LAVORI PUBBLICI - 168
T.A.R. Puglia, Lecce, sezione III, 24 marzo 2008, n. 906
Non spetta un indennizzo ai concorrenti per la revoca motivata del bando di gara.
Nella determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici da porre a base di gara è legittimo prescindere dalle tariffe professionali.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - TERZA SEZIONE

nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Primo Ref.
SILVIA CATTANEO Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 674/2007, proposto da M.C. in proprio e quale rappresentante del R.T. DI PROFESSIONISTI, composto da ...

contro

- COMUNE DI PALAGIANELLO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G.M. ...

e nei confronti di

- P.M. rappresentato e difeso dall’avv. G.C. ...;

- STUDIO AMATI SRL non costituitosi in giudizio

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del bando, pubblicato con avviso del 16.11.2006, avente ad oggetto la rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo del Comune di Palagianello;
- la determinazione n. 284 del 4.4.2007 del dirigente del settore tecnico del Comune di Palagianello di esclusione dalla procedura di affidamento del R.T.P. C.;
- la determinazione n. 326 del 18.4.2007 del dirigente del settore tecnico del Comune di Palagianello di aggiudicazione dell’incarico professionale all’R.T.P. P.;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29.11.2007, il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

- della determinazione dirigenziale n. 735 del 21.09.2007 notificata in data 9.10.2007 del Settore Tecnico Servizi Lavori Pubblici Comune di Palagianello, con la quale veniva revocato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva per l’intervento di “rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo da destinare a contenitore turistico culturale ricettivo”;
- della determinazione dirigenziale n. 804 del 16.10.2007 del Settore Tecnico Servizi Lavori Pubblici Comune di Palagianello avente ad oggetto P.O.R. Puglia 2000-2006 – Mis. 2.1 – APQ “Beni ed attività culturali – II° atto integrativo” – intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella-Caracciolo da destinare a contenitore turistico culturale e recettivo – individuazione professionisti per incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza;

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30.01.2008, il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

- della determinazione dirigenziale n. 882 del 29.11.2007 con cui il Comune affida all’arch. M.P. l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva inerente l’intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti di motivi aggiunti depositati il 29.11.2007 e il 30.01.2008;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI PALAGIANELLO e di M.P. in proprio e quale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti composto da ...
Uditi, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008, il relatore Ref. Silvia Cattaneo e uditi altresì per le parti, gli avv. ...
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

Il ricorrente, in proprio in proprio e quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di professionisti, composto dallo stesso M.C. e da ... , impugna – con il ricorso principale - il bando, pubblicato con avviso del 16.11.2006, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva per la rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo del Comune di Palagianello, la determinazione n. 284 del 4.4.2007 del dirigente del settore tecnico del Comune di Palagianello di esclusione dalla procedura di affidamento del Raggruppamento Carobbi e la determinazione n. 326 del 18.4.2007 del dirigente del settore tecnico del Comune di Palagianello di aggiudicazione dell’incarico professionale all’A.T.P. arch. M.P.

Con il ricorso principale, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- illegittimità dell’attività amministrativa sotto il profilo della genericità e contraddittorietà in quanto il bando con cui il Comune manifestava la volontà di conferire l’incarico professionale di progettazione non conteneva l’indicazione dell’importo spettante ma si limitava ad indicare l’importo presunto “inferiore a 100.000, 00 euro”;
- eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria della determinazione con cui il Comune ha escluso dalla gara il R.T.P. C. nella parte in cui motiva l’esclusione in quanto il raggruppamento non avrebbe specificato quali fossero gli incarichi analoghi già svolti dai suoi componenti, riguardanti il Castello Stella Caracciolo, non avrebbe indicato i relativi atti di conferimento e non avrebbe specificato i nominativi e i curricula dei collaboratori specialistici o le caratteristiche degli strumenti da utilizzare in tutte le fasi progettuali. Non corrisponde a verità, ad avviso del ricorrente, la mancata indicazione degli incarichi già svolti dai componenti del raggruppamento in quanto gli stessi, al momento della presentazione dell’offerta, hanno fornito all’amministrazione i propri curricula contenenti l’indicazione degli incarichi svolti ed i relativi conferimenti. Inoltre si tratta di incarichi conferiti all’arch. C. dal Comune di Palagianello per cui lo stesso è in possesso di tutte le relative informazioni.

La mancata specificazione dei nominativi e dei curricula dei collaboratori specialistici o le caratteristiche degli strumenti da utilizzare in tutte le fasi progettuali non può essere motivo di esclusione in quanto non richiesta né dal bando né dall’amministrazione al momento della richiesta di chiarimenti.

Ad avviso del ricorrente, non risponde, poi, al vero quanto affermato in motivazione in ordine alla non utilità, ai fini della nuova progettazione, degli incarichi svolti dall’arch. Carobbi per essere gli stessi risalenti nel tempo, in quanto l’architetto ha ricevuto incarico dal Comune nell’anno 2000 per progetto ed esecuzione lavori protratti fino al 2003.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla p.a. la competenza interdisciplinare del raggruppamento è stata dimostrata con la produzione dei curricula dei partecipanti.

- eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria della valutazione di anomalia dell’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente in relazione alla riduzione dei tempi di consegna del progetto ed all’offerta migliorativa;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 124 e 86, d.lgs. n. 163/2006 in quanto il bando non prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Con decreto presidenziale n. 413/2007, confermato dall’ordinanza n. 432/2007, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati e, con successiva ordinanza n. 774/2007, ha sospeso il giudizio in attesa che la Corte di Giustizia risolvesse la questione interpretativa - sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6677/2006 - se l’art. 1 della Direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 debba essere interpretato nel senso che lo stesso osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri dell’associazione temporanea non costituita, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire detto appalto.

Successivamente, con un primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 735 del 21.09.2007 di revoca dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva per l’intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo e la determinazione dirigenziale n. 804 del 16.10.2007 con cui il Comune chiede a cinque professionisti - inseriti nell’elenco di cui alla determina dirigenziale n. 733 del 21.09.2007 - la presentazione di un’offerta per l’affidamento di un incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva inerente “intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo da destinare a contenitore turistico culturale e ricettivo” ed a altri cinque professionisti - inseriti nell’elenco di cui alla determina dirigenziale n. 733 del 21.09.2007 - la presentazione di un’offerta per l’affidamento di un incarico professionale relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione inerente “intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo da destinare a contenitore turistico culturale e ricettivo”.

Avverso tali provvedimenti vengono dedotti i seguenti vizi di legittimità:

- eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies, l. n. 241/1990. Non sussiste un interesse pubblico che possa giustificare il provvedimento di revoca dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva per l’intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo.
Il provvedimento di revoca viola l’art. 21-quinquies, l. n. 241/1990 in quanto non prevede un indennizzo a favore del raggruppamento ricorrente.
- Eccesso di potere. Violazione delle regole di evidenza pubblica. Violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza. L’amministrazione nel prevedere la procedura semplificata di scelta del progettista, si sottrae alle regole dell’evidenza pubblica: mentre il bando prevedeva l’importo di 100.000,00 euro per la sola progettazione definitiva, la determinazione n. 804 prevede lo stesso importo di 100.000,00 euro per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, infine, il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 882 del 29.11.2007 con cui il Comune affida all’arch. M.P. l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva inerente l’intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ripropone le stesse censure già proposte contro la determinazione dirigenziale n. 735 del 21.09.2007 di revoca dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico e la determinazione dirigenziale n. 804 del 16.10.2007.

Il Comune di Palagianello chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente Arch. C. in quanto mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito e, gradatamente, il rigetto nel merito.

L’arch. M.P., in proprio e quale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti composto da ..., eccepisce, oltre all’infondatezza, l’inammissibilità del ricorso:

- in considerazione del difetto di legittimazione processuale dell’arch. C. a rappresentare un R.T.P. non ancora costituito, il ricorso non può considerarsi proposto che dal solo arch. C.. Il ricorrente non potrebbe pertanto trarre alcun beneficio dall’accoglimento del ricorso in quanto i professionisti che hanno partecipato con lui alla gara hanno prestato acquiescenza al provvedimento di esclusione.

L’arch. P. eccepisce poi, oltre all’infondatezza:

- l’inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per violazione dell’art. 2, l. n. 1034/1971 in quanto sono differenti, nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente (nel ricorso principale M.C. e nel ricorso per motivi aggiunti M.C., ... ) ed il controinteressato (nel ricorso principale il R.T.P. P. e nel ricorso per motivi aggiunti l’arch. M.P.);
- l’inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di interesse sia dell’arch. C. che del suo raggruppamento derivante dall’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso principale, avendo il raggruppamento prestato acquiescenza all’aggiudicazione all’R.T.P. P.;
- improcedibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di notifica all’R.T.P. P. nel domicilio indicato nel proprio atto di costituzione in giudizio.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che debbano essere analizzate prioritariamente le censure proposte, con i due ricorsi per motivi aggiunti, avverso il provvedimento di revoca dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva per l’intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo, la determinazione dirigenziale n. 804 del 16.10.2007 con cui il Comune chiede a professionisti, inseriti nell’elenco di cui alla determina dirigenziale n. 733 del 21.09.2007, la presentazione di un’offerta per l’affidamento di un incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione inerente “intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo da destinare a contenitore turistico culturale e ricettivo” e la determinazione dirigenziale n. 882 del 29.11.2007 con cui il Comune affida all’arch. M.P. l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva

L’infondatezza nel merito di tali censure esime il Collegio dall’affrontare le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità dei ricorsi per motivi aggiunti sollevate dal raggruppamento controinteressato.

Ad avviso del ricorrente la revoca dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di progettazione sarebbe stata adottata dal Comune in assenza di qualsiasi interesse pubblico. Né tale sarebbe l’esigenza della p.a. di abbreviare i tempi di progettazione, essendosi verificata solo di recente ed essendo l’unica scadenza cui l’ente è sottoposto, quella di dicembre 2008, prevista per la fine dei lavori.

