LAVORI PUBBLICI - 016
Tribunale si Santa Maria Capua Vetere - Sez. II penale - 4 ottobre 2000, n.
914.
Lo stato di avanzamento lavori (S.A.L.) ha natura di atto pubblico - Commette
reato ex art. 479 c.p.
(falsità ideologica) chi redige o utilizza un S.A.L. che
indichi le quantità contabilizzate come eseguite relativamente ad opere in realtà
non eseguite.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. II Penale composto da:
Dott. M.V. FOSCHINI Presidente
Dott. A.
CORBO Giudice
Dott. O. ROSSI Giudice
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2000 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1) A ... ; libero, presente; (direttore
lavori - n.d.r.)
2) B ... ; deceduto; (costruttore - n.d.r.)
3) C ... ; libero, assente; (direttore
lavori - n.d.r.)
4) D ... ; libero, presente; (direttore lavori - n.d.r.)
5) E ... ; libero, assente; (direttore lavori - n.d.r.)
6) F ... ; libero, presente; (ingegnere
capo - n.d.r.)
IMPUTATI
capo A)capo B)
del delitto p. e p. dagli articoli 110, 81 capoverso,
112 n. 1, 323 secondo comma c.p. perché, in concorso
fra loro e previo accordo, in numero superiore a cinque nella qualità sub
a), a mezzo delle condotte descritte in detto capo, abusavano degli Uffici
Pubblici di Direttore dei lavori e di Ingegnere capo per la costruzione
della scuola media di ......, al fine di procurare un ingiusto vantaggio
patrimoniale all’impresa edile di B.
Fatti accaduti in ....... fino a luglio 1991;
CONCLUSIONI
Per il P.M.:
a-
nei confronti di F, sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto;
b-
nei confronti di B, sentenza di non doversi procedere per essere i reati
estinti per morte del reo;
c- nei confronti di A, C, D e E, per il reato
di cui al capo A), sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi due di
reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché,
in ordine al reato sub B), sentenza di non doversi procedere per intervenuta
prescrizione.
Per la Difesa:
a- per F, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;
b- per B,
sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;
c- per C, D e E,
sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, previa derubricazione
del reato contestato sub A) in quello di cui all’art. 478 c.p.;
d- per A,
sentenza di assoluzione, quanto meno ai sensi dell’art. 530, secondo comma, c.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
decreto emesso dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere in data 14 febbraio 1996, venivano tratti a giudizio davanti al
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, IV Sezione Penale, A, B, C, D, E e F per rispondere dei reati riportati in rubrica per la data del 23 ottobre
1996. Nella prima udienza, dichiarata la contumacia dell’imputato ......, per
difetti di notifica, il processo veniva rinviato al 4 marzo 1997. In questa
udienza, dichiarata la contumacia del B, del C e del E, ed essendo
presenti gli altri imputati (veniva pertanto revocata la dichiarazione di
contumacia del A), il P.M., preliminarmente, precisava che nel capo di
imputazione sub A) erroneamente era indicato l’art. 478 c.p., invece che
l’art. 479 c.p., e chiedeva che venisse acquisito il verbale di sopralluogo
operato in data 5 luglio 1991, ore 12:50, dalla Sezione di P.G. presso il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, aliquota Polizia di Stato, unitamente al
fascicolo
fotografico contestualmente redatto, trattandosi di atto irripetibile. La
Difesa, nulla osservando in ordine alla precisazione inerente la correzione
dell’articolo indicato nel capo di imputazione sub A), si opponeva
all’acquisizione del verbale di sopralluogo e della relativa documentazione
fotografica, sul rilievo che il sopralluogo e le fotografie potevano essere
ripetute all’infinito e che, procedendo in tal modo, si dava ingresso ad una
surrettizia consulenza tecnica. Il Tribunale acquisiva il suddetto verbale di
sopralluogo, ritenendo che lo stesso era relativo ad un atto irripetibile (del
resto, deve osservarsi che lo stesso si riferisce alla semplice descrizione
dello stato dei luoghi in un momento storico ben determinato, e che normalmente
il medesimo muta con il passare del tempo); peraltro, il P.M. produceva il solo
verbale di sopralluogo, non essendo in grado di reperire la documentazione
fotografica nello stesso richiamata. Quindi, non venendo formulate altre
questioni preliminari, il dibattimento veniva aperto.
Il P.M. procedeva all’esposizione introduttiva e chiedeva l’ammissione della
prova testimoniale, con riferimento ai testi di lista, l’esame degli imputati
e l’acquisizione dei seguenti documenti: 1- i progetti inerenti i lavori di
cui ai capi di imputazione redatti dagli imputati C, D e E, datati 10
settembre 1988; 2- la delibera della Giunta Municipale di ...... n. ...... del
18 luglio 1990, relativa all’approvazione dell’elenco ditte; 3- la delibera della
Giunta Municipale di ...... n. ...... dell’8 agosto 1990, relativa al completamento dei
lavori; 4- una missiva del Sindaco di ...... al Prefetto di ......, num. prot.
...... del 15 dicembre 1990, relativa alla realizzazione dell’edificio scolastico in località
......; 5- il decreto del Provveditore Regionale alle opere pubbliche della
Campania, num. ......, che dispone, per l’esecuzione dei lavori, un importo di
£ 145.000.000; 6- il verbale di licitazione privata e relativa delibera del
Consiglio Comunale di presa d’atto dello stesso, provvedimento n. ......
dell’11 ottobre 1990; 7- il capitolato speciale di appalto dei lavori in questione,
datato 19 dicembre 1990; 8- una relazione tecnica del 9 gennaio 1991, con allegate
fotografie, redatta dagli imputati C, D e E; 9- il contratto di appalto
tra il Comune di ...... e l’impresa ......; 10- una lettera del tecnico comunale
......,
concernente il 3° S.A.L. dei lavori in questione; 11- una missiva avente il
medesimo oggetto (3° S.A.L.), e datata 4 luglio 1991, indirizzata dal B al Sindaco
di ......; 12- una relazione, sempre relativa ai suddetti lavori, del tecnico
comunale ...... indirizzata al Sindaco del Comune in "risposta a lettere
notificate a mano del 5 agosto 1991"; 13- la delibera della Giunta Municipale
n. ...... del 23 settembre 1991 di approvazione del 3° S.A.L.; 14- relazione del tecnico
comunale ...... al Sindaco, in ordine alla proposta di deliberazione per la
liquidazione del 3° S.A.L.; 15- due note della direzione lavori relativi alla
scuola datate 9 agosto 1991 e 23 ottobre 1991, indirizzate entrambe al Sindaco di
......; 16-
l’ordinanza del Sindaco del 28 ottobre 1991, con la quale si disponeva
l’immediata ripresa dei lavori per il completamento delle opere; 17- il 3°
Stato di avanzamento lavori.
La difesa chiedeva il controesame dei testi del P.M., non opponendosi alla prova
documentale, eccetto che con riferimento al decreto del Provveditore Regionale
alle opere pubbliche della Campania, num. ......, sostenendo che trattavasi di
atto relativo ad un lavoro diverso da quello indicato nel capo di imputazione.
Il Tribunale, verificata la tempestività del deposito della lista, ammetteva le
tutte prove così come indicate dalle parti, purché legittime, pertinenti e non
superflue.
Venivano quindi escussi i testi ......, Ispettore della Sezione di P.G. c/o Procura
sede, Aliquota Polizia di Stato, che riferiva sulle indagini effettuate, e
......,
geometra ed assessore comunale ai lavori pubblici all’epoca dei fatti, il
quale deponeva su quanto a sua conoscenza in ordine ai lavori pubblici di
completamento della scuola media indicata nei capi di imputazione, nonché, in
particolare, sulle discrasie tra quanto contabilizzato nel 3° S.A.L. dai
direttori dei lavori e quanto invece effettivamente realizzato. Nel corso
dell’esame testimoniale del ......, su richiesta del Difensore dell’imputato
F, veniva acquisita la delibera della Giunta Comunale di ...... del 3 aprile
1991, n. ......, relativa alla nomina dello stesso quale ingegnere capo per i lavori di cui
sopra. All’esito, il processo veniva rinviato al 15 aprile 1997.
