LAVORI PUBBLICI - 183
Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte,
sezione I, 26 ottobre 2009, n. 2334
Anche il possesso del sistema di qualità (certificazione ISO 9000), ancorché
atto privato, può essere documentato con copia autenticata nella forma
alternativa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Differenze tra autocertificazione e "autoautenticazione" nel d.P.R. n. 445 del
2000.
(contra: Consiglio di
Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, n. 144 del 2006)
C.G.A.R.S. , con la
sentenza n. 144 del 2006, ha concluso che per poter ridurre del 50% l'importo
della cauzione provvisoria, non è ammessa la presentazione della copia autentica
del certificato ISO 9001 (in quanto documento formato da un soggetto privato),
ma solo dell'originale.
Tuttavia tale conclusione suscita alcune perplessità. Innanzitutto la
certificazione ISO 9000 certamente è un documento rilasciato da un soggetto
privato, tuttavia qualora l'impresa sia attestata SOA in classe superiore alla
II, la certificazione è riportata sull'attestato SOA il quale è trasmesso, al
rilascio, all'Autorità di vigilanza; ne deriva che l'attestato SOA che riporta
la dichiarazione di possesso del sistema di qualità è sufficiente a far scattare
il diritto al dimezzamento della cauzione; infatti anche l'attestato SOA, seppur
rilasciato da un organismo di diritto privato (così come la certificazione ISO
9001) è "stabilmente" detenuto da una pubblica amministrazione (l'Autorità di
vigilanza), per cui non può essere oggetto di autocertificazione, ma può essere
oggetto di "autoautenticazione di copia" mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000; tale adempimento è infatti ammesso in quanto può
"riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale"; non
dovrebbe dubitarsi che un attestato SOA (in originale o copia autenticata),
riportante anche il possesso del sistema di qualità, debba ritenersi
sufficiente.
Nel caso trattato da C.G.A.R.S. , peraltro, l'attestato SOA era scaduto e
pertanto non idoneo allo scopo, inoltre, ancora più importante, C.G.A.R.S. ha
deciso su una controversia antecedente al Codice dei contratti; diversamente
dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 (che disciplinava la gara
in contestazione) ora l'articolo 75, comma 7, del Codice oggi recita «Per fruire
di tale beneficio, l'operatore economico SEGNALA, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.».
Ora il verbo "segnalare" non implica particolari adempimenti (TAR Brescia ha
riconosciuto sufficiente il simbolo sulla carta intestata) e "documentarlo nei
modi prescritti dalle norme" sembra riferirsi ad eventuali verifiche successive.
Sembra pertanto maggiormente condivisibile la più "liberle" pronuncia del T.A.R.
Piemonte in rassegna.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 750 del 2009, proposto
da:
Impresa Costruzioni R.G.P. S.r.l. e A.C.S. S.r.l., in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. M.B. e L.G.,
con domicilio eletto presso ...
contro
Provincia di Novara, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M.F. con domicilio eletto presso ...
nei confronti di
Impresa A. S.n.c., E. Coop. a r.l., N.S. S.r.l., E.E., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del processo verbale delle operazioni di gara tenutesi il
8/6/29009, afferente la procedura aperta bandita dall'ente locale per
l'affidamento della "costruzione nuova sede della Croce Rossa Italiana di
Borgomanero", in esito al quale i preposti alla gara hanno dapprima comminato
l'esclusione delle ricorrenti e, di seguito, pronunziato l'aggiudicazione
provvisoria al costituendo R.T.I. controinteressato;
- della lex specialis della procedura ed, in particolare, la previsione
di cui all'art. 3.a)4. del disciplinare di gara (cfr. All. n. 2 bis);
- di ogni altro provvedimento o atto amministrativo, comunque risalente
all'amministrazione aggiudicatrice de qua, connesso od attuativo, ivi compresa,
se ed in quanto esistente, ancorché ad oggi non conosciuta, la determinazione
dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui è gravame e per la
conseguente condanna della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 23-bis l. 1034/71, 33 lett. d) e 35 del D. Lgs 80/1998 e 245 D. Lgs.
