LAVORI PUBBLICI - 026
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 novembre 2000, n. 6030
Non equivale alla totale mancanza di certificazione del requisito la
circostanza che uno dei certificati esibiti ai fini della dimostrazione della
capacità tecnica da un concorrente qualifichi in
maniera errata le prestazioni rese; pertanto non opera nel caso in esame la
sanzione dell’esclusione. In mancanza di
espressa disposizione comminatoria deve ritenersi rimessa
all’Amministrazione ogni valutazione circa la rilevanza da attribuire a
ciascun episodio nell’ambito del complessivo comportamento del concorrente.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 8462 del 1994 proposto dalla A.P.U. - s.c. a r.l. (ora P.S. s.c. a r.l.), corrente in R., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. G.T. ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. A.B. in Roma, via ...,
contro
la P.S.P.D. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati M.S. e G.C.S., con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Via ...,
e nei confronti
della Unità Locale Socio Sanitaria n. 30 Medio Polesine, non costituita in giudizio,
per l'annullamento
della sentenza n. 778 del 13 settembre 1993 pronunciata tra le parti dal T.A.R. il Veneto, Prima Sezione;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio della P.S.P.D. s.r.l.;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore alla
pubblica udienza del giorno 11 aprile 2000 il consigliere Corrado Allegretta; uditi
l'avv. T., su delega dell’avv. T., e l’avv. D’A., su delega
dell’avv. S.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con
ricorso notificato il 19 aprile 1988 e successivi motivi aggiunti la s.r.l. P.S.P.D. chiedeva al
T.A.R. del
Veneto l'annullamento del provvedimento datato 29 febbraio 1988 con il quale
la U.L.S.S. n. 30 Medio Polesine, con sede in Rovigo, aveva aggiudicato alla
soc. cooperativa A.P.U. s.c. a r.l. l'appalto del servizio
di pulizia e sanificazione delle aree comuni e locali diversi facenti parte
dello Stabilimento Ospedaliero di via Tre Martiri in Rovigo, assumendone
l'illegittimità perché la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa
dalla gara per aver presentato certificati non veritieri circa i servizi
precedentemente prestati.
La A.P.U. chiedeva, a sua volta, con ricorso incidentale, l’annullamento
degli atti con i quali la U.L.S.S. aveva invitato e poi ammesso la soc. P.S.P.D.
alla gara.
Il T.A.R. Veneto ha accolto il ricorso principale ed ha dichiarato
inammissibile quello incidentale per difetto d’interesse.
Contro la sentenza che così ha definito il giudizio, ha proposto appello la
Società A.P.U., riproponendo le eccezioni d’inammissibilità del ricorso di
primo grado e di tardività dei motivi aggiunti; nonché sostenendo
l’infondatezza dei motivi d’impugnativa dedotti in quella sede, in quanto
il certificato contestato, relativo al servizio precedentemente prestato
presso la U.L.S.S. n. 29, non era né falso né errato e non poteva costituire
causa di esclusione della gara, ma eventualmente di riduzione del punteggio
attribuito. Ha censurato, inoltre, la pronuncia d’inammissibilità del
ricorso incidentale. Ha concluso chiedendo che l’appellata sentenza sia
annullata e per l’effetto, accolto il ricorso incidentale, sia dichiarato
inammissibile ed irricevibile quello principale ovvero sia respinto perché
infondato. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio l’appellata, la quale ha controdedotto al
gravame e ne ha chiesto la reiezione, con vittoria di spese ed onorari di
causa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 aprile
2000.
DIRITTO
L’appello è fondato.
La controversia ha il suo punto nodale nell’individuazione delle conseguenze
che, giusta la disciplina della gara di appalto di cui si tratta, siano da
annettere alla presentazione, tra i documenti prescritti, di un certificato di
cui si assume la non veridicità, relativo alle prestazioni pregresse analoghe
a quelle in gara.
L’appalto riguardava il servizio di pulizia e sanificazione di ambienti
ospedalieri e, per quanto qui interessa, tra i documenti richiesti dalla
lettera d’invito erano previsti, sub 8), "Certificati rilasciati dalle
Amministrazioni pubbliche destinatarie, con l'indicazione circa la buona
qualità del servizio svolto, a conferma dei principali servizi effettuati
negli ultimi 3 (tre) anni solari con i rispettivi importi, date e destinatari
..."; con l’avvertenza che "Da tali certificati si dovrà poter
desumere se, quanti e da quanto tempo l'azienda svolge in maniera continuativa
i seguenti particolari servizi: pulizia e sanificazione di Sale Operatorie;
pulizia e sanificazione di Sale di Degenza".