In questa data, revocata la dichiarazione di contumacia di ...... e ......,
(omissis)
In questa data, procedendo un Collegio giudicante diverso da quello del 4 marzo
1997, oltre che da tutte le altre udienze, occorreva rinnovarsi l’istruttoria
dibattimentale. Preliminarmente, essendo avanzata richiesta di costituzione di
parte civile del Comune di ......, su conforme richiesta del P.M. e dei Difensori
degli imputati, il Tribunale non ammetteva la suddetta costituzione, per la
tardività di tale atto, non implicando il mutamento delle persone fisiche dei
Giudici il ritorno alla fase precedente l’apertura del dibattimento, ed
essendo perciò ampiamente superato il termine di cui all’art. 484 c.p.p.,
previsto a pena di decadenza dall’ art. 79 c.p.p. Ciò stabilito, il P.M. si
riportava alla precedente esposizione introduttiva, e rinnovava le richieste di
prove già formulate il 4 marzo 1997, limitando però la richiesta dell’esame
degli imputati ai soli AAA e B. La Difesa dell’imputato A chiedeva oltre
al controesame dei testi, e all’esame di tutti gli imputati, anche
l’ammissione di prova testimoniale con riferimento al teste indicato nella
propria lista; la Difesa dell’imputato F chiedeva l’esame di
quest’ultimo, mentre la Difesa degli altri imputati chiedeva l’esame di
tutti gli imputati.
Il Tribunale, verificata la tempestività del deposito delle liste, ammetteva le
tutte prove così come indicate dalle parti, perché legittime, pertinenti e non
superflue.
Subito dopo, stando presente il teste ......, che diceva di confermare quanto già
dichiarato il 4 marzo 1997, e nei cui confronti il P.M. e la Difesa affermavano
di non avere domande da proporre, sull’accordo delle parti, si davano per
lette le dichiarazioni dello stesso e dell’altro teste già escusso in
precedenza. Quindi, il processo, per l’assenza degli altri testi del P.M.,
veniva rinviato al 29 marzo 2000.
In questo giorno, sempre per l’assenza dei testi di cui sopra, il Tribunale
disponeva nuovo rinvio al 26 aprile 2000. Nella suddetta data, veniva escusso
l’architetto ......, consulente tecnico del P.M., il quale riferiva sugli
accertamenti da lui compiuti per verificare se tutti i lavori contabilizzati nel
3° S.A.L. erano stati realmente eseguiti dall’impresa esecutrice; all’esito,
su accordo delle parti, venivano acquisite la relazione tecnica da lui redatta,
e tutti i documenti allegati alla stessa. Poi, stante l’assenza ingiustificata
dell’altro teste, il Tribunale condannava lo stesso al pagamento della somma
di £ 300.000 alla Cassa delle Ammende e rinviava il processo al 26 maggio 2000.
In tale udienza, si procedeva all’esame da parte del P.M. del teste ......,
tecnico del Comune di ......, il quale riferiva sulle discrasie da lui accertate
tra quanto contabilizzato nel 3° S.A.L. e quanto effettivamente realizzato
dall’impresa incaricata dei lavori al momento della presentazione dello
stesso; veniva quindi disposto rinvio al 2 giugno 2000, essendo il Tribunale
impegnato in altro processo con imputati detenuti, per di più caratterizzato da
una pluralità di video-conferenze. Nel giorno stabilito, il processo veniva
rinviato al 16 giugno per l’assenza del teste ......, di cui si disponeva
l’accompagnamento coattivo. In questa data, il Tribunale, informato del
decesso dell’imputato B, disponeva l’acquisizione del relativo certificato
di morte; quindi, terminata l’escussione di ......, rinviava, per l’esame degli
imputati e del teste della Difesa, al 30 giugno 2000. Nel giorno fissato, il
processo veniva rinviato, per l’anomala composizione del collegio, al 14
luglio 2000. In questa udienza, si procedeva all’esame degli imputati A e F, nonché all’acquisizione delle dichiarazioni rese dall’imputato
B,
disposta ex art. 512 c.p.p. per la morte dello stesso, come da certificato
pervenuto in Cancelleria; nel corso dell’esame, il A produceva un elenco
relativo alla scuola media di ...... e da lui attestato quale direttore dei lavori,
contenente le categorie di lavori, le quantità, i prezzi unitari e gli importi
complessivi, relativamente alle opere realizzate all’epoca del deposito del 3°
S.A.L. e non contabilizzate perché oggetto di variante, mentre il ......
depositava:
a- il Regio Decreto n. 350/1895, e successive modifiche;
b- il
Capitolato Generale di appalto, di cui al D.P.R. n. 1063/1962;
c- la Legge
Regionale n. 51/1978; d- le delibere di Giunta Regionale Campania n. 1713/1980 e
n. 1714/1980. Veniva poi escusso il teste della Difesa, ing. ......, che deponeva
su quanto da lui accertato sull’esecuzione dei lavori in questione nel periodo
marzo-giugno 1993, in esecuzione di un incarico di consulenza tecnica conferito
dal P.M. nell’ambito del proc. pen. n. 521/1993; all’esito, su accordo delle
parti, veniva acquisita la relazione tecnica depositata al Magistrato
Inquirente.
Subito dopo, veniva dichiarata chiusa l’ istruttoria dibattimentale, ed
utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti legittimamente contenuti nel
fascicolo del dibattimento; quindi, il P.M. concludeva come riportato in
epigrafe ed il Tribunale rinviava al 21 luglio 2000, per la discussione di tutti
i Difensori. In tale udienza, anche questi ultimi concludevano come riportato in
epigrafe ed il Giudice dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito
dei motivi nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che gli imputati A, B, C e D debbano essere
dichiarati colpevoli del reato di falso ideologico in atto pubblico, contestato
nel capo di imputazione sub A), nel quale deve ritenersi assorbito il capo di
imputazione sub B); deve, invece, dichiararsi sentenza di non doversi procedere
per morte dell’imputato nei confronti di B. Infine, deve essere mandato
assolto F da entrambe le contestazioni mossegli, per non aver commesso il
fatto.
A- LE FONTI DI PROVA.
A1- La deposizione del teste T1. Il teste T1 ha riferito che egli, mentre
stava svolgendo indagini di P.G. presso il Comune di ......, aveva ricevuto una
notizia da fonte confidenziale circa la illegale predisposizione del 3^ Stato di
Avanzamento Lavori relativo alla costruzione della scuola media comunale, in
quanto lo stesso avrebbe falsamente attestato, mediante contabilizzazione,
l’avvenuta esecuzione di lavori in realtà non ancora realizzati. Egli,
pertanto, aveva contattato il tecnico comunale, geometra ......, il quale gli aveva
accennato a pressioni ricevute "perché firmasse questo stato di
avanzamento, perché l’impresa aveva bisogno di danaro sennò non si potevano
eseguire i lavori" (pag. 20); il teste precisava che, secondo quanto
appreso dallo stesso ......., e se non ricordava male, le pressioni di cui sopra
provenivano dall’impresa ...... e dai direttori dei lavori. A specifica domanda,
chiariva di aver accertato che i direttori dei lavori erano A, B, D e E,
mentre ingegnere capo era F. Il T1, poi, riferiva che il tecnico comunale gli
aveva detto di aver accertato la falsità a seguito di una indicazione
dell’assessore ...... e di aver acquisito, a seguito della collaborazione del
suindicato ......, "una fotocopia di quel terzo S.A.L. con su una pagina,
rivolta in questo modo, e scritti a penna degli appunti, cioè delle parti che
la ditta avrebbe dovuto togliere da quel 3° S.A.L. perché poi potesse essere
firmato" (pag. 30).
