LAVORI PUBBLICI - 087
T.R.G.A. sezione autonoma di Bolzano, 20 settembre 2002, n. 421
E' legittima l'esclusione del concorrente il cui plico esterno non risulti correttamente confezionato secondo le prescrizioni della lettera di invito. Ai fini della regolarità della procedura assume rilievo non solo la sigillatura della busta dell'offerta ma altresì quella del plico esterno.
(sullo stesso argomento: T.A.R. Brescia, 14 aprile 2003, n. 418; T.A.R. Toscana, sez. II, 30 settembre 2003, n. 5217; Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7833

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale  Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano

Costituito dai magistrati: 
Anton WIDMAIR - Presidente
Marina ROSSI DORDI - Consigliere
Hans ZELGER - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2002presentato dalla

Ditta B.S. in persona dell’omonima legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti A.V. e M.B., con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in ...; - ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO, in persona del Direttore Generale in carica pro tempore; - non costituita - e nei confronti della

Ditta B.F. in persona del titolare omonimo, rappresentata e difesa dagli avv.ti C.C. e P.D.L. con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in ...; - controinteressata -

per l'annullamento

della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano n. 2002 -111 dd. 21.1.2002, avente ad oggetto: aggiudicazione della licitazione privata per la gestione del bar interno presso l’edificio “W” dell’Ospedale di Bolzano, comunicata giusta nota dd. 23.1.2002, riconosciuta in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 4.2.2002, nonché di ogni ulteriore atto precedente presupposto, infraprocedimentale e conseguente,e per la reintegrazione

della ricorrente nella posizione di aggiudicataria, con condanna dell’Amministrazione resistente, qualora non fosse possibile la richiesta reintegrazione, al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente.
Visto il ricorso notificato il 27.2.2002 e depositato in termini in segreteria il 27.2.2002 con i relativi allegati;
Vista l'ordinanza n. 33 d.d. 5.3.2002 di questo Tribunale, con la quale è stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata ditta B.F. d.d. 19.3.2002;
Vista l’ordinanza collegiale n. 12/2002, depositata il 17.5.2002;
Visto l’adempimento eseguito dall’Azienda sanitaria di Bolzano il 29.5.2002, con il deposito di tre documenti;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 24.7.2002 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. M.B., per la ricorrente e l’avv. A.C., in sostituzione dell’avv. C.C., per la ditta B.F.;
Visto il dispositivo n. 28, depositato il 29.7.2002;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’Azienda Sanitaria di Bolzano, Servizio amministrativo – Ripartizione Economato, con lettera del 14 novembre 2001, invitava alcune ditte, comprese le ditte B.S. e B.F., a partecipare alla licitazione privata per la gestione del bar interno presso l’edificio “W” dell’Ospedale di Bolzano.

Nella lettera di invito, tra l’altro, era prescritto l’utilizzo di plico sigillato su tutti i lembi, contenente l’offerta scritta, pure in busta sigillata su tutti i lembi. Il mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla lettera di invito comportava l’esclusione dalla gara, per espressa previsione della stessa lettera di invito.In data 11 dicembre 2001, all’apertura delle offerte, la ditta Brando segnalava al Presidente che il plico presentato dalla ditta B.S. risultava non sigillato e con il lato apribile per l’ispezione postale.

Il Presidente, preso atto delle contestazioni, procedeva ad aggiudicare con riserva la gara alla ditta B.S.

Con deliberazione n. 2002 – 111 del 21 gennaio 2002, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano, dopo aver verificato che la busta contenente l’offerta della ditta B.S. non era sigillata, come richiesto dalla lettera di invito, ma solo chiusa, disponeva l’esclusione dalla gara dell’offerta della ricorrente ed aggiudicava la gara alla ditta Brando Francesco.

A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. “Violazione e falsa applicazione del bando relativo alla licitazione privata (EC8/01) per la gestione del bar interno presso l’edificio”W” dell’ospedale di Bolzano, prot. n. 28972 uff. acquisti – settore economato, dell’art. 6 della legge regionale 17.11.1988, n. 25 ed eccesso di potere per violazione dei principi della par condicio dei partecipanti – violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 13/93 ed eccesso di potere per motivazione travisata e contraddittoria e per disparità di trattamento nella valutazione delle modalità di sigillatura dei plichi.”;

2. “ Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 13/93 del verbale di aggiudicazione con riserva d.d. 11.12.01 ed eccesso di potere per confusione, travisamento e contraddittorietà manifesta, per avere il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria di Bolzano assunto alla base della delibera di esclusione della ricorrente dalla gara di interesse una motivazione diversa rispetto all’eccezione svolta dal controinteressato in sede di espletamento della gara e totalmente infondata.”.Con ordinanza n. 33/2002 del 5 marzo 2002 questo Tribunale ha accolto l’istanza della ricorrente volta ad ottenere la sospensione del provvedimento impugnato.

