LAVORI PUBBLICI - 130
Consiglio di Stato, sezione V, 23 gennaio 2004, n. 202 (conferma T.A.R. Piemonte, 3 giugno 2003, n. 820)
E' possibile derogare al divieto di menzionare marchi determinati negli atti di gara nel caso in cui non sia possibile fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili dai concorrenti.

(se veda anche Consiglio di Stato, sezione V, 23 gennaio 2004, n. 198)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello n. 1886 e 7281 del 2003 proposti da T.G.Q. s.p.a., in persona del consigliere delegato e legale rappresentante dott. G.C., difesa e rappresentata dagli avv.ti T.U., G.F.R., con domicilio eletto presso quest’ultimo in ...

contro

la S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G.S., E.R. e dall’avv. M.M., con domicilio eletto presso quest’ultimo in ...

e nei confronti di

T.F.F. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel giudizio di appello;

per l’annullamento

(n. 1886) della sentenza del TAR per il Piemonte 25 gennaio 2003 n. 126;
(n. 7281) della sentenza del TAR per il Piemonte 3 giugno 2003 n. 820;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 ottobre 2003 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti M., G.F.R. e P. per delega dell’avv. E.R.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte del 14 febbraio 2002 la S. s.p.a. ha indetto un'asta pubblica per l'aggiudicazione di un contratto di fornitura del valore presunto di € 146.157,30 avente ad oggetto tele di filtro per filtropresse.

In particolare, al punto 1, lettera c) del bando di gara si disponeva, che i concorrenti, per poter essere ammessi alla procedura, avrebbero dovuto attestare, nei modi stabiliti dal documento sulle cosiddette modalità di gara redatto dalla stazione appaltante, “l'esecuzione nei tre anni precedenti lapubblicazione del presente bando di forniture affini a quella appaltanda per un importo non inferiore a quello a base di gara”.

Con nota in data 4 aprile 2002 la Stazione appaltante comunicava alla T.G.Q. che la ditta era stata esclusa dalla gara, a causa della mancata indicazione, nel modulo predisposto dall’amministrazione, dell'importo delle principali forniture affini a quella oggetto dell’appalto, come previsto nel bando di gara, al fine della dimostrazione della già acquisita e riconosciuta capacità per tale tipologia di fornitura.

L’impresa ha quindi impugnato l’esclusione davanti al T.A.R. per il Piemonte, sostenendo vari motivi, tra cui l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto sull’assunto che la ricorrente era stata indotta a non specificare gli importi delle forniture pregresse da un errore contenuto nel modulo di dichiarazione predisposto dall’amministrazione. Sono seguiti motivi aggiunti notificati il 10 giugno 2002 ed ulteriori motivi aggiunti notificati il 19 luglio 2002.

Al giudizio di primo grado hanno preso parte l’Amministrazione intimata e la società T.F.F.
 Quest’ultima ha proposto, in data 6 maggio 2002, ricorso incidentale.

Il T.A.R. per il Piemonte, con la sentenza n. 126 del 2003, ha respinto il ricorso principale ed ha dichiarato improcedibile quello incidentale.

La T.G.Q. propone appello contro la sentenza di primo grado.

Resiste all’appello la S. s.p.a., che conclude per il rigetto dell’appello.

La T.G.Q., comunque ha potuto presentare offerta e quindi partecipare alla gara in virtù delle ordinanze della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2877 e 4368 del 2002. All’apertura della busta contenente l’offerta economica l’offerta presentata dalla ditta T.G.Q., recando un ribasso del 42% a fronte di quello del 12,5% offerto dalla controinteressata, risultava essere la migliore.

Con nota in data 15 novembre 2002 la Commissione di gara richiedeva alla ditta T.G.Q. di dimostrare la congruità della propria offerta e, sulla scorta delle giustificazione prodotte da quest’ultima, decideva di escludere la deducente dall’esperimento concorsuale in parola, in quanto il prodotto offerto da quest’ultima (tessuto di poliammide speciale) non corrispondeva a quello oggetto della fornitura, denominato Rilsan, non possedendo le caratteristiche qualitative necessarie a soddisfare le esigenze della Società appaltante.