Il teste, inoltre, affermava di aver compiuto, unitamente al tecnico comunale,
un sopralluogo, descritto nel verbale acquisito al fascicolo del dibattimento, e
che egli consultava dietro autorizzazione del Presidente, e di aver riscontrato
di persona delle difformità tra i lavori descritti nel 3° S.A.L. e quelli
effettivamente realizzati a quel momento (5 luglio 1991). In particolare,
l’ispettore di P.S. ricordava che, al momento del sopralluogo, a- il tappeto
di gomma della palestra non era stato montato; b- nei bagni mancavano il wc e le
docce; c- i viali, le aiuole e i giardini non erano stati ultimati; d- la
tinteggiatura interna era stata eseguita solo in parte, mentre quella esterna
non era ancora stata iniziata; e- l’alloggio del custode non era pronto,
essendovi solo l’intonaco; f- le fognature non erano state approntate, così
come l’illuminazione; g- gli infissi erano presenti sul posto, ma non
installati. Dichiarava, inoltre, che i lavori erano in fase di avanzamento e
che, secondo il tecnico comunale, presente anche lui al sopralluogo, i lavori
non eseguiti erano di un importo pari a £ 301.090.000; precisava peraltro di
non aver effettuato personalmente i conteggi.
A specifica domanda del Presidente, il ...... riferiva che erano state presentate
al Comune due versioni del 3° S.A.L. a distanza di due mesi l’una
dall’altra, e che la seconda era stata redatta perché il tecnico comunale si
rifiutava di firmare la prima, in ordine alla quale "l’assessore ai
lavori pubblici, ......, lamentava queste difformità e chiedeva di depennare
alcune voci, e lui stesso segnò sulla pagina del 3° S.A.L. le cose che
bisognava eliminare, tutte le voci, tutti gli importi" (pag. 26 e s.);
inoltre aggiungeva: "in effetti, tra il primo terzo S.A.L. e il secondo
terzo S.A.L., dopo che l’impresa aveva lavorato ancora per due mesi, risultava
una detrazione di tre o quattro milioni: questo è il particolare che ricordo
bene" (pag. 27).
A2- La deposizione del teste T2. Il teste T2, premesso di essere geometra e
titolare di una impresa edile, e di essere stato, all’epoca dei fatti,
assessore ai lavori pubblici, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della
discrasia tra il 3° S.A.L. relativo al completamento delle scuole medie ed i
lavori realmente eseguiti al momento di presentazione dello stesso perché informato dal tecnico comunale
......; quest’ultimo, infatti, recatosi a casa usa
una domenica mattina, gli aveva segnalato che le risultanze contabili del 3°
S.A.L. erano molto vicine all’intero importo dei lavori a base d’asta,
sebbene egli sapesse "per certo che abbisogna di ancora 306 milioni per
completare le opere di sistemazione esterna, le quali non sono state ancora
iniziate" (pag. 36 e seguenti). Nel corso del colloquio, il predetto ...... si era
anche lamentato con il teste di aver ricevuto delle "pressioni", nel
senso che "lo sollecitavano in maniera - diciamo così - pressante"
(pag. 37); pertanto, gli aveva chiesto il suo intervento per risolvere il
problema, dal momento che egli, nella qualità di tecnico comunale, era tenuto a
dare il visto di congruità agli stati di avanzamento, ma non voleva firmare. A
specifiche domande del P.M., il T2 precisava che il ...... gli aveva riferito di
aver ricevuto pressioni per l’apposizione del visto dal solo B, ma non anche
da altre persone, e che i direttori dei lavori erano l’ingegnere A, il
geometra D, il geometra C ed il geometra E, mentre l’ingegnere F aveva
le funzioni di ingegnere capo.
Il teste ha, poi, riferito, che egli effettuò un sopralluogo unitamente al
tecnico comunale ma che aveva notato delle discrasie già dalla lettura del 3°
S.A.L. In particolare, ha segnalato che alla voce ‘scavo’ sono indicati 2798
metri cubi di materiale, ma ciò "significa che quel cortile fosse riempito
di terreno a livello del muro ed io non l’ho mai visto così! C’erano degli
accumuli, ma piccole quantità insomma, sicuramente" (pag. 42); inoltre,
"lo scavo 2798 metri cubi, trasporto rifiuti 5263, cioè al massimo il
trasporto rifiuti poteva essere 2798, perché non trasportiamo rifiuti ... più
terreno di quello che abbiamo cavato!" (pag. 43) Ha aggiunto, inoltre, che,
con riferimento alla contabilizzazione del ferro, mancava il verbale di
pesatura, prescritto dalla legge in ordine al materiale utilizzato per la
costruzione di recinzioni (ringhiere, cancelli, balconi), mentre era
inspiegabile la quantità riconosciuta in ordine alle strutture in cemento
armato e ai ponteggi, poiché "i conteggi contabilizzati superano del
triplo quasi quelli previsti dal progetto e qui davvero la cosa è inspiegabile,
atteso che l’altezza e le dimensioni del manufatto sono rimaste le stesse
previste dal progetto" (pag. 43).
Il T2, quindi, riferiva che "quando in data 13/6/91 ho apposto - diciamo-
questa nota a tergo dell’originale dello stato di avanzamento in presenza e
dell’impresa e della direzione lavori, loro mi dissero che avevano fatto
questa situazione perché in effetti ... "per anticipare un attimino i tempi,
diciamo così, burocratici per l’incasso dei lavori" (pag. 45),
specificando che alla discussione erano presenti il figlio del BBB, un suo
collaboratore, tale geometra ...... da ......, "e poi c’era la direzione
lavori, tutti e quattro" (pag. 45), ma non anche l’ingegnere F.
Nel corso di questo incontro - continua il teste - "io gli chiesi di
ritirare questo stato di avanzamento perché non poteva essere in nessun modo
preso in considerazione perché c’erano queste cose che vi ho detto. Loro,
dopo una lunga discussione, mi chiesero di tenere agli atti lo stato di
avanzamento e di non procedere a nessun tipo di iniziativa - diciamo -
amministrativa, cioè di non dargli seguito in attesa che avrebbero ultimato i
lavori. Io questa intesa concreta, svoltai lo stato di avanzamento e ci scrissi
dietro queste cose dando mandato al tecnico comunale di verificare - poi - nel
merito le discrepanze dove erano" (pag. 46). Questo S.A.L. "rimase
agli atti e poi mi ricordo che successivamente, verso il mese di luglio ...
inizi luglio, 4 o 5 non ricordo la data precisa, arrivò una lettera
dell’impresa dove mi chiedeva di restituirgli questo stato di avanzamento
perché loro dovevano adeguarlo a quella che era l’entità dei lavori eseguiti
a quella data. Infatti, vennero sul Comune, se lo ritirarono che io sappia e
quindi (...) fu ripresentato, mi pare, in data 30 luglio" (pag. 46 e s.).
Infine, il T2, a domanda della Difesa, ha precisato che lo stato di avanzamento
"presentato nel mese di luglio aveva un importo inferiore a quello
presentato nel mese di maggio di 4 o 5 milioni" (pag. 48).
A3-
La deposizione del consulente ......, la sua relazione tecnica ed i relativi
allegati. L’architetto ...... ha riferito di aver espletato una consulenza
tecnica su incarico del P.M. per verificare se i lavori contabilizzati nel 3°
S.A.L. relativo alla scuola media di ...... erano stati effettivamente realizzati.
Ha dichiarato di essersi recato una prima volta sul cantiere in data 11 luglio
1991, constatando che erano in corso i lavori; successivamente era andato sul
Comune, dove aveva acquisito i documenti necessari, e quindi, in data 30 luglio,
aveva proceduto ad una serie di misurazioni che aveva confrontato con quanto
riportato nello stato di avanzamento del 30 maggio 1991, esaminando anche la
contabilità del direttore dei lavori. Nel corso degli accertamenti, inoltre,
aveva rinvenuto alcuni ordini di servizio dell’ingegnere A, il quale, ad
esempio, aveva disposto la rimozione dei piatti doccia, che egli non aveva
trovato al momento del sopralluogo.
Ciò posto, il consulente aveva accertato "un 45 milioni, se non sbaglio,
di lavori contabilizzati e non effettivamente realizzati" (pag. 7), e che,
in particolare, alcuni lavori risultavano contabilizzati come ultimati, sebbene,
al più, potesse inserirsi in contabilità il materiale a piè d’opera. Ha,
poi, aggiunto che l’ingegnere A, anche in presenza degli altri direttori dei
lavori, gli aveva consegnato sul cantiere una nota di lavori per un importo di
£ 183.000.000 non previsti in progetto, ma realmente eseguiti, e che tale nota
era stata da lui allegata alla relazione depositata al P.M.; ha precisato,
quindi, che tali lavori corrispondevano a nuove esigenze amministrative e
normative, ad esempio in materia di sicurezza antincendio.
