del 21.10.2013, con la quale si è affidata alla Commissione giudicatrice la valutazione dell’anomalia dell’offerta e la nota del 12.11.2013, con la quale la Commissione avrebbe trasmesso il verbale delle analisi compiute, nonché il predetto verbale, provvedimenti questi richiamati nella deliberazione n. 932/2014 e non altrimenti conosciuti;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato;

e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in favore delle società ricorrenti, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica con esplicita richiesta di subentro ex art. 122 cod. proc. amm. e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di partecipazione alla gara;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari e di Donato Trasporti s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Donato Trasporti s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Michaela De Stasio, Giovanna Corrente E Giovanni Vittorio Nardelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione del Direttore Generale n. 535 del 22 marzo 2012 l’Azienda Sanitaria Locale di Bari indiceva una gara mediante procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento del servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari.

Per quanto concerne il lotto n. 4 (gara svoltasi con la partecipazione di più di due concorrenti), risultava aggiudicataria la controinteressata Dontato Trasporti s.r.l., mentre in seconda posizione si collocava l’odierna ricorrente Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l.

La società deducente con l’atto introduttivo del presente giudizio contestava l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata della gara per cui è causa, tutti gli atti, provvedimenti e verbali di gara in epigrafe indicati, invocando altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica (con subentro nel contratto) ovvero, in subordine, per equivalente.

Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:

1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 49 d.lgs n. 163/2006; violazione ed erronea applicazione dell’art. 88 d.p.r. n. 207/2010; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità; sviamento: la ditta controinteressata Donato Trasporti al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per quanto attiene al fatturato globale di impresa nel triennio 2008 - 2010 si sarebbe avvalsa del requisito della società ausiliaria Autolinee Grassani & Garofalo s.r.l.; con il contratto di avvalimento del 25.10.2012 la società ausiliaria si sarebbe impegnata nei confronti della ditta controinteressata Donato Trasporti s.r.l. a mettere a disposizione, ai fini della partecipazione alla gara per cui è causa, la propria capacità economico - finanziaria, nonché tutte le risorse nessuna esclusa per consentire l’esecuzione del servizio; tuttavia, il contratto di avvalimento prodotto sarebbe generico ed indeterminato (in violazione dell’art. 49 d.lgs n. 163/2006 e dell’art. 88 d.p.r. n. 207/2010); peraltro, il contratto di avvalimento intercorso tra la ditta controinteressata Donato Trasporti avvalente e la società ausiliaria Grassani non sarebbe idoneo ad impegnare l’impresa ausiliaria, in quanto sottoscritto unicamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ausiliaria e non anche dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, né proceduto dall’autorizzazione dell’assemblea dei soci; per impegnare validamente la società ausiliaria Grassani, il contratto di avvalimento (che costituisce atto di straordinaria amministrazione) sarebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dall’assemblea dei soci (cosa non avvenuta nel caso di specie); infatti, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, sarebbe stata era necessaria l’autorizzazione dell’assemblea;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 86 d.lgs n. 163/2006; errore di fatto nella valutazione dell’offerta tecnica; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi di determinatezza e trasparenza dell’offerta; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, contraddittorietà, perplessità; sviamento: il numero dei mezzi messi a disposizione dalla controinteressata sarebbe insufficiente per l’espletamento del servizio nel rispetto delle condizioni indicate nel bando e senza che vengano causati disagi agli utenti finali; la proposta formulata dalla ditta Donato Trasporti sottostimerebbe il numero di mezzi (pari a 10) necessari per l’espletamento del servizio, non considerando una serie di fattori rilevanti; analogamente insufficiente sarebbe il numero dei dipendenti ipotizzato dalla ditta Donato Trasporti per lo svolgimento del servizio; l’offerta tecnica dell’aggiudicataria sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui dichiara che saranno messi a disposizione per l’espletamento del servizio in caso di necessità dapprima n. 3 mezzi sostitutivi e successivamente n. 6 mezzi sostitutivi; detto errore rileverebbe anche ai fini dell’esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicataria e renderebbe inattendibile/inadeguata l’offerta formulata; tale inattendibilità non sarebbe stata vagliata dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia in violazione dell’art. 86, comma 3 dlgs n. 163/2006; pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare non solo che il costo del lavoro indicato dalla controinteressata fosse rispettoso dei minimi contrattuali, ma anche che lo stesso fosse congruo non rispetto a se stesso, ma rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio; a fronte di 52 dipendenti la società Donato Trasporti avrebbe dichiarato di utilizzare e pagare solo 20 dipendenti, non essendo dato sapere degli altri 32 per i quali dovrebbe - secondo la prospettazione di parte ricorrente - operare il meccanismo di assunzione obbligatoria ex art. 30 legge Regione Puglia n. 4/2010;