La ditta T.G.Q. ha quindi impugnato tali atti davanti al tribunale amministrativo regionale del Piemonte, deducendo:

con il primo motivo, la violazione delle normative interne e comunitarie inerenti gli appalti di forniture, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ed il difetto di istruttoria in relazione alla lex specialis di gara, nella parte in cui, nel definire l’oggetto della fornitura, si fa riferimento ad uno specifico prodotto di un determinato marchio (tessuto Rilsan);

con il secondo mezzo di gravame la violazione dell’art. 8 del D.lg. 24 luglio 1992, n. 358 e delle norme disciplinanti il procedimento di gara, oltre che dello sviamento della causa tipica e dell’eccesso di potere per contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la commissione di gara, atteso che, dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica e, quindi, dopo aver ritenuto ammissibile sotto ogni profilo l’aspetto tecnico dell’offerta, nessun rilievo avrebbe potuto essere mosso a tale riguardo in una fase del procedimento di gara riservata esclusivamente al riscontro di un elemento – il prezzo della fornitura – insuscettibile di apprezzamenti discrezionali.

Il primo giudice, tuttavia, ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile la domanda giudiziale.

La ditta T.G.Q. ha quindi proposto il presente appello deducendo i seguenti

Motivi di appello:

1) errata e travisata valutazione da parte del giudice di primo grado dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione ed interpretazione illogica, contraddittoria e travisata dei principi generali delle normative (interna e comunitaria) che disciplinano gli appalti pubblici di forniture. Errata e travisata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358. Violazione delle norme disciplinanti il procedimento di gara. Violazione della legge n. 142 del 1990. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica, della contraddittorietà, della illogicità manifesta e del difetto di istruttoria.

3) Violazione ed errata applicazione dell’articolo 3, comma 1 lettera c), e dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 4. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.

4) Violazione dell’articolo 30 del decreto legislativo 406 del 1991. Violazione delle norme del bando di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria.

L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado; la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per il mancato utile dovuto alla mancata partecipazione alla gara.

Resiste all’appello la S. s.p.a., che contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.

DIRITTO

1. Gli appelli di cui in epigrafe vanno riuniti, ai fini della trattazione unica sentenza, in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi.

2. Secondo l’ordine logico, va anteposto l’esame dell’appello numero 7281 del 2003 diretto contro la sentenza T.A.R. per il Piemonte 3 giugno 2003 n. 820, che ha respinto il ricorso proposto dalla T.G.Q. per l’annullamento della determinazione assunta dalla stazione appaltante di escludere l’offerta presentata dalla nella gara per l'aggiudicazione di un contratto di fornitura avente ad oggetto tele di filtro per filtropresse, in quanto il prodotto offerto da quest’ultima (tessuto di poliammide speciale) non corrispondeva a quello richiesto dal capitolato (denominato Rilsan) e non possedeva le caratteristiche qualitative necessarie a soddisfare le esigenze dall’amministrazione. Infatti, ove la decisione assunta dal primo giudice dovesse essere confermata, l’appellante perderebbe ogni interesse ad una decisione sull’appello numero 1886, non ricavando alcuna utilità dall’annullamento del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla gara per motivi di ordine formale.

3. L’appello numero 7281 è infondato.

Le censure su cui è articolato appello, nella sostanza, ripropongono i due motivi prospettate nel giudizio di primo grado contro l’esclusione dell'offerta e contestano la decisione del T.A.R. di ritenere inammissibili le ulteriori censure avverso le operazioni di gara.

Con il primo motivo, la T.G.Q. aveva dedotto la violazione delle normative interne e comunitarie inerenti gli appalti di forniture, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ed il difetto di istruttoria con riferimento alla lex specialis di gara, nella parte in cui, nel definire l’oggetto della fornitura, ha richiesto uno specifico prodotto di un determinato marchio (tessuto Rilsan).

L'art. 8, comma 6, del D.lgs. 24 luglio 1992 n. 358, come sostituito dall'art. 7, D.lg. 20 ottobre 1998, n. 402, stabilisce che “salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione «o equivalente», è, tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati".

La lettera della norma evidenzia, per un verso, come non si tratti di un divieto assoluto ma relativo, in quanto la prescrizione va coordinata con altri valori giuridici altrettanto meritevoli di tutela, quale indubbiamente è quello dell’efficacia dell’azione amministrativa che impone di configurare l’oggetto della fornitura in modo tale da soddisfare con la massima intensità possibile l’interesse pubblico cui questa è preordinata; per altro verso, che l’interesse pubblico che sta dietro al divieto è quello favorire una reale concorrenza fra i partecipanti alla gara. Per cui, ove l’indicazione di un determinato prodotto abbia una adeguata giustificazione nella particolarità delle esigenze che la fornitura debba soddisfare e non produca l’effetto “di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti", non vi è ragione per limitare il potere tecnico discrezionale dell’amministrazione appaltante nel definire l’oggetto della fornitura.