A domande della Difesa, il ...... ha dichiarato che: a- i lavori alla data del
30 luglio 1991 erano in fase di ultimazione, "forse 10-8 giorni" (pag. 17);
b- per le opere in corso di esecuzione il direttore dei lavori "no, non il
tutto, può contabilizzare per intero quello già apposto totalmente ed una
percentuale, non so, del 50%, il 60%, dipende dal tipo dell’opera, dal
materiale che sta là" (pag. 19); c- erano stati effettivamente realizzati
lavori in più rispetto a quelli previsti, e trattavasi di opere indispensabili;
d- egli aveva quantificato in £ 45.000.000 la differenza tra quanto indicato
nel 3° S.A.L. e quanto realizzato alla data del 30 luglio 1991; e- siccome aveva
visto i lavori in corso a partire dalla data del suo primo sopralluogo
(11-7-1991), egli aveva ipotizzato che, a quella data, i lavori contabilizzati,
ma non ancora realizzati erano di un valore di circa £ 90.000.000, mentre nulla
aveva considerato con riferimento al periodo 30 maggio 1991-11 luglio 1991; f- i
lavori realizzati e non contabilizzati potevano essere autorizzati mediante una
perizia di assestamento, entro certi limiti, che la legge Merloni ha precisato
nella misura del 5%, ma che all’epoca non erano specificamente indicati.
Il ......, infine, su precisa richiesta del Presidente, ha dichiarato di aver
constatato che i lavori erano avanzati nel periodo 11 luglio 1991-30 luglio
1991, poiché "in effetti all’interno stavano ancora tinteggiando,
stavano ancora montando dei pezzi igienici, infatti dalle mie foto si vedono
alcuni pezzi igienici depositati in un vano, e stavano lavorando all’esterno,
diciamo impiantisti, pittori ed il piazzale" (pag. 26 e s.).
La relazione tecnica redatta dall’architetto ......, acquisita ex art. 501
c.p.p.,
oltre che su accordo delle parti, riporta le date e modalità di espletamento
dell’incarico conformemente a quanto dichiarato dal consulente a dibattimento,
e contiene una analitica disamina delle 93 categorie di lavori indicate nel 3°
S.A.L. All’esito di tale dettagliata descrizione, indica tutte le categorie di
lavori non contabilizzabili (pag. 18-23 della relazione); tra queste, le tre
voci più consistenti sono la n. 61, relativa al ‘pavimento in gomma’, la n.
65, relativa agli impianti di riscaldamento, e la n. 89, relativa alle canalette
prefabbricate. Con riferimento alla prima di esse, "il valore della guaina
non apposta alla data del 19-7-1991 ammonta a £ 30.636.480" (pag. 21),
mentre in ordine all’impianto di riscaldamento, mancando l’installazione
della caldaia, presente in cantiere, vengono considerati non contabilizzabili £
8.625.979; relativamente alle canalette prefabbricate, "la quantità
apposta e contabilizzata è pari a 175 in luogo dei 530 ml.
contabilizzati", per cui l’importo non riconosciuto è pari a £
5.005.000 (pag. 23).
Nelle ‘conclusioni’ della relazione, si afferma che i lavori non realizzati
ammontano a £ 67.072.011, ma che tale valore può essere ridotto a £
45.000.000 "volendo considerare che il materiale occorrente per la
realizzazione delle opere è presente in cantiere" (pag. 24); inoltre, si
quantifica l’importo non contabilizzabile al 30 maggio 1991 nella somma di £
90.000.000 "secondo analisi empiriche" (pag. 24). Da ultimo, si
segnala che i lavori non previsti in progetto, non contabilizzati, ma eseguiti,
ammontano a circa £ 180.000.000 e sono relativi ad "opere propedeutiche,
indispensabili e necessarie per l’agibilità dell’edificio scolastico. Erano
soggette, comunque, a regolare perizia di variante da sottoporre
all’approvazione dei competenti organi" (pag. 25).
Tra gli allegati alla relazione di consulenza tecnica, oltre ai verbali di
sopralluogo effettuati l’11, il 12, il 15, il 19 ed il 30 luglio 1991, e a
cinque ordini di servizio del direttore dei lavori all’impresa appaltatrice,
è presente il 3° S.A.L., sul cui frontespizio è riportata un’annotazione a
penna, datata 13-6-1991, nonché, aggiunto come parte integrante di esso, il
certificato di pagamento dell’ingegnere capo. Occorre osservare che il
predetto documento contabile è relativo ai "lavori a tutto il
30-5-1991", mentre il certificato di pagamento è datato 7/6/1991; lo stato
di avanzamento, inoltre, risulta sottoscritto da tutti e quattro i direttori dei
lavori, dall’imprenditore B e vistato dall’ingegnere capo F. Nello
stesso, sono annotati, per ogni singola voce, la "quantità", il
"prezzo" e l’"importo", ma non anche i materiali a piè
d’opera. L’annotazione a penna sopra indicata, poi, segnala la discrasia
della contabilizzazione di voci riportate nel quadro riepilogativo che non
potevano ritenersi eseguite alla data della stessa, e dà disposizione al
tecnico comunale di compiere le conseguenti verifiche in ordine alla contabilità
dei lavori per consentire all’Amministrazione di adottare i provvedimenti
necessari ed opportuni.
A4- La deposizione del teste T3. Il teste T3, tecnico comunale, premesso che i
suoi compiti erano limitati ad una verifica prettamente documentale, ha
dichiarato che, uno o due giorni dopo il deposito del 3° S.A.L. per i lavori di
completamento della scuola media, leggeva un’annotazione redatta
dall’assessore T2 su una serie di lavori contabilizzati, ma che non erano
stati eseguiti; egli, pertanto, in considerazione dell’annotazione di cui
sopra, si era rifiutato di apporre il proprio visto sul documento
amministrativo-contabile. Ha precisato, inoltre, che l’assessore aveva
indicato come non eseguiti il campo di pallacanestro, l’impianto di pubblica
illuminazione, la strada di accesso con aiuole e il piazzale, e che gli aveva
conferito l’incarico di compiere la verifica in ordine alla effettiva
realizzazione di tutte le opere contabilizzate. Ha riferito, poi, di aver
accertato che quanto segnalato corrispondeva a verità e di aver comunicato al
Sindaco di ......i risultati della suddetta verifica, con missiva recante numero
di protocollo comunale n. ...... del 28 giugno 1991.
A seguito di ulteriore domanda del P.M., il T3 ha detto che
successivamente era stato presentato una diversa versione stato di avanzamento,
la quale certificava che alcuni tipi di opere erano stati eliminati attraverso
ordini di servizio del direttore dei lavori, mentre altri lavori erano stati
aggiunti. Ha asserito, quindi che, "siccome tra la prima e la seconda
c’erano delle cancellazioni, degli annullamenti di lavori già contabilizzati,
siccome la contabilizzazione aggiornata e spesso in senso negativo, cioè a
distanza di tempo cioè in effetti i lavori anziché aumentare diminuivano"
(pag. 16), egli aveva segnalato al Comune che o la prima o la seconda versione
del 3° S.A.L. era falsa e che, conseguentemente, dovevano essere sostituiti i
tecnici.
A domanda della Difesa, il teste ha dichiarato che gli accertamenti da lui
compiuti sul posto non erano stati eseguiti congiuntamente agli imputati, e che
il valore globale dei lavori da lui non riconosciuti ammontava a £ 301.000.000;
precisava, peraltro, che tale importo derivava dalla sommatoria di tutti le
categorie di lavori non ancora completati, e non riconoscendo alcunchè in
ordine alle suddette voci. A domanda del P.M., il T3 ha affermato che gli
ordini di servizio redatti dall’ingegnere AAA non avevano data certa perché
non risultavano in alcun modo protocollati, e che i materiali in giacenza non
erano stati contabilizzati in quanto tali, ma come opere complete. Ad ulteriori
domande della Difesa, precisava che probabilmente il materiale necessario per il
completamento di queste opere era presente sul cantiere, che i lavori furono
oggetto di un progetto di variante e che furono integralmente terminati, e che,
all’epoca dei fatti, intercorreva un termine tra i quindici e i trenta giorni
tra la presentazione dello stato di avanzamento ed il pagamento.
