LAVORI PUBBLICI -  125
Consiglio di Stato, sezione V, 10 novembre 2003, n. 7134
Ai sensi dell'art. 90, commi 6 e 7, d.P.R. n. 554 del 1999, nell'offerta a prezzi unitari è determinante il ribasso percentuale, in base al quale si identifica l’offerta e di si effettua la correzione di eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a questa. E’ ammissibile l'offerta nella quale i prezzi unitari, indicati in cifre, non siano stati indicati anche in lettere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.9238 del 2003, proposto da P.G.I. di G.D., rappresentata e difesa dall’avv. P.M., con il quale è elettivamente domiciliata presso ...

contro

il Comune di Copertino, rappresentato e difeso dall’avv. A.V. ed elettivamente domiciliato presso ...

e la Ditta P.A., non costituita

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, 23 luglio 2003, n. 5247, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Copertino;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 novembre 2003 il consigliere Marzio Branca, e uditi altresì l’avv. M. e l’avv. V.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata, è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta P.G.I. di G.D. avverso i provvedimenti del Comune di Copertino, con i quali, esclusa l’offerta della ditta C.C. s.r.l., ha aggiudicato alla impresa P.A. l’appalto di lavori di sistemazione stradale.

La ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione era illegittima in quanto determinata a seguito della esclusione di una offerta che invece doveva ritenersi ammissibile.

Con l’appello la ditta P.G.I. di G.D. ripropone la censura e chiede che la sentenza sia riformata.

Il Comune di Copertino si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.

Alla camera di consiglio del 4 novembre 2003 fissata per l’esame della domanda di sospensione della sentenza, la Sezione, sentite le parti, tratteneva la causa per l’adozione della decisione di merito, a norma dell’art. 21, commi 11 e 16, della legge n. 1034 del 1979, come modificata dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.

 

DIRITTO

L’appello è fondato.

L’offerta, la cui esclusione ha determinato il mutamento della media, con pregiudizio dell’appellante, aggiudicataria provvisoria, è stata ritenuta non ammissibile perché i prezzi unitari, indicati in cifre, non erano stati indicati anche in lettere, in violazione di una precisa prescrizione del bando, che la Commissione ha considerato stabilita a pena di esclusione.

L’avviso, fatto proprio dalla sentenza di primo grado, non può essere condiviso alla stregua della normativa regolamentare che disciplina la procedura.

Merita di essere segnalato in particolare l’art. 90 comma 7 del d.P.R. n. 554 del 1999, a norma del quale, coerentemente con quanto prescritto nel comma 6, il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica l’offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).

Se, dunque, può convenirsi che la prescrizione regolamentare circa la indicazione in cifre e lettere dei prezzi unitari sia destinata a presidiare un interesse pubblico alla chiarezza dell’offerta, emerge con certezza dal dato testuale citato la irrilevanza degli eventuali errori commessi nella redazione dell’offerta per quanto concerne i prezzi unitari, in quanto se ne prevede la correzione alla stregua della percentuale di ribasso.

La omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata infrazione più grave della eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di ribasso.

Deve quindi farsi applicazione di noti principi giurisprudenziali che, nella materia in esame, impongono di valutare la portata di una clausola del bando che, come nella specie, commina l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi, alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, e, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al favor partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2002 n. 226; 4 aprile 2002 n. 1857).

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso primo grado;

dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2003 con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante, Presidente
Giusepe Farina, Consigliere
Aldo Fera, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere est.