LAVORI PUBBLICI - 148 REPUBBLICA ITALIANA
T.A.R. Lombardia, Brescia, 27 gennaio 2005, n. 55
Nella procedura ristretta, la sigillatura e la controfirma dei lembi di chiusura
della busta contenente la documentazione ai fini della qualificazione e alla
richiesta di essere invitati, costituisce adempimento non previsto da alcuna
norma e non rispondente ad alcun particolare interesse pubblico.
E' illegittima la clausola del bando di licitazione privata che prescriva la
sigillatura e la controfirma della busta per la richiesta di invito, a pena di
esclusione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO, Presidente
MAURO PEDRON, Giudice
STEFANO TENCA, Giudice, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell’udienza camerale del 18
Gennaio 2005
Visto il ricorso 93/2004 proposto da: M.G. in proprio e per G.M. S.p.A,
rappresentato e difeso da R.F.M. con domicilio eletto presso ...
contro
CONSORZIO ... rappresentato e difeso da D.V.A. con domicilio eletto presso ...
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI rappresentato e difeso da AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio ope legis in ...
e nei confronti di F.A. s.r.l.
e F. S.p.A. non costituitisi in giudizio
e nei confronti di I. s.r.l. rappresentata e difesa da B.M., C.A., D.P.C.,
con domicilio eletto in ...
e nei confronti di A.T.I. con
F.A. s.r.l. - F. S.p.A. - I. s.r.l. non costituitasi in giudizio
per l'annullamento della nota trasmessa il 15.1.2004 n. 473, recante
l’esclusione della Società ricorrente dalla licitazione privata per i lavori
di ristrutturazione ed adeguamento dell’irrigazione a mezzo derivazione di
acqua a scopo irriguo, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e
conseguente, compresa la previsione di cui al punto IV.3.3 del bando di
gara;
per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria del
diritto a partecipare alla successiva fase di gara, e per equivalente;
Udito il relatore Giudice STEFANO TENCA e uditi, altresì, i difensori delle
parti;
Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come
sostituito dall’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205
Ritenuto in fatto e in diritto
- che l’amministrazione ha
indetto una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
ed adeguamento dell’irrigazione del comprensorio a mezzo derivazione di
acqua a scopo irriguo del Fiume A. – 4° lotto 3° stralcio – collegamento
Fiume S. e Fiume C.;
che, con il provvedimento gravato, la ditta ricorrente è stata esclusa in
quanto il plico contenente la domanda di partecipazione è risultato “mancante
di sigillatura e firma sui lembi di chiusura”, in difformità a quanto
testualmente previsto, a pena di esclusione, dal punto IV.3.3 del bando di
gara;
- che tale statuizione effettivamente prescrive che le domande di
partecipazione “dovranno essere inserite in un plico sigillato e
controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura …”;
- che la ricorrente ha censurato la rigorosa applicazione di tale clausola
della lex specialis di gara, la quale contrasterebbe con la normativa
comunitaria che consente l’invio telefonico delle domande di partecipazione,
salvo successiva conferma con lettera scritta;
- che la ditta ha altresì dedotto che la fase di prequalificazione
assumerebbe natura di sub-procedimento esclusivamente diretto ad individuare
le imprese interessate ed a verificare il possesso in capo a loro dei
requisiti di idoneità tecnico-operativa, apparendo quindi sproporzionata la
previsione della sigillatura e della controfirma sulla busta contenente la
domanda;
- che l’amministrazione ha rilevato che tale adempimento formale è stato
imposto per salvaguardare l’integrità dei plichi, a tutela dell’interesse