A5- La deposizione del teste T4 e la sua relazione tecnica redatta nel corso
del proc. n. 521/93 Mod. 21. L’ingegnere ......, nominato consulente tecnico del
P.M. nell’ambito del proc. n. 521/93 Mod. 21, e citato dalla Difesa quale
teste a discarico, ha riferito di aver ricevuto l’incarico di accertare se,
relativamente alla scuola media di ......, erano stati contabilizzati lavori non
eseguiti, lavori non previsti nel primo contratto, ma necessari, e lavori non
regolarmente autorizzati con richiesta di variante. Ha aggiunto di aver ricevuto
l’incarico il 30 marzo 1993, e di essersi successivamente recato a fare dei
sopralluoghi sul cantiere, verificando che tutti lavori risultavano ultimati,
tranne una stradina di accesso ed alcune sistemazioni inerenti il mancato
completamento dell’impianto di illuminazione, per cui era possibile concludere
che tutti i lavori liquidati erano stati effettivamente eseguiti. A specifiche
domande, il teste precisava che, con riferimento al ferro impiegato, occorre
procedere alla redazione di verbali di pesatura e che, in ordine ai lavori in
via di ultimazione, il direttore dei lavori dovrebbe limitarsi alla situazione
esistente al momento in cui redige la contabilità. Aggiungeva, però, che per
lavori di rilevanza modestissima o insignificante rispetto alla totalità
dell’opera, ad esempio se manca la pitturazione di una stanza o di una parte
della parete, è prassi aggiungere tali opere; ciò perché, se l’impresa in
seguito non realizza quanto indicato, "nello stato di avanzamento
successivo certamente non usufruirebbe più di queste ... non diciamo
agevolazioni, ma attenzioni" (pag. 47). Ad ulteriori domande della Difesa,
l’ing. T4. precisava che le forniture vanno contabilizzate al 50%, e che una
tinteggiatura completata al 95% può essere contabilizzata "come prassi
consolidata, sì. Se però uno vuole attenersi ad un discorso prettamente
giuridico, direi di no. Però - diciamo - lo riteniamo proprio un tipo di
operazione corretta" (pag. 48). Infine, dichiarava di aver accertato che
l’impresa, in data 9 agosto 1991, aveva comunicato al Comune, con missiva
recante numero di protocollo 2016, di aver ultimato la quasi totalità dei
lavori, ivi compresi quelli aggiuntivi prescritti dalla normativa entrata in
vigore dopo l’approvazione del progetto, e, con nota recante numero di
protocollo ......, di aver momentaneamente sospeso i lavori in attesa della
definizione dei lavori di adeguamento.
La relazione tecnica dell’ingegnere T4, acquisita al fascicolo del
dibattimento su consenso delle parti, nel ripercorrere la vicenda amministrativa
inerente lo svolgimento dei lavori inerenti la scuola media di ......, constata
che, nel 1993, le opere contabilizzate risultavano tutte realizzate e che i
lavori previsti, anche a seguito dell’approvazione di una perizia di variante,
erano in fase di definitiva ultimazione; riferisce, inoltre, che non può
giungere ad una ricostruzione precisa dei fatti accaduti nel 1991, se non in
base a considerazioni personali. Precisa, poi, che, tra la prima e la seconda
versione del 3° S.A.L., secondo quanto analizzato in virtù di una dettagliata
relazione della P.S., "l’impresa tra le opere contabilizzate e non
realizzate, e tra quelle contabilizzate in misura superiore rispetto a quelle in
parte eseguite, eccedeva per una somma di £ 75.890.394" (pag. 14); ciò
peraltro non implica attività distrattive da parte dell’impresa, sia perché
i lavori sono stati eseguiti, sia perché la contabilizzazione di lavori non
eseguiti in ‘compensazione’ di quelli eseguiti, ma non contabilizzabili,
perché non ancora approvati dalla P.A. committente, corrisponde in genere ad un
accordo informale tra pubblici amministratori, direttori dei lavori e impresa,
in attesa dell’adozione di una variante. Nella relazione, si segnala, inoltre,
negativamente, il comportamento del geometra T3, specie in considerazione della
circostanza che lo stesso ha espresso un parere non esclusivamente tecnico, ma
anche sul merito dei lavori per i quali è stata presentata richiesta di
variante, che, dapprima avanzata in data 9 agosto 1991 e poi riproposta in data
30 luglio 1992, è stata definitivamente approvata dal CO.RE.CO. il 13 gennaio
1993.
A6- L’esame dell’imputato A. L’imputato A ha dichiarato di essere
stato chiamato dal Comune di ...... nel gennaio 1991 per assumere l’incarico di
direttore lavori in ordine all’ampliamento della scuola media; in quella
occasione, egli aveva fatto presente agli amministratori che erano necessarie
alcune modifiche per rendere l’opera conforme ai nuovi ‘standard’
normativi (ad esempio, in ordine all’impianto elettrico o all’impianto
antincendio), o comunque più sicura in considerazione del luogo di
realizzazione dei lavori (ad esempio, sostituendo il vetro camera con vetro
antisfondamento). Dopo una discussione con gli amministratori, poiché egli
aveva asserito che le modifiche potevano essere eseguite mantenendo i costi
originariamente preventivati, era stato dato il via libero all’esecuzione dei
lavori. Successivamente, tutto era andato avanti tranquillamente, fino alla
presentazione del 3° S.A.L., quando l’ufficio tecnico aveva contestato che i
lavori non erano stati compiutamente effettuati e che l’opera non sarebbe
stata terminata; in realtà, ha osservato il A, l’impresa aveva realizzato
opere per un valore di circa £ 180.000.000, che non erano state contabilizzate
perché occorreva una perizia di variante, la quale poi è stata presentata al
termine dei lavori. L’imputato ha precisato che, all’epoca dei fatti,
"l’impresa poteva accettare di ampliare questi lavori del 20%"
(pag. 9), e che ciò in genere avveniva previo un contatto informale con i
pubblici amministratori, per evitare che, senza l’approvazione di
un’apposita perizia di variante, quanto eseguito in più non venisse
retribuito.
L’ingegnere A ha, poi, aggiunto che l’impresa, non vedendosi approvato il 3°
S.A.L., si fermò, non proseguendo i lavori da giugno fino alla fine di
luglio, chiedendo l’approvazione della perizia di variante; nel frattempo, per
risolvere la controversia, si svolsero diversi incontri anche nel suo studio, ed
emerse che la ‘resistenza’ all’approvazione dello stato di avanzamento
lavori era dovuta, in particolare, alle divergenze in ordine al posizionamento
di una strada di accesso alla scuola, che alcuni volevano in direzione nord-sud
e altri in direzione est-ovest. L’imputato ha inoltre riferito che fu mutata
la versione del 3° S.A.L. per ottenere il pagamento da parte del Comune, e che i
lavori, rimasti sospesi per volontà dell’impresa, furono ultimati in data 7/8
agosto 1991, come da comunicazioni all’ente pubblico recanti numero di
protocollo 2016 e 2017.
A domanda del P.M., l’imputato ha ammesso che alcuni lavori non erano stati
ultimati, "per intenderci dieci mila metri quadrati di intonaco erano stati
fatti ottomilacinquecento" (pag. 14), precisando che "gli stessi
contestati dal CTU presenti all’80% al 90% erano in corso di definizione, non
è che non erano stati realizzati, erano in corso di definizione con materiale
giacente in cantiere, materiale a piè d’opera in effetti" (pag. 18 e
s.), e che, comunque, potevano essere eseguiti in tempi brevissimi e
senz’altro inferiori a quelli necessari per la materiale effettuazione del
pagamento; ha affermato inoltre che la contabilizzazione delle opere, quando il
materiale è presente in cantiere, è rimessa alla discrezionalità del
direttore dei lavori, e che egli ha seguito questa prassi dal 1974. Ad ulteriore
domanda della Pubblica Accusa, la quale gli ha chiesto perché nel caso di
specie non sono state seguite tutte le formalità richieste dalla normativa
vigente in materia di varianti, il A ha risposto che ciò è avvenuto
"per guadagnare tempo" (pag. 16), attese le non brevi procedure
necessarie per l’approvazione di tale tipo di perizia. Ha, quindi, dichiarato
che l’ingegnere capo ha un compito di verifica meramente documentale, ma non
anche di controllo in ordine allo stato di fatto.
