LAVORI PUBBLICI - 190
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012,
n. 30
Nelle gare l’interesse fatto valere dal ricorrente che impugna la sua
esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione; anche nel caso di offerta
economicamente più vantaggiosa, dopo l'annullamento dell’esclusione sopravvenuto
alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella
sola valutazione dell’offerta illegittimamente esclusa, da effettuarsi ad opera
della medesima commissione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 di A.P. del 2012, proposto da:
Fidelitas Spa (... e altri)
contro
Sacbo Spa ...
nei confronti di
Italpol Vigilanza Milano Srl in proprio e quale Mandataria Costituendo Ati
... Ati - Sicuritalia Spa in proprio e quale Mandante;
Sipro Sicurezza Professionale Srl, ...
sul ricorso numero di registro generale 26 di A.P. del 2012, proposto da:
Fidelitas Spa, ...
contro
Sacbo Spa, ...
nei confronti di
Sicurezza Professionale Srl, ...
North Est Service Spa (Nes Spa),
Rti -
Sicuritalia Spa e in Proprio, Civis Centro Italiano di Vigilanza Interna e
Stradale Spa;
Italpol Vigilanza Milano Srl in proprio e quale Mandataria
Costituendo Rti, ...
per la riforma
quanto al ricorso n. 25 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata Di Brescia: Sezione II
n. 01235/2011, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di
vigilanza e sicurezza aeroporto di Bergamo Orio al Serio:
quanto al ricorso n. 26 del 2012:
(omissis)
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sacbo Spa e di Italpol
Vigilanza Milano Srl in proprio e quale Mandataria Costituendo Ati e di
Sipro Sicurezza Professionale Srl e di Sacbo Spa e di Sicurezza
Professionale Srl e di Italpol Vigilanza Milano Srl in proprio e quale
Mandataria Costituendo Rti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2012 il Cons. Anna Leoni
e uditi per le parti gli avvocati ...
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società per l’aeroporto civile di Bergamo- Orio al Serio(Sacbo s.p.a.)
indiceva una gara per l’affidamento dei servizi di sicurezza e vigilanza in
ambito aeroportuale.
Tra i requisiti di partecipazione era richiesta l’autorizzazione ex art. 137
TULPS (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) rilasciata dalla Prefettura di
Bergamo(ovvero dalla Prefettura della Provincia ove aveva sede il
concorrente se la stessa era rilasciata per l’esercizio dell’attività in più
Province, inclusa quella di Bergamo). I concorrenti, inoltre, dovevano
rendere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui si
obbligavano ad ottenere entro 60 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione
una certificazione rilasciata dall’ENAC, relativa al possesso di tutti i
requisiti richiesti dal d.m. n. 85 del 29 gennaio 1999 (Regolamento recante
norme di attuazione dell’art. 5 del d.l. 18 gennaio 1992 n. 9, in materia di
affidamento in concessione dei servizi di sicurezza) per l’esercizio di
attività di vigilanza in aeroporto.
2. Nella seduta del 4 gennaio 2011 veniva escluso dalla gara il costituendo
r.t.i. Italpol Vigilanza Milano-Sicuritalia s.p.a., in quanto
l’autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 134 Tulps, rilasciata alla
soc. Sicuritalia, sarebbe stata limitata e non ne sarebbe stata chiesta
l’estensione per il servizio oggetto di appalto ex art. 257-ter r.d. 6
maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno
1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
La gara veniva, quindi, aggiudicata alla soc. Sipro, mentre al secondo posto
si classificava il costituendo r.t.i. avente come rappresentante Fidelitas
spa.