Con memoria del 19 marzo 2002 si è costituita in giudizio la ditta B.F., la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato.

All’udienza pubblica dell’8 maggio 2002 il ricorso è stato trattenuto in decisione una prima volta.
Con ordinanza collegiale n. 12/02 del 17 maggio 2002 questo Tribunale ha ordinato all’Azienda sanitaria di Bolzano di esibire in giudizio gli originali dei plichi, nonché delle buste contenenti le offerte economiche di tutte le ditte che hanno partecipato alla licitazione privata di cui si tratta. L’Azienda sanitaria di Bolzano ottemperava all’ordinanza suddetta in data 29 maggio 2002, con il deposito dei documenti richiesti.

All’udienza pubblica del 24 luglio 2002 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.In data 29 luglio 2002 è stato depositato il dispositivo della sentenza, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

DIRITTO

È impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta l’esclusione dell’offerta della ditta ricorrente dalla licitazione privata per la gestione del bar interno all’edificio “W” dell’Ospedale di Bolzano ed è stata disposta l’aggiudicazione della gara alla ditta controinteressata.
L’esclusione è così motivata:

…la busta contenente l’offerta della ditta B.S. non era sigillata, come richiesto dalla lettera d’invito, ma solo chiusa, circostanza questa che, in assenza di un sigillo apposto sui lembi, avrebbe potuto consentire, teoricamente, un’ispezionabilità del contenuto della busta e/o l’introduzione di nuovi documenti e/o la sostituzione di quelli esistenti, ai più disparati soggetti che sono venuti a contatto con il plico dal momento della consegna al Servizio postale fino al recapito presso l’Azienda”.

Le doglianze di cui ai due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in considerazione della loro connessione, possono essere così sinteticamente riassunte:

a) la ricorrente ha incollato e controfirmato i lembi della busta contenente l’offerta, garantendo, così, la provenienza, la segretezza e l’integrità dell’offerta economica; inoltre ha incollato, ma non controfirmato il plico contenente la busta con l'offerta e il capitolato d'oneri, ma ciò non sarebbe rilevante, posto che l’unico atto idoneo ad inficiare la regolarità della procedura è contenuto nella busta sigillata;
b) seguendo un’accezione ristretta del concetto di “sigillo”, si giungerebbe all’esclusione di tutti i partecipanti alla licitazione privata in esame, compresa l’attuale ditta aggiudicataria, la quale ha apposto, su entrambe le buste, solamente ceralacca, senza imprimervi alcun segno di riconoscimento;
c) nel verbale di aggiudicazione provvisoria dell’11 dicembre 2001 si farebbe riferimento a presunte irregolarità del “plico” contenente l’offerta e i documenti, mentre l’esclusione dalla gara disposta con il provvedimento impugnato si baserebbe esclusivamente su irregolarità della “busta contenente l’offerta”;Le doglianze non sono fondate.

Riguardo alla censura indicata alla lettera a), il Collegio ritiene opportuno richiamare, in via generale, l’orientamento giurisprudenziale in tema di sigillatura delle offerte.

Nei casi in cui manchi una puntuale specificazione del bando di gara in ordine alla modalità della sigillatura, è stata ritenuta sufficiente, oltre alla normale chiusura dei lembi non preincollati, l’apprestamento di una ulteriore accortezza, ossia una qualsiasi impronta o un segno (non necessariamente a rilievo), che fornisca maggiori garanzie nei confronti di eventuali frodi o indebite violazioni del segreto (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.6.1998, n. 937; Sez. V, 3.11.2000, n.5906; Sez. V, 12.6.2002, n. 3272 e T.A.R. Abruzzo, 26.1.2001, n. 51; T.A.R. Campania, SA, n.63/2002).

Nei casi, invece, in cui siano specificate, nel bando di gara, le modalità di sigillatura (ad es. la sigillatura con ceralacca su tutti i lembi), è stata ritenuta legittima l’esclusione del concorrente che non abbia osservato tutte le formalità prescritte, qualora esista una clausola escludente chiara ed univoca (cfr., tra tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 3.3.2001, n.1222; Sez. V, 30.4.2002, n. 2299 e T.R.G.A. Bolzano 23.11.2001, n. 311).