A domanda della Difesa, l’ingegnere A ha riferito che i lavori eseguiti ma
non contabilizzati erano stati eseguiti perché indifferibili, e che, alla data
dell’8 agosto tutti i lavori erano stati completati, salvo quelle opere che
dovevano essere oggetto di perizia di variante, la quale, però, per opposizione
del tecnico comunale, è stata approvata solo dopo due anni; all’esito della
suddetta pratica, poi, tutti i lavori sono stati regolarmente pagati.
A domanda del Presidente, l’imputato ha ribadito che tutti i materiali erano
presenti in cantiere, e che, in particolare, con riferimento alla guaina del
campo di pallacanestro "si è verificato uno scollamento parziale della
gomma inserita per cui una parte di essa è stata eliminata, divelta ed è
rimasta in cantiere. Si è ripristinato lo stato inferiore ed in effetti, poi,
si è rimontata la guaina" (pag. 27).
A7- L’esame dell’imputato F. L’imputato F ha dichiarato che il suo
compito, nella veste di ingegnere capo, era quello di procedere ad una verifica
documentale confrontando i libretti di misura, il sommario di contabilità e lo
stato di avanzamento, da un lato, ed il progetto approvato, dall’altro; solo
alla fine dei lavori avrebbe dovuto partecipare alle operazioni di collaudo. Per
questa ragione, è prevista, per ogni stato di avanzamento, la ritenuta del 5%
sull’importo dei lavori, a garanzia dell’Amministrazione, oltre a quella
dello 0,5% con riferimento alla copertura assicurativa degli operai; inoltre,
per lo stesso motivo, il compenso dell’ingegnere capo è pari al 40% di quello
corrisposto al direttore dei lavori. Pertanto, è compito della sola direzione
dei lavori prendere le misure in corso d’opera. L’ingegnere F ha poi detto
che, con riferimento ai lavori di completamento della scuola comunale di......,
egli aveva già vistato il 3° S.A.L., quando è sorta la contestazione da parte
del tecnico comunale; su specifica domanda del suo Difensore, ha dichiarato di
sapere che l’assessore comunale ...... era titolare di un’impresa edile.
A domanda del P.M., l’imputato ha detto che il progetto inerente i lavori in
questione doveva essere aggiornato anche alla luce di nuove normative, come la
legge n. 46/90 in materia di impianti elettrici; ha quindi aggiunto di aver appreso
che alcuni lavori erano stati demoliti e poi rifatti. Infine, ha dichiarato che,
con riferimento al materiale presente sul cantiere, ma non ancora posto in
opera, è prevista una voce apposita, con la quale è possibile contabilizzare
il 50% dello stesso, e che, se, per legge, è possibile riconoscere solo le
opere finite, esiste una prassi corrente la quale permette di contabilizzare le
opere in fase di completamento, in considerazione dei tempi di pagamento della
Cassa Depositi e Prestiti.
A8- Le dichiarazioni al P.M. dell’imputato B. Il B, nel verbale di
interrogatorio al P.M. del 5 dicembre 1991, ha dichiarato che egli non fece alcuna
pressione sul A in ordine alla redazione dello stato di avanzamento lavori, e
che "tutti i lavori contabilizzati nel S.A.L. se non erano completati,
nel giro di poco tempo lo sarebbero stati poiché i materiali c’erano tutti.
Certamente quando in concreto il S.A.L. sarebbe stato liquidato quei lavori,
sarebbero stati, a loro volta, completati".
B- LA VALUTAZIONE DELLE FONTI DI PROVA ED IL RISULTATO RAGGIUNTO.
B1- La posizione degli imputati A, C, D e E: a- la ricostruzione di
sintesi. Questo essendo il materiale probatorio a disposizione del Giudice, deve
ritenersi provato che gli imputati A, C, D e E, nella loro qualità di
direttori dei lavori inerenti il completamento della scuola media di ......, hanno
consapevolmente formato un atto pubblico, e precisamente il 3^ stato di
avanzamento dei suindicati lavori (depositato agli atti del Comune di ...... nei
primi giorni del mese di giugno del 1991), ideologicamente falso nella parte in
cui attesta, mediante la contabilizzazione delle relative quantità,
l’avvenuta ultimazione, alla data del 30 maggio 1991, di opere in realtà non
completate, come il campo di pallacanestro, l’impianto di riscaldamento e le
canalette prefabbricate; il predetto mendacio, tra l’altro idoneo a consentire
illegittimamente, in favore dell’impresa appaltatrice dei lavori, un pagamento
anticipato, non può poi ritenersi innocuo o irrilevante.
b- la natura di atto pubblico dello Stato di Avanzamento Lavori e la sua
riconducibilità agli imputati. In primo luogo, deve precisarsi che il documento
di cui si afferma la falsità è senza dubbio un atto pubblico, diversamente da
quanto ha rilevato la Difesa di C, D e E, la quale ha sostenuto la
qualificazione dello stesso come copia.
Lo stato di avanzamento dei lavori, infatti, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, costituisce atto pubblico, ai fini della sussistenza della
fattispecie di cui all’art. 479 c.p., "perché, se può anche riprodurre
fatti o situazioni rappresentati in altri documenti, comprova e rappresenta un
fatto giuridico nuovo avente propria autonomia e propri effetti giuridici: primo
di essi la possibilità di determinare, attraverso la sua produzione avanti gli
organi competenti, l’emissione del mandato di pagamento relativamente ai
lavori che in esso risultano eseguiti" (così Cass. pen., Sez. VI, 17
gennaio 1972, n. 25, Baietti ed altro; cfr., ancora, nello stesso senso, Cass.
pen., Sez. V, 16 dicembre 1983, n. 10878, ud. 13 ottobre 1983, Manzo, nonché,
implicitamente ma chiaramente, Cass. pen., Sez. V, 21 novembre 1996, n. 9950, ud.
23 settembre 1996, Meloro R.). Nel caso di specie, poi, il documento contabile
di cui si assume la falsità aveva già acquisito un’autonomia esterna,
essendo stato depositato agli atti del Comune, come risulta dalle convergenti
dichiarazioni dei testi T1, T2 e T3, e dell’imputato A, ed essendo stato
persino già vistato dall’ingegnere capo, organo ben distinto dalla direzione
dei lavori (cfr. l’ultima pagina del 3° S.A.L., come rappresentato dalle copie
presenti agli atti del processo, nonché le dichiarazioni dell’imputato F).
Non vi è dubbio, inoltre, che l’atto falso provenga da tutti e quattro i
direttori dei lavori, considerando che sullo stesso sono apposte su ciascun
foglio le sigle manoscritte dei quattro imputati.
c- la falsità ideologica del 3° S.A.L. sotto l’aspetto oggettivo. Deve, poi,
ritenersi che il suindicato stato di avanzamento lavori sia ideologicamente
falso, nella parte in cui, indicando le quantità contabilizza come eseguite una
serie di opere in realtà non ultimate: ciò, infatti, emerge indiscutibilmente
dalle indicazioni dell’architetto ......, consulente tecnico del P.M., del
tecnico comunale ......, e dell’assessore ...... oltre che dalle ammissioni degli
imputati A e B. Deve precisarsi, peraltro, che la Difesa, a tale
ricostruzione ha obiettato due circostanze: a- da un lato, alcune opere non
ultimate erano state in realtà dapprima completate e poi eliminate per
inconvenienti tecnici, come risulta dagli ordini di servizio impartiti
dall’ingegnere A a proposito del campo di pallacanestro e delle docce; b-
dall’altro, i lavori non ultimati erano in via di definizione all’80 o 90%,
che, per il completamento della parte residua era presente in cantiere il
materiale necessario e che lo stesso poteva essere legittimamente
contabilizzato.
