LAVORI PUBBLICI - 180
T.A.R. Campania, Napoli,
sezione VIII, 22 maggio 2009, n. 2852
L'avvalimento
è ammesso anche nel silenzio del bando e "contro" le
previsioni del bando; è obbligatorio allegare il
contratto di avvalimento come prescritto dall'art.
49 del d.lgs. n. 163 del 2006.
(contra: T.A.R. Bologna, sez. I, 17 dicembre 2008, n.
4653)
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA
NAPOLI - (SEZIONE OTTAVA)
ha pronunciato la presente SENTENZA
Sul ricorso numero di registro
generale 7429 del 2007, proposto da:
Plc Costruzioni e Montaggi S.r.l., rappresentato e
difeso dagli avv. A.S.. R.S. ...
contro Comune di S.Giuseppe Vesuviano, rappresentato e difeso dall'avv. M.R. ...
nei confronti di Saturna Costruzioni S.a.s. di Castaldo Bernardo & C., rappresentato e difeso dall'avv. P.L. ...
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
della determina n.61 del 24.9.2007, con cui è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria in favore della Plc Costruzioni e Montaggi S.r.l., dei lavori di “sistemazione stradale via Vasca al Pianillo e via Nuovo Poggiomarino”;
delle note prot. 2007 0019670 del 17.7.2007 e prot. 23271 del 6.9.07 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di S. Giuseppe Vesuviano;
dell’eventuale verbale di aggiudicazione provvisoria ad altra impresa e del bando in parte qua se ritenuto lesivo;
di ogni altro e provvedimento preordinato, connesso o comunque conseguente a quelli impugnati.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
S. Giuseppe Vesuviano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Saturna
Costruzioni S.a.s. di Castaldo Bernardo & C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/04/2009
il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
All’udienza pubblica del 4 aprile 2009 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Con il primo gruppo di censure, parte ricorrente deduce l’illegittimità di tale determinazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost., della direttiva 92/50/CE, dell’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 sul presupposto dell’immediata operatività dell’istituto dell’avvalimento, pur in mancanza di espresse previsioni di richiamo nel bando di gara ed indipendentemente dalla tipologia di procedura ad evidenza pubblica.
La censura non si presenta degna di accoglimento.
In termini di principio può convenirsi con l’assunto iniziale da cui muove la ricostruzione di parte ricorrente (la quale, come espressamente riconosciuto, ricalca le osservazioni formulate da questa Sezione nella sentenza n. 10271/2007) secondo cui la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, quantomeno a partire dalla pronuncia della sez. V, 2 dicembre 1999, in causa C-176/98 (Holst Italia S.p.A. c. Comune di Cagliari), ha enunciato quello che sinteticamente viene designato come principio dell'avvalimento, dichiarando che la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50 CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e in particolare gli artt. 31 e 32, va interpretata nel senso che consente ad un concorrente, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d'appalto ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all'esecuzione dell'appalto. Inoltre, come si è affermato in giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194) "la potestà di avvalimento costituisce un principio di fonte comunitaria non limitato al solo settore degli appalti di servizi, ma di portata generale", il che, con specifico riguardo alla presente controversia, consente di trarre, come significativi corollari, che:
a) l'assenza nel bando di gara di una disposizione che ammette l'utilizzazione di requisiti di terzi è irrilevante, poiché il fondamento comunitario del principio in parola e la sua estensione generale impone l'integrazione ex lege del bando stesso;
b) per le medesime ragioni l’operatività di tale istituto prescinde dalla non soggezione, ratione temporis, della presente procedura alle regole dettate dal D. Lgs. n. 163/2006, ancorché quest’ultimo testo di legge rilevi nella misura in cui costituisce sviluppo e determinazione del principio generale di matrice comunitaria;
c) dall'ambito di applicazione del principio di avvalimento, in ragione della sua generale portata, non sono esclusi nè gli appalti per i quali la lex specialis di gara compiutamente definisca le modalità di formulazione dell’offerta, né quelli che in ragione del loro importo inferiore alla cd. soglia comunitaria, non sono soggetti alle previsioni di cui alle richiamate direttive comunitarie: al riguardo, pur non venendo direttamente in rilievo nella presente fattispecie, va osservato come un’eventuale norma interna che, in ragione di tali circostanze, derogasse al criterio dell’universalità di tale istituto dovrebbe essere oggetto di disapplicazione (da parte sia dell’amministrazione che del giudice nazionale) ove in contrasto con il puntuale principio comunitario; si pensi in tal senso alla richiamata previsione di cui all’art. 20 della L.R. Campania n. 3/2007 – alla cui stregua le stazioni appaltanti, nella predisposizione di atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni –, peraltro incidente in materia riservata alla competenza esclusiva della Legge statale, in quanto interferente con la disciplina della tutela della concorrenza e del mercato secondo le univoche coordinate interpretative fornite da Corte Cost. n. 401/2007).
