LAVORI PUBBLICI - 163
Consiglio di Stato, Sezione V, 19 marzo 2007, n. 1302
Nei contratti ad evidenza pubblica il rispetto della par condicio dei
concorrenti impone la incompatibilità tra il soggetto che ha concorso a definire
le linee programmatiche della stazione appaltante in qualità di esperto, e la
partecipazione alla procedura per darvi attuazione. La par condicio è
esclusa in radice quando uno dei concorrenti abbia partecipato al momento di
fissazione degli obiettivi da perseguire attraverso la gara.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione - ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn. 4140 e 4320 del 2005, proposti da:
I – (ric. n. 4140 del 2005) = Sig. G.A.M., in proprio e nella
qualità di legale rappresentante dello Studio Associato M.T.,
con sede in ... rappresentato e difeso dall’ Avv.
S.S. ...
contro
la soc. S.W. s.n.c., rappresentata e difesa dall’Avv. M.C.C. con domicilio eletto in ...
e nei confronti
della soc.cons. GAL MBS in persona del Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, Sig. B.G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A.F.A. e R.M. ...
II – (ricorso n. 4320 del 2005) = soc.cons. GAL MBS in persona el Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, Sig. B.G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A.F.A. e R.M. ...
contro
la soc. S.W. s.n.c., rappresentata e difesa dall’Avv. M.C.C. con domicilio eletto in ...
e nei confronti
dello Studio Associato M.T. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’ Avv. S.S ...
per la riforma, (entrambi i ricorsi di appello) della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sez. I., n. 145/2005 resa tra le parti, concernente affidamento gara;
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.W. s.n.c. per resistere ad entrambi gli appelli, nonché di GAL MBS sul ricorso n. 4140/2995 e di
Studio Associato M.T. sul ric. n. 4320/2005;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 Ottobre 2006 , relatore il Consigliere Cons.
Chiarenza Millemaggi Cogliani ed uditi, altresì, gli avvocati R.M. per
sé e per delega di S. e di A., e F.S. per delega C.;
Depositato, il 6 novembre 2006, il dispositivo n. 525/2006 della decisione
assunta nella Camera di consiglio che è seguita alla pubblica udienza
anzidetta;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con sentenza n. 245/2005, il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna ha accolto il ricorso proposto dalla società S.W. s.n.c., per l’annullamento della delibera n. 37 del 5
agosto 2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL MBS ha
approvato i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria da essa
stilata relativamente alla gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva e della direzione tecnica dell’intervento 4.1.A.1. “Ripopolare il
territorio – Progetto di marketing territoriale dell’Alto-Oristanese per
l’attrazione di nuovi residenti”, con aggiudicazione allo Studio Associato
M.T., e, con essa, della delibera con la quale il Consiglio di
Amministrazione del GAL MBS ha nominato la Commissione per la valutazione
delle offerte di cui alla suddetta gara; dei verbali di gara della
Commissione giudicatrice nonché di tutti gli atti ai precedenti presupposti,
conseguenti o comunque connessi.
Disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del
GAL MBS, sulla
considerazione della funzione oggettivamente pubblica espletata dalla
società consortile in questione, il giudice di primo grado ha accolto il
ricorso sulla base delle principali, assorbenti censure portate nel primo
motivo di impugnazione (violazione del principio di affidamento e della par condicio dei concorrenti; eccesso di potere) con cui la ricorrente
denunciava la violazione del divieto di partecipazione dei progettisti alle
gare per l’esecuzione dei lavori, in quanto l’ing. G.M., indicato
come capo progetto nell’offerta dell’aggiudicataria, aveva coordinato e
realizzato il Piano di Sviluppo Locale in base al quale il GAL MBS aveva
ottenuto i finanziamenti comunitari per lo svolgimento della sua attività di
promozione e sviluppo del territorio.
Conseguentemente, con la sentenza appellata, il Tribunale, annullando gli
atti impugnati, ha statuito nel senso che lo Studio aggiudicatario andasse
escluso dalla selezione, con affidamento dell’incarico alla società
ricorrente, classificatasi in seconda posizione, su tale ultima
considerazione respingendo la domanda di risarcimento del danno formulata
dalla ricorrente.
2. La sentenza è stata impugnata con separati ricorsi dall’Ing. G.M. in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello Studio associato aggiudicatario della gara e dalla Società consortile GAL MBS.
L’originaria ricorrente si è costituita in giudizio resistendo agli appelli
e riproponendo i motivi assorbiti: non ha invece proposto appello
incidentale per la parte della sentenza che respinge l’istanza di
risarcimento del danno per equivalente.