Le suddette obiezioni, ad avviso del Collegio giudicante, non appaiono
convincenti. Infatti, con riguardo alla pretesa eliminazione di lavori già
effettuati mediante ordini di servizio emessi dall’ingegnere A, premesso che
gli stessi sono privi di data certa perché non protocollati, deve osservarsi
che, se ciò è avvenuto prima del 7 giugno 1991, giorno indicato nel S.A.L.
come data di realizzazione delle opere, quest’ultimo documento è falso in
quanto riporta opere non realizzate, perché eliminate. Se ciò è avvenuto dopo
tale giorno (così risulta per i lavori inerenti la sostituzione dei piatti
doccia e il campo di pallacanestro, in ordine ai quali il provvedimento è
datato 25 giugno 1991), siccome già erano sorte contestazioni con il Comune in
ordine alla regolare ed effettiva esecuzione dei lavori (la data con la quale
l’assessore ...... segnala il mancato compimento delle opere è il 13 giugno
1991),
sembra del tutto inverosimile che i direttori dei lavori non abbiano
formalizzato tale circostanza, la quale obiettivamente determinava un incremento
dell’entità delle contestazioni.
Vi è di più: l’imputato A, nel corso dell’esame, ha ripetutamente
dichiarato che l’impresa, una volta sorto il contrasto con il Comune per
l’approvazione del 3° S.A.L., era rimasta "oziosa", e non aveva più
portato avanti i lavori fino a metà luglio. Ora, la suddetta affermazione
appare del tutto inconciliabile con l’attività di esecuzione, in data 25
giugno 1991 o immediatamente successiva, di un ordine di servizio che interessa più
categorie di lavori, tanto più che il pavimento della palestra e le docce
risultavano non installate già in occasione del sopralluogo della Polizia del 5
luglio 1991, come emerge anche dalla deposizione del teste ......, oltre che in
occasione degli accessi dell’11 e del 30 luglio 1991 da parte
dell’architetto .......
Quanto, poi, alla possibilità di contabilizzare come completate opere ultimate
all’80 o 90%, ciò deve ritenersi escluso dalla chiara indicazione dell’art.
34 del D.P.R. del 16 luglio 1962 n. 1063, il quale consente esclusivamente la
contabilizzazione del 50% dei manufatti a piè d’opera, e sempre che si tratti
di manufatti il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la messa
in opera. A tal uopo, il richiamo ad una diffusa prassi di contabilizzazione di
opere in corso di realizzazione non vale in alcun modo ad escludere la falsità
dello stato di avanzamento così redatto: in primo luogo, se si volesse
ammettere la possibilità di contabilizzare i lavori senza tenere conto della
suddetta partita di conto, verrebbe meno ogni parametro certo, e la definizione
della contabilità sarebbe rimessa ad un’ampia discrezionalità del direttore
dei lavori: si consideri, infatti, e a titolo meramente esemplificativo, che se,
per l’imputato AAA era possibile contabilizzare lavori ultimati all’80 o
90%, per l’ingegnere ...... la prassi consentirebbe di riconoscere come definita
una tinteggiatura completata, invece, al 95%. In secondo luogo, e tale
circostanza appare insuperabile, la voce "materiali giacenti in cantiere" è
espressamente indicata nel certificato di pagamento allegato al documento
contabile mendace, e reca un importo pari a £ 0.
In generale, inoltre, si consideri che i lavori, secondo le allegazioni degli
imputati, supportate dagli accertamenti dell’ingegnere ......, sono terminati
l’8 o il 9 agosto 1991, e che gli stessi, nel periodo 11 luglio-30 luglio
1991, sono certamente avanzati, secondo quanto constatato dall’architetto
.......
Ancora, se, come afferma il consulente tecnico del P.M., non smentito da
nessuno, i lavori, alla data del 30 luglio 1991, anche riconosciuto il materiale a piè
d’opera, erano stati contabilizzati in più per un valore di circa £
45.000.000, e se gli stessi sono stati ultimati alla data dell’8 o del
9-8-1991, è ragionevole ritenere che le opere realizzate nel periodo intercorso
tra il 12 ed il 30-7-1991 non sono di modestissima rilevanza (il ......, nel
verbale di sopralluogo del 15 luglio 1991, ha annotato: "i lavori sono in corso
di avanzamento e si sta procedendo ad alta velocità in modo da modificare lo
stato dei luoghi in ogni istante").
Da ultimo, appaiono certamente significative, almeno sotto il profilo della
sussistenza oggettiva del fatto, le seguenti circostanze: a- la versione del 3°
S.A.L. depositata agli inizi di giugno 1991 è stata sostituita nel mese di
luglio con altra versione; b- la seconda versione recava un importo complessivo
inferiore di circa £ 4.000.000 a quello precedente.
d- la colpevolezza degli imputati. Accertata l’esistenza materiale della
falsità ideologica del 3° S.A.L., deve ritenersi provata anche la
consapevolezza del mendacio da parte dei direttori dei lavori. Infatti, a
prescindere dal rilievo che lo stato di avanzamento dei lavori è un documento
redatto dal direttore dei lavori previa una sua diretta verifica degli stessi (cfr.
art. 47, 48, 52 e 58 del R.D. n. 350/1895), un preciso elemento a carico dei
quattro imputati riconosciuti colpevoli nella presente sentenza è dato dalle
dichiarazioni dell’assessore ......, il quale ha riferito che gli imputati, in
occasione delle contestazioni da lui mosse il 13 giugno 1991, dapprima giustificarono
lo stato di avanzamento con la necessità di anticipare i tempi per i pagamenti,
e, poi, gli dissero di tenerlo comunque agli atti, in attesa che i lavori
venissero ultimati. Si può, inoltre, aggiungere, a carico dell’imputato A,
che lo stesso ha ammesso di aver contabilizzato come ultimate opere in corso di
definizione e completate all’80 o 90%.
Ciò premesso, non possono condividersi le argomentazioni difensive, le quali
hanno indicato nella realizzazione di altre opere non contabilizzate per un
valore di £ 183.000.000, ed ancora nella prassi, degli elementi idonei ad
escludere quanto meno l’elemento psicologico. Infatti, posto che i predetti
lavori per £ 183.000.000 non potevano essere contabilizzati ‘ex lege’,
poiché non (ancora) previsti, costituisce principio consolidato in
giurisprudenza l’affermazione per cui "in tema di falsità ideologica in
atto pubblico, l’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire
nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, non essendo
richiesto né l’animus nocendi, né l’animus decipiendi, in quanto il
delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza
l’intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia
accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno" (così Cass.
pen., Sez. V, 10 febbraio 199, dep. 8 aprile 1999, n. 4385, Bellacca; cfr.,
inoltre tra le tante, Cass. pen., Sez. VI, 22 marzo 1995, n. 3052, ud. 7
dicembre 1994, Ventura, Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 1991, Galluzzo, Cass.
pen., Sez. VI, 29 settembre 1988, n. 9556, ud. 24 maggio 1988, Di Censo, Cass.
pen., 17 ottobre 1980, Comastri, Cass. pen., 2 febbraio 1978, Togni, Cass. pen.,
4 luglio 1967, Callegari), o "con la consapevolezza della sua innocuità"
(così Cass. pen., 26 novembre 1987, Destro).
e- la non irrilevanza e la non innocuità del falso commesso dagli imputati. Da
ultimo, occorre esaminare la tesi dell’innocuità o dell’irrilevanza del
fatto commesso dagli imputati, in virtù delle argomentazioni sopra riferite in
ordine alla totale assenza di danno per la Pubblica Amministrazione.