Trattasi di direttrici ermeneutiche
pienamente confermate dalla successiva
normativa comunitaria e nazionale,
atteso che l’istituto dell’avvalimento
è stato dapprima generalizzato ed
esteso a tutti i pubblici appalti
dalla
direttiva unificata n. 18/2004
(art. 47, paragrafo 2, nonché art. 48,
paragrafo 3) ed oggi disciplinato nel
nostro ordinamento dall'art. 49 del
codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163).
In
particolare, tale norma, nel
consacrare al primo comma la massima
operatività del modello in questione
(consentendo al concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato, di
soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico
organizzativo ovvero di attestazione
della certificazione SOA, avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto o
dell’attestazione SOA di un altro
soggetto), non solo si presenta di
notevole impatto sistematico, ma fissa
altresì un principio d vasta portata
precettiva. Ed, invero, a fronte di
un’evidente voluntas legis di
garantire la massima espansione dei
principio dell’avvalimento per la
partecipazione alle gare (in
conformità con lo spirito delle
richiamata norme comunitarie che
definiscono l’istituto in termini
generalissimi con le sola prescrizione
– in negativo dell’irrilevanza delle
qualificazioni formali ed – in
positivo – dell’adeguatezza della
prova della disponibilità dei
requisiti prestati), la medesima
norma, anteriormente alla soppressione
poi operatane dal D. Lgs. n. 152/2008
in adesione ai rilievi critici mossi
dalla Commissione europea con la
lettera di costituzione in mora
2007/2309 del 30 gennaio 2008,
attribuiva alle stazioni appaltanti,
in sede di formulazione della lex
specialis della procedura, la sola
possibilità di contenerne la portata
in relazione alla natura od
all’importo dell’appalto (cd.
avvilimento parziale in senso
verticale od orizzontale: art. 49, comma
7, in base al quale il bando di gara
può prevedere che le imprese
partecipanti possano avvalersi solo
dei requisiti economici o dei
requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento
possa integrare un preesistente
requisito tecnico o economico già
posseduto dall’impresa avvalente in
misura o percentuale indicata dal
bando), purché però tale possibilità
sia esercitata indicando espressamente
nel bando di gara gli eventuali
limiti.
Ne consegue che, quindi, in mancanza
come nel caso di specie , di alcuna
indicazioni (confermativa o
restrittiva) espressamente riportata
dal bando trova applicazione
l’istituto dell’avvalimento nella sua
massima estensione, avendo l’istituto
in esame, in virtù della sua acclarata
portata precettiva imperativa connessa
alla sua diretta matrice comunitaria,
un’efficacia integrativa automatica
delle previsioni del bando di gara,
anche laddove non vi sia un espresso
richiamo, di tal che siffatta assenza
di espresse previsioni nella lex
specialis di gara non costituisce
affatto motivo di impedimento al suo
utilizzo, ma al contrario legittima i
concorrenti a far uso della facoltà
prevista dalla norma nella sua più
ampia portato (beninteso, e secondo
quanto meglio si chiarirà in seguito,
nel rispetto della regolarità
documentale e sostanziale, peraltro
non contestata nella specie).
