LAVORI
PUBBLICI - 111
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1
agosto 2003 n. 10767
In materia di offerte anomale, l'utile di impresa è ineliminabile al fine di valutare la serietà dell’offerta,
per cui sono inammissibili giustificazioni basate sulla rinuncia all’utile o
su un utile estremamente esiguo.
Sono inammissibili le giustificazioni basate sulla possibilità di subappalto a condizioni
ancora più favorevoli o da offerte di ditte presenti sul mercato: non possono
essere giudicate positivamente offerte più
favorevoli (quindi ancora più anomale) di futuri subappaltatori (C. Stato, VI, 26.5.1999,
n. 695).
Il subappalto, pertanto, non può essere invocato di per sé
quale elemento di giustificazione di offerta anomala, poiché esso si traduce in
un sostanziale trasferimento dell’anomalia sul subappaltatore, la cui (sub)
offerta si sottrae al vaglio della commissione.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2543 del 2003 proposto da D.S.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P.V. e G.V., presso lo studio dei quali domicilia in ...
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli alla via A. Diaz n.11,
e nei confronti di
A.T.I V.C. s.r.l., in persona del l.r.p.t., V.C. in persona del l.r.p.t. e T.S. s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentate e difese dagli avvocati I.M. e G.C., con i quali domiciliano in ...
per l’annullamento
del provvedimento pubblicato sul quotidiano “Il Mattino” di Napoli del 13.2.2003 con il quale il Ministero intimato - Provveditorato Opere Pubbliche per la Campania, ha aggiudicato all’A.T.I V.C. - T.S. l’appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’Ospedale psichiatrico Saporito da adibire a scuola per gli agenti di Polizia penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia in Aversa (CE) - 3° stralcio funzionale per il prezzo di Euro 4.789.191,69 al netto del ribasso del 30,4375%, dei verbali della commissione preposta alla valutazione delle offerte anomale, tra cui i verbali del 19.12.2002, 27.12.2002 e 30.12.2002, e degli atti preordinati, connessi e consequenziali,
Visto il ricorso con i relativi allegati, la memoria e il
ricorso incidentale delle controinteressate V.C. in proprio e
quale mandataria della costituenda A.T.I. e T.S. s.r.l. in proprio e
quale mandante del raggruppamento;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9 luglio 2003, il Dott.
Sergio De Felice;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente premette di avere partecipato alla gara informale a trattativa privata per l’appalto per i lavori su indicati in epigrafe, da aggiudicarsi al criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari con la valutazione delle offerte anomale ai sensi della legge 109/94 art. 21.
Le offerte anomale risultavano essere: A.T.I. C. con ribasso del 36,312%, A.T.I. V.C. con ribasso del 30,4375% e A.T.I. D.S.C. con ribasso del 29,925%.
La stazione appaltante procedeva alla verifica delle giustificazioni e successivamente chiedeva chiarimenti alle concorrenti, e sulla base delle conclusioni, la gara veniva aggiudicata all’A.T.I. V.C.
Sostanzialmente con unico motivo di censura la ricorrente propone il vizio di carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, carenza di motivazione e violazione della normativa in tema di giustificazioni delle offerte anomale, contestando le valutazioni tecniche della commissione.
Le contestazioni vengono mosse avverso le valutazioni della commissione, che ha accettato le giustificazioni della aggiudicataria A.T.I. V.C., in relazione alle spese generali, all’utile della commessa, al costo della manodopera, al costo dei materiali e al costo di impiego delle attrezzature.
Con riguardo alle spese generali, la ricorrente sostiene che esse hanno una incidenza ben superiore all’8% indicato dall’A.T.I. V.C.
Con riguardo all’utile del 2%, esso viene contestato in quanto ben inferiore al tasso di inflazione programmata, e quindi giudicato non attendibile.
Relativamente al costo della manodopera, la ricorrente ritiene elusiva la giustificazione dell’aggiudicataria, in quanto le lavorazioni in subappalto non potranno avvenire a prezzi inferiori rispetto a quelli offerti dall’A.T.I. V.C. e già ritenuti non conformi dalla Commissione.
Relativamente al costo dei materiali, si rileva che l’A.T.I. V.C. non avrebbe adempiuto alla richiesta della commissione, avendo presentato solo la documentazione relativa al prezzo AP032.
Anche con riguardo al costo di impiego delle attrezzature si sostiene che l’A.T.I. V.C. non avrebbe prodotto elementi giustificativi a supporto.
L’amministrazione appaltante si è costituita ribadendo la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
L’A.T.I. V.C. si è costituita con memoria e ricorso incidentale chiedendo, oltre che il rigetto del ricorso per infondatezza, l’annullamento degli atti di gara nel punto in cui hanno classificato l’A.T.I. D.S.C. al secondo posto, in quanto l’offerta di questa non ha superato il vaglio di anomalia; chiede anche la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto non sarebbe ammissibile la contestazione di manifestazioni tecniche quali quelle relative alle giustificazioni dell’anomalia.
Nel merito insiste per il rigetto del ricorso perché infondato.
DIRITTO
In via preliminare va esaminato il ricorso incidentale proposto dalle controinteressate, in quanto tale censura ha carattere logicamente e necessariamente preliminare a quella sollevata col ricorso principale, ponendo in discussione in radice la condizione dell’interesse a ricorrere del ricorrente principale, e il suo accoglimento determinerebbe la inammissibilità del ricorso principale.
Con il ricorso incidentale si sostiene la carenza di
interesse a ricorrere, in quanto la commissione, avendo ritenuto di escludere la
incongruità della offerta della A.T.I. V.C., non ha ritenuto di
procedere all’ulteriore esame della documentazione presentata dall’A.T.I. D.S.C. s.p.a., e pertanto l’offerta della ricorrente
D.S.C. non sarebbe
utilmente collocabile in graduatoria.
Pertanto, l’eventuale accoglimento del
ricorso principale non determinerebbe lo scorrimento della graduatoria in favore
della ricorrente, a cui non apporterebbe alcun vantaggio processuale.