3) violazione ed erronea applicazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 d.lgs n. 163/2006 e dell’art. 121 d.p.r. n. 207/2010; incompetenza; eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento, contraddittorietà, perplessità; sviamento; illegittimità diretta e derivata: infine, sarebbe incompetente la Commissione di gara a svolgere il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, essendo competente ai sensi dell’art. 121, comma 10 d.p.r. 207/2010 il responsabile del procedimento; la disposizione in esame affiderebbe al RUP la valutazione dell’anomalia in ipotesi di lavori da aggiudicare - come nella presente fattispecie - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in violazione della disposizione citata il RUP avrebbe ritenuto nel caso di specie di affidare le valutazioni in ordine all’eventuale anomalia dell’offerta alla Commissione giudicatrice, così rinunciando immotivatamente alla titolarità delle scelte e delle valutazioni che la legge rimette allo stesso.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 ottobre 2014 la società interessata deduceva una ulteriore censura:

4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs n. 163/2006; violazione della lex specialis di gara sotto altro profilo; eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria; illegittimità diretta e derivata: le dichiarazioni prodotte da taluni soggetti riconducibili alla controinteressata Donato s.r.l. (e tenuti a detto onere dichiarativo) sarebbero non idonee alla stregua del disposto di cui all’art. 38 d.lgs n. 163/2006, facendo dette dichiarazioni riferimento unicamente a taluni requisiti di cui al menzionato art. 38 d.lgs n. 163/2006.

Si costituivano l’Azienda Sanitaria Locale di Bari e Donato Trasporti s.r.l., resistendo al gravame.

La controinteressata Donato Trasporti s.r.l. notificava ricorso incidentale “paralizzante”, con cui evidenziava che la ricorrente principale sarebbe dovuta essere esclusa.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 16 dicembre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, sia manifestamente infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari.

Data la manifesta infondatezza del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, è possibile procedere all’esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione, da parte della società controinteressata, del ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

Va, infatti, rimarcato, che il contratto di avvalimento prodotto dalla società controinteressata, diversamente da quanto sostenuto dalla Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l. con il motivo di ricorso sub 1), non appare generico alla luce del principio di diritto di cui alla ordinanza del T.A.R. Bari n. 438/2014 (resa in sede cautelare nel corso del presente giudizio e confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4012/2014).

Invero, secondo il condivisibile orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2014 n. 584 l’avvalimento del requisito finanziario non impone altro obbligo negoziale che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere, nei limiti che il requisito stesso ha nel contesto della gara, con le proprie complessive risorse economiche quando, in sede esecutiva, la necessità sottesa al requisito si renda attuale, senza necessità che il contratto contenga ulteriori specificazioni.

Pertanto, il contratto di avvalimento in atti relativo al requisito finanziario risulta conforme all’interpretazione seguita dal Consiglio di Stato ed alle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 49 d.lgs n. 163/2006 e art. 88 d.p.r. n. 207/2010.

Inoltre, non è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il contratto di avvalimento intercorso tra la ditta controinteressata Donato Trasporti avvalente e la società ausiliaria Grassani non sarebbe valido ed idoneo ad impegnare l’impresa ausiliaria, in quanto sottoscritto unicamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ausiliaria e non anche dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, né preceduto dall’autorizzazione dell’assemblea dei soci.

A tal riguardo, deve essere rilevato che ai sensi dell’art. 17 dello statuto della società ausiliaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un potere di rappresentanza legale della società a prescindere da qualsiasi autorizzazione.

Pertanto, l’eventuale estraneità dell’atto compiuto dal presidente rispetto all’oggetto sociale ha rilevanza unicamente nei rapporti interni alla società, non già nei rapporti esterni.