163/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Novara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2009 il Primo Referendario dott.
Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone che la
Provincia di Novara, con bando pubblicato il 7.5.2009, indiceva una procedura ad
evidenza pubblica avente ad oggetto la costruzione della nuova sede della croce
rossa italiana di Borgomanero, il cui importo a base d’asta, determinato a
corpo, era pari ad euro 989.565,16, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82, comma
2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso
sull‘importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza.
Si espone che il disciplinare di gara, al punto 3.a).4, quanto a termini e
modalità di presentazione dell’offerta, e, in particolare, per la produzione
delle certificazioni di qualità, stabiliva che tali certificazioni di qualità,
UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
dovevano essere allegate, a pena di esclusione, tramite il relativo certificato
in originale o in copia autenticata da un’Autorità Amministrativa o da un
Notaio, ovvero tramite attestazione SOA in originale o copia autenticata da
un’Autorità Amministrativa o da un Notaio, a pena di esclusione.
Si espone ancora che l’impresa Arcadia, componente dell’ATI ricorrente, aveva
prodotto copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2000 14001-2004
riportante la dicitura “copia conforme all’originale” apposta mediante timbro,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla
fotocopia della carta d’identità, sia del legale rappresentante stesso, che del
direttore tecnico.
In esito alle operazioni effettuate nella seduta pubblica in data 8.6.2009, con
nota 10.6.2009, l’Amministrazione comunicava al costituendo ATI che non era
stato ammesso alla gara in quanto aveva usufruito dei benefici previsti
dall’art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 (cauzione ridotta del 50%), ma
aveva allegato fotocopia della certificazione di qualità, relativa alle due,
ditte non autenticate da un’Autorità Amministrativa o da un Notaio, come
espressamente previsto al punto 3.a).4 del disciplinare allegato al bando di
gara.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe
illegittimo, per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e
75,
comma 7, del d. lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione degli
artt. 19,
38, 47, 71 e 77-bis del d.p.r. 445/2000. Violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 e 6 l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi
informanti le procedure ad evidenza pubblica sub specie di ragionevolezza,
logicità e proporzionalità nella predisposizione delle cause di esclusione.
Violazione e falsa applicazione dei principi informanti l’incedere
amministrativo sub specie di principio di non aggravamento e semplificazione
dell’agire amministrativo. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed
ingiustizia manifesta.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare di questa sezione n. 579 del 16 luglio 2009, veniva
accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2009, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 579 del 16
luglio 2009 aveva già accolto la domanda di sospensione, considerata la
tassatività ed eccezionalità dei limiti agli strumenti di semplificazione
previsti dall’ordinamento in punto produzione certificazioni, limiti che devono
trovare una qualche ragionevole giustificazione, nella specie, non ravvisabile.
In effetti, la lex specialis della procedura e, in particolare l’art. 3.a).4,
prescriveva espressamente che i concorrenti in possesso della certificazione di
qualità UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi tra
loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs 163
del 12.04.2006 usufruivano della riduzione del 50%; dovevano, però, allegare, a
pena di esclusione, il relativo certificato in originale o copia autenticata da
un’Autorità Amministrativa o da un Notaio, a pena di esclusione, ovvero
attestazione SOA in originale o copia autenticata da un’Autorità Amministrativa
o da un Notaio, a pena di esclusione.
E’ evidente che le formalità di produzione documentale di cui alla norma
richiamata sono inequivocabilmente prescritte a pena di esclusione.
Ed è pur vero che il meccanismo competitivo proprio della gara d'appalto è tale
per cui la lettera della lex specialis non è passibile di interpretazioni
estensive, dato che le stesse si tradurrebbero in una violazione procedimentale
in danno dei concorrenti che si sono allineati alla legge di gara in modo
pedissequo, osservandone alla lettera le prescrizioni (cfr. Consiglio di Stato,
sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871).