La censura non è fondata, in quanto deve ritenersi esistente
l’interesse strumentale della impresa collocata attualmente al secondo posto,
seppure le giustificazioni della sua offerta anomala non siano state ancora
valutate, a contestare l’aggiudicazione della concorrente collocata in
posizione poziore.
Anzi, per l’appunto l’interesse strumentale (non già a
vedersi immediatamente aggiudicare la gara, ma) a vedere riprendere il
procedimento di gara, a causa della potestà di riedizione dell’attività
amministrativa ex art. 26 legge T.A.R., dal momento del sub-procedimento di valutazione
delle proprie giustificazioni dell’offerta anomala, giustifica l’interesse a
ricorrere della seconda classificata in graduatoria.
Con riguardo al merito, più che alla ammissibilità, le controinteressate eccepiscono il limite del potere giurisdizionale ad ingerirsi in valutazioni espressione di natura tecnico-discrezionale, quali quelle espresse nel corso del sub-procedimento volto alla verifica della congruità dell’offerta ritenuta anomala sulla base delle relative giustificazioni.
Con riguardo alla affermazione del principio secondo cui il giudizio sull’anomalia dell’offerta nelle gare di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezioanle dell’amministrazione, sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di irrazionalità o evidenti contraddizioni logiche, tale principio è indubbiamente condivisibile.
Deve reputarsi in ogni caso che il giudice amministrativo non invada la sfera riservata all’amministrazione, che è e rimane di merito, anche quando rileva la chiara incongruità della motivazione circa l’apprezzamento dell’anomalia.
Vale pertanto anche, in combinato, il principio secondo il quale in casi di ribassi particolarmente consistenti è necessaria una istruttoria particolarmente adeguata e rigorosa ed una conseguente motivazione congrua e dettagliata (in tal senso C. Stato, V, 4.5.2001, n. 2517).
Nella specie, il ricorrente lamenta proprio difetto di adeguata istruttoria e conseguente carenza di motivazione, in relazione alle spese generali, all’utile della commessa, al costo della manodopera, al costo dei materiali al costo di impiego della attrezzature.
In relazione alle spese generali e all’utile di impresa, l’A.T.I. V.C. ha indicato nella percentuale dell’8% la quota di incidenza delle prime e nel 2 % il secondo, e la commissione ha ritenuto tali percentuali eccessivamente basse, invitando il concorrente a chiarimenti e giustificazioni.
Nel fornire i chiarimenti chiesti dalla commissione, la
mandataria (con nota prot.n. 138/12/02 del 23.12.02) riferisce che la misura
delle spese generali può sostenersi in relazione alla dimensione familiare
della struttura delle imprese costituenti l’A.T.I., sia per l’aspetto tecnico
che per quello amministrativo, che consentirebbero la contrazione dei costi.
La
notevole riduzione dell’utile viene sostenuta per lo stato di crisi del
momento nel settore.
A conforto della sua tesi allega bilancio del 2001 dal
quale indica che può evincersi un valore delle spese generali inferiore all’8%
esposto nella analisi.
La commissione, nelle sue considerazioni, ritiene accettabile la giustificazione addotta per a ridotta aliquota al 2% di utile, e ritiene congrua la percentuale delle spese generali all’8% in relazione alle voci ascrivibili all’appalto.
Con riguardo alle osservazioni relative alle voci 09012,
22020 ed AP037, evidenziate dalla Commissione, la impresa mandataria dell’aggiudicataria
ha allegato offerte di ditte fornitrici, e ha giustificato la voce 29016
(anditi) dichiarando la proprietà delle attrezzature impiegate.
Con riferimento
al costo del materiale impiegato per la voce di prezzo AP032, di cui la
Commissione aveva richiesto giustificazione, viene fornita offerta della ditta M.
s.p.a.
La Commissione, pertanto, per le analisi ritenute anomale, ha accettato quale giustificazione le offerte di più fornitori per la stessa categoria di lavoro, così come sul costo unitario del prodotto impiegato nella voce di prezzo AP032 (Intonaco premiscelato macroporoso) è stato accettata come prova la quotazione assunta in offerta da altra ditta.
Ad opinione del Collegio è certamente da accogliere la censura di carenza di istruttoria e di motivazione, con riferimento alla accettazione delle giustificazioni dell’utile, in quanto, essendo l’utile di impresa ineliminabile al fine di valutare la serietà dell’offerta, la stazione appaltante dovrebbe di regola non ammettere giustificazioni che facciano leva sulla rinuncia all’utile o ad un utile comunque in termini ragionevoli.
In caso di estrema esiguità dell’utile, o quasi di inesistenza (2%), a fronte di altri parametri di giudizio, quali la durata pluriennale dei lavori, il tasso di inflazione programmata, certamente superiore al suddetto utile, è illegittimo l’operato della commissione che non motivi adeguatamente, ma solo per relationem alle giustificazioni addotte dall’impresa, il superamento del sospetto di anomalia.
La censura di difetto di istruttoria e di motivazione è
inoltre da accogliere anche con riferimento al ragionamento della Commissione
relativo alla accettazione delle giustificazioni riguardanti i costi, la cui
congruità sarebbe dimostrata dalla possibilità di subappalto a condizioni
ancora più favorevoli o da offerte di ditte presenti sul mercato.
E’ infatti manifestamente illogico l’operato della
commissione che, in sede di valutazione delle giustificazioni di offerte
anomale, giudichi positivamente la sola giustificazione delle offerte più
favorevoli (e ovviamente ancora più anomale dell’offerta dell’appaltatore)
dei subappaltatori.
Pur essendo innegabile la ammissibilità del subappalto in generale, tanto che la serietà di una offerta, in sede subprocedimentale di verifica dell’anomalia, deve essere considerata con riguardo all’eventuale ricorso al subappalto, per esempio, tenendo conto delle agevolazioni salariali o di trattamenti fiscali di favore di cui possono fruire le imprese subappaltatrici, al fine di contenere i costi della manodopera, e in tal modo sottoponendo, in maniera seppure indiretta e mediata, le offerte dei subappaltatori ad una verifica causata dalla verifica dell’offerta dell’appaltatore (in tal senso C. Stato, VI, 26.5.1999, n. 695), non può invece valere come giustificazione il mero richiamo alla possibilità di subappalto a prezzi più favorevoli, rispetto a prezzi già sospettati di anomalia.
