LAVORI PUBBLICI - 024
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 264 del 26 gennaio 2001
Nelle gare d'appalto (col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
è illegittima la determinazione dei
criteri di valutazione sulla convenienza tecnica ed economica
successiva all'apertura dei plichi contenenti le singole proposte e dopo che i
componenti della commissione ne abbiano avuto conoscenza. La tardiva
fissazione dei criteri di valutazione è in contrasto con i princìpi
di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrazione e altera le
condizioni indispensabili per garantire il rispetto della par condicio.
(principio consolidato)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello n.1010/93 e n. 1216/93, rispettivamente proposti dalla società X s.r.l. (già X s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato A.L., ed elettivamente domiciliato in Roma, via ..., presso lo studio di quest’ultimo;
e dal Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M.M. e G.L.D.D., ed elettivamente domiciliato in Roma, via ..., presso lo studio dell’avvocato V. B.;
CONTRO
la società Y s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato G.R., elettivamente domiciliata in Roma, corso ..., presso lo studio di quest’ultimo,
per la riforma della sentenza n. 915/92 del T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, del 4 novembre 1992.
Visti i ricorsi con i relativi allegati e le successive
memorie;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie
dell’appellata;
Vista l’ordinanza n. 568/93 con la quale è stata accolta
la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata
relativamente all’appello n. 1216/93;
Vista l’ordinanza n. 995/99 di interruzione del processo;
Visto l’atto di riassunzione del processo a seguito
dell’interruzione;
Vista la documentazione acquisita;
Visti gli atti tutti della causa;
All’udienza pubblica del 24 ottobre 2000, relatore il
consigliere Fabio Cintioli;
Uditi gli avvocati M., D.D. e R.;
Dato atto che è stato pubblicato con il n. 95 del 27 ottobre
2000, il dispositivo della decisione, ai sensi dell’art. 23 bis, comma sesto,
della legge 6.12.1971, n. 1034, modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
FATTO
Con il ricorso di primo grado la Y s.r.l. ha impugnato la
delibera n. 378 pronunciata il 22.3.1990 dal commissario prefettizio del Comune
di Manduria, avente per oggetto l’aggiudicazione alla X s.p.a.
dell’appalto concorso per la concessione dei servizi di raccolta e trasporto
di rifiuti solidi urbani per un periodo di nove anni.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso, con particolare riguardo al
motivo concernente l’illegittima fissazione di criteri generali di valutazione
delle offerte in una seduta posteriore all’apertura delle buste che le
contenevano.
La lettera-invito, invero, aveva previsto che la concessione
dovesse aggiudicarsi "alla ditta che avrà presentato l’offerta che sarà
giudicata più conveniente per l’Amministrazione appaltante dal punto di vista
tecnico-economico-finanziario, sentito il parere della commissione". Oltre
al richiamo al parametro generale della convenienza, la lex specialis non
conteneva l’esposizione di precisi criteri di valutazione delle offerte, né
la fissazione di punteggi. Tuttavia, nella parte in cui disciplinava i requisiti
delle offerte da presentare per l’utile partecipazione alla gara, la
lettera-invito elencava i contenuti analitici delle relazioni di carattere
tecnico ed economico che ciascun progetto-offerta avrebbe dovuto esibire.
Dopo l’apertura dei plichi contenenti le singole offerte e
la predisposizione di tavole sinottiche finalizzate ad ordinare logicamente
requisiti e presupposti di natura tecnica e finanziaria di ciascun progetto,
alla ventinovesima seduta, in data 2.10.1989, la commissione di gara ha
stabilito che l’esame dei progetti, ai fini dell’aggiudicazione, si sarebbe
svolto secondo alcuni criteri, elencati secondo voci sintetiche e ripartiti in
due categorie, quella dei "criteri tecnici" e quella dei "criteri
economici".
Ha proposto appello l’aggiudicataria X s.p.a., con il
quale ha censurato la decisione del giudice di prime cure, chiedendo che, in
riforma della sentenza appellata, venga rigettato il ricorso di primo grado.
In particolare, l’appellante ha segnalato la
contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui afferma, per un verso,
che la lettera-invito non aveva stabilito alcun parametro di valutazione, al di
fuori di quello generale dell’"offerta più conveniente", e, per
altro verso, che la selezione delle offerte si sarebbe dovuta effettuare
mediante l’attribuzione di punteggi alle singole voci evidenziate nella
lettera-invito. L’annullamento giurisdizionale, pertanto, sarebbe viziato da
extrapetizione, essendo principalmente fondato sul rilievo, estraneo al ricorso
di primo grado, che la commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente
introdotto i nuovi criteri disapplicando quelli fissati nella lettera-invito.