Deve osservarsi, infatti, che nei delitti di falso l’oggetto giuridico del
reato tutela la specifica attitudine dell’atto a ‘creare’ certezza nei
traffici giuridici, e, di conseguenza, l’affidamento della generalità delle
persone circa la veridicità di quanto in esso rappresentato. Occorre perciò
escludersi, in mancanza di un diverso inciso normativo (come ad esempio accade
in tema di uso di una scrittura privata falsa, che lo stesso art. 489 c.p.
significativamente differenzia dall’uso di un altro tipo di atto falso), la
rilevanza della lesione di interessi ulteriori e diversi, come ad esempio il
patrimonio della P.A. In questo senso, del resto, è esplicitamente orientata la
recente decisione della Suprema Corte allegata dal P.M. in udienza, secondo cui
il pubblico ufficiale che, sottoscrivendo uno stato di avanzamento lavori
eseguiti nell’ambito di un appalto pubblico, attesti falsamente una
circostanza risponde del delitto di cui all’art. 479 c.p. "anche se da
tale falsa attestazione non sia derivato in concreto alcun danno per
l’amministrazione" (Cass. pen., Sez. V, 21 novembre 1996, n. 9950, ud. 23
settembre 1996, Meloro R.). E’ doveroso segnalare che la Difesa degli imputati
ha osservato come nel caso affrontato dalla Suprema Corte si faceva riferimento
alla circostanza che la falsa attestazione riguardava lavori già realizzati in
precedenza da altra ditta e indipendentemente dall’appalto in essere; si può,
però, osservare che tale circostanza non muta i termini della questione, poiché
la stessa è stata affrontata proprio avuto riguardo alla concreta assenza di
danno per la P.A.
Premessi i rilievi di cui sopra, deve poi aggiungersi che il falso commesso
nella vicenda in esame aveva una finalità pratica non propriamente conforme
alla legge: il teste ...... ha significativamente riferito che, quando, in data
13 giugno 1991, contestò ai direttori dei lavori e all’imprenditore la falsa
contabilizzazione di alcuni lavori, gli stessi replicarono che avevano agito così
"per anticipare un attimino i tempi". In sostanza, l’impresa
appaltatrice ha visto formare in suo favore uno stato di avanzamento lavori e un
certificato di pagamento in acconto in anticipo sui tempi previsti dalla
normativa vigente (cfr., in particolare, l’art. 34, comma 1, del D.P.R. n.
1063/1962, e l’art. 58, comma 1, del R.D. n. 350/1895, i quali presuppongono
entrambi l’avvenuta esecuzione dei lavori attestati nello stato di
avanzamento), e ciò le avrebbe consentito, se non fossero intervenuti il
tecnico ...... e l’assessore ......, di ottenere il pagamento previsto in tempi più
brevi di quelli necessari nel caso di rispetto delle procedure richieste ‘ex
lege’; non si dimentichi, inoltre, che il vantaggio è significativo,
considerato che il certificato di pagamento è del 7 giugno 1991, mentre i relativi
lavori risultano ultimati solo l’8 o il 9 agosto 1991, e che anche volendo
ritenere il cantiere ‘ozioso’ fino all’11 luglio 1991, da questa data i
lavori sono proseguiti ininterrottamente per un mese prima di coprire
l’importo contabilizzato.
f- l’assorbimento della contestazione di cui sub B) in quella di cui sub A).
Alla luce di tale ultima considerazione, essendo il vantaggio procurato
all’impresa una conseguenza della falsa contabilizzazione dei lavori, deve
ritenersi che la condotta contestata sub B) vada riqualificata, a seguito della
riforma disposta dalla legge n. 234/1997, nella fattispecie di cui agli articoli 56 e
323 c.p., e venga inoltre assorbita in quella di cui al capo A), in
considerazione dell’inciso di apertura della disposizione normativa relativa
all’abuso di ufficio. L’applicazione dell’istituto dell’assorbimento,
poi, escludendo la duplicità di reati, esclude la necessità di compiere
accertamenti in ordine alla prescrizione.
B2- La posizione dell’imputato F. A diverse conclusioni rispetto ai quattro
imputati di cui sopra, deve pervenirsi nei confronti di F. Quest’ultimo,
infatti, nella sua qualità di direttore dei lavori (rectius: ingegnere capo
- n.d.r.) , non era tenuto a compiere
alcuna attività in ordine alla redazione degli stati di avanzamento lavori, che
erano di competenza della direzione lavori (cfr. il chiarissimo testo
dell’art. 58 R.D. n. 350/1895, oltre le dichiarazioni del coimputato A),
avendo esclusivamente il compito di mera verifica documentale circa la
corrispondenza tra i lavori attestati come eseguiti dai direttori dei lavori ed
il progetto approvato dal Comune di .......
Rilevata l’estraneità dell’ingegnere F alla redazione dell’atto
mendace, deve anche escludersi che lo stesso abbia compiuto attività
intenzionalmente diretta a favorire l’impresa ...... mediante l’apposizione del
visto sullo stato di avanzamento lavori falsificato ed il rilascio del
certificato di pagamento: l’emissione di quest’ultimo era atto dovuto, una
volta verificato che i lavori indicati come eseguiti nel documento contabile
redatto dai direttori dei lavori corrispondevano a quelli approvati dagli organi
comunali. Inoltre, non risulta che egli sia intervenuto in qualche modo per
influenzare l’andamento del procedimento amministrativo determinato dalla
presentazione del 3° S.A.L.: lo stesso assessore Della Corte, nel deporre sul
colloquio avuto con gli interessati dopo la presentazione della prima versione
del 3° S.A.L., ha affermato chiaramente che allo stesso non partecipò
l’ingegnere F, a differenza dei quattro direttori dei lavori e del figlio di
B. L’imputato ‘de quo’, pertanto, deve essere mandato assolto da
entrambe le imputazioni addebitategli per non aver commesso il fatto.
B3- La posizione dell’imputato B. Passando ad esaminare la posizione di B,
non risulta dagli atti l’"evidenza" richiesta dall’art. 129 c.p.p.
per pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito; pertanto, nei suoi
confronti deve essere emessa sentenza di non doversi procedere essendo estinto
il reato per morte dell’imputato.
C- LE PENE IRROGATE.
Affermata la responsabilità degli imputati A, C, D e E nei limiti sopra
precisati, ai suddetti vanno riconosciute le circostanze attenuanti generiche,
considerata la modesta gravità dei fatti loro ascritti: è a questo proposito,
infatti, che assumono rilevanza tutte le argomentazioni svolte dalla Difesa in
ordine alla pretesa innocuità del fatto; per lo stesso motivo, inoltre, le
menzionate attenuanti devono ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante di
cui all’art. 112, n.1, c.p. Siccome, poi, gli imputati A, E, e C sono
incensurati e lo D ha precedenti esclusivamente per reati attualmente
depenalizzati, equa appare la condanna degli stessi alla pena di mesi otto di
reclusione.
La presente condanna, inoltre, essendo relativa ad un delitto commesso con
l’abuso dei poteri e la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o comunque ad un pubblico servizio, importa nei confronti dei quattro
imputati di cui sopra, ex articoli 31, 37 e 28 c.p., la pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni uno.
Consegue, ancora, alle statuizioni di cui sopra, la condanna dei imputati appena
indicati al pagamento delle spese processuali.
Peraltro, sussistono per tutti i condannati i presupposti per la concessione
della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione
della condanna: con particolare riguardo alla posizione dello D, occorre
osservare che, annoverando lo stesso esclusivamente precedenti per reati
depenalizzati, delle condanne ad essi relative non deve tenersi conto ai fini
del diniego della sospensione condizionale della pena, in quanto "tra gli
effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di ‘abolitio
criminis’ va compreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del
beneficio della sospensione condizionale della pena" (così Cass. pen.,
Sez. I, 20 gennaio 1988, n. 726, ud. 24 settembre 1987, Romano).
Atteso il numero delle parti, la gravità delle imputazioni e la pluralità
delle argomentazioni da esaminare, si fissa in giorni novanta il termine per il
deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letti gli articoli 533 e 535 c.p.p. dichiara A, C, D e E colpevoli del reato ascritto sub A), ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 479 c.p., previo assorbimento nello stesso del reato ascritto sub B), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, li condanna alla pena di mesi otto di reclusione.
Condanna altresì gli imputati alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni uno.
Pena sospesa e
beneficio della non menzione.
Letto l’art.
531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di B, essendo estinti
i reati per morte dell’imputato.
Letto l’ art.
530 c.p.p. assolve F dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
Fissa in giorni
novanta il termine per il deposito della motivazione.
S. Maria C. V., 21 luglio 2000.