REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Sezione III
con la partecipazione dei signori:
- Luigi COSSU - Presidente
- Eugenio MELE - Consigliere est.
- Guido ROMANO - Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
sui ricorsi n. 1544/03 e n. 1809/03, proposti, rispettivamente, da IMPRESA D. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. V.A. ed elettivamente domiciliata, in ...
contro
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e nei confronti di
C. S.p.A., C.P.F. S.p.A. e I.C. S.p.A., l’ultima delle quali costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. A.P., e presso lo stesso selettivamente domiciliata, in ...
con ricorso incidentale di
I.C. S.p.A., rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;
e con l’intervento “ad adiuvandum” di
S.L.G.L., V.V., V.A., G.V., M.L., C.N., B.F., P.F. e I.S. S.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. M.R. e presso lo stesso elettivamente domiciliati, in ...
e da
S.L.G.L., V.V., V.A., G.V., M.L., C.N., B.F., P.F. e I.S. S.r.l., rappresentati, difesi e domiciliati come sopra;
contro
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e nei confronti di
C. S.p.A., C.P.F. S.p.A. e I.C. S.p.A., l’ultima delle quali costituitasi in giudizio, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;
per l’annullamento di tutti gli atti della gara relativa all’appalto integrato per la realizzazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, in Roma.
Visti i ricorsi con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e
della controinteressata, nonché l’atto di intervento adesivo e il ricorso
incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti delle due cause;
Udito, alla pubblica udienza del 7 maggio 2003, il Consigliere Eugenio Mele;
Uditi, altresì, gli avv. A., R., P. e l’Avvocatura Generale dello Stato.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe, la ricorrente, sia in proprio che quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Sud Montaggi S.r.l. e con la SMEA S.r.l., impugna il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata Italiana Costruzioni S.p.A., capogruppo designato del raggruppamento temporaneo di imprese con la SAC S.p.A., nonché tutti gli atti comunque connessi con tale atto di aggiudicazione, chiedendo altresì l’annullamento del contratto ed eventualmente il risarcimento del danno.
Sono formulati i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 19,
comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994, dell’art.
18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000, degli artt. 50 e 66 del d.P.R. n.
554 del 1999, nonché illogicità, irrazionalità, difetto di motivazione e
invalidità derivata.
E ciò in quanto le prime due classificate (il raggruppamento ricorrente si è
classificato al terzo posto), I.C. e T., non avendo individuato in sede di
offerta i professionisti per l’esecuzione della progettazione dell’appalto
integrato, erano carenti dei requisiti per la partecipazione alla gara, non
essendo sufficiente sul punto la qualificazione SOA per gli appalti integrati.
2) Violazione dell’art.
21, commi 2 e 3, della legge n. 109 del 1994, dell’art. 91, commi 1 e 2,
del d.P.R. n. 554/99, nonché violazione della “lex specialis” e dell’art.
19, comma 1-ter, e dell’art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109 del 1994,
dell’art. 91, comma 4, e dell’art. 64, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999,
oltre che erronea applicazione e invalidità derivata.
L’Amministrazione avrebbe seguito nell’attribuzione del punteggio relativo
al prezzo offerto un criterio diverso da quello indicato nel bando, operando sui
ribassi percentuali e non sui valori assoluti; peraltro, operando correttamente
l’offerta aggiudicataria sarebbe ricaduta nell’anomalia.
3) Violazione dell’art. 19,
comma 1-ter, e dell’art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109 del 1994, dell’art.
91, comma 4, e dell’art. 64, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999, nonché
violazione della “lex specialis”, oltre che illogicità, irrazionalità,
difetto di motivazione ed invalidità derivata.
L’offerta dell’aggiudicataria, alla luce di quanto esposto nel precedente
motivo, risultava aver conseguito un punteggio superiore a 80/100, per cui
doveva essere sottoposta a verifica di anomalia, ma anche a prescindere da ciò,
ugualmente la verifica suddetta doveva essere effettuata avendo ottenuto l’aggiudicataria
un punteggio per il prezzo superiore a 40 punti; e ciò vale anche per la
seconda classificata.
4) Violazione della “lex
specialis”, difetto di istruttoria, violazione dell’art.
3 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, nonché illogicità,
irrazionalità, violazione dei principi della unicità e individualità dell’offerta
e della “par condicio” e invalidità derivata.
La commissione si è limitata a prendere atto dei tempi di esecuzione dichiarati
dai concorrenti, senza verificare la realizzabilità degli stessi.
5) Violazione dell’art. 3 della
legge n. 241 del 1990, carenza ed illogicità della motivazione, nonché
illogicità ed irrazionalità; errore nei presupposti e sviamento.