L’aggiudicataria, inoltre, ha posto l’accento sulla
circostanza che le offerte delle partecipanti non erano state oggetto di un vero
e proprio esame da parte della commissione prima della fissazione dei criteri di
valutazione: la commissione aveva solo provveduto ad una mera ordinazione
sintetica delle offerte, in relazione ai dati tecnici ed economici in esse
contenuti, utilizzando all’uopo anche apposite tavole sinottiche, senza però
ancora procedere ad un’effettiva indagine conoscitiva dell’offerta.
Né l’elencazione dei parametri di giudizio enunciati nella
seduta del 2.10.1989, rispondente al verbale n. 29, avrebbe dato tardivo ingresso
nella procedura a veri e propri criteri generali sulla convenienza ed utilità
delle offerte, come erroneamente rilevato dal giudice di prime cure. I criteri
fissati nel verbale n. 29, piuttosto, dovevano confrontarsi con i dati già
analiticamente stabiliti nella lettera-invito e siffatta comparazione avrebbe
chiarito che la loro funzione era solo quella di dare attuazione agli indici
esposti nella lettera-invito stessa: più precisamente si sarebbe trattato di
coordinare ed aggregare tutte le voci risultanti dalla lex specialis di gara
attraverso la sintesi logica coincidente con i predetti criteri. Sicché essi
non avrebbero assunto una portata concretamente innovativa, limitandosi a
specificare parametri di valutazione delle offerte già compresi nella
lettera-invito.
L’appellante Comune di Manduria, nel riepilogare i contenuti della lex specialis di gara, condivide questa impostazione di fondo e ripropone la tesi secondo cui l’elencazione dei criteri di massima per la valutazione delle offerte eseguita nella seduta del 2.10.1989 avrebbe svolto la più modesta funzione di operazione ricognitiva di parametri valutativi già esposti nella lettera-invito.
L’appellata Y s.r.l. si è costituita in entrambi i giudizi, resistendo alle pretese degli appellanti e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. L’appellata ha anche riproposto i motivi di impugnazione dedotti in primo grado ed assorbiti dal T.A.R..
La Sezione ha successivamente disposto la riunione dei due giudizi e ne ha dichiarato l’interruzione a causa del sopravvenuto decesso del difensore del Comune di Manduria.
Il giudizio è stato riassunto e nel corso dell’udienza pubblica del 24 ottobre 2000 la causa è stata posta in discussione.
DIRITTO
1. Gli appelli sono entrambi infondati.
La lettera-invito, pur dovendo disciplinare una procedura di
appalto-concorso, ha omesso di indicare in maniera univoca i criteri da
utilizzare per condurre l’esame dei progetti-offerta e necessari a
circoscrivere opportunamente la discrezionalità dell’Amministrazione.
La dettagliata descrizione delle relazioni tecniche ed
economiche da unire alle singole offerte non ha sostituito la carente
indicazione di parametri valutativi di massima, ma ha solo assolto la funzione
di vincolare il contenuto delle offerte stesse, sì da garantirne la completezza
per l’esame devoluto alla commissione di gara. Quest’ultima, alla stregua
della lex specialis, avrebbe dovuto valutare questi elementi nell’ambito di un
potere discrezionale particolarmente ampio, finalizzato alla verifica della
proposta di maggiore convenienza.
Queste regole di fondo si radicano in un provvedimento di
natura generale non impugnato e, come tale, vincolante sia nei confronti delle
imprese partecipanti sia nei confronti della commissione giudicatrice.
2. Non è controverso che l’Amministrazione abbia anzitutto
aperto le buste recanti le singole offerte tecniche ed economiche e che solo
nella seduta n. 29 abbia avvertito l’esigenza di stabilire i criteri di
valutazione, idonei a limitare la discrezionalità della commissione
giudicatrice.
Tale determinazione è illegittima e l’illegittimità si
trasmette agli atti successivi, ivi compresa l’aggiudicazione all’odierna
appellante, eseguita con l’applicazione dei criteri in discussione.
La commissione giudicatrice, in una procedura ad evidenza
pubblica che richieda una valutazione sulla convenienza tecnica ed economica
dell’offerta, non può stabilire i criteri di valutazione dopo che siano stati
aperti i plichi contenenti le singole proposte e dopo che i componenti della
commissione ne abbiano avuto conoscenza (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 1999, n.
412; id., 12 luglio 1996, n. 868; Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 1999, n.
2117). La tardiva fissazione dei criteri di valutazione è in contrasto con
elementari principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrazione
ed altera le condizioni indispensabili per garantire il rispetto della par
condicio tra i partecipanti.