3. Ne scaturivano tre contenziosi davanti al TAR Lombardia- Sezione staccata
di Brescia:
1) Fidelitas spa proponeva ricorso contro l’aggiudicazione a favore di Sipro srl (n. 166/11);
2) Il costituendo r.t.i. Italpol Vigilanza Milano- Securitas impugnava la propria esclusione (n. 168/11), peraltro sospesa in via cautelare dal TAR con ord. N. 211/11, confermata dal Consiglio di Stato, VI Sez., con ord. N. 1412/11;
3) A seguito della riammissione in gara e della riedizione del potere, il costituendo r.t.i. Italpol Vigilanza Milano s.r.l.- Securitas spa veniva dichiarato aggiudicatario: da qui il ricorso proposto da Fidelitas spa contro la riammissione alla gara e l’aggiudicazione a favore del citato r.t.i. (n.435/11).
4. Il TAR ha reso due distinte sentenze: con la prima, n. 1235/11, resa sui ricorsi riuniti nn. 168/11 e 435/11, ha accolto il ric. n. 168/11 e rigettato il ric. n. 435/11, ritenendo da un lato illegittima la esclusione di Italpol e, dall’altro, legittima la sua riammissione in gara e l’aggiudicazione a suo favore. Con la seconda (n. 1297/11) il Tar ha dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile il ricorso n. 166/11 proposto da Fidelitas spa contro l’aggiudicazione a favore di Sipro srl, in base al rilievo del difetto di interesse in capo a Fidelitas a contestare la posizione di seconda classificata, una volta giudicata legittima l’aggiudicazione a favore della prima classificata.
5. Entrambe le sentenze sono state appellate dal costituendo r.t.i.
rappresentato da Fidelitas spa, con separati appelli, tempestivamente e
ritualmente notificati e depositati.
6. La VI Sezione con sentenza parziale n. 2515/12 e contestuale rimessione
di questione all’adunanza plenaria, resa sugli appelli riuniti, ha
confermato la illegittimità del provvedimento di esclusione di Sicuritalia
spa.
Ritiene invece di dover rimettere all’adunanza plenaria la questione
sollevata con il terzo motivo di ricorso. In esso viene contestato il
secondo capo della sentenza TAR relativo alle modalità di riedizione del
potere da parte della stazione appaltante: è stato, infatti, ritenuto
corretto l’operato della medesima che, ai sensi dell’art. 82 comma 12 del
codice degli appalti, ha riammesso in gara l’esclusa e proceduto alla
valutazione della sua offerta, a cura della medesima commissione, dopo che
erano già state conosciute e valutate le altre offerte, in omaggio al
principio di conservazione degli atti di gara.
La parte appellante lamenta che il Tar nel dare prevalenza a detto
principio, ha sacrificato altri principi prioritari quali quelli di
trasparenza, imparzialità e par condicio e che l’art. 84, comma 12, del
codice degli appalti potrebbe trovare applicazione solo nel caso di
procedure automatiche.
La VI Sezione, sul punto del rinnovo delle operazioni di gara a seguito
dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di un concorrente,
rileva che non vi è univocità della giurisprudenza.
In particolare, secondo un primo indirizzo, si è ritenuto che la soluzione
dipenda dal criterio di aggiudicazione.
Nel caso di criterio del prezzo più basso, dovendo la commissione svolgere
solo valutazioni di ordine aritmetico, l’avvenuta conoscenza degli autori
delle offerte non impedirebbe di partire dall’ultimo atto annullato anziché
rinnovare l’intero procedimento: sarebbe quindi possibile mantenere ferma la
fase di presentazione delle offerte e rinnovare solo la fase di esame
comparativo delle offerte (V Sez. nn. 2843/08 e 5372/08).
Invece, nel caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
dove la commissione deve compiere valutazioni discrezionali, una volta
annullata l’aggiudicazione occorrerebbe rinnovare l’intera procedura a
partire dalla fase di presentazione delle offerte medesime (V Sez., nn.
5892/05 e 2612/06; IV Sez. n. 3617/04).