Per quanto riguarda la censura sub 2) dell’atto introduttivo relativa alla asserita erroneità della valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata Donato Trasporti s.r.l., il giudizio positivo di affidabilità espresso dalla stazione appaltante, avendo natura tecnico - discrezionale, sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in assenza di dimostrati vizi macroscopici.
A tal proposito, ha rimarcato da Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36 che “Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento.”.
Invero, come evidenziato dalla consulenza di parte a firma dell’ing. Dibattista (cfr. pagg. 1 e ss.), il numero dei mezzi messi a disposizione dalla controinteressata è determinato in quanto i 6 mezzi in più indicati sono quelli sostitutivi (come espressamente sottolineato nell’offerta tecnica); inoltre, in base alle condivisibili operazioni di calcolo elaborate dal consulente di parte (cfr. conclusioni a pag. 8 della relazione) detto numero di mezzi appare adeguato.
Peraltro, il riferimento a 3 mezzi sostitutivi è frutto di un mero errore materiale.

Anche l’affermazione di parte ricorrente contenuta al punto 2.2 dell’atto introduttivo, secondo cui sarebbe insufficiente il numero dei dipendenti ipotizzato dalla Donato Trasporti s.r.l. in quanto mancherebbe l’individuazione dei “sostituti”, non può essere condivisa.
Si osserva, a tal riguardo, che il costo orario esposto dall’aggiudicataria già contiene in sé il costo che sopporterà l’impresa per la copertura del servizio in ipotesi di assenza del dipendente per ferie, malattia e permessi.
E’ sufficiente rinviare al modello della DPL, riferito alla quantificazione del costo medio orario, per comprendere che tale costo (medio orario) è ottenuto eliminando dal monte ore contrattuale (2088) le ore in cui il dipendente sarà assente (283) e che costituiscono un costo per il datore che dovrà utilizzare altra forza lavoro.
E’ per tale ragione che viene utilizzato, ai fini di calcolare il costo della manodopera negli appalti, il costo medio orario di cui alle tabelle ministeriali e non la semplice sommatoria delle retribuzioni nette.
Infatti, la finalità del prospetto posto in calce alle tabelle ministeriali (laddove viene sottratto dal monte ore annuo teorico un monte ore relativo alle assenze del lavoratore e quindi alle “ore non lavorate”) è quella di determinare l’incidenza delle voci in esso contenute sul costo contrattuale.

Non sono, pertanto, in discussione i minimi salariali o la retribuzione del dipendente.

L’operazione di sottrazione delle ore non lavorabili dalle ore teoriche viene effettuata unicamente al fine di stabilire quanto costa all’azienda (che ne faccia richiesta) l’ora di lavoro effettivo, ossia quanto incida sul bilancio aziendale l’assenza del lavoratore: e per fare ciò è necessario sottrarre dal monte ore annuo tutte le ore (assenze) del dipendente che comportino un costo per l’azienda che dovrà quindi procedere alla relativa sostituzione con altra forza lavoro.
Il costo orario viene individuato sottraendo le ore in cui il dipendente non lavora (nonostante il servizio svolto richieda l’effettuazione della prestazione lavorativa) e che quindi costituiscono un costo aggiuntivo per l’azienda che dovrà ricorrere ad altra forza lavoro per “coprire” lo stesso servizio.

Parimenti infondata è l’osservazione di parte ricorrente circa l’obbligatoria assunzione di tutto il personale addetto ai sensi dell’art. 30 legge Regione Puglia n. 4/2010.
In merito, va evidenziato che la cd. clausola sociale va parametrata in relazione all’offerta tecnica presentata.
Peraltro, la stessa stazione appaltante in sede di chiarimenti ha riferito (cfr. chiarimento n. 22) quanto di seguito: «L’elenco del personale non è riferito ai singoli lotti, bensì all’intero appalto nel suo complesso. Si ribadisce che la clausola sociale di cui all’art. 30 della legge regionale n. 4/2010 non impone all’aggiudicatario l’assunzione di tutto il personale della presente ditta appaltatrice, in quanto tale obbligo sussiste solo in funzione del volume dell’appalto in proporzione alla proposta progettuale dell’aggiudicataria (ossia, al numero di unità lavorative con cui la stessa dimostra di poter assicurare il servizio).».

