LAVORI PUBBLICI - 137 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE
Consiglio di Stato, sezione V, 4 maggio 2004, n.
2735
Deve essere esclusa l'offerta la cui busta interna sia inavvertitamente aperta
insieme al plico esterno, pur in presenza di comportamento incauto del seggio di
gara, quando tale evento sia da attribuirsi ad imperizia nella confezione del
plico, trattandosi comunque di violazione del principio di segretezza delle
offerte.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8977/2003, proposto da C.D.M s.p.a.,rappresentato e difeso dagli avv.ti A.C., P.L.P. e C.D.P.con domicilio eletto in ...
contro
Comune di Firenze rappresentato e difeso dagli avv.ti C.V., A.S. e M.A.L. con domicilio eletto presso quest’ultima in ...
e nei confronti di
- S., s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. R.B., elettivamente
domiciliato presso di lui in ...
- Impresa R. s.p.a. e Impresa C.T.C. ,
non costituitesi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione II , n. 3151 del 1.8.2003, resa tra le
parti;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della
società S.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23-bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 10.2.2004, relatore il Consigliere Aniello Cerreto
ed uditi, altresì, gli avvocati A.C. e M.A.L.;
Visto il dispositivo di decisione n. 112 dell’11.2.2004;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società C.D.M. ha fatto presente
che il comune di Firenze aveva indetto una gara per l’affidamento dei lavori
per il completamento del padiglione lato sud del Centro d’arte contemporanea,
con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, previa verifica
dell’anomalia;
che, possedendo i prescritti requisiti, partecipava a tale
gara, ma veniva esclusa “poiché aprendo il plico presentato dall’Impresa
stessa, a causa del materiale confezionamento del plico viene immediatamente
in evidenza l’offerta economica con ciò contravvenendo al principio di
segretezza dell’offerta”, come riportato nel verbale del 24.9.2002;
che nella
stessa giornata l’ing. C., delegato dalla Società, effettuava un rilievo
fotografico del plico e si recava alla stazione dei Carabinieri per sporgere
esposto in ordine all’accaduto;
che l’esclusione dell’istante risultava
palesemente ingiusta ed illegittima, per cui veniva impugnata davanti al T.A.R.
Toscana, con la notifica all’impresa S., all’epoca prima in graduatoria, ma
la cui offerta era soggetta a verifica dell’anomalia;
che il difensore
dell’istante, all’udienza dell’11.2.2003, apprendeva che con determinazione
del 23.1.2003 si era proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori a
favore dell’ATI R.-CTC, come da documento depositato dalla difesa
comunale in data 31.1.2003, per cui chiedeva termine per la relativa
impugnativa, con l’opposizione della difesa del Comune;
che il T.A.R., con
sentenza n. 1089/2003, dopo aver affermato che il rinvio richiesto da parte
della difesa dell’istante era stato respinto, stante l’opposizione di
controparte, ordinava incombenti istruttori al fine di acquisire il
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
che intanto, con atto notificato
il 17.4.2003, integrava il contraddittorio nei confronti dell’impresa che
risultava essere la nuova aggiudicataria ed impugnava i documenti depositati
dal comune il 31.1.2003;
che, depositata la richiesta documentazione da parte
del comune il 24.4.2003, l’istante proponeva motivi aggiunti, notificandoli
il 21.5.2003;
che in vista dell’udienza pubblica la difesa del Comune asseriva
che quanto depositato in ottemperanza alla sentenza istruttoria in effetti era
stato già versato in atti il 31.1.2003 e perciò eccepiva la tardività
dell’impugnativa dell’aggiudicazione;
che tale eccezione veniva recepita dal
T.A.R., che con la sentenza in epigrafe riteneva non impugnata tempestivamente
l’aggiudicazione, prendendo in considerazione l’atto notificato il 17.4.2003.
