LAVORI PUBBLICI - 044
Consiglio di Stato, sezione V, 15 settembre 2001, n. 4819 (Pres. De Lise - est. Pinto)
Conferma T.A.R. Toscana, sezione II, n. 1038 del 1998
Gli Ordini professionali sono privi di legittimazione attiva ed il ricorso da loro proposto è inammissibile quando l’interesse fatto valere è quello del singolo componente del gruppo (o dei singoli professionisti che si vedono preclusa la possibilità di prendere parte alla procedura) e non quello della collettività unitariamente considerata.
Né può riconoscersi agli Ordini, la legittimazione a far valere l’illegittimità del bando deducendo un contrasto della normativa interna con la normativa comunitaria.
Tale asserita violazione non lede gli interessi della categoria  e agli Ordini non può essere riconosciuto un diritto generalizzato di azione per il ripristino della legalità asseritamente violata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, Quinta  Sezione, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 67 del 1999, proposto dall'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M.B., con il quale è domiciliato in Roma, via ...

contro

- la PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. M.P.C., con il quale è domiciliato in Roma, via ..., presso l’avv. A.D.A.
- la Giunta provinciale della Provincia di Pistoia, non costituita

con l’intervento

del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. A.Z., presso il quale è domiciliato in Roma, via ...

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione II, n. 1038 del 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Pistoia;
Visto l’atto di intervento del Consiglio nazionale degli ingegneri;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2001, relatore il cons. Marco Pinto, udito l’avv. Z. questi anche su delega dell’avv. B.;
Visto il dispositivo della decisione n. 155 del 4 aprile 2001;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. per la Toscana, all’esito della camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, dichiarava inammissibile – per carenza di legittimazione attiva- il ricorso proposto dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Prato per l’annullamento del bando di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva dei lotti 1 e 2 della seconda tangenziale di Prato, pubblicato sulla G.U. in data 1° luglio 1998.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Ordine già ricorrenti in primo grado.

Resisteva al gravame la Provincia di Pistoia.

Il Consiglio Nazionale degli ingegneri  interveniva ad adiuvandum dell’appellante.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

2. Con il primo motivo l’appellante si duole della circostanza che il primo giudice abbia definito il giudizio facendo applicazione della speciale disciplina contenuta nell’articolo 19 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135. Tale disciplina, difatti, non sarebbe applicabile nel caso in esame, nel quale si controverte della legittimità di un bando di gara.

La doglianza è infondata.

La disciplina dettata nel citato articolo 19 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con legge n. 135 del 1997, si applica nei giudizi “aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità…”.

La Sezione è dell’avviso che il bando di gara relativo all’affidamento di un incarico di progettazione rientri nell’espressione “provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione”.

Il bando, difatti, è proprio l’atto con il quale inizia la procedura in questione. In quanto tale, la sua impugnazione è soggetta al regime acceleratorio previsto dalle disposizioni sopra richiamate.

Cosicché, il T.A.R. non è incorso in alcun vizio di procedura.

3. Con il secondo motivo si deduce che erroneamente il primo giudice avrebbe errato nel ritenere l’Ordine degli ingegneri privo di legittimazione attiva. Esso, difatti, si riproponeva di ottenere il vantaggio, certamente riferibile alla categoria, che tutti gli associati in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, potessero partecipare alla gara. L’intervento spiegato dal Consiglio nazionale degli ingegneri si muove, con ampiezza di argomenti, nella medesima direzione. Segnalando, tra l’altro, che una volta riconosciuta la legittimazione ad agire, essa non può essere limitata in relazione alle censure proponibili.

La doglianza è infondata.

In punto di fatto, occorre segnalare che, con il ricorso di  primo grado, si era lamentato, per un verso, che tra i criteri di selezione era stato richiesto il possesso di un requisito consistente nella avvenuta progettazione nel triennio 1995-1997 di un’opera similare del valore non inferiore a 10 miliardi; per altro verso, che, nel fissare i criteri di aggiudicazione, l’amministrazione si era conformata al d.P.C.M. n. 116 del 27 luglio 1997, senza considerare trascurava però che detto d.P.C.M. doveva ritenersi in contrasto con la direttiva 92/50/CEE.

La Sezione è dell’avviso che correttamente, nel caso in esame, il primo giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dall’Ordine professionale.

Gli ordini ed i collegi professionali, la cui funzione si fonda sull’esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico, sono legittimati a far valere gli interessi del gruppo nel suo complesso.

Tale interesse non può ravvisarsi quando l’interesse fatto valere è, invece, quello del singolo componente del gruppo, e non quello della collettività unitariamente considerata.

Cosicché, quando si deduce che l’amministrazione, nel bandire una gara per l’affidamento di un incarico di progettazione, avrebbe illegittimamente richiesto requisiti più rigorosi di quelli necessari, limitando così l’accesso alla gara solo ad alcuni dei professionisti iscritti all’ordine, l’interesse fatto valere non pertiene alla collettività unitariamente considerata ma solo ai singoli professionisti che si vedono preclusa la possibilità di prendere parte alla procedura selettiva.

Né può riconoscersi, in capo all’Ordine, la legittimazione a far valere l’illegittimità del bando, quanto ai criteri di aggiudicazione,  deducendo profili di contrasto della normativa interna con la normativa comunitaria.

Tale asserita violazione non lede gli interessi della categoria  professionale. Né all’Ordine può essere riconosciuto un diritto generalizzato di azione per il ripristino della legalità asseritamente violata nei settori in cui singoli componenti della categoria possono prestare la propria attività.

4. In conclusione, l’appello va rigettato.

5. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P. Q. M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2001,  con l'intervento dei signori

Pasquale de Lise, Presidente
Pier Giorgio Trovato, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Filoreto D’Agostino, Consigliere
Marco Pinto, Consigliere estensore