In quanto la commissione non ha accettato la variante della ricorrente tesa a
rendere antisismica l’opera.
6) Errore nei presupposti,
illogicità, irrazionalità, violazione della “lex specialis”, sviamento,
carenza e illogicità della motivazione, nonché violazione dell’art. 3 della
legge n. 241 del 1990,
E ciò in quanto la Commissione ha accettato una variante della
controinteressata sulla installazione di una lastra esterna con vetro
autopulente.
7) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, violazione della “lex specialis”, violazione dell’art. 10, comma 1, della legge n. 109 del 1994, dell’art. 109, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999, dell’art. 16, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché erronea applicazione e invalidità derivata, per mancare l’urgenza per l’applicazione dell’art. 16 della legge n. 2440 del 1923.
8) Difetto di istruttoria, nonché illogicità, irrazionalità e sviamento; per aver operato le valutazioni la commissione in un tempo incongruo.
9) Violazione della “lex specialis”, della trasparenza e della pubblicità della gara, nonché violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e difetto di motivazione.
10) Invalidità derivata di tutti gli atti.
11) Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, per non essere stati indicati i termini e l’Autorità cui poter ricorrere.
L’Amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste al ricorso, chiedendone la reiezione e rilevando, fra l’altro, come sia il bando di gara che la normativa legislativa prevedano la necessità e la sufficienza della qualificazione per costruzione e progettazione delle imprese che intendano partecipare ad un appalto integrato.
L’impresa controinteressata, I.C. S.p.A., si oppone al ricorso con ampie deduzioni e presenta, altresì, un ricorso incidentale, sulla base dei seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell’art. 90, commi 3 e 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, nonché della lettera di invito; per aver presentato la ricorrente il modulo dell’offerta non conformemente a quanto richiesto dal bando;
2) Violazione del bando di gara e della lettera di invito; in quanto, contrariamente alle previsioni del bando, la ricorrente ha dichiarato di voler subappaltare i lavori della categoria OG11;
3) Violazione del d.P.R. n. 34 del 2000 e della lettera di invito; per non essere stata individuata nell’offerta della D. S.p.A. la specifica professionalità relativa ai lavori della categoria OS33;
4) Ancora violazione della lettera di invito, per carenza sulla documentazione tecnica;
5) Violazione del bando di gara e della lettera di invito, nonché dei principi di unicità e certezza dell’offerta e della “par condicio”; in quanto l’offerta presentata dalla ricorrente ha preso in considerazione una base d’asta diversa da quella prevista nel bando di gara.
Intervengono “ad adiuvandum” i professionisti associati alla D. S.p.A., i quali si soffermano sui motivi di ricorso e ne chiedono l’accoglimento.
Tutti presentano successive memorie illustrative, con le quali insistono per l’accoglimento del ricorso.
Con il secondo ricorso indicato in epigrafe, i professionisti associati alla D. S.p.A. impugnano autonomamente gli stessi atti del primo ricorso e formulano i medesimi motivi, chiedendo l’annullamento degli atti ivi impugnati.
Anche in questo secondo ricorso si costituiscono in giudizio sia l’Amministrazione intimata che la controinteressata I.C. S.p.A., che eccepiscono l’inammissibilità dello stesso ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso medesimo.
Vengono presentate più memorie
dalle parti, che insistono, ciascuna, per le proprie tesi.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2003, le cause sono discusse dalle parti.
Successivamente, le stesse sono spedite in decisione.
DIRITTO
I due ricorsi indicati in epigrafe sono fra loro in intima connessione sia soggettivamente che oggettivamente, per cui il Collegio decide preliminarmente la loro riunione al fine di una decisione unitaria, in applicazione del principio di economia processuale.
I ricorsi stessi sono infondati.
Il punto centrale dei ricorsi stessi, contenuto nel primo motivo di entrambi i ricorsi suddetti, è che dopo la nuova formulazione dell’art. 19 della legge n. 109 del 1994, intervenuta per effetto della novella di cui alla legge n. 166 del 2002, quando si procede per un appalto integrato, come è nella specie, sia necessario indicare nell’offerta esattamente e precisamente i soggetti a cui sarà affidato il compito progettuale.
Ma le cose non stanno così.
Infatti, l’art. 19 della legge n. 109 del 1994, dopo la sua riformulazione per opera della legge n. 166 del 2002, è rubricato con la voce “sistemi di realizzazione dei lavori pubblici” e si preoccupa, perciò, di individuare per ciascun sistema di realizzazione di lavori (ivi compreso l’appalto integrato) una serie di regole di tipo ottimalistico, ma non abroga né modifica in alcun punto l’art. 8 della stessa legge in materia di qualificazione delle imprese, la cui presenza è condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare pubbliche.