Come è noto, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto l’esistenza in capo all’amministrazione del potere di revocare i propri atti, e in particolare gli atti di una procedura di gara per l’aggiudicazione di un contratto, se sussistano motivi di pubblico interesse, da indicare nel provvedimento, che sconsiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 1987, n. 890; nonché T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. I, 13 maggio 1988, n. 286 e T.a.r. Sardegna, 30 luglio 1993, n. 969).

Il potere di revoca, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 15/2005 alla l. n. 241/1990, ha trovato un fondamento normativo nell’art. 21-quinquies, ai sensi del quale la pubblica amministrazione può revocare – cioè di ritirare con effetto non retroattivo – per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, i propri provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole.

Nel caso in esame, il Comune di Palagianello ha motivato la revoca dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di progettazione definitiva per l’intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella Caracciolo – finanziato dal P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 2.1 – APQ “Beni ed attività culturali” - con la necessità di rispettare il termine previsto dall’art. 7 del “disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti attuatori, beneficiari dei finanziamenti concessi”, di impegnare le risorse attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2007, pena la revoca del finanziamento.

Il Collegio ritiene che sussista il presupposto dell’interesse pubblico, necessario ai fini di un esercizio legittimo del potere di revoca: la necessità di non perdere il finanziamento regionale configura, invero, un valido motivo di pubblico interesse che consentiva alla p.a. di procedere alla revoca del bando e di avviare una procedura che consentisse l’affidamento diretto dell’incarico con una tempistica in grado di rispettare la scadenza prevista nel disciplinare.

La necessità di revocare il bando e di fare ricorso ad una procedura più agile per il conferimento dell’incarico di progettazione, al fine di evitare la perdita del finanziamento della Regione, è sorta in conseguenza del decorso del tempo e della impossibilità, per l’amministrazione, di prevedere i tempi di definizione del giudizio instaurato dal raggruppamento C., all’epoca sospeso in attesa della pronunciamento della Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla questione della ammissibilità del ricorso proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un’associazione temporanea non costituita.

Va, al riguardo, considerato che, nel corso di questo giudizio, è stata accolta la domanda di sospensione non solo del provvedimento di esclusione del raggruppamento C. e di quello di aggiudicazione a favore del raggruppamento P., ma anche del bando: l’amministrazione non avrebbe potuto quindi – nelle more della decisione di merito - riprendere la procedura di gara ma avrebbe, in ogni caso, dovuto riavviarne una nuova.

La decisione della p.a. di non attendere la definizione del presente giudizio, in considerazione della sua sospensione, è, pertanto, giustificata dall’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, ritenuto preminente rispetto all’interesse dei soggetti partecipanti alla gara a vedersi aggiudicato l’incarico.

Il ricorrente lamenta, poi, la violazione dell’art. 21-quinquies, l. n. 241/1990 in quanto il provvedimento di revoca non avrebbe previsto un indennizzo a favore del R.T.P. C..

Anche questa censura non è fondata.

L’art. 21-quinquies prevede un obbligo di indennizzo a favore dei “soggetti direttamente interessati” se la revoca comporta pregiudizi in loro danno: il diritto all’indennizzo sorge, pertanto, solo in caso di revoca di provvedimenti che attribuiscano una posizione di vantaggio a favore di soggetti specificamente interessati e non nel caso in cui ad essere ritirato è un provvedimento – come il bando di gara – che, di per sé, non attribuisce un bene della vita a favore di alcuno.

Inoltre, la norma limita l’obbligo in capo alla p.a. di corrispondere un indennizzo nei soli casi di revoca legittima di provvedimenti ad efficacia durevole e non può, pertanto, trovare applicazione in caso di adozione da parte della p.a. di un provvedimento di ritiro in autotutela degli atti di una procedura di evidenza pubblica (T.a.r. Puglia - Bari, sez. I - 29 marzo 2007, n. 945).

In ogni caso, la mancata previsione di un indennizzo, anche ove fosse stata, in ipotesi, illegittima, non avrebbe comportato – come invece afferma il ricorrente - un’illegittimità del provvedimento di revoca ma avrebbe determinato solamente il sorgere dell’obbligo, in capo alla p.a., di corrispondere quanto dovuto.

Il ricorrente lamenta, infine, come l’amministrazione, nel prevedere la procedura semplificata di scelta del progettista, si sia sottratta alle regole dell’evidenza pubblica e ciò è ricavabile dalla circostanza che, mentre il bando revocato prevedeva l’importo di 100.000,00 euro per la sola progettazione definitiva, la determinazione n. 804 prevede lo stesso importo di 100.000,00 euro per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza.

La censura non è fondata.

Il vizio lamentato è difatti generico e non supportato da alcuna indicazione dalla quale si possa desumere l’inadeguatezza del compenso fissato con la determinazione n. 804.

La sola circostanza che la p.a. abbia previsto l’effettuazione, fermo restando il compenso, di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste in precedenza - tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.l. n. 223/2006, come convertito dalla l. n. 248/2006, sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime - non è di per sé elemento sufficiente a dimostrare l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione.

La non fondatezza dei ricorsi per motivi aggiunti comporta l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso principale.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce in parte respinge ed in parte improcedibile il ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Lecce , li 13 Febbraio 2008