Ha dedotto quanto segue
- contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., non vi era stata alcuna conoscenza
dell’aggiudicazione in data 31.3.2003, per la semplice ragione che a quella
data non era intervenuta alcuna aggiudicazione definitiva, tanto è vero che il
T.A.R. aveva ordinato successivamente, con la sentenza depositata il 20.3.2003,
l’acquisizione di tale aggiudicazione, che poi era stata versata in giudizio
il 24.4.2003 e recava la data del 3.2.2003, mentre l’atto depositato in data
31.1.2003 era una mera proposta, per cui era tempestiva la notifica dei motivi
aggiunti avvenuta il 21.5.2003, rispetto alla data del deposito de 24.4.2003;
- in ogni caso la difesa dell’istante aveva chiesto all’udienza dell’11.2.2003
di verificare la documentazione depositata dal Comune ed all’occorrenza
provvedere ai necessari incombenti, per cui era erronea anche la sentenza
interlocutoria nella parte in cui aveva negato il rinvio della causa;
- inoltre l’istante aveva regolarmente impugnato l’esclusione dalla gara e non
aveva l’onere di impugnare l’aggiudicazione.
Ha quindi riproposto le censure avanzate in primo grado e precisamente:
- aveva interesse al ricorso in quanto aveva presentato un’offerta con un
ribasso del 33,636 %, mentre tra quelle non escluse la migliore era quella
della S., che aveva offerto un ribasso inferiore;
- l’impresa aveva presentato il plico seguendo le prescrizioni di gara e al
momento dell’apertura del plico l’offerta economica era risultata visibile a
causa del materiale confezionamento del plico, senza alcuna inidoneità del
plico e senza che fosse stata riscontrata una qualche inosservanza, per cui
l’asserita violazione del principio di segretezza non era imputabile
all’impresa;
- la soluzione di escluderla dalla gara violava il suo diritto a partecipare
alla gara, nonché il principio della massima partecipazione; il principio di
trasparenza e buon andamento dell’amministrazione, evidenziava una
contraddittorietà tra presupposti (un mero incidente) e provvedimenti
conseguenti a danno esclusivo dell’impresa malcapitata;
- al momento dell’apertura della seduta in data 24.9.2002, il plico
dell’istante era integro e nessun pregiudizio era derivato dall’accidentale
apertura dell’offerta economica insieme all’apertura del plico contenente la
documentazione, per cui poteva procedersi alla chiusura dell’offerta, tanto
più che tutte le operazioni di gara erano intervenute in un’unica seduta;
-il plico principale era sigillato con apposito involucro esterno, per cui
occorreva procedere alla lacerazione solo di tale involucro, mentre erano
stati contemporaneamente strappati sia il primo involucro che quello
sottostante;
- l’offerta dell’istante non era stata letta dai concorrenti e ciò era
sufficiente per garantire la regolarità della gara e neppure era stata letta
dal seggio di gara, in quanto il ribasso percentuale offerto non era in
evidenza ed era riportato solo a pag. 2.
Ha infine confermato la domanda di risarcimento del danno.
Il Comune, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell’appello,
insistendo sulla tardività dell’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva.
Ha precisato che la Commissione di gara aveva constatato che l’offerta
economica della C.D.M. risultava immediatamente visibile
all’apertura del plico, per cui non poteva che escluderla sulla base della
disciplina di gara;
che, a seguito della verifica di anomalia delle offerte
ammesse, la Commissione di gara nella seduta del 7.1.2003 aggiudicava
provvisoriamente il lavori all’ATI R.-CTC e quindi con determinazione
del 23.1.2003 si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei lavori a tale ATI;
che avverso l’aggiudicazione proponeva ricorso la società S. ed il T.A.R.
l’accoglieva con sentenza n. 5478/2003 per illegittimità della composizione
del gruppo di lavoro che aveva proceduto alla verifica dell’anomalia;
che di
conseguenza l’Amministrazione provvedeva a costituire un nuovo gruppo di
lavoro per il riesame dell’anomalia, lavori che erano in fase di ultimazione.
Si è costituita in giudizio anche la società S., che ha chiesto il rigetto dell’appello.
In vista dell’udienza pubblica hanno presentato memoria l’appellante ed il
Comune resistente.
L’appellante ha ribadito che vi era stata un’incauta apertura del plico da
parte del Seggio di gara e la documentazione fotografica versata in atti
segnalava che la Ditta aveva predisposto un primo involucro contenete la
documentazione amministrativa al cui interno poi vi era un altro plico
contente l’offerta.
Il Comune ha insistito sull’infondatezza della domanda risarcitoria,
contestando in via subordinata la quantificazione fattane dall’appellante.
