LAVORI PUBBLICI - 040
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 22 agosto 2001, n.
722 (Pres. e rel. Mariuzzo)
1. Definizione
immediata del giudizio avanti un T.A.R. non competente per territorio - Rinuncia
del resistente al regolamento di competenza - Ammissibilità del giudizio
abbreviato, oltre che del procedimento cautelare, ai fini della sollecita tutela
degli interessi lesi privilegiando il rimedio alle procedura di gara illegittima
rispetto al risarcimento del danno.
2. E' illegittima l'esclusione dell'offerta per la sua asserita non riconducibilità
ai
prezzi di mercato, relativamente ad una parte dell'offerta concernente una prestazione meramente eventuale
senza che, a fronte di dubbi in ordine
alla sua oggettiva attendibilità, il seggio di gara non abbia richiesto precisazioni e chiarimenti
al concorrente.
3. E' illegittima l'esclusione dell'offerta per errore di calcolo oggettivamente irrilevante
(Lire 24.300 su un'offerta di oltre 4 miliardi) ragionevolmente
imputabile agli arrotondamenti.
4. E' illegittima l'esclusione dell'offerta in presenza di cinque correzioni non
confermate né sottoscritte dal concorrente, ininfluenti
in ordine all’individuazione degli oggettivi termini dell’offerta e in
presenza della certezza in ordine alla provenienza ed all’autenticità della
medesima offerta dopo l’apertura del plico da parte del seggio di gara.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, nelle persone dei Signori:
Francesco Mariuzzo, Presidente,
relatore
Sergio Conti, Giudice
Alessandra Farina, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di consiglio del 22 Agosto 2001
Visto il ricorso 890/2001 proposto da S. S.p.A., rappresentata e difesa da: S.F., R.C, C.G., I. R., con domicilio eletto in Brescia, ...
contro
Comune di Collegno (provincia di Torino - n.d.r.), rappresentato e difeso da: N.F., P.F.C., con domicilio eletto in Brescia, ...
per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare, del provvedimento 5.7.2001 n. 496, con cui il Responsabile del procedimento d'appalto concorso per affidamento Global-Service del servizio di ristorazione collettiva, ivi compresa la fornitura di alimenti per asili nido per il periodo presunto 1.7.2001 - 30.6.2007, ha dichiarato l’offerta della ricorrente “come non presentata” e degli atti connessi;
Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Comune di Collegno.
Udito
il relatore Pres. Francesco Mariuzzo e, uditi, altresì, i difensori delle
parti;
Visto
l’art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205;
Rilevato:
che
i difensori delle parti sono stati resi edotti della possibilità di definizione
immediata del presente giudizio in base a quanto stabilito dalla norma sopra
richiamata;
che
il difensore del resistente Comune ha dato atto a verbale che quest’ultimo non
intende proporre regolamento di competenza davanti al Consiglio di Stato;
Ritenuto:
che l’adozione da parte del Collegio del modello di sentenza con motivazione abbreviata previsto dal ricordato art. 9 trae fondamento dal rilievo che, trattandosi nella specie di gara concorrentemente disciplinata dal diritto comunitario, trova applicazione al riguardo l’art. 2 della direttiva generale ricorsi 21.12.1989, n. 665, che fa obbligo al Giudice amministrativo di adottare ogni più sollecita misura idonea ad emendare la procedura di gara e ad evitare che il decorso del tempo renda successivamente attingibile solo il diverso e subordinato rimedio del risarcimento del danno (cfr. Corte del Lussemburgo 20.10.1999, n. 81/98);
che sotto questo peculiare aspetto l’innovativa possibilità di definizione immediata del merito del ricorso appare misura riassumibile nel menzionato quadro normativo europeo, quale strumento di sollecita definizione non soltanto d’istanze cautelari, ma dello stesso merito del ricorso, che appare anzi risultato più marcatamente satisfattivo delle esigenze delle parti in causa e, in particolare, di quelle del resistente Comune a conseguire il definitivo chiarimento dell’insorta controversia ed a dare ulteriore e legittimo impulso all’intrapresa azione amministrativa;
Considerato:
che la disposta esclusione dalla procedura d’appalto in questione è stata puntualmente motivata dal Responsabile del procedimento con l’assunta non riconducibilità della cifra indicata per l’acqua minerale ai prezzi di mercato, per la sussistenza di errori di calcolo e, inoltre, per la presenza nel corpo dell’offerta economica di cinque correzioni, non confermate né sottoscritte dal legale rappresentante dell’offerente;
che a tale stregua il prodotto ricorso è fondato, poiché, in disparte restando la possibile inclusione o meno di detta offerta in quella complessiva da individuarsi in base al bando di gara, il costo dell’acqua minerale restava comunque prestazione meramente eventuale mentre, a fronte di dubbi in ordine alla sua oggettiva attendibilità, la Commissione di gara avrebbe potuto e dovuto se del caso attivare i propri poteri d’ufficio volti a conseguire precisazioni e chiarimenti da parte della ricorrente;
che eguale conclusione deve essere assunta in ordine alla seconda censura introdotta, posto che l’errore di calcolo individuato dalla Commissione è di sole Lire 24.300, il che è oggettivamente irrilevante alla stregua dell’offerta totale ammontante a complessive Lire 4.579.738.023 ed appare ragionevolmente imputabile ad esigenze di mero arrotondamento delle singole voci analitiche di prezzo;
che, infine, anche il terzo motivo è egualmente da accogliere, non configurandosi alcun dubbio in ordine alla provenienza ed all’autenticità dell’offerta presentata dalla ricorrente dopo l’apertura del relativo plico da parte della Commissione di gara;
che in ordine alle constatate correzioni le stesse non potevano che apparire egualmente ininfluenti in ordine all’individuazione degli oggettivi termini dell’offerta ritualmente prodotta, risultando chiaramente percepibili e dunque controllabili il costo unitario della singola fornitura ed il consumo annuo previsto;
che in conclusione l’impugnata esclusione viola il generalissimo principio di proporzionalità, che faceva obbligo all’Amministrazione di prescegliere ogni necessaria ed idonea misura in sede di gara, epperò strettamente proporzionata alle singole ed effettive mende riscontrate;
che in relazione a quanto sopra compete dunque alla Commissione di gara l’obbligo di rinnovare l’esame dell’offerta presentata dalla S. S.p.A prima di dar corso a nuova gara e di pronunciare, atteso che altra impresa concorrente risulta essere stata esclusa dalla gara, la corrispondente aggiudicazione in favore della ricorrente, in difetto di diversi elementi preclusivi;
che il ricorso deve essere conclusivamente accolto nei suesposti termini;
che le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di presentazione della relativa nota, in complessive Lire 10.000.000 (diecimilioni), che possono restare a carico del Comune di Collegno limitatamente a Lire 5.000.000, oltre ad oneri di legge, sussistendo giusti motivi per compensare la restante parte fra le parti in causa;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara;condanna il Comune di Collegno a corrispondere a S. S.p.A. la complessiva somma di Lire 5.000.000 (cinquemilioni), oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, pari alla metà delle stesse spese, così come liquidate in motivazione; compensa fra le parti la restante metà.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 22 Agosto 2001