LAVORI PUBBLICI - 146
REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 7507 del 2004,
proposto dalla E. s.n.c. in persona del legale rappresentante in
carica ... contro il Comune di F., in persona del Sindaco in
carica ... e nei confronti del Sig. A. ... per la riforma della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, n. 797 del 25 giugno 2004, in
relazione al ricorso TAR Abruzzo n. 328/04 r.r. Visto il ricorso con i relativi
allegati; Ritenuti insussistenti i presupposti per
l’accoglimento della domanda cautelare richiesta in via incidentale
dall’appellante; Considerato in fatto quanto segue: - l’appello investe la sentenza, meglio indicata in epigrafe, con
la quale il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto dell’attuale appellante
per l’annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di F.
con cui è stata annullata la gara informale esperita il 10 aprile
2004, per la selezione dell’impresa con la quale negoziare, a
trattativa privata, l’affidamento dei lavori di “recupero e
valorizzazione dell’area ... di F.”, nonché, anche, per
l’annullamento del nuovo invito a gara informale, di cui alla nota
prot. n. … del … 2004, a firma del Segretario comunale di F. e di
tutti gli eventuali altri atti presupposti, conseguenti o comunque
connessi; - per espressa ammissione della stessa appellante -
aggiudicataria della gara informale annullata – questa è stata
informata, con nota fax del 23 aprile 2004, del responsabile del
procedimento, della adozione, da parte della Giunta comunale, della
deliberazione n. 33 del 24 aprile 2004 (oggetto del giudizio di
primo grado), ed ha conosciuto compiutamente il contenuto del
provvedimento e le relative ragioni giustificative; - è pacifico che l’attuale appellante, in seguito e per effetto
dell’annullamento di cui si tratta, ha proceduto al ritiro della
cauzione (in data 10 maggio 2004) ed ha partecipato alla nuova
procedura informale (cui era stata invitata con nota 26 aprile
2004); Ritenuto e considerato in diritto che: - ricorrono i presupposti per decidere immediatamente nel merito,
nella forma semplificata di cui all’art. 26, commi 4 e 5, legge n. 1034
del 1971 nuovo testo; - il ritiro della cauzione, in seguito all’annullamento della
gara, da parte dell’originario aggiudicatario che abbia anche
presentato, senza formulare riserva alcuna, domanda di
partecipazione alla nuova procedura, integra gli estremi di un
comportamento chiaro, univoco e concludente, nel senso della
acquiescenza all’atto di autotutela, inconciliabile con la opposta
volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione esperibile avverso il
suddetto atto, al fine di conseguire lo spiegamento degli effetti
favorevoli della procedura annullata; - ritiene, infatti, la Sezione che non è adattabile alla
fattispecie una giurisprudenza formatasi (in tema di non univoco
significato del ritiro della cauzione e dei documenti di
partecipazione alla gare, ai fini della configurabilità della
acquiescenza) con riguardo alla differente figura del concorrente
non aggiudicatario; - al contrario, come correttamente ritenuto dal giudice di primo
grado, il ritiro volontario e non autorizzato della cauzione (e dei
documenti essenziali), da parte dello stesso aggiudicatario della
gara annullata, per di più con la finalità (pacificamente ammessa)
di avvalersi del medesimo mezzo per la partecipazione alla nuova
gara (con ciò definitivamente sottraendo la cauzione alla garanzia
per la quale era stata prestata) si pone in palese contrasto con la
volontà di mantenere inalterata la posizione conseguita nella
procedura annullata (unitamente alla garanzia di non sottrarsi agli
obblighi assunti con la partecipazione) e di esperire, dunque, i
necessari rimedi giurisdizionali contro il provvedimento “lesivo”,
per l’ovvia considerazione che il medesimo mezzo non può ritenersi
idoneo, da un lato ad assicurare (nella nuova procedura in cui è
fatto il deposito) la par condicio dei concorrenti e la serietà
degli impegni assunti, e nel contempo a vincolare, contestualmente,
il concorrente, agli impegni in precedenza assunti (nella gara in
cui il deposito è venuto meno). Ritenuto, in definitiva, che l’appello deve essere
respinto, perché infondato, potendosi tuttavia compensare fra le
parti le spese del giudizio, con assorbimento dell’istanza cautelare
proposta dall’appellante. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) -
definitivamente pronunciando in applicazione degli artt. 21 e 26
della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nuovo testo – assorbita
l’istanza cautelare - respinge l’appello e, per l’effetto, conferma
la sentenza appellata; Compensa interamente fra le parti le spese del presente grado del
giudizio Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, addì 19 ottobre 2004, dal Consiglio di Stato
in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio.
Consiglio di Stato,
sezione V, 16 dicembre 2004, n. 8101
Il ritiro della cauzione dopo l’annullamento
della gara, da parte dell’originario aggiudicatario che abbia
presentato domanda di
partecipazione alla nuova procedura, integra gli estremi di un comportamento concludente, nel senso
dell'acquiescenza al provvedimento di annullamento per autotutela, incompatibile con la
volontà di impugnare il predetto provvedimento.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Viste le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Accertata la completezza del contraddittorio;
Informate le parti sulla sussistenza dei presupposti per la
definizione del giudizio nel merito a norma del combinato disposto
degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034 del 1971, testo corrente;
Dichiarata, dai difensori presenti la mancanza di obiezioni;
Vista la sentenza impugnata;