Nel caso di specie, risulta dagli atti come l’amministrazione aveva la necessità di acquistare un prodotto non esistente sul mercato nella forma rispondente alle proprie esigenze, e si è quindi rivolta ad imprese di tessitura, che avrebbero dovuto confezionare il prodotto stesso nelle misure e dietro indicazioni del committente che imponeva di utilizzare in parte il filato Rilsan. L’oggetto della fornitura è strettamente correlato con il servizio svolto dalla S. s.p.a., consistente nella depurazione delle acque reflue civili e industriali dei comuni dell’area torinese, nel senso che tali prodotti avrebbero dovuto essere impiegati nelle filtropresse installate sull’impianto di depurazione dell’azienda.

Ora, va detto non solo che la scelta delle filato Rilsan era giustificata dalla specificità del prodotto richiesto, ma anche che, in realtà, trattandosi di una gara aperta ad imprese di tessitura la prescrizione dell’impiego di un determinato filato, che tutte le imprese avrebbero potuto acquistare liberamente sul mercato alle medesime condizioni, non era tale da produrre l’effetto “di favorire o escludere (nell’ambito della procedura concorsuale qui in esame) determinati fornitori o prodotti“.

Nè giova sostenere che la stazione appaltante avrebbe errato nel non considerare l’equivalenza tra il filato richiesto dal capitolato e quello offerto dalla T.G.Q., poiché la commissione di gara ha espressamente esaminato la questione, a seguito dai chiarimenti forniti dall’impresa, ed ha escluso tale equivalenza, adducendo ragioni di ordine tecnico del cui merito non è dato dubitare, quanto meno sotto il profilo della logicità, posto che esse si sono bastate non solo sulle caratteristiche intrinseche di due prodotti ma anche su precedenti esperienze di impiego presso la S. s.p.a.

Con il secondo mezzo di gravame, l’appellante aveva lamentato la violazione dell’art. 8 del D.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e delle norme disciplinanti il procedimento di gara, oltre che lo sviamento della causa tipica e l’eccesso di potere per contraddittorietà. Vizi tutti nei quali sarebbe incorsa la commissione di gara, atteso che, dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica e, quindi, dopo aver ritenuto ammissibile sotto ogni profilo l’aspetto tecnico dell’offerta, nessun rilievo avrebbe potuto essere mosso a tale riguardo in una fase del procedimento di gara riservata esclusivamente al riscontro di un elemento – il prezzo della fornitura – insuscettibile di apprezzamenti discrezionali.

L’assunto, tuttavia, si basa su una imprecisa ricostruzione dei fatti, in quanto non considera che la T.G.Q. ha partecipato alla gara solo a seguito della riapertura di questa per effetto dell’ordinanza di sospensiva adottata da questo Consiglio di Stato, per cui, nell’ambito della procedura così caratterizzata, solo a seguito dell’apertura dell’offerta economica la commissione di gara ha potuto avere conoscenza della circostanza che l’impresa offriva un tessuto diverso da quello indicato nel capitolato tecnico. In tale occasione ha chiesto all’offerente giustificazioni, al fine di valutare se i due tessuti fossero equivalenti, e quindi eventualmente ammettere sotto il profilo tecnico l’offerta medesima. Non vi è quindi quella contraddizione, e tanto meno alterazione del percorso procedurale, sulla quale si fonda la censura dell’appellante.

Sgombrato il campo dalle censure dirette contro l’esclusione, per motivi relativi alla carenza sostanziale dell’offerta, va condivisa l’affermazione fatta dal primo giudice, secondo il quale l’impresa non aveva più interesse all’esame delle ulteriori censure dirette contro il proseguimento della gara.