Nella fattispecie sub judice, la lettera di invito prescriveva la sigillatura sia della busta principale (quella “esterna”, contenente il plico), sia di quella “interna”, con l’offerta, pur omettendo di stabilire una modalità particolare di sigillatura.
Va aggiunto che la lettera d’invito, oltre a prevedere come obbligatorie la sigillatura su tutti i lembi di entrambe le buste, stabiliva che “per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione dalla gara, la S.V. /codesta ditta dovrà assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla presente lettera d’invito…”. 

Ciò chiarito, osserva il Collegio che la produzione in giudizio degli originali delle buste delle tre ditte partecipanti alla licitazione privata de qua, ha consentito al Collegio di accertare che la busta “esterna” (c.d. “busta a sacchetto” nel gergo postale), contenente, al suo interno, la busta minore con l’offerta, non è stata “sigillata” in alcun modo, essendo priva su ogni lembo di qualsiasi impronta o segno, atti a garantirne l’integrità.
La busta “interna” con l’offerta è risultata, invece, controfirmata sui lembi di chiusura.
Dunque, nonostante il bando avesse prescritto, in modo chiaro, la sigillatura di entrambe le buste, la ricorrente non ha provveduto a chiudere ermeticamente la busta principale, cioè l’involucro esterno, contenente, oltre alla busta dell’offerta, la documentazione di corredo per l’ammissione alla gara.
Il Collegio ritiene che la sigillatura della busta principale “esterna” e la relativa prescrizione del bando siano rilevanti, condividendo sul punto quanto affermato di recente anche dal Consiglio di Stato, nella sentenza 30 aprile 2002, n. 2299: 
Va disattesa…l’interpretazione riduttiva, seguita dal primo giudice, secondo cui la perdita dei sigilli in ceralacca avrebbe provocato l’esclusione solo se riguardante la busta “interna” contenente l’offerta, perché si era prescelto il metodo dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando è chiaro nell’imporre la sigillatura con ceralacca anche per l’involucro “esterno” contenente, oltre la busta dell’offerta, la documentazione di corredo richiesta per l’ammissione alla gara. E la prescrizione non è priva di rilevanza. Va tenuto presente che, se è vero che il documento recante l’offerta deve pervenire assolutamente integro, affinché ne sia garantita la segretezza, a salvaguardia dell’oggettività e della serietà della procedura, rilievo non minore riveste la documentazione allegata alla busta “interna”, posto che la manomissione, soppressione o alterazione di un documento può provocare l’esclusione della concorrente, mentre la sostituzione o l’integrazione delle certificazioni può conferire la validità ad una offerta che sarebbe altrimenti da escludere.”

Ebbene, di fronte all’accertata irregolarità della busta “esterna”, priva di ogni sigillatura, (anche nei termini minimi prescritti dalla citata giurisprudenza meno rigorosa), in violazione dell’obbligo imposto dalla lettera di invito, il Collegio ritiene del tutto legittima l’applicazione della sanzione dell’esclusione dell’offerta della ricorrente dalla gara, come prescritto dalla stessa lettera di invito.
Ugualmente infondata, per i motivi anzidetti, si rivela la censura sopra indicata con lettera b).

La busta principale “esterna” e la busta “interna” della controinteressata ditta B.F. risultano pienamente regolari, essendo entrambe sigillate su tutti i lembi con ceralacca e controfirmati. Alla luce delle considerazioni già esposte, la sigillatura poteva certamente essere effettuata con ceralacca, così come, nel caso specifico, utilizzando altri strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, non avendo la lettera di invito prescritto una modalità specifica di sigillatura.
L’infondatezza nel merito esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità della stessa censura per carenza di interesse e, comunque, per violazione del contraddittorio, sollevata dalla difesa della ditta aggiudicataria nella memoria del 2 maggio 2002. 