Altra giurisprudenza, con riferimento al diverso caso in cui la gara sia
annullata per eccesso di potere e violazione del principio di collegialità a
causa di lacune nella motivazione o nella verbalizzazione dei giudizi delle
offerte, ha ritenuto che non violerebbe la par condicio il rinnovo parziale
della gara a buste aperte ed un nuovo apprezzamento da parte della
commissione delle offerte, atteso che il principio di segretezza delle
offerte non sarebbe inderogabile in senso assoluto, dovendo essere
coordinato con altri principi quali l’effettività della tutela
giurisdizionale e l’eseguibilità dei giudicati. Il pericolo di
condizionamenti del giudizio della commissione sarebbe evitabile mediante l’analiticità
della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione nonché mediante
l’utilizzo dei criteri di massima predeterminati e non travolti dal
giudicato (VI Sez. nn. 6457/04 e 683/05; IV Sez. n. 4834/04).
Tale orientamento è stato fatto proprio dalla sentenza appellata,
estendendolo al caso, non contemplato dai precedenti, di annullamento
dell’esclusione di un concorrente.
7. Connesso con la problematica del rinnovo delle operazioni di gara è
quello della possibilità di ricostituzione della precedente commissione
ovvero di nomina di una nuova commissione: al riguardo ritiene la Sezione
rimettente che non sembra che l’art. 84, comma 12 stabilisca un obbligo
assoluto di riconvocazione dell’originaria commissione, ma solo un criterio
di massima.
8. Conclusivamente, la Sezione ritiene che, in caso di offerta
economicamente più vantaggiosa, non si dovrebbe consentire, ad offerte già
valutate e conosciute, che si proceda solo alla valutazione dell’offerta
originariamente esclusa, mettendola a confronto con offerte già note. In tal
caso, infatti, indipendentemente dal metodo di valutazione dell’offerta
tecnica, e dalla sussistenza o meno di vizi nella nuova valutazione,
sarebbero minati in radice i principi di trasparenza, imparzialità, par condicio.
Il Collegio, in linea di principio ritiene preferibile operare secondo il
criterio di aggiudicazione seguito (tesi esposta nel par. 13.3) con riguardo
al caso del rinnovo delle operazioni di gara dopo l’annullamento di un
provvedimento di esclusione, ma non ritiene del tutto appagante tale opzione
laddove impone che detto rinnovo avvenga a partire dalla presentazione delle
offerte.
Una mediazione possibile, secondo la Sezione rimettente, potrebbe essere
quella secondo cui, a prescindere dal tipo di atto annullato, anche quando
le offerte sono state già valutate e conosciute e anche quando il criterio
di valutazione è discrezionale, la procedura non venga ripetuta dalla fase
di presentazione delle offerte, ma dalla fase di loro valutazione e sempre
che il vizio non riguardi il bando di gara o i criteri di valutazione delle
offerte predeterminati.
La rinnovazione della sola fase di valutazione delle offerte potrebbe
avvenire previa chiusura delle buste contenenti le offerte e con una
commissione di gara in diversa composizione.
9. Si è costituita nei ricorsi riuniti la soc. Sipro che non ritiene
condivisibile la soluzione suggerita dall’ordinanza di rimessione: insiste,
pertanto, affinché venga ritenuta illegittima la rinnovazione della
procedura concorsuale attraverso il riesame dell’offerta del concorrente
riammesso, a buste aperte.
10. Ha depositato memoria il raggruppamento facente capo a Fidelitas spa,
facendo rilevare che la lex specialis di gara prevedeva che l’esame delle
offerte tecniche avvenisse mediante il sistema del confronto a coppie
(previsto dall’All. B del d.P.R. n. 554 del 1999), nel quale la Commissione
giudicatrice, per consolidata giurisprudenza, gode di ampia discrezionalità
nell’assegnazione dei punteggi. In tale prospettiva, la rinnovazione
parziale avvenuta nella fattispecie avrebbe comportato la violazione dei
principi, da garantirsi ex ante, di buon andamento, imparzialità,
segretezza, contestualità della valutazione delle candidature, sequenza
procedimentale della lex specialis e giusto procedimento.