Il subappalto, pertanto, non può essere invocato di per sé quale elemento di giustificazione di offerta anomala, poiché esso si traduce in un sostanziale trasferimento dell’anomalia sul subappaltatore, la cui (sub) offerta si sottrae, peraltro, al vaglio della commissione.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso incidentale e l’accoglimento del ricorso principale.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, rigetta il ricorso incidentale, e accoglie il ricorso principale indicato in epigrafe.
Condanna il Ministero intimato e le controinteressate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro quattromila, comprensivi di spese, diritti ed onorari, di cui duemila a carico del Ministero, mille a carico della V.C. s.r.l. e mille a carico della T.S. s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 luglio 2003, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Giancarlo Coraggio, Presidente
Dott. Angelo Scafuri, Componente
Dott. Sergio De Felice, Componente, est.
LAVORI
PUBBLICI - 111-bis
T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 luglio 2003 n. 3819
In materia di offerte anomale la
valutazione delle giustificazioni va effettuata in termini
assoluti per ciascuna offerta che superi la soglia d’anomalia e
non in relazione alle altre offerte, per cui non rileva l'esiguità
della differenza tra un'offerta anomala ed una non anomala.
Il ricorrente non ha interesse a censurare la valutazione
delle giustificazioni dell’offerta aggiudicataria una volta riconosciute infondate le censure avverso il
giudizio di non congruità della propria offerta anomala: anche se si dovesse
accertare che la commissione ha qui operato con negligenza in
riferimento all'aggiudicataria ne potrebbe
risultare compromesso questo giudizio, ma non ne verrebbe pregiudicata
la valutazione sfavorevole dell’offerta del ricorrente già escluso
per anomalia che
non potrebbe conseguire in nessun caso l’aggiudicazione.
Per quanto attiene alla
compensazione tra sottostime e sovrastime, la necessità di prospettare meccanismi
compensativi presuppone valutazioni sommarie e sintetiche, e,
dunque, accettabili nella fase di verifica con particolare prudenza.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Angelo Gabbricci, Consigliere - relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 91/02, proposto dal C.S.I.E.R.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti C., B. e S., con domicilio eletto presso lo studio in ...
contro
l’Istituto universitario di architettura di Venezia – I.U.A.V., rappresentato e difeso dall’ Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per legge domiciliataria,
e contro
I.U.A.V. Servizi & Progetti – I.S.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti B. e C., con domicilio eletto presso lo studio del primo in ...
e nei confronti di
G. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’ a.t.i. con G.I. S.p.A., in persona, rappresentata e difesa dall’ avv. G. C., con domicilio eletto in ... anche ricorrente incidentale,
per l’annullamento:
A. quanto al ricorso principale, notificato tra il 21 ed il 24 dicembre 2001:
1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della licitazione privata ex art. 21, lett. b), legge 109/94, per i lavori di realizzazione della nuova sede dell’Istituto Universitario di Architettura a San Basilio;
2) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi e, in particolare,
a) della relazione finale della procedura di valutazione delle offerte anomale, nella parte in cui si conferma l’anomalia dell’offerta della ricorrente;
b) dei verbali tutti di gara;
c) del provvedimento con cui l’Istituto universitario di architettura di Venezia ha affidato a I.U.A.V. Servizi & Progetti – I.S.P. i poteri di stazione appaltante.
B. Quanto al I ricorso per motivi aggiunti, notificato tra il 12 ed il 14 giugno2002:
3) della deliberazione, con cui lo I.U.A.V. ha deciso di costituire la I.U.A.V. Servizi & Progetti S.r.l., nonché gli atti conseguenti o connessi;
4) della deliberazione, di data ed estremi ignoti, con cui lo I.U.A.V. ha approvato l’accordo di collaborazione relativo all’ intervento immobiliare sul terreno ex Magazzini Frigoriferi, di cui alla rettorale prot. n. 269 del 14.10.1997, sottoscritta per accettazione da I.S.P. S.r.l. in data 15.10.1997, nonché per quanto occorrer possa l’accordo medesimo;
5) della deliberazioni del consiglio di amministrazione dello I.U.A.V.:
d) adottata nella seduta del 9.10.1997;
e) adottata nella seduta 8.7.1999 con cui è stato deliberato di mettere a disposizione L. 1.400.000.000 in conto futuri aumenti di capitale della società I.U.A.V. – I.S.P. S.r.l.;
f) adottata nella seduta 7.12.2000 con cui è stato deliberato di mettere a disposizione L. 12.296.000.000 in conto futuri aumenti di capitale della società I.U.A.V. – I.S.P. S.r.l. mediante utilizzo di fondi provenienti dai mutui di cui alla Legge n. 139/92;
6) del bando di gara e della lettera di invito inerenti la gara sub A1
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Istituto
universitario di architettura di Venezia, di I.U.A.V. Servizi &
Progetti – I.S.P. nonché dell’ a.t.i. Grassetto;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 13 marzo 2003 -
relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. B. per il
ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per lo I.U.A.V., nonché l’
avv. B. per I-S.P. S.r.l. e l’avv. C. per il
raggruppamento controinteressato;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale e pubblica, ha partecipato alla licitazione privata, ex art. 21, lett. b), legge 109/94, per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova sede dell’Istituto universitario di architettura di Venezia (I.U.A.V.).
La sua offerta, con un ribasso del 28,788% sull’importo a base d’asta, pari a L. 31.500.000.000, è risultata la più economica, seguita da quella della costituenda associazione temporanea d’imprese tra il CCC e l’Impresa costruzioni edili geom. S. (- 28,635%) e da quella di un’altra a.t.i., tra G. S.p.A. e G.I. S.p.A. (26,495).
