LAVORI PUBBLICI - 145 REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di
Brescia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 536/2001 proposto da C. S.r.l. e
F.S.S. S.r.l.
rappresentate e difese dagli Avv.ti A.G. di Bergamo e S.M.i, con domicilio eletto presso quest’ultimo,
in ... contro il Comune di Schilpario, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituitosi in giudizio; per l’annullamento della deliberazione 7.2.2001, n. 24, con cui la Giunta comunale ha approvato
il progetto preliminare dei lavori di rifacimento dell’impianto di risalita
Schilpario/Epolo;
FATTO Con ricorso notificato il 2.5.2001, tempestivamente depositato, le società
istanti hanno impugnato la delibera 7.2.2001, n. 24, con cui la Giunta
comunale di Schilpario ha approvato il progetto preliminare dei lavori di
rifacimento dell’impianto di risalita Schilpario/Epolo denunciandone
l’illegittimità: 1) per violazione dell’art. 16 del R.D. 11.2.1929, n. 274 e
dell’art. 17, 2° comma della L. 11.2.1994, n. 109, in quanto sarebbe
illegittimo il conferimento dell’incarico per la realizzazione dell’impianto
de quo ad un professionista geometra, anche per la circostanza che
difetterebbe una specifica delibera di attribuzione dell’incarico; Il Comune di Schilpario non si è costituito in giudizio.
DIRITTO Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto le ricorrenti lamentano
sotto più profili l’illegittimità della delibera in questa sede impugnata
non solo, per la insussistenza di una specifica previsione normativa che
attribuisca ad un tecnico comunale, con qualifica professionale di geometra,
la realizzazione - anche a livello progettuale - di opere da cui possono
derivare potenziali pericoli per l’incolumità delle persone, ma anche per
una scelta che tralascerebbe ogni riferimento al rapporto tra mezzi
disponibili in bilancio ed opere che l’Amministrazione intende realizzare,
in violazione peraltro della normativa di settore che postula, invece, una
correlazione strettissima tra programmazione finanziaria e programmazione
dei lavori pubblici. Con il primo motivo di ricorso le deducenti
lamentano, anzitutto, la violazione dell’art. violazione dell’art. 16 del R.D. 11.2.1929, n. 274 e
dell’art. 17, 2° comma della L. 11.2.1994, n. 109, in quanto sarebbe
illegittimo il conferimento dell’incarico per la realizzazione dell’impianto
de quo ad un professionista geometra, tanto più in assenza di uno specifico
atto di attribuzione dell’incarico che assegni al medesimo il compito di
operare. Allo stesso geometra comunale, infatti, era stato in precedenza conferito
con provvedimento del Sindaco del 22.5.2000 l’incarico di Responsabile
dell’Ufficio tecnico del Comune di Schilpario, con inquadramento nella
categoria D – posizione economica D1. L'aver privilegiato, nell'attribuzione dell'incarico, le professionalità
interne non si pone peraltro in contrasto con il quadro normativo sopra
esaminato, tenuto conto che l'Amministrazione gode di una ampia sfera di
potere nel valutare la possibilità del conferimento di incarichi ai propri
dipendenti anche al di fuori dei casi specificamente previsti da norme
legislative e regolamentari (essendovi, come rilevato dalla giurisprudenza
amministrativa, una previsione “alternativa” e non “cumulativa”.
Quanto, poi, alla assunta illegittimità relativa alla approvazione del
progetto preliminare elaborato dal suindicato Responsabile dell’Ufficio
Tecnico comunale, stante la qualifica di geometra dal medesimo rivestita, è
opportuno rilevare che l’art. 15 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 stabilisce
che il progetto preliminare è redatto secondo tre progressivi livelli di
definizione: preliminare, esecutivo e definitivo.
L’art. 18 del medesimo regolamento, dispone, altresì, che il progetto
preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative
degli elaborati dei successivi livelli di progettazione ed è composto dai
seguenti elaborati: a) relazione illustrativa (contenente la descrizione dell’intervento da
realizzare, l’esposizione di fattibilità dell’intervento l’accertamento in
ordine alla disponibilità dell’aree da utilizzare etc); Alla stregua delle suindicate coordinate normative appare del tutto
ragionevole ritenere che l’incarico conferito al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico sia pienamente legittimo, non sussistendo invero preclusioni in
relazione al profilo professionale dal medesimo responsabile rivestito, in
quanto come emerge dalla stessa previsione normativa, trattasi di uno
sviluppo di studi tecnici di prima approssimazione che certamente non può
ritenersi foriero di possibili danni per l’incolumità delle persone.
Con l’ulteriore motivo di doglianza le ricorrenti deducono la violazione
dell’art. 14 della L. 11.2.1994, n. 109, ed eccesso di potere per assenza e
carenza di motivazione, in quanto sarebbe stato violato il principio che
impone la necessaria correlazione tra mezzi disponibili in bilancio e opere
che l’Amministrazione intende attuare.
