LAVORI PUBBLICI - 059
Consiglio di Stato, Sezione V –
Sentenza 7 febbraio 2002, n. 719
Quando un concorrente presenta
un’offerta contenente due proposte, l’Amministrazione deve ritenere la
nullità dell’offerta e non può prendere in considerazione alcuna delle
proposte - Il principio è applicabile anche nell'appalto-concorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE sul ricorso n. 853 del 2001, proposto dalla A.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
in proprio e quale capogruppo mandataria del r.t.i. costituito con B.C.F. s.p.a.,
F.T. s.p.a., R.D.E.
s.p.a., M. s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. prof. P.A., dall’avv. prof.
A.D'A., dall’avv. F.L., dall’avv.
prof. A.C., e domiciliato presso quest’ultimo in ... contro il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. prof. M.C. e dall’avv. G.R.C., e
domiciliato presso il primo in ... - della S.A.G., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
quale mandataria capogruppo del r.t.i. costituito con M.I.G.C. s.p.a. e C.C.C., rappresentata e
difesa dall’avv. prof. R.V., dall’avv. prof. R.B.,
dall’avv. prof. G.O. e dall’avv. M.S., e presso quest’ultimo
domiciliata in ... per l'annullamento della sentenza del T.A.R. per il Veneto, sezione
I, n. 1526 del 2000. Visto l’appello con i relativi allegati; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue. FATTO Il Comune di Verona, con deliberazione della giunta n. 244 del 27 aprile
1999, indiceva una gara – da espletare con il sistema dell’appalto concorso-
per l’affidamento della progettazione definitiva e per la realizzazione di una
metrotranvia cittadina di superficie a guida vincolata. L’adito Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il
ricorso e compensava tra le parti le spese di lite. Resisteva al gravame il Comune di Verona. DIRITTO 1. L’appello è infondato. 2. Osserva in primo luogo la Sezione che quando
una impresa, contravvenendo alle disposizioni della lettera di invito, presenta
un’offerta contenente due proposte, l’Amministrazione deve ritenere la
nullità dell’offerta e non può prendere in considerazione alcuna delle
proposte (Cons. Stato, sez. IV. 23 marzo 1987, n. 173). Né tale scelta dell’Amministrazione – che autorizzava solo la
presentazione di varianti progettuali - contrasta con alcuna norma ovvero si
palesa affetta da illogicità. 3. Quanto alle restanti doglianze dell’appello, volte a riproporre i motivi
addotti in primo grado avverso l’offerta della S.A.G., esse, come
dedotto nell’appello incidentale, sono inammissibili. Cosicché, non si può procedere al riesame delle stesse. 4. In conclusione, l’appello va rigettato. La sentenza di primo grado può
essere confermata anche se, per le ragioni esposte al punto 3 della presente
decisione, con motivazione in parte diversa. 5. Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello
proposto dalla A.T.i s.p.a. Compensa tra le parti le spese del
secondo grado del giudizio. Alfonso Quaranta, Presidente
- della M.I.G.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. D.D. e dall’avv. M.S., e
presso quest’ultimo domiciliata in ...
- nonché con l’intervento
della A.M.T. s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. I.C., dall’avv.
C.C., dall’avv. G.M.
e dall’avv. L.M., e presso quest’ultimo domiciliato in ...
isti gli atti di costituzione del
Comune appellato e delle altre società appellate;
Visto l’atto di intervento ad opponendum dell’A.M.T. s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2001, relatore il cons. Marco Pinto ed
uditi gli avv.ti C., A., L., C., S. (questi anche su
delega dell’avv. V.), B., su delega dell’avv. B., O., D. e M.;
Visto il dispositivo di decisione n. 333 del 18.6.2001;
Presentavano l’offerta
due raggruppamenti capeggiati, rispettivamente, dall’A.T. s.p.a.
e dalla S.A.G.
La commissione giudicatrice, sul rilievo che l’A.T.
s.p.a. aveva presentato, in contrasto con la lettera di invito, una pluralità
di offerte, ne disponeva l’esclusione.
La giunta comunale, con delibera n. 715
del 9 novembre 1999, approvava gli atti di gara ed inviava l’offerta
presentata dalla S.A.G. al Ministero dei trasporti per l’esame e per l’attribuzione
dei finanziamenti.
Avverso tali atti proponeva ricorso al T.A.R per il Veneto l’A.T.
s.p.a.
Resisteva al ricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale S.A.G.
Interveniva ad opponendum M.I.G.C. s.p.a., partecipante al
raggruppamento capeggiato dalla S.A.G.
Avverso la predetta sentenza
proponeva appello la Ansaldo s.p.a..
Resistevano al gravame, inoltre, la S.A.G. e la M.I.G.C. s.p.a., che proponevano appello incidentale.
Interveniva ad opponendum l’A.M.T. s.p.a.
Occorre, quindi,
ribadire che, anche nell’appalto concorso, vige la regola dell’unicità dell’offerta,
la quale, oltre a discendere dal principio di parità dei concorrenti, è
connaturale al concetto stesso di gara per la migliore offerta di esecuzione del
progetto (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 1994, n. 1339).
Venendo al caso in
esame, si osserva che l’appalto concerne l’affidamento della progettazione
definitiva e la realizzazione di una metrotranvia cittadina di superficie a
guida vincolata.
La commissione giudicatrice ha ritenuto, facendo corretto uso
della discrezionalità tecnica di cui è provvista, che la cosiddetta “opzione
Stream” presentata dall’A.T. s.p.a. integrasse non una variante al
progetto originario (come consentito dalla lex specialis), ma una vera e
propria proposta alternativa (viceversa preclusa).
Il giudizio formulato dalla
commissione ed approvato dall’Amministrazione, nonché le condivisibili
considerazioni svolte dal primo Giudice, resistono alle critiche mosse dall’appellante.
Pare appena il caso di segnalare che, contrariamente a quanto si sostiene nel
gravame, il capitolato speciale di appalto non consentiva la presentazione di
soluzioni progettuali difformi da quella posta a base della gara.
Va anche rilevato che non può ritenersi anomalo
il comportamento della commissione che solo in un momento successivo si è
orientata nel senso della sostanziale autonomia delle due offerte e, quindi,
della necessità di escludere il raggruppamento che le aveva presentate.
La Sezione ritiene di
dover ribadire l’orientamento espresso da questo Consiglio al riguardo.
Difatti, il concorrente legittimamente escluso non ha alcun interesse
giuridicamente tutelabile in ordine alla correttezza dell’aggiudicazione della
gara ad altri concorrenti, in quanto egli, dall’eventuale annullamento dell’aggiudicazione,
non conseguirebbe alcun vantaggio immediato e diretto (Cons. Stato, sez. IV, 12
marzo 1996, n. 323).
L’esclusione dalla gara costituisce ipotesi di riduzione
dell’interesse dell’escluso a contrastare i risultati della gara ad
interesse di mero fatto (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1997, n. 1367).
A tali
principi il T.A.R. non si è conformato, ritenendo erroneamente le relative
doglianze ammissibili, seppure infondate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2001, con
l'intervento dei signori
Corrado Allegretta, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Marco Pinto, Consigliere estensore