LAVORI
PUBBLICI - 119
T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 16 ottobre 2003, n. 12830
Riduzione al 50% della cauzione in presenza della certificazione di qualità (articolo
8, comma 11-quater, legge n. 109 del 1994): necessaria la corrispondenza tra
l'oggetto della certificazione di qualità posseduta e la categoria dei lavori
in appalto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sezione Prima
composto dai Giudici
Giancarlo Coraggio - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
Sergio De Felice - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3873/2003 R.G. proposto da M.G. s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A.D.L.;
contro
il Comune di S. Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’avv. L.C.;
e nei confronti
della s.a.s. P., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. D.B.;
per l'annullamento
del verbale del 6 marzo 2003 recante esclusione della M.G. s.r.l. dalla licitazione privata indetta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione periodica degli immobili comunali e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la determina dirigenziale n. 88 del 18.3.2003 di aggiudicazione definitiva;
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO gli atti di costituzione in giudizio degli intimati;
VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive pretese;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2003 relatore il Cons.
Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente contesta la sua esclusione dalla gara in epigrafe indicata per aver presentato una cauzione di importo non sufficiente rispetto a quanto dovuto per l’ammontare dei lavori.
Al riguardo l’interessata deduce che, essendo in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale della serie UNI EN ISO, a norma dell’art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994 e dello stesso bando di gara (art. 8) le era consentito prestare una cauzione ridotta del 50%. Dichiara altresì che la sua riammissione la renderebbe aggiudicataria, recando la sua offerta il maggior ribasso (35,80%).
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso così come la controinteressata aggiudicataria dei lavori intimata.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2003 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Va rigettata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse - non avendo l’interessata dimostrato di poter conseguire l’aggiudicazione a seguito della sua riammissione - perché la complessità del ricalcolo della media conseguente alla riammisione della M.G. s.r.l. ed a quella eventuale delle altre imprese escluse per lo stesso motivo non consente la precisa individuazione allo stato della migliore offerta , per cui nella sede odierna può ritenersi sufficiente l’indicazione del ribasso tale da rendere possibile l’aggiudicazione.
Nel merito il ricorso è infondato.
Invero la non identità tra certificazione di qualità - rilasciata per lavori della categoria OG3 di cui all’allegato A al d.P.R. n. 34/2000 - riguardante “costruzioni di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ecc”) - rispetto a quella richiesta per i lavori da appaltare - OG1 “costruzione, manutenzione, ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia completi delle strutture, impianti e finiture di qualsiasi tipo nonché opere connesse, complementari e accessorie” - impedisce all’impresa ricorrente di avvalersi del particolare beneficio del dimezzamento della cauzione previsto dall’art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994 e dallo stesso bando di gara (art. 8).
La capacità operativa ed organizzativa dell’impresa è sempre qualificata e certificata in relazione alla tipologia dei lavori – così come classificati nell’allegato A al d.P.R. 25.1.2000 n. 34 - per cui il beneficio del dimezzamento della misura della cauzione previsto dalla succitato norma non può che essere riconosciuto nei soli casi in cui l’impresa interessata presenti certificazione di sistema di qualità corrispondente alle categorie dei lavori appaltati.
Ciò proprio in relazione alla ratio della norma, che concede la ripetuta agevolazione proprio in considerazione della attestazione di qualità posseduta in quel settore lavorativo quale garanzia di affidabilità limitata ovviamente al medesimo settore.
E’ infatti evidente che la capacità in parola è sempre qualificata e certificata in relazione appunto alla tipologia dei lavori così come classificati nel richiamato allegato A al d.P.R. 25.1.2000 n. 34, atteso che i lavori in parola si differenziano anche notevolmente tra di loro e quindi richiedono differenti conoscenze e capacità per ciascuna categoria.
Diversamente opinando non si comprenderebbe, tra l’altro, perché la certificazione di qualità viene rilasciata con riferimento ai lavori specificamente indicati.
Ne consegue ineludibilmente che il beneficio del dimezzamento della misura della cauzione va riconosciuto ad ogni impresa che presenti certificazione di sistema di qualità solo se vi sia corrispondenza della medesima alla categoria dei lavori appaltati.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli, sez. I,
RESPINGE
il ricorso in epigrafe proposto da M.G. s.r.l..
Le spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00.=
(duemila), sono poste a carico della ricorrente soccombente ed in favore in
parti uguali delle resistenti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 luglio 2003.