Alla camera di consiglio del 19 luglio 2005, sull’appello n. 4320/2005 è
stata respinta l’istanza cautelare dell’appellante; successivamente,
chiamati i due appelli alla pubblica udienza del 14 febbraio 2006, la
Sezione - con interlocutoria n. 1875/2006, ha riunito le cause disponendo
l’acquisizione in giudizio dell’atto costitutivo e lo statuto
dell’appellante GAL MBS, nonché dell’atto di nomina del Consiglio di
amministrazione in carica al momento della controversia sotto la presidenza
del sig. B.G. ed infine, espletato l’incombente, ha trattenuto
in decisione le cause riunite, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di sopravvenuto difetto
di interesse sollevata con riferimento alla avvenuta esecuzione del
contratto, cui non ha fatto riscontro – nelle forme proprie dell’appello
incidentale – la riproposizione della domanda di risarcimento del danno per
equivalente.
Non spiega alcun effetto ai fini dell’esistenza dell’interesse a ricorrere e
della necessaria permanenza dello stesso durante tutto il processo, la
circostanza che la ricorrente in primo grado non abbia impugnato, con
autonomo appello, sia pure nelle forme del ricorso incidentale, il capo
della sentenza che ha respinto l’istanza risarcitoria.
Nel caso in esame, poi, indipendente dalla formula adoperata nella sentenza
appellata, deve essere rilevato che il giudice di primo grado non ha, del
tutto, respinto l’stanza risarcitaoria, ma ha, al contrario, ritenuto che
l’interesse della ricorrente fosse sufficientemente coperto dalla
reintegrazione, mediante l’affidamento dell’incarico, che, sebbene non
statuito espressamente nella parte dispositiva della sentenza, è stato
disposto in forma imperativa con la formula “lo Studio aggiudicatario va
escluso dalla selezione con affidamento dell’incarico alla società
ricorrente”, la cui natura è poi esplicitata nella parte che respinge
l’istanza di risarcimento, sulla considerazione della “mancanza di profilo
di danno diversi ed ulteriori rispetto alla perdita dell’incarico”.
Nel giudizio impugnatorio, cui accede la domanda di risarcimento del danno,
l'essenza volitiva della sentenza, pur concentrandosi nel "dispositivo",
destinato ad accogliere l'ordine formale con il quale viene data concreta
attuazione al precetto normativo, trova completamento nella motivazione, che
esprime il momento "logico" della sentenza, e, che, per le considerazioni in
essa contenute, assume rilievo nella fase di esecuzione o di ottemperanza al
giudicato, e, dunque, in caso di mancato, spontaneo adempimento, nello
speciale, apposito, procedimento, davanti allo stesso giudice
amministrativo, che, di fronte alla impossibilità di riparazione in forma
specifica, non è impossibilitato a dare riviviscenza all’alternativo
risarcimento, richiesto in primo grado dall’interessato.
Nel caso in esame, è chiaro che il giudice di primo grado ha disposto
l’aggiudicazione al ricorrente in primo grado, in alternativa al
risarcimento per equivalente, limitatamente al danno derivante dalla perdita
dell’incarico.
E’ piuttosto da dire che, in assenza di appello incidentale sul punto, la
domanda di risarcimento di danni ulteriori è ormai inammissibile, essendosi
la sentenza pronunciata negativamente.
Il nodo relativo alla impossibilità di dare esecuzione alla statuizione che
esclude dalla aggiudicazione lo Studio appellante, conferendola alla
ricorrente in primo grado - in una situazione di fatto nella quale il
giudizio di appello si conclude allorché si sono interamente esauriti, di
fatto, gli effetti della procedura, per essere giunti a compimento le
attività commesse all’aggiudicatario - deve essere necessariamente composto
nella forma equivalente del risarcimento corrispondente a quanto già
riconosciuto dal giudice di primo grado, la cui quantificazione potrà essere
effettuata negozialmente fra le parti o in difetto, con l’intervento del
giudice dell’ottemperanza.
2. Chiariti tali aspetti, si può anche prescindere dalla eccezione di
tardività del deposito dell’appello proposto autonomamente dalla società
consortile che ha indetto il bando, in quanto il punto principale della
questione dedotta in giudizio - che vede sulla medesima linea difensiva
anche l’ aggiudicataria ed, in proprio, il legale rappresentante, Ing. G.M.
- deve essere risolto in senso conforme a quanto statuito nella sentenza
appellata.