pubblico alla genuinità dei documenti attestanti i requisiti di
partecipazione, insuscettibili per tal modo di essere manomessi o alterati;
- che questa Sezione – con ordinanza n. 123 emessa nella Camera di Consiglio
del 27/1/2004 – ha accolto la domanda incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato, evidenziando la ricorrenza del fumus boni juris,
mentre il Consiglio di Stato ha successivamente riformato l’ordinanza,
respingendo l’originaria istanza cautelare con provvedimento n. 1444 in data
30/3/2004;
- che la Sezione – nuovamente investita della controversia – ha respinto una
seconda domanda cautelare con ordinanza in data 8/6/2004 n. 568, la quale è
stata confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2512 del
28/5/2004;
Considerato:
- che le disposizioni
comunitarie e di diritto interno stabiliscono che le domande di
partecipazione alla licitazione privata possono pervenire alla stazione
appaltante mediante ogni utile mezzo di comunicazione, perché siano
successivamente confermate con lettera;
che, in particolare, l’art. 81 comma 3 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 prevede
che “Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare
l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate
mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefoni sono confermate con
lettera spedita prima della scadenza del termine …”;
- che la prequalificazione dei concorrenti nelle procedure ristrette
(appalto concorso e licitazione privata) costituisce una fase autonoma
preordinata ad ottenere una preliminare selezione delle imprese interessate
alla gara, all'evidente scopo di garantire la partecipazione ad appalti
pubblici di soggetti idonei sotto il profilo delle capacità professionali e
dei requisiti economico-finanziari e morali;
- che, in effetti, l’art. 23 della L. 11/2/1994 n. 109 stabilisce
testualmente che “Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori
pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano
fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando”;
- che la preselezione si connota dunque per una preliminare e non
formalistica valutazione dell'idoneità tecnico-finanziaria delle imprese che
abbiano chiesto di essere invitate, dato che l’amministrazione – nella
successiva fase di presentazione delle offerte vere e proprie – deve
valutare nuovamente e concretamente la posizione dei singoli concorrenti in
rapporto ai requisiti sostanziali richiesti dalla lettera d'invito e, di
conseguenza, deve escludere le ditte che ne sono oggettivamente prive
(T.A.R. Lazio, sez. III – 4/11/2003 n. 9431);
- che, quindi, soltanto con la lettera di invito – lex specialis
della gara – l'amministrazione introduce le specifiche prescrizioni, cogenti
ed immodificabili, rivolte a disciplinare lo svolgimento della gara,
comprese quelle relative ai requisiti di capacità tecnica ed economica
rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'opera o del servizio e, quindi,
dell'ammissione dell'offerta al confronto comparativo (T.A.R. Puglia Bari,
sez. I – 25/9/1997 n. 626);
Rilevato:
- che, pertanto, la rigida
previsione – a pena di decadenza – della sigillatura e della controfirma
sulla busta contenente la domanda di partecipazione viola i principi di
adeguatezza e proporzionalità;
- che tale prescrizione non è sorretta da alcun interesse apprezzabile della
stazione appaltante, in una fase in cui è necessario semplicemente accertare
il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando, mentre una concreta
esigenza di segretezza sorge solamente nella fase successiva di
presentazione delle offerte;
- che il Collegio non ritiene di condividere il contenuto della pur
autorevole pronuncia resa in sede cautelare dal Consiglio di Stato (n.