Alla pubblica udienza del 10.2.2004, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza T.A.R. Toscana, Sezione II , n. 3151 del 1.8.2003 è stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte improcedibile il ricorso proposto dalla società C.D.M. avverso gli atti di gara per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori per il completamento del padiglione lato sud del Centro d’arte contemporanea, indetto dal comune di Firenze, ed in particolare avverso il provvedimento di esclusione di cui al verbale in data 24.9.2002 e successivi provvedimenti di aggiudicazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Società.
2. Il T.A.R. ha sostanzialmente ritenuta tardiva l’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva (peraltro medio tempore annullata su ricorso di altra Società con sentenza dello stesso T.A.R. n. 5478/2003), per poi desumerne l’improcedibilità dell’impugnativa del provvedimento di esclusione.
3. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla correttezza o meno della soluzione fornita dal T.A.R., in quanto il ricorso originario della Società è infondato nella parte in cui si dirige avverso il provvedimento di esclusione.
3.1. La ragione dell’esclusione è specificata nel verbale del 24.9.2002, che
così si esprime : “L’impresa C.D.M. viene esclusa perché, aprendo
il plico presentato dall’Impresa stessa, a causa del materiale confezionamento
del plico viene immediatamente in evidenza l’offerta economica con ciò
contravvenendo al principio di segretezza dell’offerta”.
Da quanto esposto si desume che il Seggio di gara nell’aprire il plico in
questione si è trovato di fronte all’offerta economica a causa del materiale
confezionamento del plico.
Può anche ammettersi che il Seggio di gara sia stato alquanto incauto al
riguardo, come asserito dal ricorrente, ma certamente la responsabilità
maggiore deve imputarsi a colui che ha confezionato il plico, e cioè alla
Società, per non aver osservato alcuna cautela al fine di evitare quello che
poi è avvenuto.
Invero, secondo il disciplinare di gara, per partecipare alla gara occorreva
presentare un plico sigillato contenente:
- l’offerta e le relative giustificazioni che dovevano essere chiuse un plico
sigillato. Tale busta doveva essere poi racchiusa in un’altra busta più grande
nella quale doveva essere racchiusa tutta la documentazione.
- i plichi e le buste contenenti le offerte dovevano, sotto pena di non
accettazione, essere sigillati mediante l’apposizione di ceralacca, timbro e
firma sui lembi di chiusura.
Pertanto, occorreva inserire la busta piccola, contenente l’offerta economica
e relative giustificazioni, sigillata, timbrata e firmata sui lembi di
chiusura, in una busta più grande, contenente la documentazione richiesta, a
sua volta sigillata, timbrata e firmata sui lembi di chiusura.
Evidentemente, l’inserimento della busta piccola nella busta grande doveva
avvenire in modo tale da evitare che aprendo la busta grande venisse ad essere
in qualche modo lacerata la busta piccola contenente l’offerta economica,
cautela che nella specie non risulta osservata, se è avvenuto che, aprendo il
plico grande, il Seggio di gara si è trovato di fronte all’offerta economica.
Né vale osservare da parte della ricorrente la regolarità del plico grande, in
quanto quello che rileva nella specie non è la regolarità esterna del plico
grande ma il posizionamento della busta piccola (e relativo confezionamento)
all’interno del plico grande.
3.2. Un volta che il Seggio di gara, aprendo il plico grande si è trovato di
fronte all’offerta economica dell’istante, non poteva far altro che escluderla
dalla gara, per violazione del principio di segretezza dell’offerta, come
correttamente è avvenuto.
Invero, la segretezza dell’offerta è posta a tutela non solo della parità di
trattamento dei partecipanti alla gara ma anche dell'interesse pubblico alla
trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa e la sua
violazione, nel caso che il Seggio di gara avesse richiuso l’offerta
economica, come auspicato dall’istante, avrebbe aperto il contenzioso con gli
altri partecipanti alla gara.
3.3. La legittimità dell’esclusione della ricorrente comporta la carenza di interesse a censurare il provvedimento di aggiudicazione.
4. Per quanto considerato, pronunciando sull’appello il ricorso originario deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
pronunciando sull’appello respinge il ricorso originario.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.2.2004, con l’intervento
dei signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Aniello Cerreto, Est.