Si tratta di accertare se il principio affermato nell’art. 17, comma 9,
della legge c.d. Merloni (L. n. 109 del 1994) (ora
art. 90, comma 8, del
d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) - che vieta la partecipazione
del progettista all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione
dell’opera pubblica - sia espressione di una regola di carattere generale,
suscettibile di applicazione nel caso in esame, avente ad oggetto
l’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione tecnica
dell’intervento 4.1.A.1. “ripopolare il territorio – Progetto di marketing
territoriale dell’Alto Oristanese per l’attrazione di nuovi residenti”,
nell’ambito del Piano di sviluppo locale, sulla cui base il GAL ha
conseguito l’assegnazione di una quota delle risorse assegnate per
l’attuazione del Programma d’iniziativa comunitaria Leoder plus – Sardegna
in tema di sviluppo rurale.
Il professionista e lo Studio professionale aggiudicatario, che hanno
proposto congiuntamente il primo degli appelli in esame, deducano l’errore
in cui sarebbe in corso il giudice di primo grado:
- nel non avvedersi, innanzitutto, che le norme che espressamente escludono dalla partecipazione alla gara il progettista (tanto in tema di lavori pubblici che in tema di pubblici servizi), attengono alla fase della realizzazione e non anche a quello della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori che, anzi, nella previsione normativa è addirittura preferibile che siano prioritariamente affidati all’autore della progettazione definitiva;
- nell’avere desunto principi di carattere generale da una norma di settore, non suscettibile di applicazione analogica;
- nel non aver considerato altresì che il bando di gara (non impugnato) non conteneva alcuna clausola che inibisse la partecipazione ai redattori del programma, cosicché, anche a mente dell’art. 23, comma 4, ultima parte, del D.Lgs. n. 157 del 1995, la partecipazione alla gara dello Studio associato di cui si discute, non poteva essere preclusa.
A sua volta, la società consortile deduce l’inapplicabilità del citato art. 17, comma 9, L. n. 109 del 1994.
3. Per la definizione della questione, bisogna innanzitutto intendersi sul
significato di “progettazione esecutiva”, cui si intitola, fra l’altro, il
bando della gara in contestazione.
Invero, come chiarito dall’attuale appellato, il Piano di sviluppo locale
alla cui redazione ha partecipato l’Ing. G.M., in qualità di coordinatore e
sulla cui base il GAL ha conseguito i finanziamenti comunitari, è uno
strumento di carattere generale che ha individuato misure e piani di azione
per la crescita economica, sociale ed imprenditoriale della zona in cui il
Gal stesso è chiamato ad operare: per il raggiungimento degli obiettivi, in
vista dello sviluppo del territorio, il piano ha previsto, fra l’altro, che
dovesse essere elaborato un progetto di marketing territoriale che avesse le
caratteristiche indicate nella misura 1.4.a.1.
Oggetto della procedura di cui si tratta non è, dunque, la redazione del
progetto esecutivo in senso tecnico, bensì un intervento concreto (di cui è
anche parte l’elaborazione di un progetto di marketing territoriale avente
determinate caratteristiche), costituente, esso stesso, momento attuativo di
una strategia pilota, nel cui ambito, l’ing. G.M. ha partecipato a fissare e
definire le linee fondamentali.
Che l’incarico. di progettazione costituisca misura attuativa e non mera
progettazione esecutiva del programma, risulta chiaramente dalla descrizione
dell’intervento, nonché da “finalità ed obiettivi” indicati espressamente
nel bando.
L’oggetto della gara è complesso e comprende “la presentazione di una
proposta metodologica per l’assegnazione di uno studio di ricognizione sul
mercato di riferimento”, cui accedono il “progetto esecutivo” e “la
direzione dei lavori”: esula, dunque, dal presente giudizio la problematica
afferente alla possibile convergenza, nel medesimo soggetto, della
“progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la direzione dei
lavori” (come obiettato nell’appello dell’Ing. G.M., in proprio e nella
qualità).
4. Ciò premesso, è fuori discussione l’obbligo, della stazione appaltante,
di rispettare i principi di ordine generale, a tutela della par condicio
dei
concorrenti.
Ciò risulta per tabulas dal ruolo rivestito dai GAL nell’ambito del
Programma di iniziativa comunitaria Leader plus- Sardegna, per l’obbligo che
agli stessi fa carico di procedere alla scelta dei contraenti nel rispetto
dei principi dell’evidenza pubblica ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria.
