REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.C. e V.S. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in ...
contro
l’AUTORITA’ per la VIGILANZA sui LAVORI PUBBLICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliata ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
e nei confronti della INGG. P. e C. S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M.W. e S.B. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ...
per l'annullamento
della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 7.12.2000 n. 53/2000, pervenuta a S. S.p.A. il 17.1.2001, nella quale si è espresso l’avviso che:
1) nel sistema della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94 l’aggiudicazione può avvenire soltanto con l’applicazione del criterio del prezzo più basso essendo possibile fare ricorso a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle sole ipotesi dell’appalto-concorso e della concessione di sola costruzione e gestione dei lavori pubblici;
2) le regole indicate trovano applicazione nel caso di appalti di lavori di qualsiasi importo e non soltanto inferiore alla soglia comunitaria, e la relativa disciplina non può ritenersi contrastante con il comma 1 dell’art. 30 della Direttiva CEE 93/37/CEE;
3) qualora nei casi consentiti dalla legge e diversi da quello preso in esame, nella concreta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia prevista la valutazione del valore tecnico per consentire detta valutazione occorre che il progetto sia modificabile da parte dei concorrenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente e della
controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designata quale relatore, alla pubblica udienza del 22.1.2002, la dott.ssa
Rita Tricarico;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
Con deliberazione della Giunta 4.12.1989, n.
5688, ratificata dal Consiglio con atto 18.1.1990, n. 190/2357, il Comune di
Brescia ha approvato il progetto concernente la realizzazione di un parcheggio
interrato in località Fossa Bagni, il relativo bando per l’affidamento in
concessione della costruzione e della gestione dello stesso parcheggio e la
bozza di atto di concessione.
Con successiva deliberazione della Giunta 26.2.1991, n. 816/2064, il Comune di
Brescia ha affidato a S. S.p.A. la costruzione e la gestione del detto
parcheggio.
Il testo definitivo della Convenzione tra il Comune di Brescia e S. S.p.A.
è stato approvato solo con deliberazione della Giunta 28.10.1998, n. 1725, a
causa di una vicenda giudiziaria sorta con riferimento ad un vincolo indiretto
di tipo storico-artistico sulle aree destinate al visto parcheggio,
definitivamente conclusasi solo nel 1998.
La detta convenzione prevedeva, in capo alla società concessionaria,
l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori tramite licitazione privata,
da esperire con gara europea, secondo la normativa in materia di lavori
pubblici.
In data 23.1.1999, S. S.p.A. ha pubblicato un primo bando di gara, che ha poi
revocato a seguito di impugnativa dello stesso da parte dei Costruttori di
Brescia.
Con successivo bando pubblicato il 22.4.1999, la
ricorrente ha indetto una gara da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi in base agli
elementi del prezzo, del valore tecnico e del tempo occorrente per la
realizzazione dell’opera.
Anche detto bando è stato impugnato dal medesimo soggetto, il quale, tuttavia,
ha poi rinunciato al predetto gravame.
Dopo la fase di preselezione, S. S.p.A. ha trasmesso alle imprese prequalificate
la lettera di invito 15.7.1999, n. 163 e, in allegato, tutta la documentazione
di gara.
Conformemente alle previsioni della lettera di invito, in data 14.9.1999 ha
avuto luogo una riunione con le imprese invitate alla gara, durante la quale
sono stati lumeggiati gli aspetti ritenuti rilevanti e sono stati forniti i
chiarimenti necessari.
Alla Ingg. P. e C. S.p.A., su richiesta della stessa, è stata concessa una
proroga del termine di consegna delle offerte.
Tuttavia questa, con lettera in data 25.10.1999, trasmessa per conoscenza anche
all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici, ha comunicato a S. S.p.A.
che non avrebbe partecipato alla gara, contestualmente rilevando
l’illegittimità di quest’ultima.
Va peraltro rilevato che la Ingg. P. e C. S.p.A. non ha successivamente proposto
alcun ricorso giurisdizionale avverso gli ulteriori atti di gara.
Alla richiamata nota contenente gli indicati rilievi S. ha replicato con lettera
15.11.1999, n. 99/2685, trasmettendone copia all’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici.
