LAVORI PUBBLICI - 048
T.A.R. Basilicata, 30 luglio 2001, n.  633
Cauzione e certificazione di qualità. In caso di ATI verticale se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il beneficio della riduzione sulla garanzia è limitato alla quota parte ad esse riferibile, in coerenza con la ripartizione pro quota tra le imprese del raggruppamento "della responsabilità correlata alle garanzie" (determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell’Autorità dei lavori pubblici)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 254/01, proposto dall’A.T.I. XY

contro

il Comune di Lauria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. F.A.F. e con questi elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale adito,

l’A.T.I. C.S.S.

per l'annullamento, previa sospensiva

della determina del Dirigente del Settore Assetto e Uso del Territorio del Comune di Lauria n. 69 del 16 marzo 2001, con la quale sono stati approvati i verbali nn. 1, 2 e 4 della gara, bandita con determinazione dirigenziale n. 379 del 6 dicembre 2000, di affidamento dei lavori a corpo di parcheggi pubblici in viale 25 aprile, via C. Alberto, via Caduti e C.da Pecorone, nella parte in cui detta gara è stata aggiudicata all’A.T.I. C.S.S., nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, comunque lesivi degli interessi dell’A.T.I. ricorrente,

e per la condanna

del Comune di Lauria al pagamento del risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lauria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata A.T.I. C.S.S.;
Visto il ricorso incidentale depositato dall’A.T.I. C.S.S. in data 19 giugno 001;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati alla pubblica udienza del 12 luglio 2001, come da relativo verbale; relatore il magistrato dott.ssa G. Ferrari;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 22 maggio 2001 l’A.T.I. XY impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l’annullamento.

Espone, in fatto, di aver partecipato alla gara, indetta dal Comune di Lauria, per l’affidamento dei lavori a corpo di parcheggi pubblici in viale 25 aprile, via C. Alberto, via Caduti e C.da Pecorone.

La Commissione di gara – dopo aver aperto sei buste di offerte ed aver riscontrato che in tutte mancava la dichiarazione in ordine al possesso della categoria OS21 nonché, in relazione a quelle presentate da Associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’art. 95, secondo e terzo comma, D.P.R. n. 554 del 1999, ovvero la tipologia dell’A.T.I., le percentuali di distribuzione, la dichiarazione del possesso dei requisiti speciali – ha richiesto chiarimenti alle imprese non in regola. In particolare:

a) alle ditte singole, che avevano fatto riferimento al generico possesso dei requisiti di cui all’art. 31 D.P.R. n. 34 del 2000, ha chiesto la dichiarazione della categoria speciale;
b) alle A.T.I., costituite o da costituire, diverse da quelle verticali ha chiesto la presentazione della qualificazione, in relazione alla categoria speciale ed alle differenti percentuali di distribuzione.

Assume la ricorrente che, a seguito dei richiesti chiarimenti, sono state ammesse ditte che, non avendo dichiarato requisiti essenziali di qualificazione, avrebbero dovuto invece essere escluse. Detta esclusione avrebbe comportato, con il sistema della media delle offerte, l’aggiudicazione della gara all’A.T.I. ricorrente.

2. Avverso la richiesta di integrazione documentale rivolta ad alcune A.T.I. concorrenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) falsa applicazione del disciplinare di gara, dell'art. 13, quinto comma, legge n. 109/94, degli articoli 93 e 95, del d.P.R. n. 554 del 1999;
b) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge e del principio della par condicio dei concorrenti;
c) erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.

Illegittimamente è stato consentito alle A.T.I., costituite o da costituire, che non avevano indicato né il tipo di associazione né il possesso dei requisiti speciali né le percentuali di distribuzione dei lavori, l’integrazione delle offerte.