Infine, con riferimento alla doglianza sub 3), va evidenziato che il RUP per stessa previsione contenuta a pag. 14 del disciplinare (peraltro non oggetto di impugnativa da parte della società Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l.) ha la possibilità di rimettere il giudizio sulle giustificazioni prodotte in sede di verifica di anomalia delle offerte alla Commissione, circostanza verificatasi nella fattispecie per cui è causa.

Peraltro, l’art. 121, comma 10 d.p.r. n. 207/2010 (secondo cui “Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.”), disposizione invocata dalla istante Paolo Scoppio s.r.l., riguarda unicamente gli appalti di lavori, non già gli appalti di servizi (ipotesi ricorrente nel caso di specie).

Quanto alla doglianza sub 4) di cui al ricorso per motivi aggiunti, va sottolineato che le dichiarazioni prodotte dalla società controinteressata (in particolare quella della sig.ra Anna Moramarco, nella qualità di legale rappresentante, nonché socio al 50% della Donato Trasporti s.r.l.; della sig.ra Rosa Moramarco, nella qualità di soggetto cessato dalla carica di Amministratore unico della Donato Trasporti s.r.l.; della sig.ra Anna Moramarco, nella qualità di soggetto cessato dalla carica di Amministratore unico in data 24.1.2012 e rinominata Amministratore in data 11.5.2012; della sig.ra Rosa Moramarco, nella qualità di socio al 50% della Donato Trasporti s.r.l.; della sig.ra Maria Teresa Gigliotti, nella qualità di titolare della ditta Business Man Car Noleggi di Gigliotti Maria Teresa, soggetto cedente il ramo d’azienda alla Donato Trasporti s.r.l.; del sig. Ivan Reale, nella qualità di titolare della Ditta Nolecar di Reale Ivan, soggetto cedente il ramo d’azienda alla Donato Trasporti s.r.l.; del sig. Rosario Montinaro, nella qualità di titolare della Ditta Tour Montinaro di Montinaro Rosario, soggetto cedente il ramo d’azienda alla Donato Trasporti s.r.l.) possono ritenersi, alla stregua di una logica sostanziale (fatta propria dall’art. 39 decreto legge n. 90/2014, pur non applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa), conformi alle prescrizioni di cui all’art. 38 dlgs n. 163/2006 e all’art. 10, lett. c) del disciplinare di gara (clausola, quest’ultima, che ammette espressamente una dichiarazione “omnicomprensiva”: “… Si precisa, tal proposito, che gli operatori economici partecipanti potranno anche non utilizzare il modello di dichiarazione di cui all’allegato III al presente disciplinare, purché dichiarino nelle forme innanzi indicate il possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui al summenzionato punto 3 del presente disciplinare …”) secondo il principio di diritto di cui alla decisione di Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16.

A tal proposito, ha evidenziato l’Adunanza Plenaria:

«… Occorre, al riguardo, rilevare che la necessità di indicare puntualmente l’assenza di tutte le condizioni ostative dettagliate all’art. 38 d.l.gs. cit. dev’essere esclusa sia perché gli stessi atti di gara suggerivano la formulazione testuale della dichiarazione in termini omnicomprensivi (ingenerando, in tal modo, un affidamento meritevole di tutela sulla sua correttezza), sia perché, ai fini dell’attestazione (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal d.P.R. n. 445/2000) dei requisiti di moralità in questione, il richiamo generico (ma esaustivo) alla disposizione legislativa che li contempla si rivela del tutto sufficiente (nella fase di gara a cui si riferisce il deposito della dichiarazione) a fornire all’Amministrazione quell’impegno (assistito dalla sanzione penale per le dichiarazioni false) sull’insussistenza delle condizioni ostative nel quale si risolve l’acquisizione delle attestazioni ai sensi dell’art. 47 d.P.R. cit. …».

In particolare, le contestate dichiarazioni comunque contengono un esplicito riferimento all’art. 38 del codice dei contratti pubblici.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e, conseguentemente in forza del principio di diritto di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata.
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati con l’atto introduttivo, integrato da motivi aggiunti, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dalla società ricorrente principale.
Né può trovare accoglimento la domanda, formulata dalla Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l., di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Azienda Sanitaria Locale di Bari con la società controinteressata.

In considerazione della natura, della peculiarità e della complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

1) respinge il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Referendario