Ciò che si contesta, ed infatti è oggetto di impugnazione da parte del
ricorrente, è la stessa clausola di bando così come formulata (e doverosamente
applicata, non potendo l’Amministrazione disapplicarla, ma occorrendo una previa
pronuncia in via di autotutela che ritiri il bando), che si deduce come
illegittima.
E’ anche condivisibile, in via teorica, il principio secondo cui laddove la lex
specialis di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati
soltanto con la produzione di determinati documenti, va esclusa la possibilità
per l'impresa concorrente di ricorrere allo strumento alternativo della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, perché ciò significherebbe forzare il
meccanismo delle regole di gara e violare il principio della par condicio fra i
concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871).
Tuttavia tale principio non può essere applicato in modo assoluto, ma deve
essere graduato a seconda dei fatti che devono essere provati in sede di gara.
Nel caso di cui alla predetta pronuncia del giudice di appello si trattava di
dimostrare, nello specifico, un dato relativo alla proprietà e alla potenza dei
mezzi occorrenti per la prestazione del servizio richiesto (occorreva la
produzione della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica
alla circolazione dei mezzi da impiegare nell'espletamento del servizio di
spalamento della neve e di spargimento del sale per il quinquennio 2005/2010) e,
per tale motivo, è stata esclusa la dichiarazione sostitutiva.
Si trattava, perciò, di una clausola di esclusione del tutto ragionevole, attesa
la valenza tecnica del certificato che doveva essere oggetto di valutazione.
Non si trattava, pertanto, di una questione relativa al possesso o meno di un
certificato o di un attestato, ma si trattava di una questione relativa al
possesso di determinati requisiti tecnici, per i quali, del tutto
ragionevolmente, ai fini della serenità della valutazione degli stessi, e vista
la peculiarità del loro contenuto, se ne richiedeva la dimostrazione con mezzi
di prova formali e tipizzati, con esclusione degli ordinari criteri di
semplificazione.
E, infatti, questa Sezione, con l’ordinanza cautelare surrichiamata, ha
affermato nettamente la tassatività ed eccezionalità dei limiti agli strumenti
di semplificazione previsti dall’ordinamento in punto produzione certificazioni,
limiti che devono trovare una qualche ragionevole giustificazione che, nella
specie, non è ravvisabile.
Dovendo, infatti, i ricorrenti, dimostrare esclusivamente il possesso del
certificato di qualità e l’attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la
produzione della stessa autocertificata.
L’obbligo imposto di produrre il certificato in originale o in copia autentica,
ben lungi dal costituire un “eccesso di scrupolo” della Stazione appaltante
(cfr. 8 dicembre 2008, n. 958), costituisce inadempimento gravoso, inutile e
contrastante con i principi di semplificazione che la migliore dottrina ha
recentemente qualificato come principi di valenza costituzionale (cfr. C. cost
350 del 2008).
Si deve rammentare, in proposito che l’art. 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dedicato alle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà afferma che “l'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all'articolo 38. La dichiarazione resa nell'interesse
proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.
Il successivo art. 48, dedicato alle “Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive” dispone che “Le dichiarazioni sostitutive hanno la
stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Le singole
amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni
inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675”.
L’art. 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), al comma 3,
soggiunge che “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica
del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica”.
Infine, l’art. 19 di detto D.P.R., applicabile nel caso di specie, e dedicato
alle modalità alternative all'autenticazione di copie, stabilisce che “la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero
la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”.
In linea generale, come è noto, l'autocertificazione consiste nella facoltà,
riconosciuta ad ogni interessato, di comprovare, con una propria dichiarazione,
in sostituzione dei normali certificati, diversi fatti, stati o qualità
personali, quali la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza,
il godimento dei diritti civili e politici e così via.