4. il rigetto dell’appello numero 7281 determina, per le ragioni sopra esposte, il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell’appello numero 1886, che pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

5. appare tuttavia equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dichiara improcedibile ricorso n. 1886/2003 e respinge il ricorso n. 7281/2003. 
Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2003, con l’intervento dei signori:

Alfonso Quaranta, Presidente
Raffaele Carboni, Consigliere
Giuseppe Farina, Consigliere
Aldo Fera, Consigliere, estensore
Marzio Branca, Consigliere

LAVORI PUBBLICI - 130-bis
Consiglio di Stato, sezione V, 23 gennaio 2004, n. 198 (annulla T.A.R. Campania, sez. II, n. 4626 del 2002)
Anche in presenza di fornitura di beni indicati in modo puntuale nel capitolato non esclude la possibilità di effettuare la gara col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa se il contratto presenti elementi misti di prestazione di servizi.
La scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è giustificato in presenza di elementi della prestazione di servizi per i quali l’art. 23 del d.lgs. n. 157 del 1995 non pone le limitazioni di cui all’art. 19, del d.lgs. n. 358 del 1992, secondo cui l’aggiudicazione di forniture di beni conformi ai capitolati deve avvenire al prezzo più basso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9496/2002 proposto dal Comune di Piano di Sorrento, in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. R.S. ed elettivamente domiciliato presso G.G. in ... 

contro

la Supermercato S.E. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti A.A. ed A.V. ed elettivamente domiciliata presso M.V. in ...

e nei confronti

della S. s.n.c., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. M.L., ed elettivamente domiciliata in ...;

per l'annullamento

della sentenza n. 4626/2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione seconda;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società appellata e della S. s.n.c.;
Vista l’ordinanza n. 5224/2002, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;
Visto il dispositivo di sentenza n. 314/2003 pubblicato in data 20 ottobre 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;
Udito alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2003 l’avv. M. su delega dell’avv. S.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di Piano di Sorrento impugna la decisione indicata in epigrafe con cui sono stati accolti i ricorsi proposti in primo grado dalla Società attuale appellata per l’annullamento di tutti gli atti della gara per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il servizio di refezione scolastica per i periodi 2001/2002 e 2002/2003 e, segnatamente, del bando di gara e del capitolato speciale di appalto (ricorso n. 8963/2001) nonché della aggiudicazione alla controinteressata S. s.n.c., dei verbali di gara e del contratto di affidamento (ricorso n. 10239/2001).

La sentenza appellata ha ritenuto essenzialmente che, trattandosi nella specie di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni indicati con puntualità nel capitolato speciale, non potesse farsi riferimento ai fini dell’aggiudicazione ad elementi diversi dal prezzo per l’attribuzione del punteggio quali l’esperienza maturata nel settore, la distanza chilometrica del deposito e la consistenza del parco autoveicoli a disposizione delle concorrenti.

Su tale presupposto la decisione ha annullato il bando di gara con conseguente caducazione degli atti consequenziali ed affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova procedura concorsuale per consentire anche ai potenziali aspiranti all’aggiudicazione che non avevano partecipato alla gara di competere secondo le nuove regole fissate

dal bando di gara da adottarsi in esito alla statuizione del primo giudice.

La decisione in esame non si è pronunciata espressamente sugli altri motivi dei ricorsi proposti dalla Società attuale appellata ed in particolare sulla illegittimità del criterio di aggiudicazione prescelto (art. 19, primo comma, lett. b del D.Lvo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni ) e del criterio di valutazione dell’elemento prezzo.

Nell’appello si sostiene che l’oggetto contrattuale non è costituito nel caso di specie unicamente dalla fornitura di beni specificamente individuati in tutte le loro caratteristiche ma anche da altre prestazioni che giustificano il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed, inoltre, che il criterio prescelto dall’Amministrazione è compatibile con l’aggiudicazione di forniture per la quale si conservi un margine di discrezionalità nella valutazione qualitativa delle offerte.

La Società appellata e la controinteressata S. s.n.c. hanno sostenuto con memorie difensive, rispettivamente, la tesi accolta dal primo giudice e quella svolta dalla difesa comunale .

DIRITTO

L’appello, è ad avviso del Collegio, meritevole di accoglimento.

Appare necessario precisare preliminarmente in punto di fatto che l’oggetto della fornitura di cui trattasi è essenzialmente costituito dalla fornitura di generi alimentari (ortaggi e verdure, macelleria etc.) per i periodi ottobre 2001 / maggio 2002 ed ottobre 2002/ maggio 2003 per sei distinte scuole, tre materne e tre elementari del Comune di Piano di Sorrento (art. 1 e 2 del capitolato speciale).

