LAVORI PUBBLICI - 160
T.A.R. per la Lombardia - Milano, Sezione I - n. 140 del 31 gennaio 2007
L'art. 13
della legge n. 248 del 2006 (decreto Bersani) inibisce alle società
pubbliche o miste (pubblico privato) la possibilità di operare a favore di
soggetti pubblici o privati diversi da quelli costituenti o partecipanti, sia
direttamente che partecipando ad una gara pubblica, anche quando la
partecipazione sia di secondo e terzo livello (intermediata da altre società
controllate).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MILANO -
Prima Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 26, IV co. della L. 6.12.1971 n. 1034
Sul ricorso n. 36/2007, proposto da: ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA, rappresentata e difesa da S.A. e M. C. con domicilio eletto in ...
contro
PROVINCIA DI MILANO
rappresentata e difesa da F.L., B.A., F.M., B.E., con domicilio eletto in
...
e nei confronti di
DELTA DATOR SPA,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv. M.C.O. e A.S. con domicilio eletto
in ...
e nei confronti di
SANTER SPA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.S.M. e G.M. con domicilio eletto in
...
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della determina dirigenziale n. 96/2006 del 12.10.2006 d’aggiudicazione
della gara per l’affidamento della fornitura con messa in opera e
manutenzione di un sistema informatico contabile integrato all’ATI
costituenda “DeltaDator spa – Santer spa”, della comunicazione 23 ottobre
2006 prot. n. 0218212, dell’atto prot. n. 144373/2006 del 9 giugno 2006
d’affidamento di detta fornitura al suindicato ATI, nonché del contratto
d’appalto, se ed in quanto intervenuto;
e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale, ancorché non
conosciuto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione e delle
controinteressate;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il Pres. Avv. Piermaria Piacentini, relatore per l’udienza del 10
gennaio 2007;
Uditi i difensori presenti delle parti;
Ritenuto in fatto e diritto:
FATTO
Con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22
del 31/5/2006, la Provincia di Milano ha indetto una gara per
l’aggiudicazione di un Sistema informatico contabile integrato in esecuzione
della determina dirigenziale n. 2 del 17/5/2006;
A tale gara hanno partecipato, tra gli altri, la ricorrente A.D.S.e l’ATI
DeltaDator-Santer.
Nel corso delle varie sedute di gara tenutesi, tanto pubbliche che segrete
(26 e 28 giugno, 3, 5, 7, e 11 luglio), venivano valutate le offerte
tecniche delle imprese ammesse ed aperte le buste contenenti l’offerta
economica; al termine di dette operazioni si procedeva alla stesura della
graduatoria provvisoria che vedeva al 1° posto DeltaDator-Santer (con
complessivi punti 91), seguita da A.D.S.(con punti 85,44);
Entrambe le offerte venivano peraltro giudicate anormalmente basse e
conseguentemente sottoposte al vaglio del sub-procedimento di verifica
d’eventuale anomalia.
Nel corso della successiva seduta del 22 agosto 2006. la Provincia di Milano, preso atto delle giustificazioni addotte dalle concorrenti, confermava la graduatoria iniziale proponendo per l’aggiudicazione il raggruppamento costituendo composta da Delta Dator s.p.a. e Santer s.p.a.
Peraltro, con la legge 4 agosto 2006 n. 248 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale. dell’11 agosto2006 ed entrata in vigore il giorno successivo) era
stato medio tempore convertito il
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, il cui
art. 13 ha posto il divieto alle società miste pubblico-private di
partecipare ed aggiudicarsi gare non indette dagli Enti loro partecipanti.
Ritenendo applicabile tale disposizione, la Provincia di Milano avviava
pertanto, dandone comunicazione al raggruppamento vincitore, il procedimento
di esclusione dalla gara atteso che la mandante Santer risultava essere
“società a capitale misto in quanto partecipata da Lombardia Servizi s.p.a.,
a sua volta partecipata dalla Regione Lombardia”
In particolare il capitale sociale della Santer S.p.A., risultava essere
così ripartito:
- Reply S.p.A: 53,77%),
- Camera di Commercio di Milano: 12,94%,
- Unioncamere: 1,61%,
- Lombardia Servizi S.p.A: 31,68%,
Tale ultima società, peraltro, è posseduta al 100% da Lombardia Informatica
s.p.a , delle cui azioni la Regione Lombardia è titolare al 100%
Con provvedimento n. 96/2006 del 12 ottobre 2006, la Provincia di Milano
decideva, comunque, di confermare l’aggiudicazione della fornitura in gara
all’ATI Delta Dator-Santer, dandone, con nota n. 218212 del 23 ottobre
2006, formale comunicazione ad A.D.S. s.p.a.
Ricevuta tale comunicazione, la ricorrente proponeva istanza d’accesso a
tutti gli atti di gara,riscontrata dall’Ente appaltante con nota n. 238094
del 17/11/2006.
Con ricorso notificato il 22 dicembre 2006, A.D.S. s.p.a proponeva ricorso
per l’annullamento della determina dirigenziale n. 96/2006 del 12 ottobre
2006 e della nota del 23 ottobre 2006 n. 218212, deducendo le seguenti
censure:
VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 4/8/2006 n. 248;
ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA;
IRRAZIONALITA’ MANIFESTA.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Milano eccependo in via
preliminare l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso e chiedendo, nel
merito, il rigetto dello stesso per infondatezza
Anche la controinteressata ATI Delta Dator-Santer si è costituita in
giudizio eccependo anch’essa, in via preliminare l’inammissibilità ed
irricevibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto dello stesso.
Nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007, sussistendo i presupposti per
una pronuncia ai sensi degli artt. 21 e 26, quarto comma, della legge 7
dicembre 1971 n. 10034, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso,
sollevata sia dalla resistente Provincia, sia dalla controinteressata, sotto
il profilo che l’atto lesivo della sfera giuridica della ricorrente dovrebbe
identificarsi con il provvedimento definitivo di aggiudicazione avvenuto con
la determinazione dirigenziale 96/2006 del 12 ottobre 2006 e non dalla
comunicazione formale del medesimo provvedimento avvenuta con lettera del 23
ottobre successivo.
Tale assunto peraltro non tiene conto della circostanza che, successivamente
alla determinazione dirigenziale 96/2006 del 12 ottobre 2006, si è svolto un
supplemento di procedimento, avente ad oggetto l’applicabilità, nella
specie, dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge
4 agosto 2006, n. 248, che aveva messo in dubbio la legittimità
dell’aggiudicazione all’ATI vincitrice della gara.
Si badi che non si trattava della solita istanza di riesame per vizi procedimentali. Come meglio si vedrà in prosieguo, l’art. 13 del d.l. n. 223, costituisce una norma di carattere imperativo la cui violazione comporta la nullità degli atti compiuti in difformità, e corretto appare il comportamento della Provincia che, messa sull’avviso di tale possibilità, ha avviato un procedimento per accertare l’applicabilità della disposizione. Peraltro, così operando, è stata la stessa stazione appaltante a mettere in dubbio la immediata esecutività dell’avvenuta aggiudicazione, fino al momento in cui ha ritenuto di dover risolvere il problema, confermando – tale invero è il senso della nota del 23 ottobre – le determinazioni cui era pervenuta con il provvedimento del 12 ottobre.
È quindi solo con la lettera del 23 ottobre 2006, il cui contenuto, in ogni
caso, non è atto confermativo in senso tecnico, ma la nuova determinazione,
assunta dopo un riesame della situazione alla luce della normativa
sopravvenuta, che la ricorrente ADS ha avuto la definitiva certezza di non
essere risultata aggiudicataria della commessa, ed è pertanto da tale data
che devono decorrere i termini per l’impugnazione che, secondo l’ordinario
computo, venivano a scadere il 22 dicembre successivo.
E poiché risulta per tabulas che il ricorso è stato consegnato all’Ufficiale
giudiziario o all’Ufficio postale, proprio il 22 dicembre 2006, il ricorso
non può considerarsi tardivo anche se ricevuto in data posteriore (il 27
dicembre dalla Provincia; il 2 gennaio 2007 dall’ATI controinteressata)
dagli altri soggetti cui il ricorso andava notificato.
Nel merito si deve osservare che, come si è evidenziato nella esposizione di
fatto, le azioni di Santer s.p.a. (mandante dell’ATI “Delta Dator–Santer”
aggiudicataria della fornitura di cui si discute) sono, ad oggi, possedute
da
REPLY s.p.a. per il 53,77 %
LOMBARDIA SERVIZI s.p.a. per il 31,68 %
C.C.I.A.A. Milano per il 12,94 %
Altre C.C.I.A.A. per il 1,61 %
risulta inoltre che le azioni della “Lombardia Servizi S.p.A.” siano al 100%
di proprietà della società “Lombardia Informatica S.p.A.” che, a sua volta,
è posseduta al 100% dalla Regione Lombardia.
Dalla documentazione camerale in atti si ricava, inoltre che “Lombardia Informatica s.p.a.“ ha come oggetto sociale “la fornitura di servizi e prestazioni informatiche nonché ogni attività a tali servizi connessa, contemplati dai piani e progetti approvati dalla Regione Lombardia. In particolare:[.] I servizi e le prestazioni possono essere resi alla Regione, agli Enti locali territoriali[.], Enti simili o assimilabili…”, mentre l’oggetto sociale di “Lombardia Servizi s.p.a.” è costituito dalla “fornitura di servizi e prestazioni informatiche nonché ogni attività a tali servizi connessa, anche contemplati dai piani e progetti approvati dalla Regione Lombardia”.
Va a questo punto preso in esame il comma 1 dell’art. 13 della legge n. 248 del 4 agosto 2006, il quale recita: «Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti».
Si tratta quindi di accertare se la mandante Santer s.p.a., rientri
nell’ambito delle previsioni della norma richiamata e, in particolare se
rientri nell’ambito delle società, a capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali
per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in
funzione della loro attività.
In proposito si osserva che, indubbiamente la Santer rientra nelle
previsioni del 1º comma dell’art. 13, non solo per la partecipazione diretta
nel suo capitale di enti pubblici quali la C.C.I.A.A. di Milano e le altre
Camere di Commercio, ma anche per la partecipazione della Lombardia Servizi
S.p.A. A riguardo è indifferente che, come osserva la controinteressata, si
sarebbe in presenza di “terza generazione” in quanto tra la Regione
Lombardia e la Santer vi sarebbero di mezzo la Lombardia Servizi S.p.A. e la
Lombardia Informatica S.p.A.. Lo stretto collegamento tra queste ultime due
(le seconda possiede il 100% delle azioni della prima) e di queste due con
la Regione Lombardia (che possiede il 100% delle azioni della Lombardia
Informatica S.p.A.) impone di ritenere che la Regione Lombardia abbia una
posizione di totale controllo delle due società intermedie e, quindi
partecipi anche della Santer.
Una simile interpretazione appare del tutto conforme alla ratio legis, che
non solo è volta a tutelare il principio di concorrenza e di trasparenza, ma
anche – e sopratutto - quello di libertà di iniziativa economica che
risulterebbe gravemente turbato dalla presenza (e dalla operatività sul
mercato) di soggetti che proprio per la presenza (diretta o mediata) della
mano pubblica finiscono in sostanza con l’eludere il rischio di impresa.
Tanto ciò è vero che il comma 3° dell’art. 13 della legge n. 248 del 2006 (nel testo modificato dal comma 720 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), prevede che «al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite», proprio per evitare il permanere di una situazione suscettibile di turbare la libera concorrenza tra le imprese.
La Santer pur avendo partecipato legittimamente alla gara, non avrebbe potuto quindi essere dichiarata aggiudicataria né da sola, né in raggruppamento con la mandataria Delta Dator S.p.A, della gara stessa che si è conclusa il 22 agosto 2006 dopo la conversione in legge (avvenuto con la legge 4 agosto 2006, n. 248) del d.l. 4 luglio 2006 n. 223.
Né in contrario può opporsi che l’attuale comma 4 del decreto legge (nel testo introdotto dal comma 720 dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006,) possa far salva la aggiudicazione di cui si discute. Invero tale disposizione prevede che «i contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data», ma nella specie, pur trattandosi di gara bandita anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge richiamato, a quest’ultima data non vi era un contratto concluso, ma solo un’aggiudicazione che conclude bensì il procedimento ma non costituisce contratto nel senso inteso dal legislatore.
Per quanto concerne l’impossibilità della Santer di rendersi aggiudicataria in raggruppamento con la mandataria, appare opportuno chiarire che il sistema dell’associazione temporanea di imprese si basa sul mandato conferito alla mandante (rectius: alla mandataria), che agisce in nome e per conto delle mandatarie (rectius: delle mandanti) che, pertanto attraverso tale meccanismo, vengono ad essere parti del contratto, tanto è vero che la vigente normativa prevede che «L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo».
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso proposto da ADS S.p.A, appare fondato e va accolto.
La novità della questione e la complessità delle vicende normative intervenute nel corso del procedimento e che hanno determinato l’esito del giudizio, impongono di compensare tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2007, con
l’intervento dei Signori :
Piermaria Piacentini – Presidente estensore
Elena Quadri – Primo Referendario
Alessandro Cacciari - Referendario
LAVORI PUBBLICI - 160-bis
T.A.R. per il Lazio, Roma, Sezione II - n. 5192 del 5 giugno 2007
L'art. 13
della legge n. 248 del 2006 (decreto Bersani) inibisce alle società
pubbliche o miste (pubblico privato) la possibilità di operare a favore di
soggetti pubblici o privati diversi da quelli costituenti o partecipanti, anche
partecipando ad una gara pubblica, a prescindere dalla finalità della loro
costituzione e dalla circostanza che non abbiamo mai operato in house.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA - Sezione II.a
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.12320 del 2006, proposto da Soc. G. s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti N.A.S. ed A.S. ed elettivamente domiciliata nel loro studio in ...
CONTRO
Soc. Sogei, Società Generale d’informatica s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n.20;
e nei confronti di
F. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e A.81 s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ora RTI A. s.p.a., rappresentate e difese dagli Avvocati F.L. e R.C., elettivamente domiciliate nello studio degli stessi in ...
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento del 18 ottobre 2006 con il quale SOGEI s.p.a. ha disposto la esclusione della Società G. s.p.a., dalla licitazione privata per l’affidamento del servizio di acquisizione vettoriale di mappe catastali in formato misto (raster/vettoriale) relative ad alcuni uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio;
della nota del 20 nov. 2006 con la quale Sogei ha rifiutato di sospendere l’aggiudicazione della gara a favore del secondo classificato; delle statuizioni della società aggiudicatrice e della Commissione aggiudicatrice di cui ai verbali di gara; dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione del contratto a favore di altro concorrente; dell’eventuale contratto stipulato tra l’altro concorrente e la Società aggiudicatrice;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di SOGEI e delle
società F. e A.81 s.p.a. ora A. s.p.a.;
Visto l’atto di costituzione di rti A. s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23.5.2007 il Consiglire Roberto Capuzzi,
uditi altresì gli Avvocati A.S., L.M., delegata dall’Avv. S., L. e C.;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente espone quanto segue.
G. s.p.a. è società mista a maggioranza azionaria privata costituita nel 1999 ai sensi dell’art.1 della legge 28 nov. 1996 n.608 costituita su iniziativa del Comune di Roma con l’intento di creare stabili opportunità occupazionali per alcune centinaia di LSU.
I soci privati della G. s.p.a. sono stati scelti previa procedura concorsuale ristretta, assimilata all’appalto concorso di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157 così come specificato ed integrato dal DPR 16 settembre 1996 n. 533, per la individuazione del socio privato di maggioranza di una società mista ai sensi dell’art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995 n. 26
Con delibera del 10 febb. 1999 n. 214 la G.C. di Roma aggiudicava la gara al RTI S.T. atteso che “per le valutazioni dell’Amministrazione appare particolarmente significativa la riqualificazione del piano di sviluppo tecnico organizzativo della società, orientato ad acquisire fin dai primi anni di attività nuove fasce di mercato non dipendenti dalla commessa del Comune di Roma”.
Con bando di gara pubblicato in GU n.77 del 1 aprile 2006
la società Sogei indiceva una licitazione privata per l’affidamento del
servizio di acquisizione vettoriale di mappe catastali in formato misto (raster/vettoriale)
relative ad alcuni uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
Presentavano domanda di partecipazione, tra gli altri, anche G. ed il rti F.
(oggi A.) odierno aggiudicatario e controinteressato.
Nella seduta del 25 luglio la gara veniva aggiudicata provvisoriamente alla G. s.p.a. con punteggio di 78,73 cui seguiva in graduatoria il RTI Finsiel con punteggio 77,86.
Il 4 luglio veniva pubblicato in GU n.153 il
decreto legge n. 223 del 2006
successivamente convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2006,
talché, vertendosi ancora nella fase di verifica in capo alla aggiudicataria
dei requisiti dichiarati in sede di prequalificazione, Sogei decideva di
approfondire la questione della compatibilità della partecipazione alla gara
di G. con la normativa sopravvenuta, chiedendo alla medesima G., partecipata
dal Comune di Roma, di produrre, tra l’altro, copia dell’atto costitutivo
nonché dei contratti in essere con i suoi soci.
Poiché dalla istruttoria era emerso che G. è una società mista costituita
dal Comune di Roma ai sensi della legge n.6 08 del 1996 avente per oggetto
sociale lo svolgimento di attività di supporto all’amministrazione
capitolina e dunque lo svolgimento di servizi strumentali all’attività
istituzionale dell’ente locale partecipante, con nota del 18 ottobre 2006 la
Sogei decideva di escludere G. dalla procedura selettiva in applicazione
dell’articolo 13 della
ripetuta legge n. 248 del 2006.
Con nota del 27 ottobre G. contestava le motivazioni del
provvedimento di esclusione ed invitava Sogei a sospendere l’aggiudicazione
della gara in favore di altro concorrente in attesa di un pronunzia
definitiva del giudice amministrativo al quale preannuziava il ricorso.
Con nota del 20 nov. Sogei riteneva non fondate le contestazioni svolte
dalla società ricorrente ribadendo le ragioni che a suo dire rendevano
applicabile al caso di specie il divieto di cui all’art. 13 della legge n.
248 del 2006.
In data 20 dic. veniva stipulato il contratto tra Sogei e rti A.
Da qui il ricorso affidato a vari motivi di violazione dell’articolo 13 della legge n.248 del 2006, del principio di legalità, buon andamento, par condicio. Eccesso di potere sotto svariati profili.
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, 41 e 97
Cost., degli artt. 86,87 e 295 Trattato CEE, violazione dei principi di
legalità. Eccesso di potere sotto altri profili.
Eccezione di incostituzionalità e di incompatibilità comunitaria.
Secondo la società ricorrente, Sogei non avrebbe considerato che la medesima
società, benché partecipata al 20% dal Comune di Roma, non rientrerebbe
nell’ambito di applicazione della legge n.248 del 2006:
- in quanto costituita dal Comune di Roma ai sensi dell’art. 1 co. 21 della legge n. 608 del 1996, allo specifico fine di creare opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili e non già per la produzione di beni strumentali;
- a parte la originaria commessa conferita dal Comune di Roma ai sensi della legge n. 608 del 1996 non avrebbe mai ricevuto affidamenti in house né dal Comune di Roma, né da altre amministrazioni aggiudicatrici operando in regime di concorrenza;
- sarebbe obbligata per legge, per contratto e per statuto a reperire incarichi e commesse da soggetti diversi dall’ente locale partecipante mediante procedure selettive allo scopo di garantire, in completa autonomia rispetto agli interessi del socio Comune, la stabilizzazione delle centinaia di LSU assunti;
- la propria esclusione dalla gara si fonderebbe su una erronea interpretazione dell’art. 13 giacché verrebbe illegittimamente impedito ad un operatore economico privo di qualunque vantaggio derivante dalla partecipazione al suo capitale dell’ente locale, in contrasto con norme di rango costituzionale e comunitarie.
Si è costituita la società Sogei chiedendo in via preliminare una pronunzia di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in relazione alla previsione contenuta nel comma 4 dell’articolo 13 a norma del quale i contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del Decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Inoltre sarebbe stato lo stesso legislatore a riconoscere espressamente l’operatività della normativa anche con riferimento alle procedure di gara bandite prima della relativa entrata in vigore.
Nel merito, Sogei esamina analiticamente tutti i singoli
motivi del ricorso e chiede il rigetto dello stesso.
Ad analoghe conclusioni perviene la società A., già ati F.
In data 12 maggio 2007, in vista dell’udienza di
trattazione la ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva
insistendo nelle proprie argomentazioni.
Anche Sogei ed A. hanno depositato ulteriori memorie difensive.
La causa dopo la discussione orale è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 23.5.2007.
DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2 .L’articolo 13 della legge n.248 del 2006, nel disciplinare l’ambito di applicazione della norma, al comma 1 si riferisce a: “..società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività...”.
La ricorrente sostiene che la previsione contenuta nel
summenzionato articolo 13 debba essere riferita ai soli soggetti destinatari
di affidamenti in house e cioè a società a capitale interamente
pubblico, secondo la nota giurisprudenza della Corte di giustizia.
Secondo la prospettazione della ricorrente non rientrando G. tra i soggetti
che possono beneficiare di affidamenti in house in quanto società
mista e quindi priva del requisito della totale partecipazione pubblica, la
stessa rimarrebbe estranea all’ambito di operatività della disposizione di
cui sopra.
Sennonché è agevole confutare tale doglianza atteso che il ripetuto art. 13
ricomprende, nella formulazione letterale, non solo le società a capitale
interamente pubblico ma anche quelle a capitale misto pubblico e
privato costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche..locali.
Ancora la ricorrente sostiene che nei suoi confronti non sarebbe comunque applicabile l’articolo 13 del Decreto in quanto la società non rientrerebbe tra quelle costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività.
Anche tale doglianza è infondata.
Occorre pregiudizialmente analizzare la portata ed il
significato, alla stregua del dettato normativo, del carattere
strumentale all’attività dell’ente locale, dei servizi svolti di una
società.
Ritiene la Sezione che possono definirsi strumentali all’attività di tali
enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici
locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente
di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei
suoi fini istituzionali.
Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere
attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e
non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi
pubblici locali (per le quali il Decreto fa esplicita eccezione) che mirano
a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della
collettività (TAR Puglia Sez. II, 6 settembre 2002 n. 4306).
Seppure infatti tali società strumentali esercitano attività di natura
imprenditoriale, ciò che rileva è che siano state costituite per tutelare in
via primaria l’interesse e la funzione pubblica dell’amministrazione di
riferimento, per la cui soddisfazione è anche possibile che venga
sacrificato l’interesse privato imprenditoriale.
Nello Statuto della società G. si precisa che la stessa ha per oggetto attività di supporto all’amministrazione del Comune di Roma che si sostanzia “nella analisi e gestione di pratiche amministrative, nella raccolta, inserimento, trattamento ed elaborazione dei dati relativi o connessi a dette pratiche con particolare riferimento al condono edilizio, all’imposta comunale sugli immobili ed al catasto edilizio urbano e dei terreni.”
La società, in particolare,”.. puo’ gestire attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate a supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale...” (art. 4 Statuto sociale).
Tale previsione statutaria trova concreto riscontro nella
documentazione integrativa prodotta in ottemperanza alle richieste avanzate
dalla Sogei con note del 10 agosto e 18 settembre 2006 ed in particolare
nella convenzione stipulata il 5 nov. 1999 con la quale il Comune di Roma
affidava in via diretta alla G., in relazione al condono edilizio, all’ICI,
al Catasto dei fabbricati e dei terreni, ad attività di rilevanza
tributaria, una serie di attività finalizzate alla rilevazione di dati utili
per lo svolgimento di servizi da parte dell’Amministrazione, fermo restando
che la titolarità della gestione del servizio permaneva in capo all’ente
locale.
Ove poi a tali attività si siano affiancate anche attività di creazione di
opportunità occupazionali, come reiteratamente evidenziato da G. nelle
proprie difese, tali attività non potrebbero far venire meno il carattere di
strumentalità ed accessorietà delle prestazioni rese da G. a favore
delle attività istituzionali del Comune di Roma.
Si noti poi che la partecipazione del socio pubblico al
20% è particolarmente rafforzata da una serie di prerogative che
caratterizzano tutta la organizzazione e la compagine societaria a favore
del Comune (cfr. artt.5, 7, 12 e 17) e che l’originaria commessa affidata al
G. dal Comune di Roma in via diretta, ai sensi dell’art.1, comma 21 della
legge n.608 del 1996, è stata dapprima integrata con l’approvazione di un
Addendum, e poi ripetutamente prorogata, svolgendo di fatto la società i
servizi di cui alla convenzione con mandato diretto e non già all’esito di
procedure selettive.
Ne consegue che non appare dubitabile nel caso della società G.
l’operatività del divieto di cui al primo comma dell’articolo 13 del DL n.
223 che proprio al fine dichiarato di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare parità
tra gli operatori, prevede, qualora il destinatario finale delle
prestazioni si identifichi con l’ente pubblico costituente, partecipante
o affidante ,che la società non possa svolgere attività a favore di
soggetti pubblici o privati diversi dall’ente o dagli enti azionisti, sia
nel caso di affidamenti diretti, sia nel caso in cui sia il risultato di una
procedura di gara.
Sembra evidente la ratio che ha spinto il
legislatore che è quella di evitare che una società che, in partenza ha un
mercato protetto, e dunque sia privilegiata ricevendo direttamente commesse
da un ente pubblico, sia nel contempo libera di competere, per una parte
della propria attività, con altri concorrenti che non usufruiscono della
medesima posizione di vantaggio.
Nel caso in esame è indubbio il vantaggio competitivo della società G., a
tacer d’altro, anche in virtù dell’esperienza maturata per l’espletamento di
servizi strumentali affidati dal socio e committente in via diretta Comune
di Roma.
Significativo al riguardo è il fatto che lo scarto di punteggio (0,87) che aveva determinato l’aggiudicazione provvisoria in favore di G. a danno della controinteressata F./A.81, seconda classificata, era riconducibile esclusivamente alla voce “esperienze precedenti .. in maniera continuativa nell’ambito di rilevanti e riconosciute attività a carattere istituzionale” che la ricorrente aveva avuto modo di maturare proprio in ragione dei contratti stipulati con il Comune di Roma al di fuori da procedure selettive, mentre sia quanto al merito tecnico sia quanto all’offerta economica, la controinteressata aveva conseguito un punteggio superiore.
3. Occorre ancora sottolineare che il provvedimento di
esclusione di G. risale alla data del 18 ottobre 2006, successiva a quella
di entrata in vigore del Decreto n. 223/06 (G.U. del 4 luglio 2006) a
seguito di una aggiudicazione provvisoria pronunziata dopo tale data ( 25
luglio 2006).
Orbene il comma 4 dell’art. 13 stabilisce che i contratti conclusi dopo
l’entrata in vigore del decreto in violazione delle prescrizioni dei commi 1
e 2 sono nulli e che restavano validi i contratti conclusi dopo la data di
entrata in vigore del Decreto, ma in esito a procedura di aggiudicazione
perfezionata prima della predetta data.
Nel caso che occupa mancano entrambi i presupposti: la procedura non era
stata perfezionata prima dell’entrata in vigore del Decreto, nè il contratto
era stato mai concluso con G..
A conclusioni identiche si addiviene anche nella ipotesi in cui si prenda in
considerazione la modifica intervenuta all’articolo 13 dalla legge
finanziaria 2007 che al comma 4 ha sostituito la parola “perfezionate”
con la parola “bandite” (legge finanziaria n.296 del 2006, art.1,
comma 720 entrata in vigore il 1° gennaio 2007).
Si premette tuttavia che essendo il provvedimento di
esclusione del 18 ottobre 2006, andava applicato alla fattispecie l’articolo
13 nel testo vigente a quella data, non potendo la nuova norma incidere su
atti o fatti perfezionati nel vigore della sua precedente formulazione e che
avevano trovato compiuto e definitivo esaurimento, in base ai ben noti
principi generali dell’ordinamento giuridico di irretroattività della legge
(art. 11 preleggi al codice
civile) e del tempus regit actum.