Il 23.11.1999, con nota n. 4685/99/ISP, il
Servizio ispettivo di quest’ultima ha richiesto alla ricorrente “chiarimenti
ed informazioni, documentate ove occorra…ai fini di una preliminare
acquisizione dei dati necessari per l’esame di rilevanza e di ammissibilità
della segnalazione”, trasmessi poi con nota 21.12.1999, n. 99/2914/BON/ma
da parte di S. S.p.A.
Nonostante detto invio, il richiamato Servizio ispettivo, con nota 5.1.2000 n.
154/00/ISP, ha sollecitato la trasmissione dei visti documenti, chiedendo,
altresì, informazioni sullo stato della procedura di gara.
S. S.p.A., con nota 26.1.2000, n. 00/0086/BON /ma, ha comunicato di aver già
trasmesso in precedenza la documentazione richiesta e che era in corso la
valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara.
Successivamente questa ha inviato all’Autorità ulteriore documentazione
relativa alla procedura di gara ed, inoltre, copia del ricorso giurisdizionale
proposto avverso il relativo bando dal Collegio Costruttori edili di Brescia.
Con delibera in data 8.3.2000, il Consiglio dell’Autorità, considerato
l’esposto della Ingg. P. e C. S.p.A. e rilevata la pendenza del citato ricorso
giurisdizionale, ha affermato che non vi fossero margini per un suo intervento,
essendo state le valutazioni in merito rimesse all’Autorità giudiziaria.
Di tale statuizione, con nota 4.4.2000, n. 5629/00/159, è stata data
comunicazione alla Società che aveva presentato l’esposto, nonché, per
conoscenza, al Comune di Brescia e a S. S.p.A.
In data 5.4.2000 la Ingg. P. e C. S.p.A. ha inoltrato all’Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici un ulteriore esposto, nel quale ha puntualizzato
che oggetto della propria contestazione era non già il bando di gara, bensì
“la successiva procedura per l’espletamento della stessa”.
Il Servizio ispettivo dell’Autorità, con
lettera 19.4.2000, n. 7001/00/ISP, ha informato S. S.p.A. di tale esposto ed ha
chiesto alla stessa indicazione “delle imprese che a seguito dell’invito
hanno presentato l’offerta… e del termine entro cui…la Commissione di gara
proporrà per l’aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Il 28.4.2000 S. S.p.A. ha perciò informato l’Autorità dell’imminenza
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
In data 10.5.2000, individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa, si
è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della gara.
Il 18.5.2000 il Collegio Costruttori edili di Brescia ha rinunciato al ricorso
avverso il bando di gara.
Il 29.5.2000, il Consiglio di Amministrazione di S. S.p.A. ha approvato
definitivamente l’aggiudicazione.
Con nota 26.7.2000, n. 15934/00/ISP, il Servizio ispettivo dell’Autorità per
la Vigilanza sui Lavori pubblici ha comunicato a S. S.p.A. che “a seguito
di nuovo esposto” il Consiglio dell’Autorità “ha riesaminato il
caso”, deliberando “la non conformità dell’iter concorsuale per
l’aggiudicazione dei lavori alle regole della legge…n. 109/94”.
Nella medesima lettera l’Autorità ha comunicato di rimanere in attesa di
riscontro da parte di S. S.p.A.
Con lettera in data 27.7.2000, la P. e C. S.p.A.
ha comunicato a S. S.p.A., al Comune di Brescia e al quotidiano “Giornale di
Brescia” che l’Autorità, definitivamente pronunciandosi sui suoi esposti,
aveva deliberato la non conformità della procedura di gara alla legge
11.2.1994, n. 109.
Successivamente, in data 7.8.2000, S. S.p.A. ha manifestato all’Autorità il
proprio dissenso in ordine a quanto sostenuto dall’Autorità stessa.
Il 25.9.2000 il Servizio ispettivo dell’Autorità, con nota, n. 150438/00/ISP,
ha richiesto a S. S.p.A. ulteriori documenti e informazioni relativi alla fase
dell’aggiudicazione e alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.
Il 2.10.2000 S. S.p.A. ha trasmesso i verbali di gara, nonché articolate
controdeduzioni in merito ai rilievi formulati dall’Autorità nella citata
lettera del 26.7.2000.
Con nota 23.10.2000, n. 23934/00/ISP, il Servizio ispettivo della vista Autorità
ha comunicato la deliberazione del Consiglio di procedere in data 14.11.2000
all’audizione di S. S.p.A., del Comune di Brescia, del Ministero dei Lavori
Pubblici, dell’A.N.C.I., dell’ANCE e della P. e C. S.p.A, invitando gli
stessi a produrre, prima di tale data, atti e memorie illustrative.