L'autocertificazione conosce due principali forme: la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà. La prima sostituisce le attestazioni e i certificati, resi dalle
pubbliche amministrazioni. La seconda riguarda fatti, stati o qualità personali,
che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Entrambe si configurano come
diverso modo di intendere l'azione amministrativa, in una prospettiva di
potenziamento del favor verso il cittadino e della fiducia nei documenti
informativi da esso formati e presentati alle amministrazioni.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono
utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, intendendo
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le
amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, Province, Comuni
e Comunità montane, le Camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto
pubblico, compresi gli enti pubblici economici.
Sono, inoltre, utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità: Poste, Enel, aziende concessionarie
del servizio di distribuzione del gas e così via.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
possono essere, invece, utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità
giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Gli istituti della "semplificazione documentale", cioè la semplificazione nella
presentazione di documenti alla pubblica amministrazione, attraverso i principi
dell'autocertificazione, hanno palesato, sin dalla loro introduzione,
un'applicazione più che controversa nell'ambito delle procedure di gara dei
pubblici appalti.
Infatti, parte della giurisprudenza (ex multis: TAR Lombardia, terza sezione,
2099/02) escludeva la loro estensione alle procedure di evidenza pubblica, sulla
base di un profilo di specialità che contraddistinguerebbe le procedure
medesime.
In particolare, con riferimento ai requisiti di "ordine penale", la citata
giurisprudenza evidenziava, a sostegno del proprio orientamento, la nuova
formulazione dell'articolo 75 del
d.P.R. 554/99, così come modificato dal d.P.R.
412/00. Infatti, con la modificazione ora indicata, l'articolo 75, comma 2,
stabilisce che i concorrenti in un pubblico appalto debbono "dimostrare,
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti, che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1,
lettere b) e c"). Sembrava evidente, partendo dal mero dato letterale della
norma, secondo la lettura della giurisprudenza (fra cui TAR Abruzzo, L'Aquila,
617/01; TAR Liguria, seconda sezione, 848/02; TAR Marche 950/02; Consiglio di
Stato, quinta sezione, 4752/02), che la medesima costituisca deroga alle norme
generali in tema di autocertificazione, in quanto richiede espressamente la
produzione di certificati.
Tuttavia, non erano mancate decise voci contrarie, come quella rappresentata da
una pronuncia del TAR Campania (prima sezione, 7380/02), nella quale veniva
espressamente affermato che "il Testo unico sulla documentazione amministrativa
esprime principi semplificativi di portata generale, i quali risultano
pienamente applicabili anche alla normativa sugli appalti".
L'orientamento restrittivo può considerarsi integralmente superato a seguito del
sopravvenire dell'articolo 15 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria
2003 (legge 3/2003). Tale articolo, integrando l'articolo 77 del
d.P.R. 445/00,
prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle procedure di
aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di
servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali.
Dunque, l'autocertificazione ha oramai acquisito piena cittadinanza nell'ambito
delle procedure di gara pubblica, per cui, attualmente, le imprese
autodichiarano, talora attraverso agevoli modelli opportunamente predisposti
dalle stazioni appaltanti più diligenti, praticamente tutti i requisiti di
partecipazione, fatti salvi, ovviamente, i controlli sul soggetto aggiudicatario
e quelli rientranti nel particolare istituto della verifica a campione.
In linea solo esemplificativa, i più importanti requisiti di gara, in regime di
autodichiarazione, sono i seguenti: inesistenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale,
secondo la legislazione del paese di residenza; insussistenza dello stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e insussistenza di procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni; non commissione di gravi infrazioni,
debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro e adempimento degli obblighi di sicurezza, ex
legge 327/00; di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi
e delle condizioni contrattuali; insussistenza di situazioni di controllo, ex
articolo 2359 c.c., o di collegamento, con altre ditte concorrenti;
l'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per
reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; di essere in regola
con la normativa disciplinante il diritto del lavoro dei disabili (legge
68/1999).
