LAVORI PUBBLICI - 026
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 novembre 2000, n. 6030
Non equivale alla totale mancanza di certificazione del requisito la circostanza che uno dei certificati esibiti ai fini della dimostrazione della capacità tecnica da un concorrente qualifichi in maniera errata le prestazioni rese; pertanto non opera nel caso in esame la sanzione dell’esclusione. In mancanza di espressa disposizione comminatoria deve ritenersi rimessa all’Amministrazione ogni valutazione circa la rilevanza da attribuire a ciascun episodio nell’ambito del complessivo comportamento del concorrente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 8462 del 1994 proposto dalla A.P.U. - s.c. a r.l. (ora P.S. s.c. a r.l.), corrente in R., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. G.T. ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. A.B. in Roma, via ...,

contro

la P.S.P.D. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati M.S. e G.C.S., con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Via ...,

e nei confronti

della Unità Locale Socio Sanitaria n. 30 Medio Polesine, non costituita in giudizio,

per l'annullamento

della sentenza n. 778 del 13 settembre 1993 pronunciata tra le parti dal T.A.R. il Veneto, Prima Sezione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.S.P.D. s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 11 aprile 2000 il consigliere Corrado Allegretta; uditi l'avv. T., su delega dell’avv. T., e l’avv. D’A., su delega dell’avv. S.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 19 aprile 1988 e successivi motivi aggiunti la s.r.l. P.S.P.D. chiedeva al T.A.R. del Veneto l'annullamento del provvedimento datato 29 febbraio 1988 con il quale la U.L.S.S. n. 30 Medio Polesine, con sede in Rovigo, aveva aggiudicato alla soc. cooperativa A.P.U. s.c. a r.l. l'appalto del servizio di pulizia e sanificazione delle aree comuni e locali diversi facenti parte dello Stabilimento Ospedaliero di via Tre Martiri in Rovigo, assumendone l'illegittimità perché la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato certificati non veritieri circa i servizi precedentemente prestati.
La A.P.U. chiedeva, a sua volta, con ricorso incidentale, l’annullamento degli atti con i quali la U.L.S.S. aveva invitato e poi ammesso la soc. P.S.P.D. alla gara.
Il T.A.R. Veneto ha accolto il ricorso principale ed ha dichiarato inammissibile quello incidentale per difetto d’interesse.
Contro la sentenza che così ha definito il giudizio, ha proposto appello la Società A.P.U., riproponendo le eccezioni d’inammissibilità del ricorso di primo grado e di tardività dei motivi aggiunti; nonché sostenendo l’infondatezza dei motivi d’impugnativa dedotti in quella sede, in quanto il certificato contestato, relativo al servizio precedentemente prestato presso la U.L.S.S. n. 29, non era né falso né errato e non poteva costituire causa di esclusione della gara, ma eventualmente di riduzione del punteggio attribuito. Ha censurato, inoltre, la pronuncia d’inammissibilità del ricorso incidentale. Ha concluso chiedendo che l’appellata sentenza sia annullata e per l’effetto, accolto il ricorso incidentale, sia dichiarato inammissibile ed irricevibile quello principale ovvero sia respinto perché infondato. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio l’appellata, la quale ha controdedotto al gravame e ne ha chiesto la reiezione, con vittoria di spese ed onorari di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 aprile 2000.

DIRITTO

L’appello è fondato.