S. S.p.A., con lettera 3.11.2000, n. 257, comunicava di non poter presentare
atti e memorie ulteriori rispetto a quanto già trasmesso e precisato.
Detta audizione si è tenuta regolarmente il 14.11.2000.
In occasione della stessa l’ANCE ha presentato un parere pro - veritate e la
Ingg. P. e C. S.p.A. ha prodotto una memoria.
In data 30.11.2000, S. S.p.A. ha fatto pervenire all’Autorità le proprie
osservazioni in ordine a quanto emerso nella detta audizione, nonché
controdeduzioni in merito alla memoria di Ingg. P. e C. S.p.A.
Infine, il 7.12.2000 l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici ha
emesso la determinazione n. 53/2000, impugnata col ricorso in epigrafe.
I motivi di censura denunciati sono:
1) incompetenza assoluta ai sensi dell’art. 4 della legge 11.2.1994, n. 109, che disciplina i poteri dell’Autorità;
2) eccesso di potere per violazione di principi generali del diritto amministrativo;
3) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241;
4) eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria; ulteriore violazione dei principi di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, nonché dell’art. 3 della medesima legge; violazione di legge per inosservanza dell’art. 30, paragrafo 1 della Direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14.6.1993.
5) eccesso di potere per irragionevolezza della statuizione secondo la quale, nel caso d’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la valutazione del “valore tecnico” occorre che il progetto sia modificabile da parte dei concorrenti.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata, nonché la Società controinteressata.
Alla pubblica udienza del 22.1.2002 i difensori delle parti hanno partecipato alla discussione ed il ricorso in esame è stato trattenuto in decisione
1 – Con separata sentenza non definitiva
depositata in pari data il Collegio ha respinto tutte le eccezioni preliminari
sollevate dalla resistente Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e
dalla Ingg. P. e C. S.p.A., reputando di dover sospendere il processo, attesa la
natura pregiudiziale e assorbente del quarto motivo introdotto, con il quale
l’istante ha affermato di aver dato puntuale applicazione nell’indizione
della gara per cui è causa al comma 1
dell’art. 30 della Direttiva 14.06.1993, n. 93/37/CEE, che prevede che
l’Amministrazione aggiudicatrice possa alternativamente individuare quale
criterio per l’aggiudicazione dell’appalto o unicamente il prezzo più basso
o l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Secondo quanto esposto dalla Società S. S.p.A. la determinazione dell’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che ha fatto applicazione dell’art.
4 della legge 11.2.1994, n. 109, sarebbe illegittima per contrasto con la
richiamata disposizione comunitaria, posto che essa, richiamando la detta legge,
ha stabilito l’inammissibilità dell’adozione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in caso d’appalto di lavori pubblici bandito
con la procedura della licitazione privata (procedura ristretta).
La sollevata questione pare al Collegio di dubbia interpretazione e investe
direttamente, oltre al provvedimento in questa sede impugnato, l’indicata
norma nazionale che, diversamente da quanto prevede l’art. 30 della suddetta
Direttiva, esclude invece radicalmente che possa essere adottato il criterio
dell’offerta più vantaggiosa in materia di gare d’appalto a procedura
aperta o ristretta, qual è quella in concreto bandita dalla ricorrente.
In proposito, tuttavia, è opinione del Collegio che non possa procedersi tout
court alla disapplicazione della norma nazionale denunciata perchè non
conforme a quella comunitaria, ma che occorra invece indagare sul reale
significato della potestà discrezionale riconosciuta dall’art. 30 della
Direttiva alle Amministrazioni aggiudicatrici, atteso che la conclusione che
l’interpretazione di detta norma pare rilevante sul piano della garanzia del
principio della libera concorrenza fra le imprese sancito dall’art. 81 (ex
art. 85) del Trattato, che esige che quest’ultimo non sia impedito, ristretto
o falsato all’interno del mercato comune con riferimento all’omogenea
valutazione delle offerte presentate in sede di gara.
2 – A tale stregua è dunque necessario
premettere che nell’ordinamento italiano la materia degli appalti aventi ad
oggetto i lavori pubblici è disciplinata dalla legge 11.2.1994, n. 109, che è
oggi in Italia la “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e dal
relativo regolamento attuativo di cui al d.P.R. 21.12.1999, n. 554.