Ne discende, quindi, da un’interpretazione sistematica del corpo giuridico in materia di lavori pubblici che i soggetti che siano in possesso della qualificazione SOA come appaltatori integrati, in quanto hanno già dimostrato in tale sede la capacità progettuale mercé l’indicazione di adeguati professionisti, non hanno bisogno di indicare in sede di offerta i nominativi dei tecnici che opereranno la progettazione, mentre tale incombente risulta necessario per quelle imprese che partecipano ad un appalto integrato ma che non sono state qualificate in sede SOA per esso ma solo per la costruzione dell’opera.
Solo così le norme possono avere un senso compiuto, altrimenti si determinerebbe per effetto di una norma (l’art. 19) lo sconfessamento di un’altra norma (l’art. 8) della stessa legge n. 109 del 1994.
Per quanto concerne, poi, i motivi relativi alla modifica del calcolo del prezzo offerto, con la conseguenza del determinarsi di una potenzialità di anomalia dell’offerta della controinteressata (motivi secondo e terzo), a prescindere dal profilo di inammissibilità degli stessi, non può non rilevarsi che l’Amministrazione, con nota inviata a tutti i partecipanti alla gara, effettuando un’interpretazione autentica delle norme di bando, aveva chiarito come si sarebbe proceduto (prendendo in considerazione le percentuali di ribasso e non i valori assoluti delle offerte economiche) in sede di valutazione dei prezzi offerti, per cui non si individua alcuna violazione delle norme del bando di gara.
Né, peraltro, la comunicazione suddetta risulta esplicitamente impugnata dai ricorrenti.
L’infondatezza del secondo motivo, appena esaminato, determina conseguentemente anche l’infondatezza del terzo motivo del ricorso, che è meramente consequenziale dello stesso.
Il quarto motivo, che censura il comportamento della Commissione in ordine al fatto che la medesima non avrebbe valutato se i tempi di esecuzione proposti dall’impresa aggiudicataria fossero congrui, al di là della sua stessa ammissibilità, è chiaramente infondato, in quanto la commissione non aveva il compito di andare a sindacare la congruità della tempistica proposta, trattandosi di un elemento dell’offerta tecnica che, salvo il caso dell’illogicità manifesta, non poteva che essere recepito puramente e semplicemente.
L’infondatezza dei motivi quinto e sesto è determinata dal fatto che si tratta di censure di merito, in ordine, rispettivamente, alla non accettazione e all’accettazione delle varianti proposte dalla ricorrente e dalla controinteressata.
Il settimo motivo del ricorso non ha fondamento, in quanto la scelta di utilizzare il meccanismo di cui all’art. 16 della legge n. 2440 del 1923 (valore di contratto all’atto di aggiudicazione) è vicenda riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente, senza che ciò determini una possibilità di censura da parte della ricorrente.
L’ottavo motivo, sulla bontà delle operazioni di valutazione, in mancanza di precise indicazioni probatorie, non ha alcuna possibilità di essere preso in considerazione, anche perché ad un esame dei tempi impiegati dalla Commissione per le operazioni di valutazione, questi non appaiono incongrui rispetto alle attività svolte dalla stessa commissione aggiudicatrice.
Il nono motivo è infondato in fatto, in quanto risulta dai verbali di gara che la Commissione al termine della prima seduta pubblica si è espressamente riconvocata a data fissa per la seconda seduta pubblica, per cui la ricorrente, che peraltro è stata presente a tale seduta, era a conoscenza della nuova data.
Infine, anche il decimo e l’undicesimo
motivo del ricorso sono infondati.
Il primo, in quanto si tratta di una censura inautonoma, di illegittimità
derivata, e il secondo perché la mancata indicazione dei termini e dell’autorità
cui ricorrere non è rilevante nella specie, trattandosi di un mero dato
informativo che non ha determinato alcuna lesione alla ricorrente, che ha
tempestivamente e correttamente notificato e depositato il ricorso
giurisdizionale.
L’infondatezza del primo ricorso determina necessariamente anche l’infondatezza
del secondo ricorso, che ha otto motivi di ricorso che corrispondono esattamente
con i primi otto motivi del primo ricorso.
L’atto di intervento segue le sorti del ricorso principale.
Il ricorso incidentale, in
considerazione dell’infondatezza dei ricorsi diretti è, conseguentemente,
improcedibile.
Le spese dei due giudizi riuniti, tuttavia, per la novità della questione
possono essere integralmente compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione III:
- Riunisce i ricorsi indicati in
epigrafe;
- Rigetta gli stessi;
- Dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003, dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sez. III, in Camera di consiglio.
Il Presidente
Il Consigliere estensore