Peraltro, calcolata nel ribasso del 25,50% la soglia d’anomalia, la stazione appaltante ha effettuato le prescritte verifiche sulle tre offerte, giudicando infine non congrue quelle dello stesso Consorzio e dell’ a.t.i. S. – CCC, ed invece congrua quella dell’a.t.i. G., cui è stata infine affidata la realizzazione dell’opera.
Il Consorzio ha quindi gravato con il ricorso in esame, nel quale ha altresì proposto in successione due distinti ricorsi per motivi aggiunti, gli atti della procedura – e quelli ritenuti alla stessa presupposti - nei confronti dello I.U.A.V., dello I.U.A.V. Servizi & Progetti – I.S.P. S.r.l., che ha condotto la gara, nonché della controinteressata.
Questi si sono tutti costituiti, proponendo eccezioni
di rito e difese di merito e concludendo, comunque, per la reiezione;
la G. ha anche proposto ricorso incidentale.
DIRITTO
1.1. Preliminare all’esame delle censure formulate dal ricorrente è l’eccezione di tardività proposta dalle parti resistenti e dal controinteressato.
Segnatamente, queste, rammentato che il ricorso è stato notificato tra il 24 ed il 27 dicembre 2001, rilevano anzitutto che l’esito della gara era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica il 23 ottobre 2001 – e su quella delle Comunità europee il 18 e 20 ottobre.
Inoltre, sin dal 12 ottobre 2001 era stato trasmesso al Consorzio ricorrente la copia del verbale della terza riunione della commissione giudicatrice (28 settembre), nel corso della quale l’appalto era stato aggiudicato a G. S.p.A., con la precisazione che il verbale, completo degli allegati, era visionabile presso la sede operativa I.S.P.; e ciò senza dire che, sin dal 4 ottobre I.S.P. aveva restituito al Consorzio l’atto fideiussorio di cauzione provvisoria, per l’evidente ragione che questo non era l’aggiudicatario dell’appalto.
1.2. L’eccezione è infondata.
Invero, dal verbale della terza riunione della commissione aggiudicatrice risulta effettivamente che questa aggiudicò alla costituenda a.t.i. G. l’appalto.
Peraltro, secondo quanto prescritto dalla lettera d’invito – e, del resto, in conformità ai principi in materia di gare pubbliche – tale aggiudicazione è da ritenersi provvisoria: e questa, “in quanto atto preparatorio e non conclusivo del procedimento non obbliga all’immediata impugnazione”, per cui “il termine per ricorrere avverso l’aggiudicazione di un pubblico contratto decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva, con la facoltà di far valere nel relativo giudizio i vizi propri dell’aggiudicazione provvisoria” (così, da ultimo C.d.S., V, 24 maggio 2002, n. 2863).
L’aggiudicazione definitiva, a sua volta, è contenuta in un documento, incluso nella produzione I.U.A.V. 26 settembre 2002 e non numerato, costituito dalla nota 9 ottobre 2001, n. 7164 C, del responsabile del procedimento, inviata all’amministratore unico di I.S.P., con cui si trasmette “per opportuna conoscenza ed approvazione, il testo del verbale riguardante la seduta finale per l’aggiudicazione dei lavori”; in calce alla stessa comunicazione si legge una dichiarazione chirografa, presumibilmente dello stesso amministratore, e della stessa data, con cui si approva “il verbale e di conseguenza l’aggiudicazione definitiva della gara alla costituenda ATI G. S.p.A. e G.I. S.p.A., autorizzando la pubblicazione del risultato”.
Quest’ultimo provvedimento, successivo alla restituzione della cauzione provvisoria al ricorrente, non risulta essere mai stato comunicato al Consorzio, né rileva, agli effetti della decadenza dall’impugnazione, che esso sia stato divulgato mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sulla G.U.C.E..
Infatti, non è dubbio che il concorrente non aggiudicatario sia da considerarsi “persona direttamente contemplata” nell’atto amministrativo, cui, a norma dell’art. 2 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, deve essere notificato o comunicato l’atto stesso: locuzione, questa, da riferirsi a chi, pur non essendo nominativamente menzionato, sia direttamente contemplato dal medesimo.
Pertanto, nei confronti del Consorzio, la pubblicazione dell’atto di aggiudicazione non ha fatto decorrere il termine per l’impugnazione (conf., tra le altre, C.d.S., VI, 14 gennaio 2002, n. 151), occorrendo, a tal fine, la notificazione o comunicazione individuale, ovvero la prova dell’effettiva conoscenza, mancanti nel caso di specie; né, infine, l’effetto della decorrenza del termine per l’impugnazione risulta espressamente riconosciuto dalla norma che prescrive la pubblicazione.
2. Per la migliore comprensione di una parte significativa delle censure proposte, bisogna premettere che l’ Istituto universitario di architettura di Venezia acquistò, nel settembre del 1996, tutte le quote della “Magazzini Generali Frigoriferi Veneziani” S.r.l., proprietaria di un vasto fabbricato nell’area portuale di Venezia, già adibito a deposito refrigerato ed ormai in disuso.
(omissis)
5.1. Si può dunque passare all’esame delle censure riferite alla procedura di gara per tale, muovendo così dal V motivo aggiunto, in cui il ricorrente testualmente afferma che l’art. 21 della legge 109/94 prescrive che le commissioni di gara possano essere nominate “esclusivamente con le modalità e nei termini tassativi di cui ai commi quinto, sesto e settimo”; e, soggiunge, dai documenti “acquisiti a seguito dell’interlocutoria si scopre che nessuna delle prescrizioni (sorteggio, nomina da parte del consiglio dell’ordine, ecc.) è stata seguita”: sicché i membri della commissione “non potevano essere nominati con le modalità seguite, inficiando di conseguenza tutti gli atti della gara”.
5.2. Orbene, la censura appare per un verso generica e, per l’altro, sfornita di un adeguato supporto probatorio.
Invero, le disposizioni richiamate contengono un’ampia serie di prescrizioni, riferite alla composizione dell’organo, ai termini da rispettare per la sua costituzione, alle incompatibilità dei suoi componenti, ai loro requisiti, alla procedura di scelta.