La controversia ha il suo punto nodale nell’individuazione delle conseguenze che, giusta la disciplina della gara di appalto di cui si tratta, siano da annettere alla presentazione, tra i documenti prescritti, di un certificato di cui si assume la non veridicità, relativo alle prestazioni pregresse analoghe a quelle in gara.
L’appalto riguardava il servizio di pulizia e sanificazione di ambienti ospedalieri e, per quanto qui interessa, tra i documenti richiesti dalla lettera d’invito erano previsti, sub 8), "Certificati rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche destinatarie, con l'indicazione circa la buona qualità del servizio svolto, a conferma dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 (tre) anni solari con i rispettivi importi, date e destinatari ..."; con l’avvertenza che "Da tali certificati si dovrà poter desumere se, quanti e da quanto tempo l'azienda svolge in maniera continuativa i seguenti particolari servizi: pulizia e sanificazione di Sale Operatorie; pulizia e sanificazione di Sale di Degenza".
Con clausola generica di chiusura la stessa lettera d’invito comminava, poi, l’esclusione dalla gara anche per "la mancata presentazione dei documenti o delle dichiarazioni richieste dal presente invito o dal Capitolato".
Quest’ultimo, infine, indicava "le documentazioni atte a predeterminare i punteggi …" in "quelle richieste nella lettera d’invito … e descritte sub. 8".
Alla stregua della disciplina ora riferita occorre distinguere, pertanto, da un lato, la mancata produzione di qualsiasi attestazione di regolare esecuzione dei servizi prestati nel triennio e, dall’altro, la incompletezza, erroneità e, fosse anche, non veridicità di uno o più dei certificati esibiti con riguardo alle caratteristiche prescritte.
La prima ipotesi, attenendo al requisito della capacità tecnica del concorrente, comporta il difetto di una condizione di partecipazione alla gara e, correttamente, è sanzionata con l’esclusione.
La seconda, invece, come osserva l’appellante, non è fra le cause di esclusione espressamente previste dal bando di gara, cosicché importa soltanto una verifica, da parte dell’Amministrazione appaltante, della possibilità di prendere, oppure no, in considerazione la certificazione difettosa agli altri fini previsti dalla regolamentazione della gara.
Nella specie, pertanto, la circostanza che uno dei certificati esibiti dall’attuale appellante, quello rilasciato dalla U.L.S.S. n. 29, fosse carente dell’attestazione relativa alla continuità del servizio in esso considerato, ovvero che altri certificati qualificassero in maniera errata le prestazioni rese, non può ritenersi equivalente alla totale mancanza di certificazione del requisito, cui la norma annette la sanzione estrema dell’esclusione dalla procedura concorsuale.
D’altra parte, l’applicazione di tale sanzione non appare automatica e, quindi, dovuta neanche quando si voglia ravvisare, come ha fatto il giudice di primo grado, nella consapevole utilizzazione dell’attestato suddetto una violazione dell’obbligo di lealtà nella partecipazione alla gara, che si assume derivare dalla regola (punto n. 10) della lettera d’invito, prescrittiva di apposita dichiarazione che il concorrente non si fosse mai reso "gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni per partecipare ad appalti o forniture presso pubbliche Amministrazioni".

In mancanza di espressa disposizione comminatoria, e questo è il caso che ci occupa, deve ritenersi rimesso all’Amministrazione di valutare quale rilevanza attribuire a ciascun episodio nell’ambito del complessivo comportamento del concorrente, in considerazione, evidentemente, della sua gravità e dell’incidenza sul corretto svolgimento della gara, con particolare riguardo alla parità di condizioni tra i partecipanti. Non appare, invero, ragionevole che il disvalore di talune delle certificazioni prodotte prevalga automaticamente, annullandole, sulle risultanze di altre pur regolari e pertinenti, anche quando l’utilizzazione delle prime possa essere neutralizzata con la semplice esclusione di esse da ogni valutazione.
A tanto ha provveduto la U.L.S.S. appaltante, la quale, per altro, nella deliberazione n. 517 del 30 marzo 1988, confermativa dell’aggiudicazione, ha reso note, sulla scorta di apposito parere legale, le ragioni per le quali ha considerato inopportuna l'esclusione dalla gara, in luogo della disposta riduzione del punteggio assegnato all’aggiudicataria.
Per tutto quanto precede, l’appello dev’essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto in primo grado.
La caduta della parte principale della sentenza comporta, altresì, l’integrale travolgimento del suo capo relativo alle spese di giudizio.
Le spese del doppio grado, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso originario.

Condanna l’appellata P.S.P.D. s.r.l. a rimborsare le spese dei due gradi di giudizio alla A.P.U. s.c. a r. l. (ora P.S. s.c. a r.l.), nella misura di Lire  10.000.000 (dieci milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.