Il giudice di primo grado ha desunto dall’art. 17, comma 9, della legge n
109 del 1994, un principio di carattere generale in forza del quale è
viziato in radice, per violazione della par condicio, la partecipazione alla
gara dello studio professionale al quale è associato l’Ing. G.M. (legale
rappresentante e indicato nell’offerta come capo progetto), già coautore del
Piano di sviluppo locale, approvato e finanziato dalla Regione Sardegna
nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria di cui si è detto.
La deduzione deve essere condivisa, ribaltando però il ragionamento. La
parità di trattamento dei concorrenti è principio indefettibile di ordine
generale, che ha come punto di partenza l’estraneità dei concorrenti alla
strategie programmatiche dei soggetti che indicono la gara.
La regola normativa individuata dal giudice di primo grado costituisce
corollario di detto principio e sua codificazione, con riferimento ad un
aspetto particolare del dinamico e complesso procedimento attraverso cui si
perviene, per successive tappe, alla realizzazione delle opere pubbliche.
Alla generalità del principio non osta la sua enunciazione in ipotesi
tipiche, giacché esso è immanente al sistema generale della scelta dei
contraenti da svolgersi con le garanzie dell’evidenza pubblica.
La tipizzazione delle differente ipotesi non indica altro che una
particolare attenzione del legislatore a fenomeni che più degli altri
possono dare luogo alla distorsiva partecipazione alla gara in posizione di
vantaggio, a causa della ordinaria partecipazione di soggetti esterni a
momenti di formazione progressiva delle linee strategiche della stazione
appaltante.
Non a caso, ad esempio, nel sistema di “project financing”, in cui
propriamente e specificamente il terzo si inserisce, con la proposta di
finanziamento, nell’ambito delle strategie dell’Amministrazione, il
proponente è tagliato fuori dalla procedura concorsuale in senso stretto
(art. 37-quater, lett. a), potendo aspirare all’aggiudicazione soltanto
nella fase successiva, della procedura negoziata prevista alla lett. b)
dello stesso articolo.
Una regola generale di incompatibilità (per il soggetto che ha concorso a
definire le linee programmatiche della stazione appaltante, a partecipare al
concorso indetto per dare concreta attuazione al programma) deve essere
quindi desunta direttamente dalla operatività – in tutte le gare ad evidenza
pubblica - del principio in sé, per la considerazione che la “parità”
finisce con l’essere esclusa in radice allorché uno dei concorrenti abbia
partecipato al momento di fissazione degli obiettivi da perseguire
attraverso la gara.
Pur non essendovi, infatti, immedesimazione fra stazione appaltante ed
esperto (che ha partecipato alla redazione del programma che ha conseguito
il finanziamento) viene a crearsi certamente una contiguità che, nella gara
intesa alla attuazione del programma o di una sua parte, pone l’esperto, in
partenza, in una posizione diseguale, rispetto alla generalità dei
concorrenti.
In ciò, dunque, risiede l’incompatibilità denunciata dal ricorrente e
riconosciuta dal giudice di primo grado, che non richiede di essere
espressamente enunciata nel bando, essendo nella conoscenza e percezione,
sia dell’esperto, sia della stazione appaltante, la disuguaglianza di
partenza, da cui muovono le posizioni rispettivamente, di chi ha formulato
il programma e chi invece concorre per la sua attuazione, essendone rimasto
totalmente estraneo.
I due appelli, dunque, devono essere respinti, sul punto.
5. Residuano eccezioni e rilievi della stazione appaltante che attengono ad
eventi successivi non dedotti nel primo grado del giudizio e che, stando
alle eccezioni di parte appellata, sarebbero inammissibili sulla base
dell’art. 345 c.p.c.
Ritiene la Sezione che non vi sia interesse del GAL MBS alla decisone di
aspetti che rimetterebbero in gioco la legittimità dell’intero impianto
procedimentale per vizio della composizione della commissione giudicatrice
–dedotto dal ricorrente in primo grado ed assorbito nella sentenza appellata
- dovuto alla partecipazione del Sig. G., investito di funzioni
politiche presso uno degli enti partecipanti al GAL (sul cui la Sezione si è
pronunciata in sede cautelare).
6. In definitiva gli appelli principali devono essere riuniti e respinti; le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico degli appellanti in solido ed in favore dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando, confermata la riunione degli appelli in
epigrafe, li respinge;
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di
appello, in favore della Soc. n. c. S.W.
liquidandoli in complessivi € 6.000,00;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 Ottobre 2006 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Raffaele IANNOTTA, PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI, est. CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI, CONSIGLIERE
Marco LIPARI, CONSIGLIERE
Marzio BRANCA, CONSIGLIERE