3. È privo di pregio di motivo d’appello incentrato sulla
circostanza che la commissione, nel caso di specie, avrebbe solo avuto una
conoscenza formale e sommaria delle offerte, rinviando il vero e proprio esame
valutativo ad una fase posteriore alla fissazione dei criteri: ciò che provoca
l’illegittimità della loro tardiva determinazione invero non è il
presupposto di un esame conoscitivo approfondito, ma la mera conoscenza
dipendente dall’apertura dei plichi.
La stessa possibilità di conoscenza anticipata dei progetti
reca un vulnus alla regolarità della procedura di gara, pregiudicando le
garanzie di irrinunciabile imparzialità.
Non è neppure persuasiva l’obiezione che affida ai criteri
tardivi una funzione meramente ripetitiva e di ricognizione di elementi di
giudizio già esposti nella lettera-invito.
La comparazione testuale dei due dati conferma, in primo
luogo, che i criteri stabiliti dalla commissione ed utilizzati per aggiudicare
l’appalto non corrispondono affatto alla dettagliata rassegna dei requisiti
tecnici ed economici delle relazioni che compongono l’offerta; sicché da
questa difformità discende la possibilità che, attraverso l’enunciazione di
un parametro sintetico e riassuntivo, si possa comunque arbitrariamente
valorizzare l’un progetto a scapito dell’altro, ponendo in risalto solo
alcuni profili specifici ritenuti più aderenti al contenuto generale del
criterio medesimo. In secondo luogo, dal confronto tra i due dati, quello della
lex specialis e quello contenuto nel verbale n. 29, risulta che alcuni elementi
tecnici, pur enunciati come necessari per la redazione del progetto-offerta,
sono tendenzialmente estranei a tutti i corrispondenti criteri generali, ad essi
collegati sul piano della contiguità logica: da una parte la lettera-invito
richiedeva una relazione dettagliata che descriva tutte le attrezzature e
l’equipaggiamento tecnico, nonché le percorrenze dei mezzi impiegati, le
dimensioni di ingombro, il coefficiente di rendimento, inteso come rapporto tra
il peso dei rifiuti trasportabili e il volume utile del cassone che li contiene,
il rapporto di compressione dell’attrezzatura di compattazione dei rifiuti, la
potenza specifica, intesa come rapporto tra la potenza del motore ed il carico
massimo utile raggiungibile ed il fattore economico, inteso come il rapporto tra
il peso utile trasportato ed il peso proprio del veicolo; dall’altra parte i
criteri tecnici fissati nel verbale n. 29 si esaurivano nelle tre voci relative
all’organizzazione dei servizi, al volume messo a disposizione della utenza ed
al volume utile complessivo di carico della macchina.
Ne segue che, attraverso i suddetti criteri, lungi dal
ribadire gli elementi di valutazione desumibili dalla lettera-invito, la
commissione ha inteso effettivamente limitare la propria discrezionalità,
particolarmente ampia in questa procedura; ciò che, tuttavia, è sicuramente
impossibile dopo che siano state conosciute le offerte dei partecipanti.
4. Del resto, se pure si volesse concordare con la tesi che
assegna ai criteri del verbale n. 29 un ruolo di mera specificazione di parametri
a suo tempo stabiliti nella lettera-invito, il giudizio di illegittimità delle
operazioni della commissione non ne risulterebbe modificato. Ed invero, nel
procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto la commissione di gara può
introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di
valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera
d'invito, ovvero dei sotto-criteri di adattamento dei criteri generali o regole
specifiche sulle modalità di valutazione, solo quando vi provveda prima
dell'apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti (Cons. Stato, sez.
V, 13 aprile 1999, n. 412; Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 1999, n. 2117).
Il giudizio del T.A.R., dunque, lungi dall’essere
contraddittorio, è condivisibile nella parte in cui ha apprezzato una lesione
della par condicio, quale conseguenza della tardiva fissazione dei criteri in
oggetto.
L’infondatezza degli appelli esime il collegio
dall’esaminare gli altri motivi di impugnazione riproposti solo in via
incidentale dall’appellata. L’assorbimento deciso dal giudice di prime cure,
pertanto, viene confermato in questo grado di appello.
Ne segue il rigetto degli appelli.
5. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta
Sezione, definitivamente pronunziando, rigetta gli appelli.
Dichiara interamente compensate tra le patti le spese
processuali del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24
ottobre 2000, con l’intervento dei signori:
Salvatore Rosa, Presidente
Corrado Allegretta, Consigliere
Marcello Borioni, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Fabio Cintioli, Consigliere relatore-estensore