Con la censura sopra indicata alla lettera c), la ricorrente afferma, infine, che l’impugnato provvedimento di esclusione, basato esclusivamente su irregolarità della “busta contenente l’offerta”, sarebbe viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’11 dicembre 2001 farebbe riferimento a presunte irregolarità del “plico” e non della “busta contenente l’offerta”.
Anche questo rilievo va disatteso. 
Va premesso che il Presidente di gara si è limitato a prendere atto delle contestazioni sollevate dalla ditta B.F. risultanti anche dal verbale dell’11 dicembre 2001 (doc. n. 2 ricorrente), in cui si faceva riferimento a presunte irregolarità del plico, e ad aggiudicare con riserva la gara alla ditta ricorrente, senza specificare che la riserva era riferita esclusivamente all’oggetto specifico di contestazione.
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano ha specificato, nel provvedimento impugnato, che “la busta contenente l’offerta non era sigillata”. 
Orbene, ad avviso del Collegio, la busta cui si riferisce il Direttore Generale non è quella “interna”, come ritiene erroneamente la ricorrente, bensì quella “esterna”, chiamata “plico” nel verbale di aggiudicazione provvisoria.
Invero, oltre a doversi ritenere l’offerta indiscutibilmente contenuta anche nella busta “esterna”, va rilevato che anche una lettura attenta della motivazione fa concludere che il Direttore Generale dell’Azienda intendesse riferirsi alla busta “esterna”, senza margini di dubbio da considerarsi non sigillata, essendo priva di ogni segno od impronta e neppure controfirmata, a differenza di quella “interna”.

Pertanto si ritiene infondata anche la suddetta censura di eccesso di potere per contraddittorietà. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controinteressata ditta Brando Francesco, che vengono liquidate in Euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CAP come per legge. 
Nulla per le spese relative all’Azienda Sanitaria di Bolzano, non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 24 luglio 2002.
IL PRESIDENTE Anton WIDMAIR
L'ESTENSORE Lorenza PANTOZZI LERJEFORS 

LAVORI PUBBLICI - 087-bis
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 14 aprile 2003, n. 418
E' legittima l'esclusione del concorrente il cui plico esterno non rechi i sigilli prescritti dal bando di gara prescindendo dalle cause che ne abbiano determinato il distacco e anche se risultino tracce della loro precedente presenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale  Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione di Brescia

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente
SERGIO CONTI - Giudice
GIANLUCA MORRI - Giudice, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella udienza camerale dell' 8 Aprile 2003

Visto il ricorso 135/2002 proposto da: Coop. P. ... rappresentato e difeso da: N.F. e B.D. con domicilio eletto in ...

contro

COMUNE DI CASTELGOFFREDO rappresentato e difeso da: G.P. con domicilio eletto in ... 

e nei confronti di Coop. K. ... non costituita in giudizio

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della nota n. 21287 del 24.12.2001 di esclusione da appalto concorso per la gestione dell'assistenza integrata agli anziani ed aggiudicazione alla controinteressata;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelgoffredo;
Visti tutti gli atti di causa;

Udito il relatore Dott. Gianluca Morri;
Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9, I comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205

Ritenuto quanto segue in

fatto e diritto

La ricorrente, in qualità di partecipante all'appalto concorso per la gestione dell'assistenza integrata dei servizi rivolti agli anziani per il periodo 2002-2004, impugna i provvedimenti di esclusione dalla gara, disposta dalla commissione aggiudicatrice, perché il plico contenente i propri documenti e l'offerta risultava lacerato sul lembo di apertura (per circa la metà del lembo stesso), ed inoltre perché la ceralacca apposta su tutti lembi risultava staccata e ne appariva solamente la traccia della presenza.

Avverso detti provvedimenti la ricorrente deduce le seguenti censure:

1) violazione, falsa ed erronea applicazione di legge e della lex specialis (bando e lettera di invito), in quanto il plico sarebbe pervenuto integro al Comune di Castelgoffredo, e quindi la sua alterazione è avvenuta per fatto non imputabile alla ricorrente;
2) violazione di legge e della lex specialis di gara per erronea e falsa rappresentazione dei fatti, in quanto la lacerazione del plico non avrebbe permesso l’uscita dei documenti e quindi non avrebbe potuto violare l'esigenza di segretezza dell'offerta;
3) violazione di legge e della lex specialis di gara per erronea e falsa rappresentazione dei fatti, in quanto la lacerazione del plico non avrebbe comunque potuto permettere la presa visione del progetto e dell'offerta economica, in quanto contenuti, a loro volta, in busta sigillata e integra all'interno del plico principale;
4) violazione di legge per difetto e insufficiente motivazione, in quanto l'esclusione, pronunciata in sede di gara alla presenza dei rappresentanti della ricorrente, è stata disposta senza svolgimento del contraddittorio sullo stato del plico;
5) violazione di legge per mancata aggiudicazione alla ricorrente.