La natura e qualità delle merci è analiticamente indicata nelle tabelle allegate al capitolato stesso.

Sono, peraltro, significative altre norme del capitolato secondo cui: le quantità complessive delle merci sono determinabili in relazione alle effettive esigenze ed alla programmazione delle attività scolastiche (art. 15); l’Amministrazione ha la facoltà di variare il menù (art. 16); i responsabili dei servizi mensa dei sei plessi scolastici devono ordinare di giorno in giorno i generi alimentari necessari per la mensa entro le ore nove e la consegna delle quantità richieste deve avvenire tra le nove e trenta e le dieci e trenta del giorno dell’ordine (art. 17) fermi restando i requisiti qualitativi fissati nelle tabelle allegate al capitolato speciale; ed infine, è prevista la sostituzione dei generi che non avessero in ipotesi le caratteristiche qualitative richieste (art.18).

E’ sulla base di tali presupposti di fatto che l’Amministrazione comunale appellante, tenendo conto della peculiarità della fornitura di generi alimentari destinati ad una popolazione scolastica particolare che frequenta le scuole materne ed elementari, ha indetto una gara con oggetto contrattuale misto di fornitura di beni e prestazione di alcuni servizi (la consegna nei termini stretti e rigorosi indicati nel capitolato) e con la previsione di alcune valutazioni qualitative anche con riguardo a generi indicati espressamente per le loro caratteristiche nel capitolato di appalto.

La configurazione di un contratto misto, con lo specifico oggetto qui brevemente delineato, dove l’elemento della fornitura di beni prevale ma in cui sono presenti anche aspetti relativi alla prestazione di servizi rende legittimo, ed anzi opportuno, il ricorso ad una procedura di gara nell’ambito della quale siano adeguatamente valorizzati in sede di aggiudicazione gli aspetti qualitativi ( sia nella fornitura che nella prestazione del servizio) che i partecipanti sono in grado di offrire.

In questo contesto si giustificano non solo le disposizioni del bando di gara di cui trattasi ma anche il punteggio attribuito alla esperienza documentata nel settore (10 punti alla S. s.n.c. per un fatturato documentato di £ . 3.848.116.302 rispetto ai 2 punti assegnati alla Supermercato S.E. s.a.s. per un fatturato documentato di £ 821.907.316), ed anche i punteggi conseguiti dalle due imprese per la distanza chilometrica dal deposito (5 punti per una distanza di 1.000 metri alla S. s.n.c.e 0,34 punti alla Società appellata per una distanza di 14.700 metri) e per il parco automezzi (5 punti alla S. s.n.c. per sette automezzi contro 0, 71 alla Società appellata per un solo automezzo disponibile).

Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va accolto con riforma della sentenza appellata e conseguente reiezione dei ricorsi di primo grado.

Rimane da chiarire che anche le altre censure proposte in primo grado ed assorbite dal primo giudice non sono fondate: da ciò che si è osservato sin qui emerge che la scelta del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa era pienamente giustificato dalla presenza nella fornitura in esame anche di elementi della prestazione di servizi per i quali a tenore dell’art. 23, primo comma, lett. a), del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 157, non vale la limitazione contemplata dall’art. 19, primo comma, lett. a) del D. L.vo n. 358/1992 secondo cui l’aggiudicazione di forniture di beni conformi “ad appositi capitolati o disciplinari tecnici “ deve avvenire al prezzo più basso.

Né si può negare alle Amministrazioni aggiudicatici il potere di modulare, con valutazioni squisitamente discrezionali e negli atti organizzativi delle gare,la procedura all’oggetto contrattuale specifico che si intende affidare .

Da altra angolazione le modalità di valutazione dell’elemento prezzo in una procedura che preveda anche altri elementi di valutazione possono ben essere quelle prescelte dal Comune appellante di assegnare il massimo punteggio al miglior offerente graduando proporzionalmente il punteggio da assegnare agli altri in relazione allo scostamento percentuale dall’offerta migliore.

Sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie con riforma della sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2003 con l’intervento dei sig.ri:

Alfonso Quaranta Presidente,
Paolo Buonvino Consigliere,
Goffredo Zaccardi Consigliere est.,
Francesco D’Ottavi Consigliere,
Gerardo Mastrandrea Consigliere.