Di qui la prima conclusione per cui la
potestà di avvalimento costituisce un
principio di fonte comunitaria di
portata generale, il che, con
specifico riguardo alla presente
controversia, consente di trarre il
significativo corollario che
dall'ambito di applicazione del
principio di avvalimento non possono
implicitamente ritenersi esclusi gli
affidamenti, quale quello di specie,
per i quali la lex specialis di gara
non abbia stabilito una disciplina
derogatoria in alcun senso, ogni
eventuale ipotesi di esclusione
dell'applicazione di detto principio (anche a volerne per ipotesi ammetterne
la praticabilità) non potendo che
rivestire i caratteri espressi
dell'eccezionalità specificamente
motivata;
Tuttavia da tale (corretta) premessa metodologica, parte ricorrente giunge ad una conclusione logicogiuridica non condivisibile nella misura in cui, a fronte delle rilevate difformità contenutisticheprobatorie (cfr. nota dell’11.07.2007 con cui la società Euroappalti s.r.l., cessionaria del ramo d’azienda da parte della PLC srl, in ragione dell’avvenuta perdita della necessaria iscrizione alla OG3, “propone e suggerisce alla spettabile Amministrazione di sfruttare la effettiva disponibilità dei requisiti professionali, tecnici, finanziari ed economici posseduti dall’impresa appresso precisata: EDILIZIA CHIANESE Srl”), perviene alla conclusione della loro inconferenza in ragione ancora una volta della generosissima portata che tale istituto riveste nella sua matrice comunitarie.
Ed, invero, il fatto che la potestà di
avvalimento costituisce un principio,
di fonte sia comunitaria che
nazionale, avente portata generale (salva l'ormai soppressa, veduta,
eccezione, di cui all'art. 49, comma
7, del medesimo decreto, che, proprio
perché costituiva chiara eccezione al
principio, comunitario ed interno,
dell'avvalimento, era da considerarsi
di stretta interpretazione ed
applicazione), comporta ch'esso, così
come risulta dalla ricostruzione
fornita dalla Corte di Giustizia CE,
se non incontra limiti applicativi e
tipologici di sorta, nondimeno, a
bilanciamento di tale omnicomprensiva
portata, necessita di puntali ed
univoci riscontri di natura
probatoria.
Pertanto, mentre da un lato appare
agevole, contrariamente a quanto si
assume, considerare irrilevante il
fatto che la disciplina di gara, la
quale non contempla espressamente
l'istituto dell'avvalimento, non parli
ovviamente del relativo corredo
documentale, , più attente
considerazioni merita il rilievo
secondo il quale in sostanza l'impegno
della impresa ausiliaria nei confronti
sia dell'impresa ausiliata che della
stazione appaltante risulterebbe
assicurato sia dalla riportata
dichiarazione.
Ora, è certamente vero che
l'ordinamento comunitario "consente
agli operatori economici il diritto di
avvalersi della capacità di altri
soggetti, "a prescindere dalla natura
giuridica dei loro legami con questi
ultimi" (art. 47 direttiva n. 18/04),
ma da tale inciso, espressione tipica
della libertà di forme concessa agli
stati membri per dare attuazione alle
regole comunitarie, non pare possa
trarsi argomento per sostenere
l'irrilevanza della previsione della
normativa interna che impone, in
aggiunta alla dichiarazione di impegno
da parte della impresa ausiliaria,
anche la sottoscrizione di un
contratto tra quest'ultima e l'impresa ausiliata.