11. La soc. Italpol ha a sua volta depositato memoria difensiva facendo
rilevare come la decisione sul terzo motivo dell’appello n. 9355/11 non
possa prescindere dalla valutazione delle particolari caratteristiche della
gara in esame, in cui il disciplinare di gara assegnava alla parte economica
la parte maggiore del punteggio (70 su 100) per l’individuazione mediante
formula matematica del miglior offerente, mentre per la valutazione
dell’offerta tecnica prevedeva un massimo di 30 punti da assegnare col
metodo del confronto a coppie di cui all’All. A) del d.P.R. n. 554 del 1999.
Tali caratteristiche della gara farebbero ritenere applicabile il principio
giurisprudenziale secondo cui il principio di segretezza non assume un
valore di assoluta inderogabilità, essendo necessario che esso venga
coordinato con altri fondamentali principi (quali la conservazione,
l’efficienza, la buona amministrazione, l’economicità e così via) ordinati a
garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale, posta come principio
generale cardine dall’art. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010.
Quanto alla composizione della Commissione, si fa rilevare, oltre alla
chiara disposizione di cui all’art. 84, comma 12, del Codice degli appalti,
che la rinnovazione delle operazioni è avvenuta ad opera della stessa
commissione che aveva inizialmente estromesso dalla procedura il r.t.i.
Italpol, sicchè sarebbe da escludere ogni indebito favore nei suoi
confronti.
Con successiva memoria di replica, la soc. Italpol ha eccepito
l’inammissibilità delle deduzioni nel giudizio della soc. Sipro, in quanto
la stessa, parte necessaria e soccombente in I grado, avrebbe dovuto
proporre appello in proprio e non costituirsi nell’appello proposto dalla
soc. Fidelitas (con memoria non notificata a controparti).
11-bis. Si è, infine, costituita in giudizio la soc. Sacbo, secondo cui il
rinnovo parziale non ha violato i noti principi di segretezza, par condicio
e trasparenza, essendo indubitabile che la gara è stata aggiudicata per la
differenza quantitativa delle offerte economiche dei due concorrenti.
12. I ricorsi sono stati discussi all’udienza del 18 giugno 2012 e
trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. Come precisato nella esposizione in fatto, la fattispecie oggetto di
giudizio concerne una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella quale, dopo una iniziale
esclusione dell’RTI Italpol- Securitalia ed una prima graduatoria stilata
dopo l’esame delle offerte tecniche ed economiche di tutti i concorrenti, a
seguito della riammissione della soc. Italpol conseguente a giudicato
amministrativo, vi è stata una rinnovazione della valutazione della sola
offerta di quest’ultima impresa a cura della medesima commissione di gara e
ferme restando le offerte tecniche ed economiche già scrutinate delle altre
concorrenti.
Al riguardo, con il terzo motivo di appello si deduce che la procedura
avrebbe dovuto essere rinnovata integralmente dal momento della
presentazione delle offerte tecniche ed economiche, essendo state già
conosciute e valutate le offerte delle altre società partecipanti.
2. Ai fini della risoluzione della questione, va preliminarmente ricordato
che lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di contratti
della p.a. è soggetto in via generale, tra l’altro, ai principi di
continuità delle operazioni e di contestualità delle valutazioni: ciò allo
scopo di assicurare al massimo grado l’obiettività ed omogeneità delle
determinazioni della stazione appaltante nel rigoroso rispetto della par condicio dei partecipanti.
Va altresì ricordato che relativamente alle procedure incentrate sul
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vale altresì il
principio di mantenimento dinanzi alla commissione della segretezza delle
offerte economiche fino all’esaurimento dell’esame delle offerte tecniche:
ciò allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo richiesto possa
influenzare i componenti della commissione stessa nella formazione dei
giudizi tecnici.
Ma d’altra parte non è senza rilevanza il principio di conservazione degli
atti giuridici, che trova notoriamente variegata espressione in ambito
civilistico e generale dell’ordinamento negli
artt. 1419 e segg. cod. civ.,
e che è riscontrabile in campo amministrativo nei molteplici condizionamenti
e limiti imposti prima dalla giurisprudenza e poi esplicitamente dall’art.
21-octies della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
riguardo all’annullabilità degli stessi provvedimenti illegittimi.