Peraltro, dalla documentazione in atti non emerge con evidenza che la commissione sia stata irritualmente costituita, né, tanto meno, quella violazione integrale delle prescrizioni contenute al ripetuto art. 21, affermata dal ricorrente, ovvero anche solo di quelle riferite alla scelta dei componenti, cui il Consorzio fa incidentalmente riferimento: è peraltro evidente che, disponendo il ricorrente degli atti che comprovavano tali vizi, era suo onere offrire al giudice le allegazioni necessarie a comprovare la fondatezza della censura, che va pertanto respinta.
6.1. Il terzo motivo di ricorso, poi, si riferisce alla fase di valutazione delle offerte anomale ed è rubricato nell’incompetenza, nonché nell’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 109/94, in combinato disposto con l’art. 89 del d.P.R. 554/99.
Espone invero il ricorrente che la commissione di gara individuò l’esistenza di offerte che superavano la soglia di anomalia e comunicò al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che si trovavano in tale condizione - tra cui, come già esposto, lo stesso Consorzio – affinché si procedesse alla prescritta verifica di congruità: e questa, come noto, si concluse con una valutazione negativa dell’offerta della ricorrente.
Il Consorzio rammenta però che, secondo l’art. 89, II comma, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il responsabile del procedimento, dopo aver ricevuto la comunicazione delle offerte anomale, “avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti (…) e valuta la congruità delle offerte”: in specie, al contrario, la verifica dell’anomalia sarebbe stata direttamente operata da una commissione di tre esperti, due dei quali avrebbero “esaminato separatamente le offerte nel dettaglio, predisponendo relazioni separate, poi esaminate da tutti gli esperti congiuntamente, da cui è poi scaturita una relazione finale sottoscritta da tutti i componenti”, che è stata quindi trasmessa al responsabile del procedimento.
La procedura adottata violerebbe la disposizione di legge sotto un duplice profilo: da un canto la commissione tecnica, e non il responsabile, avrebbe effettuata quella verifica che la legge, viceversa, riserva a quest’ultimo; inoltre, la stessa commissione “era composta da membri esterni all’amministrazione”, i quali “non potevano sicuramente rappresentare quegli organismi tecnici della stazione appaltante” di cui parla la legge.
6.2. In ogni caso, prosegue il Consorzio (IV motivo: eccesso di potere per violazione del procedimento e del principio di collegialità) la commissione costituiva un collegio perfetto, sicché essa avrebbe dovuto operare sempre nel suo plenum, ciò che invece, come detto, non sarebbe avvenuto, essendo stati delegati due componenti all’esame e alla valutazione delle giustificazioni e delle offerte, in asserita violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa.
Né la procedura adottata sarebbe sanata dalla successiva discussione collegiale, poiché la commissione avrebbe comunque disatteso al suo compito che era quello “di esaminare in fatto le offerte e le giustificazioni”: con la sua scelta, invece, “la percezione della realtà documentale è avvenuta solo in capo ai due soggetti istruttori i quali hanno trasmesso al plenum esclusivamente l’idea che loro, singolarmente, si erano fatti”.
7.1. Orbene, circa le censure esposte sub 6.1., non può essere anzitutto condivisa l’asserzione per cui sarebbe stata la commissione tecnica, e non il responsabile del procedimento a valutare la congruità delle offerte presentate.
Invero, l’ art. 89 del d.P.R. 554/99 prescrive che, avvalendosi di organismi tecnici, il responsabile del procedimento esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti, e valuta la congruità delle offerte; in tal modo, peraltro, la disposizione non impone un rigoroso modello procedimentale (conf. C.d.S., V, 30 settembre 2002, n. 5061), ma si limita a stabilire che le determinazioni conclusive sulla congruenza delle offerte competono al responsabile, il quale, in relazione alle peculiarità della gara, può riconoscere un margine di autonomia istruttoria anche assai ampio all’organo tecnico, purché questo, infine, non si limiti a proporgli delle sintetiche conclusioni, ma gli fornisca delle adeguate informative, tali, cioè, che gli consentano di prevenire ad una consapevole pronuncia.
Orbene, nella fattispecie, l’organo tecnico tenne la prima seduta il 12 luglio 2001, e completò i suoi lavori il seguente 19 settembre quando approvò le relazioni per le tre offerte sottoposte a verifica e ne dispose la trasmissione al responsabile del procedimento “per l’assunzione delle determinazioni di competenza”.
Tali relazioni sono state prodotte in causa: a prescindere, per ora, se esse contengano giudizi errati, non pare dubbio al Collegio che esse, per il loro analitico contenuto, adempiono al rammentato onere d’informazione.
Si aggiunga poi che il responsabile del procedimento, come risulta dalla documentazione in atti, dapprima aggiornò la commissione tecnica sulla procedura in corso (v. relazione dello stesso organo: doc. 8 I.U.A.V.) e fu quindi reso partecipe delle verifiche in corso, per cui, ad esempio, la richiesta di chiarimenti 24 luglio 2001 al Consorzio reca la sua sottoscrizione.
Né, infine, può essere dimenticato che l’organo tecnico trasmise i propri elaborati al responsabile del procedimento, e non alla commissione esaminatrice: e fu dunque sulla base delle determinazioni raggiunte dallo stesso responsabile, che il successivo 28 settembre la commissione aggiudicatrice, a sua volta, prese atto dei risultati della verifica.
7.2. Sempre nel III motivo di ricorso, il consorzio afferma che la commissione tecnica sarebbe stata viziata, perché composta da membri esterni all’amministrazione, in contrasto con la previsione di legge: ma anche tale censura va respinta.
Invero, la disposizione prevede soltanto che il supporto tecnico debba essere fornito da organismi della stazione appaltante, ma non richiede invece che questi siano composti da personale dipendente o, comunque legato da un rapporto di durata alla stazione appaltante: e v’è da soggiungere che una siffatta limitazione, segnatamente nei casi che l’Amministrazione aggiudicatrice sia costituita da un Ente con un apparato organizzativo esiguo, mal si accorderebbe con i principi di economicità ed efficienza.