Anche detta censura è infondata.
Osserva al riguardo il Collegio che l'art. 14 della legge n. 109/94 ha
innovato profondamente la disciplina del settore, predisponendo strumenti
ritenuti necessari per indirizzare l'azione amministrativa secondo criteri
oggettivi. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di
Brescia - definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
T.A.R. per la Lombardia, sezione di Brescia, 26 ottobre 2004, n.
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Non c'è bisogno né di provvedimento specifico né di motivazione per affidare un
incarico di progettazione all'interno della struttura comunale.
E' legittimo l'affidamento del progetto preliminare ad un dipendente geometra;
la limitata competenza professionale non osta alla progettazione preliminare la
quale, come come emerge dalla previsione normativa, è costituita da studi di
prima approssimazione non idonei a pregiudicare l’incolumità delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la relazione sui fatti di causa presentata dal Comune in esecuzione
della ordinanza monocratica 8.1.2002, n. 7;
Designato come relatore, alla pubblica udienza del 23.3.2004, il dott.
Antonio Massimo Marra;
Uditi, altresì, i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
2) per
violazione dell’art. 17, 1°, 4° e 8° comma di detta L. 109/94, dell’art. 229
(recte: 2229) del codice civile e per eccesso di potere sotto vari profili, non rientrando
le società tra i soggetti a cui - secondo le previsioni della legge Merloni
– possano conferirsi incarichi di progettazione interna od esterna;
3) violazione dell’art. 14, 2° e 11° comma della ridetta L. 109/94 e per
eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché sussisterebbe
contraddizione tra il programma ed i documenti programmatori, tenuto conto
che l’approvazione del progetto preliminare non conterrebbe alcuna
indicazione sulle fonti da cui trarre l’approvvigionamento dell’opera.
In altri termini, secondo la tesi sostenuta dalle ricorrenti verrebbe a
mancare quel rapporto di necessaria correlazione tra piani di intervento ed
i mezzi (non soltanto a livello di previsione) effettivamente disponibili in
aperto contrasto con le disposizioni vigenti in materia.
Detto ordine di idee non può essere condiviso.
In primo luogo va rilevato che, a norma dell’art. 17 della L 109/94, le
prestazioni relative alla progettazione preliminare (…) sono, tra l’altro,
espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti(…) trasparendo, in
tal senso, un palese favor nei confronti dell’affidamento degli incarichi di
progettazione all’interno della stazione appaltante, di tal che nessun
comportamento illegittimo può ravvisarsi dunque nell’operato del Comune che,
in esecuzione a tale disposizione, ha affidato il progetto preliminare
dell’opera – relativamente al primo livello di approfondimento – al geometra
comunale, Sig.ra C.B.
b) relazione tecnica (portante lo sviluppo degli studi tecnici di prima
approssimazione connessi all’intervento da realizzare);
c) studio di prefattibilità ambientale (finalizzato alla individuazione
delle condizioni che consentono un miglioramento della qualità ambientale;
d) indagini geologiche ed idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni in materia di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
Soggiungono al riguardo le deducenti che non solo nella fase di
programmazione, ma anche nel successivo atto di approvazione dell’elenco
annuale - e delle sue variazioni - devono essere indicate risorse necessarie
per la realizzazione dell’opera.
In altri termini, la discrasia rispetto alla normativa di riferimento (art.
14 della L. 109/1994) viene ravvisata nella assenza di correlazione tra il
programma e i documenti programmatori (il bilancio, la relazione
previsionale programmatica, il piano esecutivo di gestione).
In particolare rilevano le interessate che l’approvazione del progetto
preliminare per un costo di £. 3.850.000.000, non contenga peraltro alcuna
giustificazione circa le fonti da cui trarre le relative risorse.
L'esigenza è stata quella di determinare le opere pubbliche che possono
essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità
finanziarie, secondo un ordine di priorità basantesi sulla valutazione dei
costi e dei benefici.
D’altro canto, come emerge dalla documentazione versata in atti e
riconosciuto dallo stesso ricorrente, l’opera progettata risulta legittima
rientrando nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001.
Va, peraltro, aggiunto che lo stesso bilancio pluriennale corredato dalla
relazione previsionale programmatica ha ricevuto il visto di controllo da
parte dell’O.RE.CO e il parere favorevole del revisore dei conti.
Nessun rilievo è pervenuto infine dall’Osservatorio riguardo alle schede
relative alla compilazione del programma triennale dei lavori pubblici
tempestivamente trasmesse dal Comune resistente.
In conclusione il ricorso deve essere respinto, potendo restare assorbita
l’ulteriore censura dedotta.
In considerazione della mancata costituzione del Comune resistente, nulla
per le spese.
Nulla per le spese .
Così deciso in Brescia, il 23.3.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia in pubblica udienza, con l'intervento dei signori:
Francesco Mariuzzo - Presidente
Stefano Tenca - Giudice
Antonio Massimo Marra - Giudice, estensore.