Il Collegio non ignora l’esistenza di orientamento interpretativo molto liberale e sostanzialistico (T.A.R. Lazio, Sez. II -ter, 30 aprile 2008 n. 3637, (*) nella quale si è esteso all'ordinamento interno la suesposta libertà di forme concessa nella direttiva n. 18/04, e si è affermato che nel suddetto ordinamento interno "non è previsto uno schema o un tipo specifico di contratto di avvalimento tra imprese...", con la conseguenza che, si conclude, il contratto, "peraltro richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 49 tra gli atti da presentare a cura dell'impresa concorrente a gara pubblica d'appalto, può rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale, e la sua esistenza può essere provata in qualunque modo idoneo..." ad es. dalla "compresenza della dichiarazione d'impegno dell'impresa ausiliaria..."), il quale, se pone qualche difficoltà di compatibilità con la previsione di cui all'art. 49 D.lvo n. 163/06 il quale prevede espressamente anche il contratto, in forma scritta, e non già in qualunque forma è coerente con la previsione della direttiva n. 18/04 (la quale appunto prevede, come possibile prova di legame tra le due imprese, una dichiarazione d'impegno dell'impresa ausiliaria); nondimeno, appare evidente come nel caso di specie la contestata “proposta” avanzata dalla società subentrante, in mancanza di una congrua dichiarazione di impegno anche dell'impresa ausiliaria e del conseguente vincolo contrattuale, non possa assicurare quel minimum documentale indispensabile per la garanzia di serietà del ricorso all’istituto dell’avvalimento; in tal senso appare evidente che solo mediante tali documenti probatori, a differenza di quanto non avvenga sulla base di una semplice “proposta”, la stazione appaltante, il cui rapporto contrattuale avrà luogo nei confronti del solo concorrente, troverà adeguata garanzia del pieno rispetto degli obblighi che nei suoi confronti verranno ad assumere sia l'impresa ausiliaria, mediante il vincolo di solidarietà con l'impresa concorrente nei confronti della stazione appaltante, e sia la stessa impresa concorrente, la quale in definitiva non può necessariamente sottrarsi all'obbligo sinallagmatico di corrispondere all'impresa ausiliaria il corrispettivo dovuto per le sue prestazioni, anche in ciò potendosi agevolmente individuare un rafforzamento della garanzia per la stazione appaltante del buon esito dell'appalto nella parte di questo da eseguirsi a cura dell'impresa ausiliaria. Non a caso, a riprova della suddetta ragione di garanzia voluta dal legislatore interno, nessun contratto è previsto dal successivo comma g) nel caso in cui impresa ausiliaria e impresa ausiliata appartengano al medesimo gruppo, essendo qui evidente, per ragioni di colleganza societaria, la non necessità, per i fini voluti, di un apposito contratto volto a fissare vincoli da ritenersi implicitamente inerenti al rapporto di colleganza in questione.
Non si ritiene poi, che la stazione appaltante, contrariamente a quanto in subordine si vorrebbe, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 163/06, nel presupposto che comunque la volontà delle due imprese di collaborare risulterebbe chiara negli atti del procedimento. Anche a prescindere dal fatto che rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante la richiesta di chiarimenti, appare sufficiente nella specie considerare, al fine di poter escludere la fondatezza dell'assunto, che nella specie l'unica possibile integrazione sarebbe stata non già la semplice regolarizzazione formale di un documento per il resto esistente, quanto la sostituzione integrale di un documento da ritenersi radicalmente privo di validità alcuna in mancanza di una conforme e definitiva volontà in tal senso da parte dei due contraenti, ciò che, per di più, avrebbe sicuramente costituito una sicura violazione della par condicio tra i partecipanti.
Né, infine, merita rilievo il
prospettato contrasto tra la libertà
di forme prevista dalle richiamate
direttive comunitarie e l'asserito
rigore desunto dal tenore della
disciplina interna, con conseguente
l'incompatibilità comunitaria di
quest'ultima e relativa
disapplicazione. In disparte il
rilievo per cui la descritta necessità
documentale emerge proprio dalla
complessiva ricostruzione (anche
comunitaria) dell’istituto de quo.
Deve ribadirsi, come già evidenziato
dalla giurisprudenza amministrativa
sul punto, che la tesi non può essere
seguita anche per effetto delle
vicende relative alle ricordate
contestazioni mosse dalla Commissione
europea al codice degli appalti
approvato nel 2006 (si tratta, più
precisamente, della lettera di
costituzione in mora 2007/2309 del 30
gennaio 2008, avente ad oggetto
"incompleta trasposizione del codice
degli appalti").