Si deve piuttosto ritenere che la prescrizione sia rispettata se la stazione appaltante, soprattutto quando manchi – come nel caso – di adeguate strutture tecniche proprie, costituisca un organo tecnico temporaneo, chiamando a farne parte anche soggetti estranei, legandoli con un rapporto temporaneo: e così è accaduto nel caso, come si desume dalle lettere d’incarico 10 luglio 2001 dell’amministratore della I.S.P. (prodotte da questa sub c-5, 6 e 7), inviate ai tre commissari, in cui viene precisato l’oggetto, la durata ed il compenso per la prestazione.
7.3. Per quanto poi concerne il seguente motivo di ricorso, con cui si censura l’operato della commissione tecnica, asserendo che questa, pur costituendo un collegio perfetto, non avrebbe operato plenariamente, neppure questo appare fondato.
Anzitutto – diversamente dalla commissione giudicatrice – si può dubitare che l’organo de quo costituisca un collegio perfetto, non avendo lo stesso autonomi poteri decisori, ma assumendo prioritariamente una funzione di assistenza tecnica del responsabile del procedimento, che potrebbe essere svolta utilmente anche da una parte soltanto dei suoi componenti.
Peraltro, non pare necessario approfondire questa tematica, giacché, dalla relazione sui lavori dell’organo, risulta che questo operò con tutti i suoi componenti nelle sei successive riunioni, in cui furono esaminate le offerte e definite le iniziative utili all’espletamento dell’incarico, assumendo così nel suo plenum le valutazioni e le decisioni rilevanti: né la circostanza – come in effetti accaduto - che alcune attività preparatorie siano espletate da singoli membri di un collegio perfetto è idonea a viziarne l’operato (sul principio per cui si deroga nei collegi perfetti al principio di collegialità per le attività di preparazione, istruttorie, strumentali vincolate, fermo restando che sono riservate all’intero collegio le attività implicanti valutazioni di carattere tecnico – discrezionale,v. ex multis C.d.S., VI, 27 dicembre 2000, n. 6875).
8.1. A questo punto si può passare all’esame del V motivo principale, rubricato nell’eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, della perplessità, nonché del falso presupposto di fatto e di diritto, e nel quale il Consorzio afferma che la valutazione della sua offerta sarebbe comunque illegittima anche nel merito.
Il ricorrente rammenta che la soglia di anomalia è stata individuata nel 25,50%; la ricorrente ha effettuato un ribasso del 28,788%, e l’aggiudicataria del 26,495%, il che significa “che la pretesa mancata serietà dell’offerta della ricorrente si concentra in un ambito di 3,288%”, con riferimento alla soglia di anomalia, e “rispetto al ribasso offerto dal controinteressato, che è apparso avere fatto un’offerta seria”, soltanto del 2,93%: percentuale, quest’ultima, che equivale a poco più di 900 milioni di lire, in rapporto al prezzo a base d’asta.
Si tratterebbe di un valore talmente esiguo che la commissione tecnica, anziché “concentrarsi sulle singole voci di dettaglio” avrebbe dovuto “verificare l’offerta nel suo complesso” e “rapportare il suo giudizio all’analisi complessiva”, dato che il “limitatissimo scarto … evidentemente può essere recuperato in minori utili ovvero in minori spese generali”.
8.2. Orbene, in termini generali non è anzitutto dubbio che la ratio della verifica d’anomalia è quella d’assicurare la piena affidabilità delle offerte presentate (cfr. C.d.S., VI, 11 dicembre 2001, n. 6217).
Tale valutazione, peraltro, va effettuata in termini assoluti per ciascuna offerta la quale superi la soglia d’anomalia e non certo in relazione alle altre offerte, come sembra sottintendere il ricorrente.
È infatti evidente che un concorrente può disporre di condizioni del tutto particolari e contingenti, che possono giustificare il suo ribasso, ma non certamente quello proposto da un altro partecipante: sicché non ha alcun senso, ai fini che qui interessano, raffrontare tra di loro i ribassi del Consorzio e dell’ a.t.i. aggiudicataria.
Ciò posto, per respingere la censura proposta sembra sufficiente rilevare che nel procedimento in questione è l’impresa che deve fornire tutte le precisazioni ritenute utili in merito alla composizione dell’offerta per dimostrare che, nonostante l’anomalia, il prezzo è adeguato a garantire la qualità della prestazione e la remunerazione per l’offerente; non è invece la stazione appaltante, pur se lo scostamento non sia cospicuo (e, comunque, una percentuale del 3,3%, pari a circa un miliardo di lire, non sembra insignificante) a dover ricercare giustificazioni che non le sono state fornite.
9.1. Il VI motivo (eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento, della contraddittorietà e dell’illogicità nonché della carenza assoluta di motivazione) censura poi le valutazioni effettuate dalla commissione tecnica sull’offerta del ricorrente.
L’organo rileva anzitutto, in relazione alla parte generale, architettonica e strutturale dell’offerta del Consorzio, che questo avrebbe giustificato i prezzi indicati riferendosi agli sconti generalizzati che potrebbe ottenere: tuttavia, solo in pochi casi avrebbe comprovato tale asserzione con alcune offerte esterne, le quali, peraltro, secondo la stessa commissione, “non sono esaustive né esaurienti rispetto alle richieste della Stazione Appaltante”.
Tuttavia, secondo il ricorrente, l’organo avrebbe dovuto “evidenziare i motivi ovvero i punti di poca serietà” dei preventivi offerti, i quali concorrono “a comporre l’offerta nel suo complesso per cui non possono essere ignorati o trascurati”.
9.2. Di seguito, sostiene il Consorzio che la commissione avrebbe erroneamente rilevato la mancanza di giustificazioni e chiarimenti sulle richieste relative ai pali, agli additivi ed alle casseformi.
Quanto ai primi, infatti, il “giustificativo del prezzo” sarebbe descritto alla voce P1B50A ed il Consorzio, nel suo ricorso, ne specifica di seguito i contenuti; per additivi e casseforme, il ragionamento sarebbe “esattamente lo stesso”, solo aggiungendo alcune ulteriori componenti: l’offerta, anche nella parte in contestazione, sarebbe dunque giustificata, mentre la commissione, pur potendolo fare, non avrebbe messo in discussione le singole voci.