In relazione al periodo in cui la detta legge è stata approvata appare chiaro
il fine perseguito dal Legislatore italiano, che è stato quello di garantire la
massima trasparenza delle operazioni di gara attuata attraverso la sottrazione
in capo all’Amministrazione del potere di stabilire nelle ordinarie procedure
di gara aperte e ristrette regole d’aggiudicazione diverse da quelle del
prezzo più basso, restando adottabile il criterio dell’offerta più
vantaggiosa soltanto in via residuale e nel concorso di presupposti
tassativamente indicati per le procedure negoziate e per quelle preordinate alla
concessione di costruzione e di gestione di lavori pubblici.
Sul piano dell’ordinamento italiano non è, per conseguenza, dubitabile che le
singole Amministrazioni possano e debbano dar ordinariamente corso a procedure
aperte o ristrette nella suddetta materia e che non possano derogare al precetto
stabilito dall’art. 21, comma 1,
della legge 11.2.1994, n. 109, che assume nei loro confronti un valore
vincolante e perentorio sin dalla data d’entrata in vigore della legge.
A questo scopo detta ultima norma stabilisce una disciplina differenziata:
a) per i contratti da stipulare a misura, per i quali il ribasso viene offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche se riferiti a sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici;
b) per i contratti da stipulare a corpo (per un prezzo finale complessivo), per i quali il ribasso viene offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo ed a misura, per i quali l’offerta viene effettuata a prezzi unitari.
A fronte del visto sistema pare di poter sin d’ora affermare che il costo della maggiore trasparenza della gara è rappresentato dall’assenza di ogni rilievo che, in sede di aggiudicazione, potrebbero efficacemente assumere ulteriori e diversi elementi dell’offerta, che vadano al di là della mera fissazione del prezzo, quali il valore tecnico o estetico dell’opera da realizzare, il tempo della relativa esecuzione, i costi di utilizzazione e di manutenzione, nonché ogni possibile diverso elemento strettamente connesso alla singola realizzazione: da ciò dunque l’incidenza che il detto sistema potrebbe prospettare sul piano del rispetto della libera concorrenza nel mercato unico, atteso che l’esclusivo elemento del prezzo non sembra a priori idoneo ad evitare che l’offerta migliore possa conseguire l’aggiudicazione.
3 - La disciplina dettata in materia dalla
Direttiva n. 93/37/CEE si discosta sensibilmente da quella nazionale sopra
richiamata.
Essa, infatti, dopo aver definito all’art. 1 gli appalti pubblici quali quelli
aventi ad oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la
progettazione di lavori, attribuisce alle Amministrazioni la facoltà di scelta
tra procedure aperte (corrispondenti ai pubblici incanti), procedure ristrette
(corrispondenti alla licitazione privata) e procedure negoziate, indicando al
successivo art. 30 i criteri d’aggiudicazione alternativamente adottabili
dalle Amministrazioni aggiudicatrici, individuati nel prezzo più basso o
nell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’assenza nella richiamata disposizione di ogni stretta connessione fra
criteri d’aggiudicazione e tipi di procedure di gara assume dunque l’univoco
significato di attribuire all’Amministrazione che bandisce la gara se
aggiudicare la stessa in base all’uno o all’altro criterio: il tutto in base
ad una valutazione da effettuarsi in concreto ed ex ante con riferimento alla
singola opera o lavoro pubblico da realizzare senza che operi, pertanto, un
vincolo a priori nella scelta dell’uno piuttosto che dell’altro metodo
d’aggiudicazione.
Per questo particolare aspetto è, peraltro avviso del Collegio che, in difetto
di una più puntuale formulazione dell’art. 30 in questione non si possa
affermare che l’art. 21, comma 1,
della legge 11.2.1994, n. 109 contrasti in via immediata e palese con
l’art. 30, 1° comma della Direttiva n. 93/37, atteso che la vista opzione è
strettamente connessa con il rilievo che i due alternativi criteri
d’aggiudicazione possano integrare sul piano della garanzia del principio di
libera concorrenza stabilito dall’art. 81 (ex art. 85) del Trattato.
Soltanto in questo caso, infatti, il vincolo sul piano delle scelte
amministrative all’applicazione della sola regola del prezzo più basso,
frutto di discrezionale valutazione da parte del Legislatore italiano, integrerà
nel contempo un vulnus dell’ordinamento comunitario, giustificando
conseguenzialmente la disapplicazione della norma nazionale.
