LAVORI PUBBLICI - 034
T.A.R. Basilicata, sentenza 26 marzo 2001, n. 192 (Pres. Perricone - est. Fortunato)
Comune di Marsiconuovo
Compete al dirigente e non alla Giunta il conferimento di incarichi cosiddetti "fiduciari" - La fiducia deve sussistere tra il professionista e l’Amministrazione rappresentata dal dirigente e non già tra il professionista e la rappresentanza politica -  E' jus receptum  che l’esistenza di un rapporto fiduciario non può essere solo enunciato ma va anche motivato con riferimento a specifiche circostanze. La conseguenza di tale scelta impone all’Amministrazione non solo di indicare le ragioni che giustificano l’assunto rapporto fiduciario ma anche di motivare in senso comparativo rispetto agli altri partecipanti ammessi alla procedura selettiva e ritenuti parimenti meritevoli sotto il profilo tecnico-professionale.
(segnalata dall'ing. Ermanno Sabatella - Marsiconuovo - PZ)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA BASILICATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 61/01 proposto da C.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato F.M.P. ed elettivamente domiciliato in Potenza alla Piazza ...

contro

il comune di Marsiconuovo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato D.G. ed elettivamente domiciliato in Potenza al Corso ...

e nei confronti

di A.G., non costituito;

per l’annullamento della delibera della Giunta comunale di Marsiconuovo n. 165 del 9 novembre 2000 con la quale è stato affidato al dott. A.G. l’incarico per la redazione della relazione geologica relativa ai lavori di “ammodernamento e sistemazione viale Regina Margherita”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Marsiconuovo;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi gli avvocati, come da verbale, alla pubblica udienza del 21 febbraio 2001 – relatore il consigliere Vincenzo Fortunato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con avviso pubblico del 26 ottobre 2000 il comune di Marsiconuovo ha reso nota l’intenzione di conferire l’incarico per la redazione della relazione geologica relativa ai lavori di “ammodernamento e sistemazione di viale Regina Margherita”.

C.P., avendone i requisiti, ha partecipato alla selezione facendo domanda di conferimento del predetto incarico, tuttavia, con deliberazione di Giunta n. 165 del 9 novembre 2000, l’Amministrazione ha affidato detto incarico al geologo A.G..

Ritenendosi leso dalla predetta delibera il C.P. è insorto deducendo:

1) violazione dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e incompetenza trattandosi di attività gestionale rientrante tra le attribuzioni dirigenziali e non della Giunta;
2) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione delle norme del bando nonché per carenza di motivazione in quanto l’affidamento dell’incarico doveva essere dato con riferimento all’esperienza ed alla capacità professionale degli aspiranti e non con esclusivo riferimento all’ intuitu personae” peraltro immotivatamente;

Si è costituita l’Amministrazione che ha resistito.

La causa è stata trattata alla pubblica udienza del 21 febbraio 2001.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va condiviso il primo motivo del gravame in quanto rientra nella competenza dirigenziale l’intera materia concernente le procedure per l’individuazione del soggetto contraente per la prestazione di un determinato servizio (nella fattispecie la redazione di una relazione geologica).

Né detta competenza può radicarsi in capo alla Giunta comunale in considerazione del necessario rapporto fiduciario che deve sussistere con il professionista prescelto in quanto detto rapporto deve intercorrere tra quest’ultimo e l’Amministrazione rappresentata dal dirigente competente, e non già tra il professionista e la rappresentanza politica dell’ente.

Infondata, invece, è l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente che ha invocato l’articolo 64 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Marsiconuovo, approvato con delibera della Giunta municipale n. 8 del 13 gennaio 1999. Se è vero che tale disposizione attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di «conferimento di incarichi professionali intuitu personae a legali e tecnici» è anche vero che la stessa deve ritenersi abrogata per incompatibilità con le disposizioni recate dal decreto legislativo, successivamente emanato, n. 267 del 2000 e, in particolare, dall’articolo 88 che estende agli enti locali le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 e dall’articolo 107 che stabilisce che gli statuti ed i regolamenti si devono informare al principio di separazione dei poteri di indirizzo politico da quelli di gestione amministrativa e che, espressamente, riconduce a quest’ultimi l’attività di “stipulazione dei contratti” e la connessa procedura di selezione del contraente.

3. Condivisibile è anche il secondo motivo del ricorso in quanto è jus receptum (Cons. giust. amm.va, sez. giurisdizionale, 13.101998, n. 623; Consiglio di Stato, sez. IV, 4.9.1996, n. 1009; Consiglio di Stato, sez. IV, 20.5.1996, n. 633; Consiglio di Stato, sez. IV, 7.6.1996, n. 745) che l’esistenza di un rapporto fiduciario non può essere solo enunciato ma va anche motivato con riferimento a specifiche circostanze. Ciò è ancora più evidente nella presente fattispecie nella quale l’Amministrazione si è autolimitata decidendo di indire una vera e propria procedura concorsuale alla quale ha partecipato il ricorrente. La conseguenza di tale scelta impone all’Amministrazione non solo di indicare le ragioni che giustificano l’assunto rapporto fiduciario ma anche di motivare in senso comparativo rispetto agli altri partecipanti ammessi alla procedura selettiva e ritenuti parimenti meritevoli sotto il profilo tecnico-professionale.

4. Tutto ciò premesso il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive lire 2.000.000 (duemilioni).

P.Q.M

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA,

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il comune di Marsiconuovo al pagamento delle spese processuali anticipate da parte ricorrente che liquida in complessive lire 2.000.000 (duemilioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Bartolomeo Perricone,  Presidente 
Vincenzo Fortunato, Componente - Estensore
Giancarlo Pennetti

Pubblicata in data 26 marzo 2001