Con clausola generica di chiusura la stessa lettera d’invito comminava, poi,
l’esclusione dalla gara anche per "la mancata presentazione dei
documenti o delle dichiarazioni richieste dal presente invito o dal
Capitolato".
Quest’ultimo, infine, indicava "le documentazioni atte a predeterminare
i punteggi …" in "quelle richieste nella lettera d’invito … e
descritte sub. 8".
Alla stregua della disciplina ora riferita occorre distinguere, pertanto, da
un lato, la mancata produzione di qualsiasi attestazione di regolare
esecuzione dei servizi prestati nel triennio e, dall’altro, la
incompletezza, erroneità e, fosse anche, non veridicità di uno o più dei
certificati esibiti con riguardo alle caratteristiche prescritte.
La prima ipotesi, attenendo al requisito della capacità tecnica del
concorrente, comporta il difetto di una condizione di partecipazione alla gara
e, correttamente, è sanzionata con l’esclusione.
La seconda, invece, come osserva l’appellante, non è fra le cause di
esclusione espressamente previste dal bando di gara, cosicché importa
soltanto una verifica, da parte dell’Amministrazione appaltante, della
possibilità di prendere, oppure no, in considerazione la certificazione
difettosa agli altri fini previsti dalla regolamentazione della gara.
Nella specie, pertanto, la circostanza che uno dei certificati esibiti
dall’attuale appellante, quello rilasciato dalla U.L.S.S. n. 29, fosse
carente dell’attestazione relativa alla continuità del servizio in esso
considerato, ovvero che altri certificati qualificassero in maniera errata le
prestazioni rese, non può ritenersi equivalente alla totale mancanza di
certificazione del requisito, cui la norma annette la sanzione estrema
dell’esclusione dalla procedura concorsuale.
D’altra parte, l’applicazione di tale sanzione non appare automatica e,
quindi, dovuta neanche quando si voglia ravvisare, come ha fatto il giudice di
primo grado, nella consapevole utilizzazione dell’attestato suddetto una
violazione dell’obbligo di lealtà nella partecipazione alla gara, che si
assume derivare dalla regola (punto n. 10) della lettera d’invito,
prescrittiva di apposita dichiarazione che il concorrente non si fosse mai
reso "gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
informazioni per partecipare ad appalti o forniture presso pubbliche
Amministrazioni".
In mancanza di espressa disposizione comminatoria, e questo è il caso che ci
occupa, deve ritenersi rimesso
all’Amministrazione di valutare quale rilevanza attribuire a ciascun
episodio nell’ambito del complessivo comportamento del concorrente, in
considerazione, evidentemente, della sua gravità e dell’incidenza sul
corretto svolgimento della gara, con particolare riguardo alla parità di
condizioni tra i partecipanti. Non appare, invero, ragionevole che il
disvalore di talune delle certificazioni prodotte prevalga automaticamente,
annullandole, sulle risultanze di altre pur regolari e pertinenti, anche
quando l’utilizzazione delle prime possa essere neutralizzata con la
semplice esclusione di esse da ogni valutazione.
A tanto ha provveduto la U.L.S.S. appaltante, la quale, per altro, nella
deliberazione n. 517 del 30 marzo 1988, confermativa dell’aggiudicazione, ha
reso note, sulla scorta di apposito parere legale, le ragioni per le quali ha
considerato inopportuna l'esclusione dalla gara, in luogo della disposta
riduzione del punteggio assegnato all’aggiudicataria.
Per tutto quanto precede, l’appello dev’essere accolto e, in riforma della
sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto in primo grado.
La caduta della parte principale della sentenza comporta, altresì,
l’integrale travolgimento del suo capo relativo alle spese di giudizio.
Le spese del doppio grado, come di regola, seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso originario.
Condanna l’appellata P.S.P.D. s.r.l. a rimborsare le spese dei due gradi di giudizio alla A.P.U. s.c. a r. l. (ora P.S. s.c. a r.l.), nella misura di Lire 10.000.000 (dieci milioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.