1444/2004), il quale ha sostenuto che la prescrizione possa rispondere ad
interessi pubblici ulteriori rispetto a quello di segretezza;
- che nella fattispecie poteva e doveva dunque trovare applicazione il
principio della più ampia partecipazione possibile di concorrenti, in cui
trova tutela l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta
sul piano tecnico al prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante;
che la richiesta postuma di una conferma scritta dei requisiti attestati
nella domanda appare rispettosa della par condicio e non determina
alcuna modifica del contenuto della documentazione ab origine
presentata;
- che è stato in altra occasione sottolineato, in aderenza ai principi sopra
esposti, che in una procedura di licitazione privata la presentazione, oltre
il termine indicato nel bando, della domanda di partecipazione alla
selezione, non determina di per sé l’esclusione dalla procedura di scelta
del contraente (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 23/9/1998 n. 2177);
- che in definitiva l’impugnata clausola del bando di gara appare incongrua
ed irragionevole;
- che pertanto il ricorso è fondato e deve essere accolto con riferimento a
questo motivo di censura, potendosi considerare assorbite le ulteriori
contestazioni mosse con l’originario gravame;
Evidenziato:
- che, in ordine ai motivi
aggiunti, il Collegio deve osservare che l’accoglimento della suesposta
doglianza spiega un automatico effetto caducante sulle ulteriori fasi della
procedura, e pertanto i detti motivi possono essere assorbiti;
- che, tuttavia, alla stregua dell’attuale orientamento della Sezione, la
declaratoria di annullamento di uno o più atti di gara non produce effetti
sul contratto di appalto medio tempore stipulato, i cui vizi possono
essere fatti valere soltanto innanzi alla competente autorità giudiziaria
ordinaria;
che pertanto non è più possibile conseguire l’invocato risarcimento in forma
specifica;
Considerato:
- che la ricorrente ha altresì
presentato domanda di risarcimento del danno per equivalente, producendo in
giudizio una perizia tecnica contenente la stima del pregiudizio economico
asseritamente patito;
- che l’accoglimento della detta richiesta presupporrebbe, tuttavia, che
all’istante spettasse l’aggiudicazione della gara, il che peraltro non
emerge dalle suesposte considerazioni;
- che, quanto al risarcimento secondo il parametro della chance perduta, lo
stesso non appare nella specie utilizzabile, avendo partecipato alla gara 62
ditte delle quali ben 46 sono state ammesse a presentare l’offerta, il che
sostanzialmente azzera ogni ipotesi di possibile aggiudicazione;
- che, in ogni caso, nella fattispecie non risulta integrato il requisito
soggettivo della colpa, presupposto indispensabile per riconoscere il
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
- che la colpa dell’amministrazione, in linea con le indicazioni della
giurisprudenza comunitaria, va principalmente valutata in base alla gravità
dei vizi che hanno inficiato i provvedimenti annullati;
- che è altresì indispensabile una rivisitazione complessiva del
comportamento assunto dall’amministrazione, che tenga conto dell’ampiezza
delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo, dei precedenti
giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente
dato dai privati al procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV – 14/6/2001 n.
3169);
- che in particolare, se la violazione è l'effetto di un errore scusabile
dell'autorità – che pur deve osservare le regole della diligenza e della
perizia – non può configurarsi tale requisito (cfr. Tar Lazio Latina –
16/6/2003 n. 616; Tar Liguria, sez. II – 1/8/2003 n. 908);
- che, nella fattispecie, la Commissione ha applicato una prescrizione
prevista a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, rispetto
alla quale il Consiglio di Stato, seppur nella sommarietà che caratterizza
il giudizio cautelare, ha sostenuto la possibile rispondenza ad interessi
pubblici meritevoli di tutela;
- che, pertanto, le oscillazioni giurisprudenziali riguardo alla congruità e
ragionevolezza della clausola e la sua formulazione in termini tassativi –
tali da non ammettere margini di apprezzamento in capo alla Commissione di
gara – escludono che possa configurarsi un comportamento colposo
dell’amministrazione;
- che in definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto limitatamente
al primo profilo esaminato, mentre va respinta la domanda di risarcimento
del danno;
- che le spese di giudizio devono essere poste a carico, come da
dispositivo, del resistente Consorzio ...
- che deve essere viceversa disposta la compensazione delle spese nei
riguardi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il quale, seppur
costituito in giudizio, non ha svolto alcun ruolo nello svolgimento della
gara d’appalto in questione;
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia –
Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Respinge la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e per
equivalente.
Condanna il Consorzio ... a
corrispondere alla ricorrente la somma di € 9.600 a titolo di spese,
competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
Dichiara compensate le spese nei confronti del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.