Nel medesimo senso depone, in secondo luogo, il principio di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa sancito in via generale dall’art. 1,
comma 1, della citata l. 7 agosto 1990 n. 241 e, nella specifica materia
della contrattualistica pubblica, dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e che trova in qualche misura significativa rispondenza nella
regola di ragionevole speditezza dei procedimenti, contemplata dall’art. 41
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3. E’ alla luce di tali presupposti che viene affrontata e risolta in modo
contrastante la questione in esame.
Come si è già evidenziato, a proposito delle procedure che si svolgono
secondo il criterio del prezzo più basso, la prevalente giurisprudenza è nel
senso che l’automaticità della valutazione esclude che la mancata
operatività dei principi di continuità e segretezza possa comportare effetti
pregiudizievoli in ordine alla obiettività ed omogeneità delle valutazioni
compiute (Cons. di Stato, sez. V, 25 settembre 2010, n. 8230; Cons. di
Stato, sez. V, 11 aprile 2006, n. 2612; sez. VI, 16 giugno 2005, n. 3174 e
numerose sentenze di primo grado).
Viceversa, a proposito delle procedure che si svolgono secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza prevalente (Cons.
di Stato, sez. V, 25 settembre 2010, n. 8230 cit.; Cons. di Stato, sez. V,
11 maggio 2006, n. 2612, cit.; Cons. di Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n.
3731; v. anche la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali) ma
non unanime (v. infatti per l’indirizzo contrario Cons. di Stato, sez. V, 12
giugno 2007, n. 3136; Cons. di Stato, sez. V, 8 marzo 2006, n. 1194; Cons.
di Stato, sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 1668) è nel senso della necessità
della rinnovazione della gara a partire dalla ripresentazione delle offerte.
L’alto tasso di discrezionalità che caratterizza tale tipo di procedura
postula, secondo il predetto orientamento, che, in particolare, il descritto
principio di segretezza venga comunque rispettato e, quindi, recuperato
attraverso appunto la ripresentazione delle offerte, onde evitare il rischio
di parzialità in favore dell’uno o dell’altro dei concorrenti.
4. L’adunanza plenaria ritiene, invece, che anche relativamente a tali
procedure il rinnovo degli atti debba limitarsi alla sola valutazione
dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della
medesima commissione preposta alla gara.
4.1. A tale conclusione, peraltro, si perviene non in base ad una
valutazione di prevalenza dell’uno o l’altro dei principi ricordati,
valutazione che non si sottrae comunque ad una certa opinabilità, bensì alla
stregua dei principi di fondo, espressione del “giusto processo”, nella
giustizia amministrativa.
Difatti, impongono tale soluzione, da una parte la rilevanza determinante
della situazione soggettiva azionata, rilevanza insita nel carattere
soggettivo del giudizio amministrativo, ribadito con forza dalla sentenza
dell’adunanza plenaria n. 4/2011 (relativa al rapporto fra ricorrente
principale e ricorso incidentale), dall’altra, il principio di effettività
della relativa tutela.
Invero, non vi è dubbio che la pretesa fatta valere dal ricorrente sia
quella di concorrere nella gara cui ha chiesto di partecipare per ottenere
la relativa aggiudicazione; ed è altrettanto evidente che tale pretesa non
può che essere soddisfatta dalla valutazione della sua originaria offerta in
comparazione con le altre coevamente presentate.
Affermare dunque che, viceversa, dopo il giudicato favorevole debba aprirsi
una fase di presentazione di nuove offerte sia da parte sua sia da parte
degli altri concorrenti, significa mutare l’interesse finale riconosciutogli
in sede giurisdizionale in un evanescente interesse strumentale (così
l’adunanza plenaria citata) alla partecipazione ad una gara sostanzialmente
nuova. Il che non appare all’evidenza aderente al reale portata della
pronuncia da lui ottenuta.
4.2. Con tale forte posizione giuridica non appare comparabile il mero
rischio della lesione di altri interessi vuoi pubblici vuoi di terzi, pure
rilevanti nel giudizio amministrativo.