La ricorrente avanza, altresì, istanza di risarcimento dei danni per mancata aggiudicazione dell'appalto.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

È necessario richiamare, sul punto, le disposizioni contenute nella lettera di invito circa le modalità di presentazione dell'offerta e le clausole di esclusione dalla gara.

A pagina 3, della lettera di invito, è stabilito che: "nell'apposito plico di invio, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà essere contenuta la seguente documentazione ….. omissis", e che: "non saranno ammesse alla gara le imprese che non presenteranno i documenti richiesti". A pagina 4, della stessa lettera di invito, è stabilito che (lettera d): "non si darà corso l'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine suddetto o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura".

La completezza di tali indicazioni fa sì che è alla lex specialis di gara che occorre fare riferimento per valutare la legittimità dell'operato dell'amministrazione.

Poiché il plico è risultato aperto, ancorché parzialmente, ma soprattutto è risultata asportata la ceralacca apposta sui lembi di chiusura, della quale ne sarebbe rimasta solo traccia della presenza, è legittima l'esclusione disposta dalla commissione aggiudicatrice, salvo, per la ricorrente, proporre querela di falso contro ciò che è stato verbalizzato in sede di gara alla presenza del proprio rappresentante.

Come indicato nella lettera di invito, la documentazione, da inserire all'interno dalla prima busta, veniva chiesta pena esclusione, per cui qualsiasi manomissione o alterazione o irregolarità nella chiusura del plico, tali da far dubitare della possibilità di un inserimento successivo al termine di presentazione dell'offerta, non poteva che comportare l’esclusione, al fine di garantire la par condicio fra i concorrenti.
Ciò era prescritto dalla lex specialis di gara, che stabiliva alla pagina 4 della lettera di invito, come si è visto, di non dar corso l'apertura dei plichi non sigillati e non controfirmati sui lembi di chiusura, e rispondeva anche l'interesse dell'amministrazione al fine di garantire il regolare svolgimento della procedura.

Pertanto non rileva, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, individuare a chi sia addebitabile l'alterazione del plico che, come asserisce la ricorrente, sarebbe stato consegnato integro all'ufficio postale, in quanto ciò riguarda una fase anteriore ed autonoma, che non avrebbe comunque consentito l'ammissione alla gara anche qualora tale responsabilità fosse da addebitare all'ente per incuria nella custodia dello stesso. Quest'ultima evenienza, qualora dimostrata, potrebbe rilevare ai fini di una responsabilità dell'ente di tipo risarcitorio, ma non può influire sulla legittimità dell'esclusione, in quanto disposta sulla base delle previsioni della lex specialis di gara e nel rispetto del principio dal par condicio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della ricorrente e a favore del Comune di Castelgoffredo nella misura di € 1.500 (millecinquecento), a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge. Nulla nei confronti della controinteressata stante la mancata costituzione in giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese liquidate come in motivazione.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA , 08 Aprile 2003

LAVORI PUBBLICI - 087-ter
T.A.R. Toscana, 30 settembre 2003, n. 5217 (motivazione di cui al dispositivo n. 31 del 2003)
E' il legittima l'esclusione del concorrente il cui plico esterno o la cui busta interna rechi i sigilli prescritti sui lembi di chiusura e non anche sui lembi preincollati meccanicamente in sede di fabbricazione della busta
(si veda anche Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2002, n. 3269)

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - - II^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 54/2003 proposto da M.E. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F.F. e P.C. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ...

contro

-il COMUNE DI SANSEPOLCRO, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. P.A., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ...

e nei confronti

-del RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO, non costituitosi in giudizio;

-della DITTA D.L., non costituitosi in giudizio;

per l‘annullamento

del verbale di asta pubblica del 06.11.2002 contenente il provvedimento di esclusione dalla Gara per pubblico incanto per lavori di ampliamento del Cimitero Urbano di Sansepolcro, Viale Osimo, provvedimento emesso nei confronti della impresa ricorrente, oltreché del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del medesimo appalto alla ditta D.L. di Torre del Greco (NA), e di ogni altro atto conseguente della procedura;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sansepolcro intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 giugno 2003 - relatore il Consigliere Raffaele Potenza - gli avv.ti C.P. e A.P.;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Espone la società ricorrente quanto segue.

In data 30 settembre 2002 veniva pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sansepolcro il Bando di Gara per l’appalto dei lavori d’ampliamento del Cimitero Urbano di Viale Osimo a Sansepolcro, terzo stralcio funzionale.

Nel disciplinare di gara allegato al bando, al punto 1) 2° capoverso si legge che “i plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono essere chiusi e idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura ......”.

In sede di Asta Pubblica avvenuta presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale di Sansepolcro in data 6 novembre 2002, presieduta dall’Ing. F.A., Capo Ufficio Tecnico, assistito a sua volta dai geom. C. e M., è stata deliberata l’esclusione dalla gara d’appalto, fra le altre, della ditta M.E. s.a.s. con la seguente motivazione “non controfirmate su due lembi di chiusura le buste A e B”.

Di seguito il Presidente procedeva all’apertura delle restanti buste contenenti l’offerta e proponeva di aggiudicare provvisoriamente alla ditta D.L. Via ... di Torre del Greco (Na) l’appalto dei lavori d’ampliamento del cimitero, risultando la stessa, in base alla graduatoria, l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione.

Con determinazione n. 604 del 25.11.2002 il Comune ha infine formalizzato l’aggiudicazione.

L’ interessata (con atto depositato il 10.1.03) ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:

1) Violazione e falsa applicazione del bando di gara per pubblico incanto e in particolare del punto 1) di cui al disciplinare allegato, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sansepolcro il 30/09/2002;
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, carenza assoluta e/o insufficienza di motivazione e sviamento di potere.

A sostegno di tali deduzioni sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Comunale intimata, resistendo al ricorso ed esponendo in successive memorie le proprie difese, che si hanno qui per trascritte.

Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 18 giugno 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.

DIRITTO

Oggetto del ricorso è un’esclusione dalla procedura d’appalto di che trattasi, motivata con la mancata controfirma “sui due lembi di chiusura” della buste (A e B) recanti l’offerta di gara; dall’esame di tali buste si rileva infatti la presenza, sulla busta B (una busta “a sacco” e contenente l’offerta economica), di una sola sigla apposta, a scavalco dei lembi di apertura (la c.d. firma-sigillo); analogamente accade per la busta A.

Nel primo ordine di motivi l’impresa ricorrente lamenta, in sintesi e con censura che risulta assorbente, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto considerare adempiuta la richiesta formalità mediante l’apposizione della sigla solo sui lembi di apertura delle buste; la censura è fondata.

La disposizione del bando di gara, ove prescrive la controfirma sui lembi di chiusura, deve essere applicata in relazione al tipo di busta in cui è stata collocata l’offerta e conseguentemente al concetto di lembo di chiusura. Sul punto questo Tribunale ha già avuto occasione di chiarire che per lembo di chiusura di una busta a sacco “deve intendersi il lembo aperto, costituente la « imboccatura » della busta e soggetto ad operazione di chiusura a sé stante” (T.A.R. Toscana, 1.a, n. 334 del 1990) e da tale orientamento non sussistono ragioni logiche o giuridiche per discostarsi.

Alla medesima conclusione deve a fortori pervenirsi con riferimento alla situazione della busta non a sacco (la A, contenente la documentazione), posto che in essa la sigla risulta apposta a scavalco di tutti i lembi della busta, anche di quelli preincollati.

Del resto la funzione della sigla-sigillo è quella di attestare la chiusura della busta, tramite incollaggio dei lembi aperti, da parte del soggetto legittimo presentatore dell’offerta che essa contiene; conseguentemente non assume rilievo, ai fini in parola, il fatto che la busta presenti anche lembi che risultino già incollati dal suo costruttore e che non sono quindi interessati dall’operazione materiale di inserimento dell’offerta nella busta stessa.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati; in forza di tale decisione l’Amministrazione appaltante provvederà a ripetere le operazioni di gara a partire dall’esame del contenuto delle buste, quindi dalla valutazione sia della documentazione che delle offerte presentate dalla ditta ricorrente, e, previo accertamento della regolarità della documentazione recata dalla busta A), provvederà a valutare l’offerta economica della ricorrente in concorso con le altre, pervenendo ad una nuova aggiudicazione dell’appalto.

Le spese del giudizio, tra ricorrente ed Amministrazione, seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico di parte resistente; giuste ragioni sussistono invece per compensare le spese tra ricorrente ed impresa controinteressata non costituitasi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II.a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Sansepolcro al pagamento, in favore dell’impresa ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 3.000 (tremila).
Spese compensate tra ricorrente e controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 18 giugno 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere

Firenze, lì 30 settembre 2003