LAVORI PUBBLICI - 135
T.A.R. Sicilia, Catania, sezione I, 30 marzo 2004, n. 839
E' illegittimo procedere all'arrotondamento dei decimali nel calcolo della soglia di anomalia, quand'anche la norma (di bando o, come nella Regione Sicilia, di legge) imponga la presentazione di offerte con soli due decimali.
L'arrotondamento o il troncamento nei calcoli costituisce arbitraria manipolazione del risultato.

(conforme: Consiglio di Stato, sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1277)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima interna,

composto dai Signori Magistrati:
Dott. Filippo Delfa, Presidente
dott. Gabriella Guzzardi, Consigliere est.
Dott. Giovanni Milana, Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2434/03 R.G., proposto da B.R., titolare dell’omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avv. G.M., presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in ...

CONTRO

Il COMUNE DI NISCEMI, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

E NEI CONFRONTI

dell’impresa E. s.n.c., con sede in ..., non costituita in giudizio,

PER L'ANNULLAMENTO

dei provvedimenti contenuti nel verbale di gara del 29 aprile 2003, per effetto dei quali il Presidente del seggio ha aggiudicato all’impresa E. s.n.c. la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione e rifacimento tratti di rete fognante nel centro urbano per l’anno 2002;
degli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali il verbale di gara del giorno 11/04/03 e il provvedimento, ove frattanto intervenuto, di approvazione degli atti di gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2004 il Consigliere dott. Gabriella Guzzardi;
Uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L’impresa ricorrente impugna le operazioni di gara, culminate nel verbale del 29 aprile 2003 di aggiudicazione alla impresa controinteressata.

Afferma che si sarebbe resa aggiudicataria se la stazione appaltante avesse correttamente determinato la media delle offerte per l’individuazione delle offerte anomale mediante la determinazione del valore aritmetico della media stessa alla quale raffrontare le offerte per l’aggiudicazione.

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure:

VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21, COMMA 1, Legge N. 109/84 COME MODIFICATO DALL’ART. 17 Legge reg. N.7/02, NONCHE’ DELLE PRESCRIZIONI DEL BANDO DI GARA IN ORDINE AL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.


Come previsto dal bando di gara, conformemente al disposto dell’art. 17 legge reg. n. 7/02, le imprese partecipanti dovevano esprimere la propria offerta con cifra percentuale di ribasso con due sole cifre decimali.
L’amministrazione nell’effettuare le operazioni al fine della individuazione delle offerte anomale doveva procedere alla media aritmetica dei ribassi percentuali presentati dalle imprese partecipanti, per giungere ad un valore aritmetico con decimali superiori alla seconda cifra.
Invece il seggio di gara ha individuato la soglia dell’anomalia operando sul risultato aritmetico della media dei ribassi la elisione delle cifre decimali superiori alla seconda, con ciò falsando il risultato.
Il corretto svolgimento delle operazioni avrebbe condotto alla individuazione della soglia d’anomalia nel valore del 17,4825 e la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata alla ricorrente che ha presentato l’offerta di ribasso del 17,48% che più si avvicina per difetto alla individuata media dei ribassi.

Alla Camera di Consiglio del 15 luglio 2003 è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente;
Alla pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio prende in esame l’articolata censura su cui si fonda il ricorso introduttivo e ne rileva la fondatezza.

La stazione appaltante ha, secondo le prescrizioni del disciplinare allegato al bando, preso in considerazione le offerte di ribasso delle singole imprese partecipanti alla gara, fino alla seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

La soglia di anomalia delle offerte, poi, è stata calcolata assumendo un valore con solo due cifre decimali mentre invece avrebbe dovuto procedersi al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali, incrementata dello scarto medio dei ribassi, considerando tutte le cifre decimali.

Le operazioni, così come condotte hanno determinato una illegittima manipolazione dei risultati delle operazioni di media delle offerte non previste dalla rigorosa normativa che disciplina le aggiudicazioni delle gare d’appalto.

L’art. 17 della legge reg. n. 7/02 che ha recepito con modifiche l’art. 21 legge n. 109/94 detta la procedura che la commissione di gara deve seguire al fine di individuare le offerte da ammettere alla gara, con l’esclusione di quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementato dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali.

Operato, quindi il c. d. taglio delle ali, la gara sarà aggiudicata a favore dell’impresa che ha presentato il ribasso che uguaglia o più si avvicina per difetto (1) alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara. (2)

La dettagliata normativa sopra richiamata non consente arrotondamenti nella individuazione della media delle offerte che va individuata mediante l’applicazione di rigorosi criteri aritmetici e non consente arrotondamenti arbitrari che determinerebbero alterazioni nella media delle offerte che va invece rigorosamente e senza approssimazioni individuata.

Diversamente operando si determinerebbe un’alterazione dell’esito della gara rispetto a quello che scaturirebbe da una corretta applicazione del criterio normativamente previsto.
Le operazioni di gara, pertanto, nella parte in cui si è proceduto alla determinazione della media delle offerte mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale si presenta illegittima perché in contrasto con la normativa di riferimento a nulla rilevando la previsione contenuta nel disciplinare che prevede il calcolo delle medie fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore quando la terza cifra è pari o superire a cinque che, in quanto tale illegittima previsione contrasta con la normativa da applicare nel caso di specie, espressamente richiamata nel bando di gara, ed è pertanto da considerare tanquam non esset.

Operando nel caso di specie la corretta individuazione della media delle offerte alla quale rapportare le singole offerte al fine di individuare quella che a tale media più si avvicina per difetto, come prescritto dalla chiara disposizione di legge, aggiudicataria, nel caso di specie, si rende l’impresa ricorrente che, ha offerto il ribasso del 17,48% che più si avvicina per difetto alla media vincente dei ribassi, calcolata in modo aritmetico e senza arrotondamenti (pari a 17,4825).

Conclusivamente, rilevata la fondatezza delle censure addotte, il ricorso va accolto.

Appare equo al Collegio compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. prima interna, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2004.

(1)  non "che uguaglia o più si avvicina per difetto alla ... " bensì "che più si avvicina per difetto alla ..." in quanto l'offerta "che uguaglia" la soglia di anomalia deve considerarsi anomala e quindi esclusa per espressa disposizione di legge.
(2)  non "alla media dei ribassi" bensì alla ben più complessa soglia di anomalia dove la media dei ribassi (peraltro delle sole offerte centrali) è incrementata dalla media degli scarti.