Rafforza l’indicata conclusione, sulla base della quale la questione deve
essere dunque deferita alla Corte di Giustizia, la considerazione che l’art.
21, comma 1, della legge 11.2.1994, n. 109 appare isolata rispetto ai
Decreti legislativi di attuazione delle Direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici di forniture e di servizi (D.Lgs. 24.7.1992, n. 358 e D.Lgs.
17.3.1995, n. 157), che indicano indifferentemente i due criteri di
aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più
vantaggiosa quali alternativi metodi d’aggiudicazione, del tutto
indipendentemente dal tipo di procedura discrezionalmente prescelto da parte
delle singole Amministrazioni.
Deve quindi dedursi che il criterio adottato dal Legislatore interno per gli
appalti di servizi e di forniture è quello di non limitare a priori la scelta
del criterio di volta in volta ritenuto appropriato e che, quindi, la difforme
disciplina apprestata per gli appalti di opere pubbliche sia dettata dalla sola
esigenza di trasparenza, valutata preminente rispetto a qualsiasi altra
esigenza.
Né sembra, peraltro, condivisibile e comunque risolutiva dell’indicata
perplessità sul piano interpretativo l’argomentazione addotta dalla
resistente Autorità, in base alla quale la scelta del criterio del prezzo più
basso accrescerebbe il libero esplicarsi del principio di libera concorrenza.
Il visto rilievo non pare, infatti, al Collegio meritevole d’approvazione,
considerando che, come puntualmente affermato dalla ricorrente, il principio
della concorrenza non viene in gioco nell’opzione fra l’uno o l’altro
criterio d’aggiudicazione, ma solo in dipendenza del metodo di gara prescelto
dall’Amministrazione.
Nella gara all’esame vale, da ultimo, sottolineare che, pur in presenza di un
progetto elaborato direttamente dall’Amministrazione, si tratta della
realizzazione di parcheggio interrato in zona sottoposta a vincolo storico
-artistico in ragione della sua ubicazione alle pendici del Castello che si
colloca sulla sommità della collina nel centro storico della città di Brescia.
E’ agevole osservare in proposito che l’opera da realizzarsi è certamente
molto complessa e che nel progetto esecutivo si innesta una serie di elementi
tecnici, da fornirsi da parte degli offerenti, la cui valutazione appare
comunque utile, se non indispensabile per individuare il soggetto più idoneo
cui affidare i lavori relativi.
4 – In relazione alle suesposte considerazioni è dunque necessario sospendere il presente giudizio e rinviare la definizione della questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 (ex art. 177) del Trattato alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sulla conformità all’art. 81 (ex art. 85) e seguenti del Trattato dell’art. 21, comma 1, della legge 11.2.1994, n. 109.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - riservata ogni ulteriore pronuncia nel merito e sulle spese
alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente ordinanza, unitamente agli atti di causa ed a copia della sentenza non definitiva depositata in pari data e delle norme giuridiche nazionali citate, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, perché, ai sensi dell’art. 234 (ex 177) del Trattato, si pronunci pregiudizialmente sulla seguente questione:
“Se l’art. 30, 1° comma della Direttiva 14.6.1993, n. 93/37, laddove attribuisce alle singole Amministrazioni aggiudicatrici la scelta del criterio d’aggiudicazione, individuato alternativamente nel prezzo più basso o nell’offerta più vantaggiosa, costituisca conseguente applicazione del principio di libera concorrenza già sancito dall’art. 85 (ora art. 81) del Trattato, che esige che ogni offerta nelle gare indette all’interno del mercato unico siano valutate in modo che non sia impedito, ristretto o falsato il confronto fra le stesse”
“Se in via strettamente conseguente l’art. 30 della Direttiva 14.6. 1993, n. 93/37 osti a che l’art. 21 della legge 11.2.1994, n. 109 precluda per l’aggiudicazione degli appalti a procedura aperta e ristretta in materia di lavori pubblici la scelta da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici del criterio dell’offerta più vantaggiosa, prescrivendo in via generale solo quello del prezzo di basso”.
Così deciso, in Brescia, il 22 gennaio 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Francesco Mariuzzo - Presidente
Oreste Mario Caputo - Giudice
Rita Tricarico - Giudice estensore