Ciò vale in particolare per la prospettata alterazione della par condicio
dei concorrenti.
Invero, detta valutazione interviene allorché i giudizi sulle altre offerte
sono ormai del tutto definiti. Essa si inserisce, perciò, in un quadro
complessivo nel quale emergono con compiutezza, unitamente ai criteri di
valutazione stabiliti dalla lex specialis ed alle ulteriori specificazioni
eventualmente determinate dalla commissione (nei limiti consentiti dall’art.
83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 cit.), anche le linee concretamente
seguite da quest’ultima nella loro applicazione. Opera in tal modo, una
fitta rete di riferimenti che, da un lato, consentono di assicurare
l’omogeneità della valutazione postuma da parte della stazione appaltante
della offerta illegittimamente pretermessa e d’altro lato, in caso di
impugnazione, rendono particolarmente stringente il sindacato
giurisdizionale di legittimità circa l’effettivo rispetto di tale omogeneità
di giudizio e quindi, in definitiva, della par condicio del soggetto
precedentemente escluso rispetto agli altri concorrenti già valutati.
D’altro canto la riapertura della fase di presentazione delle offerte
comporta essa stessa un’alterazione del canone della concorrenza, perché le
nuove proposte sarebbero formulate da concorrenti che sono a conoscenza o
che possono aver conosciuto almeno nei tratti essenziali le originarie
offerte degli altri partecipanti alla gara, giusta i meccanismi di
pubblicizzazione previsti, ora, dall’art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e, in passato, dall’art. 91 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e sui
quali si è esercitata copiosa giurisprudenza. Sussiste quindi in tale
situazione il ben fondato rischio che le nuove proposte siano il frutto non
di scelte di carattere meramente imprenditoriale, come le regole del mercato
vogliono, ma anche di raffronti con le altre precedenti offerte e che,
pertanto, siano volte all’ottenimento dell’aggiudicazione anche a scapito
del loro complessivo equilibrio economico. Non per nulla presumibilmente
anche per evitare tale pericolo, nell’ordinario svolgimento delle procedure
vige la disposizione dell’art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo
cui è fatto divieto di accesso alle offerte fino all’approvazione
dell’aggiudicazione.
5. Quanto infine alla soluzione “mediana” suggerita dalla pronuncia di
remissione, secondo cui la rinnovazione degli atti potrebbe consistere nella
mera chiusura delle buste con le originarie offerte e nel loro successivo
esame da parte di una commissione di gara in diversa composizione,
l’Adunanza non ritiene di potervi aderire.
Una tale soluzione urta anzitutto contro il disposto dell’art. 84, comma 12,
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per il quale, come è noto, per il rinnovo
delle procedure di gara “…è riconvocata la medesima commissione”.
Detta soluzione, inoltre, non appare neppure idonea a porre rimedio al venir
meno della segretezza delle offerte, atteso che il contenuto essenziale di
queste e financo le relative valutazioni sono ormai resi noti nella
ricordata fase di pubblicizzazione prescritta dalle norme regolamentari e
riportati poi in verbale, onde per tale via essi sarebbero o potrebbero
essere agevolmente conosciuti dalla nuova commissione.
6. In conclusione, in base alle esposte considerazioni, l’adunanza plenaria
afferma il seguente principio di diritto:
“Nella gara per l’affidamento di contratti pubblici l’interesse fatto valere
dal ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per
l’aggiudicazione nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento
dell’esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il
rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell’offerta
illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima
commissione preposta alla procedura”.
7. Viene, pertanto, respinto il terzo motivo di appello qui esaminato, con
rinvio alla Sezione remittente per la decisione sulle residue questioni
controverse fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria),
parzialmente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge
il terzo motivo di ricorso.
Rinvia alla Sezione remittente per la decisione sulle residue questioni
controverse fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente del Consiglio di Stato
Giorgio Giovannini, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato
Gaetano Trotta, Presidente di sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente di sezione
Stefano Baccarini, Presidente di sezione
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere