LAVORI PUBBLICI - 158
T.A.R. per la Toscana, sez. II, 28 dicembre 2006, n. 8181
L'adeguata attestazione SOA deve sussistere nella fase di prequalificazione e la sua carenza comporta l'impossibilità di essere invitati alla procedura ristretta. A nulla rilava che il predetta requisito sia conseguito prima della presentazione dell'offerta.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, II.a Sezione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 868/2006 proposto da A. S.R.L., con sede in Ferrara, rappresentata e difesa dall'avv. F.D. ...

contro

- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. C.F. ...

e nei confronti:

- AP. S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in Cesano Boscono (MI), in proprio e quale capogruppo ATI, rappresentata e difesa dall'avv. A.E. ...

nonché

- della I.G. S.R.L., con sede in Brindisi, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione 6.9.2005 n. 715 con cui il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana ha ammesso la AP s.r.l. (capogruppo ATI con I.G. s.r.l.) alla gara di appalto concorso bandita per la realizzazione del Centro per l'uso delle cellule staminali e di un Centro per la ricerca nel campo delle biotecnologie del presidio ospedaliero di Cisanello (PI) per l'importo complessivo presunto di € 1.620.000,00, del provvedimento con cui la gara è stata aggiudicata alla controinteressata in via provvisoria nonché di ogni altro atto connesso tra cui l'aggiudicazione definitiva, disposta con delibera del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera 19.4.2006 N. 349, ed i verbali di gara;
Visto il ricorso con i relativi allegati nonché i motivi aggiunti depositati il 7.7.2006;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedariera Universitaria Pisana e della controinteressata AP s.r.l.;
Vista l'ordinanza cautelare 13 luglio 2006 n. 611 con cui questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione;
Viste le memorie difensive depositate dall'amministrazione resistente e dalla controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, gli avv.ti V.C., E.V. e A.E.;
Visto il dispositivo di sentenza n. 54/2006 ai sensi dell'art. 4 legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con delibera 6 luglio 2005 n. 576 il direttore generale della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana indiceva una gara per l'affidamento, con la procedura dell'appalto concorso, dei lavori per la realizzazione di un Centro per l'uso delle cellule staminali e di un Centro per la ricerca nel campo della biotecnologia da collocare nel Presidio Ospedaliero di Cisanello; i lavori, per un importo complessivo di € 1.620.000,00, sarebbero stati aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Delle molte imprese invitate a partecipare soltanto tre presentarono la loro offerta nel termine stabilito (5 dicembre 2005): ATI A., ATI AP e Consorzio C.

Escluso il Consorzio C. (poiché il progetto era stato formulato in modo difforme dalle prescrizioni del capitolato), la Commissione Tecnica di gara nella seduta del 23.3.2006 apriva l'offerta economica dichiarando aggiudicataria in via provvisoria, l'Ati AP - I.G. con punti 76,694, mentre l'offerta della Ati A. non risultava valida, ai sensi dell'art. 10 della lettera d'invito, poiché non aveva raggiunto il punteggio minimo di 70 punti su 100; con successiva deliberazione 19 aprile 2006 n. 349 il direttore generale dell'azienda ospedaliera procedeva all'aggiudicazione definitiva alla suddetta ATI AP - I.G. cui faceva seguito la consegna dei lavori in data 1 giugno 2006.
Avverso l'aggiudicazione provvisoria e gli atti presupposti quali i verbali di gara, e quelli conseguenti quale l'aggiudicazione definitiva l'A. s.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:

1) Violazione del bando (punto III.2) e del principio della par condicio poiché l'aggiudicataria era stata ammessa a partecipare alla gara pur non essendo in possesso (alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda a partecipare) della classifica III SOA, richiesta quale condizione di partecipazione ed, invece, conseguita soltanto nel periodo intercorrente tra la fase di prequalificazione e la presentazione dell'offerta.
2) Violazione del bando e della lettera d'invito nonché del D.P.R. n. 554/1999 art. 91 poichè la Commissione di gara, per valutare le offerte, ha adottato il metodo del confronto a coppie che, invece, nel caso di specie non risulterebbe applicabile sia perchè si trattava di sole due offerte sia perchè era stabilito un limite minimo di 70 punti per l'idoneità tecnica del progetto; inoltre la lettera d'invito limitava i poteri della commissione alla determinazione del coefficiente (variabile) di valutazione del fattore B (valore tecnico ed estetico) e del fattore D (costo di manutenzione).

Con motivi aggiunti notificati il 28.6.2006 (successivamente alla acquisita conoscenza degli atti di gara soltanto in data 31 maggio a seguito di apposita istanza di accesso) la ricorrente, ritenute inconferenti le eccezioni di tardività e di carenza di interesse, ha svolto ulteriore deduzioni sul primo motivo dell'atto introduttivo ed ha formulato nuove censure di difetto d'istruttoria e di motivazione e di errore con riguardo alla valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria da parte della Commissione.
Si è costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliera Unviersitaria Pisana chiedendo il rigetto del ricorso e, con successiva memoria difensiva, con riguardo al primo motivo, ha altresì eccepito la tardività e la carenza d'interesse della ricorrente all'esclusione dell'offerta della controinteressata, in quanto, comunque, l'offerta della ricorrente non risultava valida.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata AP s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell'ATI aggiudicataria, chiedendo il rigetto del ricorso con puntuali controdeduzioni.

Con ordinanza cautelare 13 luglio 2006 n. 611 questa Sezione ha sospeso gli atti impugnati, fissando la trattazione della causa all'udienza del 17 ottobre 2007.

Nell'imminenza della trattazione della causa l'Azienda ospedaliera-Universitaria e la controinteressata hanno presentato ulteriori memorie difensive per meglio esporre le proprie argomentazioni a sostegno del rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
In data 18 ottobre 2006 è stato altresì pubblicato il dispositivo della sentenza ai sensi dell'art. 4 legge n. 205/2000.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la dedotta illegittimità dell'aggiudicazione alla controinteressata della gara di appalto-concorso effettuata dall'Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana per la realizzazione del Centro per l'uso delle cellule staminali ed di un centro per la ricerca nel campo delle biotecnologie presso il presidio ospedaliero di Cisanello.
In via preliminare, quanto al primo motivo del ricorso, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana ha eccepito la tardività e l'inammissibilità per carenza d'interesse asserendo che, in primo luogo, i rappresentanti della ricorrente erano presenti alla seduta di gara del 20 gennaio 2006 (quando erano stati aperti i plichi contenenti la documentazione amministrativa e, quindi, da allora erano a conoscenza del possesso dell'attestato SOA prescritto) e che in secondo luogo, la ricorrente non avrebbe, comunque, tratto vantaggio dell'annullamento dell'aggiudicazione all'AP s.r.l. poiché la sua offerta tecnica, non avendo ottenuto almeno 70 punti, per espressa previsione del bando e della lettera d'invito non era stata considerata "valida" dalla commissione.

Entrambe le eccezioni vanno disattese.

L'atto introduttivo del giudizio è stato notificato il 19 maggio 2006, e cioè nei 60 giorni non solo dalla data dell'aggiudicazione definitiva 19 aprile 2006 (tra l'altro compiutamente conosciuta soltanto a seguito dell'accesso agli atti consentito alla data successiva 31 maggio 2006) ma anche dal 23 marzo 2006, quando la Commissione di gara (dato atto che nella seduta del 20 gennaio 2006 aveva vagliato la documentazione amministrativa) e letti i punteggio attribuiti alla ricorrente ed alla controinteressata con il metodo a coppie) dichiarava la controinteressata provvisoriamente aggiudicataria mentre, nella stessa riunione, il rappresentante della A. s.r.l. "in limine" aveva fatto presente che la AP s.r.l. all'epoca della prequalificazione non possedeva l'attestazione SOA per la categoria prevalente OG11-classe III° (richiesta dal bando di gara), che - invece - era stata presentata con la documentazione amministrativa allegata all'offerta.

Invero (quanto alla dedotta tardività del ricorso) al Collegio appare irrilevante la circostanza che i rappresentanti della A. s.r.l. erano presenti anche alla precedente riunione della Commissione in data 20 gennaio 2006 in cui mentre la medesima verificò (nella busta A) la regolarità della documentazione amministrativa della ATI A.P. - I.G., i suddetti delegati A. sollevarono i primi rilievi (vedi anche nota di posta elettronica del 30 gennaio 2006) in ordine alla mancata esclusione della partecipazione alla gara della controinteressata per la carenza, all'epoca dell'invito, della prescritta qualificazione SOA: infatti in quella fase della gara la posizione giuridica della ricorrente non aveva ancora patito alcuna lesione attuale e concreta, poiché le offerte non erano state esaminate, e quindi in capo alla medesima non era configurabile specularmente un interesse a ricorrere attuale e concreto per ottenere l'annullamento degli atti di gara; situazione, invece, perfezionatasi quando la Commissione di gara nella seduta del 23 marzo 2006 ha disposto l'aggiudicazione provvisoria a favore della ATI AP - I.G., seguita da quella definitiva deliberata dal direttore generale con proprio provvedimento n. 349 del 19 aprile 2006.

Pertanto la censura relativa alla illegittima ammissione alla gara della controinteressata risulta tempestivamente dedotta.
Quanto all'interesse a ricorrente, è agevole rilevare che, anche se l'offerta della ricorrente non era stata ritenuta "valida" non avendo raggiunto i prescritti 70 punti minimi cionondimeno all'impresa va riconosciuto l'interesse strumentale alla riedizione dell'intera procedura di gara, atteso che le offerte esaminate dalla commissione erano soltanto due.

2.1. Nel merito il collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento con specifico riguardo alla censura di violazione del bando e della regola della par condicio, dedotta con il primo motivo dell'atto introduttivo e dei motivi aggiunti.
Infatti l'ATI A.P. - I.G. è stata illegittimamente ammessa alla gara poiché al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione era in possesso di una certificazione SOA per categoria prevalente OG classif. II, mentre il bando di gara al punto III.2 richiedeva (tra i requisiti minimi di carattere economico e tecnico) un'attestazione SOA per la classifica III° per un importo pari ad € 1.095.200,00.

Come riferisce la stessa azienda ospedaliera negli atti definitivi, nella richiesta di ammissione alla gara la A.P. e la I.G. avevano inviato due schede in cui dichiaravano che la capogruppo era in possesso di un iscrizione SOA n. 4871/06/00 del 14.3.2005 per la categoria OG.11II. per un importo di € 516.457,00, mentre in nota si precisava che era in corso l'istruttoria (su istanza AP del 3.8.2005) presso la Tecnosoa di S.Benedetto del Tronto per l'aumento della qualificazione per la categoria OG.11 dalla II alla III classifica per un importo di € 1.032.913,00; l'ATI in questione, peraltro, ammessa a partecipare (con deliberazione del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera 6.9.2005 n. 715), inviava entro il termine del 5.12.2005 l'offerta corredata dalla documentazione amministrativa tra cui era ricompresa anche l'attestazione SOA n. 6012/06/2000 rilasciata alla capogruppo in data 1.12.2005 per la categoria OG.11 classe III.

Ma in realtà, tale modus procendi (anche a voler prescindere da ogni osservazione circa la sostanziale continuità tra la fase di prequalifica e quella di presentazione dell'offerta) non è conforme al dettato del punto III.2 del bando che, tra le condizioni di partecipazione, indica espressamente il possesso della attestazione SOA per la categoria prevalente OG.11 classifica III e poi, al punto VI 4.2. dispone, tra le modalità di preparazione della domanda di partecipazione, che alla medesima "dovrà obbligatoriamente essere presentata copia dell'attestato SOA autenticata ai sensi della vigente normativa".

Aggiungasi che consentire l'adeguamento della classifica SOA successivamente alla fase di prequalificazione comporta un evidente violazione della par condicio tra le imprese aspiranti a partecipare alla gara con riferimento a quelle che, non possedendo la richiesta classificazione entro il 23.8.2005, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla gara, hanno ritenuto di non avere i requisiti minimi per essere invitate e, quindi, non hanno presentato la domanda di partecipazione con riserva di successiva integrazione dei requisiti carenti.
Come ha già rilevato la giurisprudenza amministrativa (vedi ex multis C.d.S. 20.9.2005, n. 4817) il possesso del requisito richiesto dal bando, nelle gare con fase di prequalificazione, deve essere attestato già al momento della richiesta di partecipazione, atteso che il bando medesimo individua un momento ben preciso per la individuazione delle imprese che possono essere ammesse a presentare l'offerta.

Né giova alla stazione appaltante il richiamo alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici 15.2.2001, n. 8 in cui si precisa che l'attestazione SOA deve essere posseduta dall'impresa partecipante alla gara d'appalto per importo pari o superiore alla soglia comuntaria (5.000.000 di diritti spec. prel.) in epoca antecedente alla data dell'offerta alla gara: infatti tale determinazione si riferiva alla ben diversa problematica connessa all'entrata a regime del nuovo sistema di qualificazione delle imprese con attestato SOA e, quindi, precisava che dal 1 gennaio 2002 le imprese avrebbero potuto partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici soltanto se in possesso di attestazione SOA, acquisibile anche dopo tale data purché in momento antecedente alla data dell'offerta; esula, pertanto, da tale determinazione qualsiasi implicazione a sostegno della tesi che l'attestato SOA, richiesto per la qualificazione, possa essere acquisito successivamente alla lettera d'invito.

Né appare condivisibile l'ulteriore osservazione che la lettera d'invito prevedeva (art. 11) la verifica della correttezza della documentazione presentata unitamente all'offerta (e quindi nella fase successiva alla prequalificazione), disponendo altresì, in caso negativo, l'esclusione del concorrente dalla gara: infatti è evidente che i requisiti richiesti alle imprese per l'ammissione alla gara devono sussistere anche al momento della successiva presentazione dell'offerta.

Infine non risulta pertinente la recente pronuncia di questo stesso T.A.R. (Sez. 1a, 25.7.2006 n. 3233), richiamata dalla stazione appaltante nella memoria difensiva del sett. 2006, poiché si riferisce ad una diversa ipotesi di una disciplina di gara di dubbia interpretazione proprio in ordine alla individuazione della fase procedimentale in cui era richiesto, il possesso di una certificazione sugli standard tecnici; invece, come si è detto fin dall'inizio, nel caso all'esame il bando di gara prescrive espressamente che la certificazione SOA per la richiesta qualificazione dell'impresa deve essere "obbligatoriamente" allegata alla domanda di partecipazione alla gara.
Per le esposte considerazioni, quindi, l'invito alla gara dell'ATI A.P. - I.G. risulta illegittimo per violazione del bando e del principio di par condicio.

La fondatezza della censura relativa alla mancata esclusione della controinteressata dall'elenco delle imprese da invitare esime il collegio dall'onere di esaminare il secondo motivo di ricorso (relativo ai criteri di valutazione delle offerte) poiché, ridotto il numero delle imprese a sole due unità, per espressa disposizione del bando la gara non poteva avere luogo.

3. Concludendo il collegio, assorbito l'esame di ogni altra censura o profilo per economia di mezzi, accoglie il ricorso in epigrafe ed, in conformità al dispositivo già pubblicato ai sensi dell'art. 4 legge n. 205/2000, annulla i provvedimenti impugnati e cioè l'aggiudicazione della gara alla controinteressata, unitamente agli atti di gara a partire dalla deliberazione di ammissione alla gara delle aspiranti imprese partecipanti nonché ad ogni altro atto conseguente.

Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in € 4.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico dell'Azienda Ospedaliera (recte Universitaria) Pisana e della controinteressata ciascuno dei quali ne verserà la metà alla ricorrente vittoriosa con vincolo solidale tra i medesimi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Pone gli oneri di lite, liquidati in € 4.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico dell'Azienda Ospedaliera (recte Universitaria) Pisana e della parte controinteressata ciascuno dei quali ne verserà la metà con vincolo solidale tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 17 ottobre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
dott.ssa Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere, rel.

LAVORI PUBBLICI - 158-bis
T.A.R. per la Puglia, Lecce, sez. II, 30 dicembre 2006, n. 6104
La regolarità contributiva deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda e sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi - La sussistenza del requisito può essere desunta dal DURC ma la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non è sufficiente ai fini dell’esclusione dell’impresa mancando l'accertamento della gravità e della definitività

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE - SECONDA SEZIONE

nelle persone dei signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI - Presidente
TOMMASO CAPITANIO - Referendario, relatore
PATRIZIA MORO - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1866/2006, proposto da C.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. E.S.D., con domicilio eletto presso ...

contro

PROVINCIA di LECCE, in persona del Presidente della G.P. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. M.G.C. e F.T., con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Provincia, in Lecce, Via Umberto I, 13,

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

- del bando di gara del 23 giugno 2006 al punto 8, nella parte in cui prevede che la regolarità contributiva sarebbe stata attestata attraverso il solo D.U.R.C. con riferimento alla data di partecipazione alla gara per l’assunzione dei lavori di restauro alla Chiesa Matrice Maria SS. Annunziata in Casarano, nonché nella parte in cui esclude la validità di detto documento laddove attestasse la regolarizzazione contributiva successivamente alla predetta data;
- della nota prot. n. 50673 del 7.11.2006 con la quale il Dirigente p.t., del Settore Appalti e Mobilità della Provincia di Lecce ha comunicato alla ditta ricorrente che provvederà alla revoca della provvisoria aggiudicazione, alla sua esclusione dalla gara per rilevata irregolarità della posizione contributiva, ad una nuova aggiudicazione nonché, ove adottati, dei relativi provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, dell’esclusione e della nuova aggiudicazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;
Visto il decreto presidenziale 9.12.2006, n. 1231, con cui è stata accolta la domanda di concessione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Uditi nella camera di consiglio del 21 dicembre 2006 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Sticchi Damiani e Testi.


Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

1. Violazione di Legge per erronea applicazione dell’art. 75 lett. e) del D.P.R. 554/1999 – Violazione normativa in materia di accertamento delle infrazioni e/o delle irregolarità (art. 24 D. Lgs. 46/1999) –Illogicità e irragionevolezza.
2. Violazione dei principi comunitari.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

L’impresa ricorrente, risultata aggiudicataria provvisoria nella gara indetta dalla Provincia di Lecce per l’affidamento dei lavori di restauro di una chiesa, si è vista comunicare l’imminente revoca dell’aggiudicazione a seguito della verifica, condotta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 8 del bando, sulla regolarità contributiva.
E’ infatti accaduto che, a seguito dell’acquisizione del cd. DURC, la Provincia ha rilevato, in capo alla ditta ricorrente, l’assenza del requisito della regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile di Lecce alla data del 13.9.2006 (giorno di celebrazione della gara), di talché ha preannunciato l’adozione dell’atto di revoca.
La ditta ricorrente censura l’operato dell’Amministrazione sul duplice presupposto che:

- pur rispondendo al vero che alla data del 13.9.2006 essa non era in regola con i versamenti alla Cassa Edile, è altrettanto vero che l’art. 75 del DPR n. 554/1999 prevede che le infrazioni degli obblighi contributivi debbono, per poter dare luogo all’esclusione del concorrente, essere state debitamente accertate ed essere risultate gravi (il che non è nel caso di specie, visto che il debito, ammontante appena a € 2.906,00, è stato sanato in data 14.9.2006). Al riguardo, viene richiamata la recente sentenza del TAR n. 5465/2006, pronunciata nell’ambito di un giudizio che vedeva quale parte resistente la medesima Provincia di Lecce;
- in ogni caso, la Corte di Giustizia ha di recente sentenziato che è possibile la regolarizzazione successiva di una posizione di irregolarità contributiva laddove ciò non sia vietato espressamente dall’ordinamento nazionale (sentenza 9.2.2006, in cause C-226/04 e C-228/04).

Si è costituita la Provincia, eccependo la tarditivà dell’impugnazione della citata clausola del bando, che viene ritenuta immediatamente lesiva e dunque da impugnare entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando stesso.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, per le seguenti ragioni.
Come esattamente rilevato dalla ricorrente, la Sezione ha affrontato di recente la medesima questione a base della presente controversia, sentenziando, in sintesi, che:

- la regolarità contributiva è requisito indispensabile per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, il che vuol dire che l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dal momento della presentazione della domanda, mentre sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi (dal che discende la legittimità della clausola del bando censurata, la quale è stata solamente mal applicata in sede di gara, e l’infondatezza dell’eccezione preliminare formulata dalla Provincia, in quanto la clausola in argomento non era immediatamente lesiva);
- la sussistenza del predetto requisito può essere desunta dal cd. DURC, oltre che dai dati in possesso dell’Osservatorio sui LL.PP.;
- peraltro, in base a quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella summenzionata decisione del 9.2.2006, l’inadempimento agli obblighi di contribuzione in favore dei lavoratori deve essere stato “definitivamente accertato” in base alle procedure previste dal singolo Stato membro (il che significa che, laddove l’impresa si sia avvalsa di rimedi giudiziari avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi de quibus);
- in base al combinato disposto fra l’art. 75 del DPR n. 554/1999 e l’art. 17 del DPR n. 34/2000 (applicabili ratione temporis alla presente gara, essendo stato il bando pubblicato in data 23.6.2006) l’inadempimento deve altresì essere connotato da “gravità”, per cui la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento).

Per inciso, pur avendo interposto appello avverso la sentenza n. 5465, l’Amministrazione Provinciale ha, con deliberazione di G.P. n. 429 del 13.12.2006, impartito ai dirigenti una direttiva in cui si dispone che, nelle more del giudizio di secondo grado, vanno applicati i principi affermati dal TAR.

Ciò detto, nel caso di specie risulta per tabulas che nessuna valutazione è stata compiuta dalla stazione appaltante circa la gravità dell’inadempimento degli obblighi contributivi (la definitività rectius l’incontestabilità dell’accertamento è implicita nell’adempimento intervenuto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e perciò irrilevante quanto alla valutazione della regolarità contributiva connessa alla prova de qua).

Pertanto, in base ai principi di cui alla citata sentenza n. 5465/2006, il provvedimento impugnato (al quale va riconosciuta una capacità lesiva potenziale nei riguardi degli interessi della ricorrente, anche se la ditta C. avrebbe anche potuto attendere l’adozione del provvedimento di formale revoca dell’aggiudicazione ed impugnare quest’ultimo) va annullato.

In conclusione, il ricorso va accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2006.

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Tommaso Capitanio - Estensore

Pubblicata il 30 dicembre 2006