3. Con atto depositato con data 26 giugno 2001 si è costituito in giudizio il Comune di Lauria, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Si è costituita in giudizio la controinteressata che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

5. Con ricorso incidentale, depositato in data 19 giugno 2001, l’A.T.I. C.S.S. sostiene che l’A.T.I. XY avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per un triplice ordine di ragioni:

a) in caso di A.T.I. non ancora costituite sia la cauzione che la dichiarazione di impegno devono essere rilasciate, a pena di esclusione, in favore di tutte le ditte componenti il costituendo raggruppamento, mentre la ricorrente principale ha garantito solo le obbligazioni assunte dalla X e non anche quelle della futura mandante Y;
b) l’A.T.I.  XYha versato una cauzione pari all’1% dell’importo dei lavori, anziché al 2%, come previsto dall’art. 30 legge 11 febbraio 1994 n. 109;
c) l’A.T.I. XY avrebbe dovuto essere esclusa per le stesse motivazioni poste a base del ricorso principale, non avendo indicato nelle dichiarazioni prodotte né il tipo di associazione che avrebbe costituito in caso di aggiudicazione della gara né la percentuale di ripartizione dei requisiti della categoria prevalente.

6. Con memoria depositata in data 6 luglio 2001 la ricorrente principale ha eccepito l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso incidentale, atteso che ove la sola A.T.I. C.S.S. fosse stata esclusa, rifacendosi il calcolo della media delle offerte la gara non sarebbe più stata aggiudicata alla controinteressata A.T.I. C.S.S.

Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso incidentale.

7. Con ordinanza n. 176 del 6 giugno 2001 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

8. All’udienza del 12 luglio 2001 la causa è stata mandata in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di dover esaminare per primo il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata A.T.I. C.S.S., attesa la sua pregiudizialità rispetto al gravame principale, giacché l’eventuale fondatezza delle censure con esso dedotte avrebbe l’effetto di far venir meno in radice l’interesse al ricorso dell’A.T.I. XY, ove fosse accertata l’illegittima sua ammissione alla gara.

Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata dalla ricorrente principale sul rilievo che la propria esclusione dalla gara avrebbe determinato una diversa media delle offerte con conseguente aggiudicazione della gara non più alla controinteressata ma ad altra concorrente.

Rileva infatti il Collegio che l’eventuale fondatezza dei motivi proposti con il ricorso incidentale avrebbe il solo effetto di privare di interesse al gravame la ricorrente principale, ma non determinerebbe anche la sua esclusione dalla gara, la quale rimarrebbe quindi aggiudicata all’A.T.I. C.S.S.

2. E’ invece fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia che l’A.T.I. XY ha versato una cauzione pari all’1% dell’importo dei lavori, anziché al 2%, come previsto dall’art. 30 legge 11 febbraio 1994 n. 109. Il versamento della cauzione del solo 1% dell’importo dei lavori è infatti consentito solo per le imprese in possesso della certificazione di qualità ISO 9000, certificato posseduto soltanto dalla ditta X e non anche dalla sua associata. Non rileva in senso contrario che anche la mandante Y sia successivamente entrata in possesso di detto certificato.

Ed invero, in caso di costituenda A.T.I. verticale (come dichiara di volersi costituire la ricorrente: pag.4 della memoria depositata in data 6 luglio 2001) – e cioè di associazione caratterizzata da una specializzazione diversificata delle associate e, quindi, da una suddivisione qualitativa del lavoro (T.A.R. Valle d’Aosta 16 settembre 1999 n. 123) – se solo alcune imprese sono in possesso, al momento della partecipazione e quindi del versamento della cauzione, della certificazione di qualità il beneficio della riduzione sulla garanzia è limitato alla quota parte ad esse riferibile, in coerenza con la ripartizione pro quota tra le imprese del raggruppamento "della responsabilità correlata alle garanzie" (determinazione dell’Autorità di vigilanza n.44 del 27 settembre 2000).

Nel caso all’esame del Collegio solo la ditta X possedeva, al momento della partecipazione alla gara, il certificato ISO 9000, avendo la mandante Y acquisito detto certificato solo nel maggio 2001, e quindi successivamente anche all’aggiudicazione della stessa gara (marzo 2001). Segue da ciò che le imprese della costituenda A.T.I. non potevano godere del beneficio della riduzione della garanzia del 50% (id est, dell’1%), così come previsto dall’art. 8, comma 4-quater, legge n. 109 del 1994, dovendo essere la riduzione pari alla quota parte riferibile alla sola impresa in possesso della certificazione di qualità ISO 9000.

2. Il ricorso incidentale deve pertanto essere accolto, con conseguente inammissibilità del ricorso principale.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dall’A.T.I. XY:

a) accoglie il ricorso incidentale;
b) dichiara inammissibile il ricorso principale.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 12 luglio 2001, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata

Depositato in Segreteria il 30 luglio 2001.