Occorre, infatti, muovere dalla considerazione fondamentale che il legislatore,
fin dal lontano 1968, ha previsto la facoltà dei cittadini di forgiare
autonomamente attestazioni connotate da una certezza legale privilegiata, senza
alcuna mediazione di una pubblica autorità legittimata a emanare atti
fidefacenti.
Tale importante facoltà, diretta anche a democraticizzare l'azione
amministrativa, in quanto avvicina il cittadino alla medesima, venne
accompagnata dalla previsione di opportune cautele, consistenti in accorgimenti
formali intesi a rafforzare l'autoresponsabilità del dichiarante. Tali cautele,
infatti, erano dirette a perseguire un duplice obiettivo: rendere pienamente
consapevole il cittadino della gravi conseguenze derivanti dall'eventuale
accertamento della falsità di quanto dichiarato, e obbligarlo a comprovare
esattamente la sua identità, in modo da eliminare, in via preventiva, ogni
dubbio sulla paternità di un ipotetico falso. Dunque, richiamo dell'importanza
di ciò che si intende dichiarare e prova dell'identità del dichiarante. Questo
duplice obiettivo venne, inizialmente, conseguito attraverso la prescrizione di
un'apposita autenticazione della sottoscrizione del dichiarante (articolo 20
legge 15/1968).
Successivamente, il legislatore, per poter realizzare un rapporto di maggior
fiducia con il cittadino, ha semplificato ancor più le autodichiarazioni,
stimando alternativamente sufficiente, ai fini del conferimento del crisma della
certezza, alle dichiarazioni sostitutive formate dai privati, o che esse fossero
sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle o, in tutti gli
altri casi, che alle stesse fosse unita una copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.
In particolare, come detto, l’art. 19 di detto
d.P.R. applicato nel caso di
specie, e dedicato alle modalità alternative all'autenticazione di copie,
stabilisce che “la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui
all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono
conformi all'originale.
Di tale disposizione è stata fatta applicazione nel caso di specie, poiché è
stata prodotta la copia fotostatica del certificato richiesto, con la dizione,
della sua corrispondenza all’originale, con la relativa sottoscrizione. A tale
copia era allegato il documento di identità.
Pertanto, anche se in maniera sintetica, vengono riprodotte le formalità di cui
al predetto art. 19, con conseguente regolarità dell’autocertificazione.
L’autocertificazione, essendo, come appena evidenziato, anche con riferimento
all’evoluzione giurisprudenziale sul punto, una regola generale anche nel
settore degli appalti pubblici, deve trovare generale applicazione, salvo
eccezioni specifiche della legge; per esemplificare, l’art. 41 del Codice
appalti stabilisce che “negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione
della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere
fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.
In relazione alla relativa documentazione il legislatore si premura di
specificare che “il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle
lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a
conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1,
lettera a), è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385”.
Pertanto, nell’ipotesi di specie, la regola generale è l’applicazione delle
disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445; è l’eccezione “dichiarazioni bancarie”, che viene individuata con
caratteri di specialità, in relazione alla specificità della predetta condizione
di partecipazione.
In relazione alla dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi, l’art. 42, comma 4, del Codice appalti
conferma la presenza di tale regola generale, atteso che si dispone che i
requisiti previsti dal citato articolo possono essere provati in sede di gara
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
Per altro verso, l’autocertificazione, potrebbe essere esclusa, per ragioni
specifiche, anche per scelta dell’Amministrazione, in sede di redazione del
bando, scelta che deve, tuttavia, trovare qualche giustificazione, anche
implicita, relativa all’essenzialità della produzione autentica o autenticata
del certificato, compromettendo altrimenti la regola generale di semplificazione
documentale nei rapporti cittadino-P.A.
Nel caso di specie, non soltanto non è ravvisabile una tale giustificazione
negli atti della procedura di gara, ma una tale giustificazione non è stata
fornita neppure dalle difese in questo giudizio e, pertanto, ciò non ne ammette
la sussistenza nella fattispecie.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere
accolto e, conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi
sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 08/10/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Primo Referendario, Estensore
Richard Goso, Primo Referendario