Ora, appare
significativo il fatto che la puntuale
attenzione della Commissione, pur
prendendo di mira anche il testo
dell'art. 49 che qui interessa, si sia
soffermata soltanto sui commi 6 e 7
(sindacando del primo la previsione di avvalimento di una sola impresa
ausiliaria per ciascun requisito o
categoria e del secondo la previsione
di una limitazione del ricorso alle
sole capacità economiche e tecniche di
soggetti terzi ovvero di un ricorso
alle capacita dei predetti soggetti
terzi soltanto in via di integrazione
di requisiti già posseduti
dall'impresa avvalente) ignorando il
precedente comma 2, le cui lettere d)
ed f), come si è visto, giova qui
ribadire, impongono la presentazione
sia di una dichiarazione sottoscritta
dall'impresa ausiliaria di impegno,
nei confronti del concorrente e della
stazione appaltante, di mettere a
disposizione le risorse di cui il
concorrente è carente, sia di un
contratto, in originale o copia
autentica, che vincola l'impresa
ausiliaria a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione del concorrente
le suddette risorse.
Evidente appare perciò che la
commissione, in coerenza con il
principio di libertà delle forme,
enunciato espressamente nell'art. 47
della direttiva n. 18/04 (libertà di
forme, giova sottolineare, concessa
agli stati membri in fase di
recezione, e non già alle singole
imprese che chiedono di partecipare
alle gare) secondo il quale la
dimostrazione alla amministrazione
aggiudicatrice che il concorrente,
intenzionato ad avvalersi di altri
soggetti, disporrà dei mezzi
necessari, potrà essere data "ad
esempio, mediante presentazione
dell'impegno a tal fine di questi
soggetti", non esclude, ma anzi
apertamente acconsente a che ciascun
stato membro possa diversificare
ovvero, in sostanza, rafforzare la
garanzia di serietà del ricorso
all'avvalimento prevedendo all'uopo
sia la dichiarazione in questione, sia
un contratto tra le due imprese
interessate.
Secondo la medesima linea ermeneutica,
peraltro, devono essere altresì
condivise le sostanziose riserve
avanzate rispetto alla contesta
modalità di ricorso all’istituto
dell’avvalimento da parte della
società odierna r ricorrente sia con
riferimento alle modalità temporali
della stessa (dovendosi al riguardo
ribadire il generale principio diritto
per cui – posto che il principio
dell'avvalimento, anche nella sua
primigenia enucleazione ad opera della
Corte Giustizia CE, non può essere
applicato in modo meccanico ed
automatico ma presuppone che l'impresa
la quale intende farne applicazione
indichi in maniera specifica e
concreta, in un arco temporale
necessariamente anteriore a quello di
presentazione dell'offerta, i soggetti
esterni che effettueranno la
prestazione in oggetto, i quali sono
altresì tenuti a rendere dichiarazione
in ordine alla propria disponibilità,
a garanzia della serietà della stessa
offerta nonché del principio di «par
condicio» fra i concorrenti – la
relativa dichiarazione deve essere
presentata in sede di partecipazione
alla gara e non successivamente
all’aggiudicazione) sia con riguardo
alla peculiare posizione rivestita
dall’impresa ausiliaria nella presente
procedura di gara.
In definitiva, attesa altresì la infondatezza delle ulteriori doglianze formali e procedimentali in ragione della correttezza sostanziale e contenutistica degli impugnati provvedimenti, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la complessità delle questioni poste, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera
di consiglio del giorno 06/04/2009
con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Ferone, Presidente
Carlo Buonauro, Primo
Referendario, Estensore
Gianluca Di Vita, Referendario
(*)
La richiamata
sentenza T.A.R.
Lazio, Sez. II -ter, 30 aprile 2008 n.
3637, è stata parzialmente riformata, con
riferimento al punto specifico, da Consiglio di
Stato, sez. V, 10 febbraio 2009, n. 743.