Si richiama in proposito l’insegnamento giurisprudenziale secondo il
quale: “..in base al principio del tempus regit actum ogni fase o atto
del procedimento amministrativo...riceve disciplina per quanto riguarda la
struttura, i requisiti ed il ruolo funzionale, dalle disposizioni di legge e
di regolamento vigenti alla data in cui ha avuto luogo ciascuna sequenza
procedimentale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2004 n. 2984).
Si aggiunga che alla norma posta nella legge finanziaria
2007, non può attribuirsi portata di interpretazione autentica avente
efficacia retroattiva, essendo essa chiaramente innovativa avendo esteso
l’ambito della originaria disposizione, riferito inizialmente a sole
procedure perfezionate, anche procedure bandite prima della
data di entrata in vigore.
Sostanzialmente la nuova disposizione ha previsto una sorta di sanatoria di
contratti già esistenti e conclusi nonostante il divieto ove le procedure
fossero state bandite prima del Decreto e non anche a salvaguardia di quei
contratti che in ipotesi potrebbero concludersi.
In sostanza anche la nuova disposizione non può trovare applicazione alla
fattispecie in quanto, per quanto la procedura fosse stata bandita prima
dell’entrata in vigore del Decreto, comunque il contratto non è stato mai
concluso esistendo solo una aggiudicazione che se conclude una fase del
procedimento, non costituisce “contratto” ( Cfr. TAR Lombardia, Sez. I, 31
gennaio 2007 n.140).
4. Denunzia la ricorrente la illegittimità costituzionale della norma di cui sopra per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.
Anche tali doglianze non hanno pregio.
Quanto all’articolo 41 è la stessa Costituzione che pone
limitazioni alla iniziativa economica privata sul libero mercato, sia per
tutelare interessi generali di rilievo pubblicistico, sia per garantire
esigenze della concorrenza in conformità ai principi comunitari
costantemente affermati dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte Cost., 26
gennaio 2004 n. 36; 16 gennaio 2004 n. 17).
L’articolo 13 del Decreto n. 223 del 2006, cd. Decreto Bersani, lungi dal
violare l’art. 41 Cost. ne costituisce immediata applicazione mirando
dichiaratamente a preservare il mercato da alterazioni e fenomeni distorsivi
delle regole della concorrenza.
Quanto all’articolo 3 della Cost., sostiene G. che la
legittima aspettativa di profitto del socio privato di una società mista
sarebbe lesa dall’applicazione dell’articolo 13 in conseguenza del divieto
per le società miste di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati in affidamento diretto o gara.
Al riguardo si osserva che l’intento dichiarato del Decreto, ha come
finalità precipua quella di tutela dell’interesse pubblico generale con
l’introduzione di un livello ulteriore di concorrenza e di libertà nel
mercato al fine di permettere agli operatori di poter agire in posizione di
uguaglianza, evitando che alcune imprese possano avvantaggiarsi nel
confronto concorrenziale, della struttura della propria compagine societaria
per la presenza di un socio pubblico.
La ricorrente afferma infine che la interpretazione
dell’articolo 13 fornita da Sogei, escludendo qualunque soggetto partecipato
da un ente locale, si porrebbe altresì in contrasto con i principi
comunitari ed in particolare con quelli posti a tutela della libera
concorrenza, ossia con gli artt. 87 e 295 del Trattato CEE.
Ma come rilevato dalla difesa dei resistenti, il disposto dell’articolo 13
in parola trova supporto ed inspirazione proprio nel fatto che l’Unione
Europea ha reiteratamente previsto la necessità che gli Stati membri
provvedano alla regolamentazione dell’accesso al mercato degli appalti
pubblici da parte di organismi di proprietà o partecipati da enti pubblici,
evitando distorsioni della concorrenza nei confronti dei soggetti privati
(quarto considerando della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e di servizi).
La finalità della norma è dunque quella di limitare il vantaggio competitivo nella quale si trovano dette società con accesso privilegiato al mercato della pubblica amministrazione a scapito di altri operatori privati .
In conclusione il ricorso non è meritevole di
accoglimento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.12320 del 2006 lo RESPINGE.
Compensa spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.5.2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Roberto CAPUZZI Presidente rel.
Dr. Silvestro Maria RUSSO Consigliere
Dr Giampiero LO PRESTI Consigliere