Nello stesso modo, l’organo tecnico adduce altresì la mancanza di giustificazione e chiarimenti per pavimenti e rivestimenti, mentre, rileva il Consorzio, “i prezzi di tali materiali sono contenuti nell’offerta P.”.
9.3. Per quanto poi concerne la parte impiantistica, il ricorrente segnala come la commissione tecnica abbia posto in dubbio l’affermazione del Consorzio per cui i suoi fornitori si sarebbero impegnati a mantenere fermi i loro prezzi fino al compimento dell’opera, indipendentemente dalla sua durata: secondo l’organo tecnico, infatti, grossisti e produttori di materiale elettrico solitamente limiterebbero la validità della loro offerta a 60-90 gg., e, per i cavi elettrici tale validità sarebbe addirittura giornaliera.
Tali affermazioni, secondo il ricorrente, “sono illogiche soprattutto perché tendono a penalizzare, senza alcuna prova o motivo, la capacità imprenditoriale della ditta concorrente”; e, d’altronde, la durata e complessità dei lavori de quibus avrebbe imposto ai concorrenti di richiedere ai propri fornitori dei preventivi di lunga durata.
La commissione tecnica ha poi anche affermato come fosse improbabile che il Consorzio, come dichiarato già disponesse “a magazzino” di svariati macchinari specifici, come i gruppi di continuità da 100 KWA, considerato il loro costo.
A ciò il Consorzio oppone anzitutto che l’affermazione della Commissione sarebbe “probabilistica, ma non certo derivante da un’analisi tecnica”, e comunque riguarderebbe una fornitura di esiguo valore – e, pertanto, ininfluente- in relazione all’entità complessiva dell’ appalto.
Inoltre, sempre secondo la commissione, il Consorzio avrebbe sovrastimato di circa 50 volte il tempo necessario per l’installazione di tali apparecchiature. Ciò, peraltro, secondo il ricorrente, le avrebbe imposto di procedere ad una valutazione complessiva, “laddove la sottostima dell’un prezzo (gruppi di continuità) può benissimo essere compensata dall’altro prezzo (ore di mano d’opera necessarie)”: sarebbero allora evidenti la carenza di motivazione e l’illogicità del ragionamento dell’amministrazione, poiché sarebbe stato sufficiente ”fare la somma algebrica dell’uno e dell’altro prezzo per rilevare che la pretesa anomalia non esisteva”.
9.4. Anche per la voce NPE05, seppure di modesto valore (L. 3.779.200), il Consorzio dà conto nel ricorso dell’adeguatezza della giustificazione fornita ed illogicamente ritenuta insufficiente dalla Commissione; e, derivando da errati presupposti, le conclusioni raggiunte dalla commissione “non possono essere che inesatte e superficiali”: riconosciuto dapprima che l’offerta della ditta era formalmente corretta, come i prezzi per la mano d’opera, ne trae conclusioni difformi, “solo perché non ha esattamente controllato i giustificativi dei singoli prezzi così come in precedenza esaminati”.
9.5. Ancora, in materia di sicurezza la commissione tecnica avrebbe omesso di effettuare una valutazione complessiva per cui, se in alcuni casi sarebbe stata sottostimata una parte delle voci, per altre vi sarebbe stata una soprastima, giungendo così ad un valore complessivamente congruo, nell’ordine del 20% di scarto quale indicato dalla Commissione come limite di tolleranza.
9.6. Infine, assolutamente illogica e fuorviante sarebbe la considerazione finale, dove si richiama una pretesa valutazione complessiva, mentre in realtà “la valutazione dell’offerta della ricorrente non è stata affatto comprensiva delle voci sovrastimate che, evidentemente andavano a compensare le altre ove l’amministrazione aveva preteso di individuare la sottostima”: operazione che, viceversa, la stessa commissione avrebbe operato nella valutazione dell’offerta della controinteressata.
10.1. Invero, come la condivisibile giurisprudenza ha più volte stabilito, il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito dei giudizi espressi, in sede di esame delle giustificazioni delle offerte anomale fornite dai partecipanti, dalla commissione di gara, “ma deve esaminare, attraverso un controllo anche penetrante sulla sufficienza, congruità e logicità della motivazione resa, la coerenza e l’uniformità del giudizio di volta in volta adottato, la correttezza, l’imparzialità e la trasparenza delle determinazioni assunte” (C.d.S., V, 18 settembre 2002, n. 4751).
Ciò posto, il Collegio deve anzitutto rilevare come l’organo tecnico, quasi al termine della sua attività, nella seduta del 13 settembre 2001 abbia rilevato che il Consorzio “su di un importo totale delle voci richieste di L. 7.283.207.801 (pari al 33,06% dell’intera offerta) non ha risposto a richieste corrispondenti ad un valore di L. 2.653.634.532 e ha risposto in modo insoddisfacente a richieste corrispondenti ad un valore di L. 975.185.608 (quindi per un valore totale pari al 49,82% del totale delle richieste ed al 16,47% dell’intera offerta)”.
Tale conclusione, di per sé, basterebbe a giustificare la valutazione finale di non congruenza, e non pare realmente posta in discussione dalle censure testé compendiate, tanto più – e ciò fa dubitare della loro stessa ammissibilità – che il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa il valore economico complessivo delle voci le cui giustificazioni la stazione appaltante, secondo le stesse censure, non avrebbe correttamente valutato: ed è evidente che non si può neppure preliminarmente stabilire se il loro eventuale accoglimento modificherebbe in misura determinante il giudizio finale prima ricordato.
10.2. A parte tale pur assorbente profilo, ritiene il Collegio che la relazione contenente la valutazione finale di congruità per l’offerta del Consorzio attesti, per la sua organicità e completezza, l’adeguatezza dell’attività di verifica svolta, nonché la veridicità e la congruenza delle conclusioni raggiunte.
In particolare, il Collegio ritiene comunque opportuno rimarcare, quanto alle voci per le quali il Consorzio afferma di avere effettivamente fornito i chiarimenti richiesti (v. sopra paragrafo 9.2.), come dal tenore del motivo – che consiste nell’esposizione di una serie di prezzi – si ritragga l’impressione che la giustificazione sia stata in gran parte fornita per la prima volta soltanto nelle difese, utilizzando, per colmare le originarie lacune, il riferimento a prezzi indicati sotto voci diverse: in ogni caso, il ricorrente non ha prodotto – pur essendo nella sua disponibilità – copia delle giustificazioni a suo tempo fornite, così da permettere di verificare la fondatezza delle censure.
Per quanto poi attiene al reiterato riferimento alla compensazione tra sottostime e sovrastime, ancora una volta, ritiene il Collegio che queste siano piuttosto enunciate che dimostrate.
V’è peraltro da soggiungere che, attraverso la valutazione di congruenza, si vuole anche verificare la previsione seria ed accurata, da parte del concorrente, dei costi da affrontare per la realizzazione dell’opera: la necessità di prospettare meccanismi compensativi presuppone invece valutazioni sommarie e sintetiche, e, dunque, accettabili nella fase di verifica con particolare prudenza.
Infine, è da rilevare come le osservazioni critiche sui fornitori del Consorzio, contenute nella stessa relazione, siano assai più articolate di quanto affermato dal ricorrente: esse riguardano, per la parte impiantistica e tecnologica, la stessa affidabilità di tali fornitori sia per la modestia delle loro strutture aziendali (una piccola società a responsabilità limitata e un’impresa individuale) sia perché “l’offerta allegata non riporta le marche proposte, ed omette di indicare” luoghi e tempi di consegna e pagamento delle forniture.
L’unico punto di qualche incertezza è riferibile – per la parte impiantistica e tecnologica – al fatto che la commissione, in qualche caso, si è limitata a giudicare non esaustive né esaurienti le offerte esterne, senza ulteriori puntualizzazioni.
Tale asserzione potrebbe forse risultare comprensibile per il Collegio ove tali offerte fossero acquisite; ma, non incidendo tale elemento in misura rilevante sulla valutazione complessiva dell’operato dell’organo tecnico, appare superflua una siffatta ulteriore verifica.
11.1. Resta così soltanto da esaminare il VII motivo di ricorso (eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e carenza assoluta di motivazione) nel quale viene censurato il giudizio di congruenza espresso dalla commissione tecnica sull’offerta dal raggruppamento della controinteressata G.
Si duole così anzitutto il ricorrente che nella relazione di verifica le offerte dei fornitori del raggruppamento sono giudicate congrue semplicemente perché predisposte da ditte conosciute e di nota affidabilità, senza ulteriori chiarimenti.
In generale, poi, pur criticando in più punti le giustificazioni offerte (così, tra l’altro, per il piano di sicurezza; per la mancanza dell’analisi dei costi da parte delle ditte fornitrici; per la garanzia delle caratteristiche dei prodotti offerti), la commissione perviene comunque a ritenerle sufficienti ed a concludere per un giudizio di congruità dell’offerta.
In tal modo l’organo avrebbe operato con evidente disparità di trattamento, giudicando con ben maggiore rigore l’offerta del Consorzio: secondo il ricorrente, se da un lato la commissione “ha censurato immotivatamente le giustificazioni del consorzio ricorrente, dall’altro ha premiato altrettanto immotivatamente (e incongruamente) le giustificazioni della controinteressata”.
11.2. Orbene, è anzitutto da dubitare che la ricorrente abbia un interesse a censurare la valutazione sull’offerta G., una volta riconosciute infondate le censure avverso il giudizio formulato sull’offerta del Consorzio: anche se si dovesse accertare che la commissione ha qui operato con negligenza, ne potrebbe risultare compromesso questo giudizio, ma non ne verrebbe pregiudicata la valutazione sfavorevole dell’offerta presentata dal Consorzio, che non potrebbe dunque conseguire in nessun caso l’aggiudicazione.
La lettura della relazione di valutazione per l’offerta G. consente tuttavia di escludere che questa, dopo i chiarimenti forniti, presenti carenze raffrontabili con quelle dell’offerta del Consorzio dopo l’espletamento dell’istruttoria.
La commissione sottolinea, infatti, come la concorrente G. abbia risposto alle richieste della stazione appaltante “in modo esauriente e preciso”, fornendo i contratti di fornitura con le ditte esterne per tutta la dura dell’appalto; e se è vero che, per la parte impiantistica e tecnologica, la commissione si limita ad affermare che le offerte prezzi sono state redatte da ditte note, il ricorrente – che pure ha avuto accesso a tutti gli atti di gara - non ha fornito elementi che dimostrino l’infondatezza di tale affermazione.
Infine, le conclusioni, seppure riconoscano alcune carenze dell’offerta, ne attenuano poi l’incidenza con argomentazioni che appaiono adeguate, fermo restando l’ampio margine di discrezionalità della commissione tecnica: così, pur riconoscendo una sottostima dei tempi di posa per alcune opere si soggiunge che “l’incidenza dei punti critici rilevati non è tale da compromettere nel suo complesso l’equilibrio economico dell’offerta”; e il “poco approfondimento dell’offerta” è compensata dalla garanzia dei prodotti offerti.
12. Anche l’ultima censura può pertanto essere respinta e, così, tanto il ricorso principale quanto i motivi aggiunti; e va di conseguenza dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto dall’a.t.i. controinteressata, riferito all’ammissione alla gara del Consorzio ricorrente, il quale non avrebbe posseduto i requisiti di partecipazione stabiliti per i consorzi stabili dall’art. 12 della legge 109/94.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando:
a) rigetta il ricorso principale;
b) dichiara assorbito per l’effetto il ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di I.S.P. S.r.l., di I.U.A.V. e del raggruppamento Grassetto, liquidandole in favore del primo e del terzo in € 20.000,00 di cui € 1.500,00 per spese, ed il restante per i diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed in € 18.500,00 in favore del secondo per diritti ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 marzo 2003.
Il Presidente
L’Estensore