LAVORI PUBBLICI - 010
T.A.R. Calabria - Sez. staccata di
Reggio C. - 27-28 ottobre 1999, n. 1376
(Presidente Ravalli; Rel. Criscenti - Cosmar s.r.l. e altri contro Edis
Calabria)
Appalto - Appalti pubblici - Gara - Autocertificazioni attestanti il possesso dei
requisiti e condizioni per la partecipazione - L'autentificazione di firma dei
dichiaranti non è obbligatoria.
(legge 4 gennaio 1968 n. 15, articoli 2,3 e 4; legge15 maggio 1997, n. 127, articolo 3;
legge 16 giugno 1998, n. 191, articolo 2, comma 11; d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)
(omissis)
FATTO
Con ricorso notificato in data 30 settembre e 4 ottobre 1999, le società
C., T. e C. chiedono lannullamento dei provvedimenti di aggiudicazione,
provvisoria e definitiva, dei lavori di realizzazione di residenze per studenti
universitari e relativi servizi, dellimporto a base dasta di Lire
14.284.667.000 disposto a favore della costituenda associazione tra le imprese C. e
C..
Deducono a sostegno del proprio gravame che le imprese aggiudicatarie dovevano essere
escluse dalla gara, in quanto avevano presentato le dichiarazioni richieste dalla lettera
di gara ai punti B), inerenti lassenza di misure di prevenzione, F), sostitutiva del
certificato del casellario giudiziale, G), sostitutiva dei certificati dei carichi
pendenti ed H), sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle imprese e
contenente pure lattestazione circa linsussistenza di procedure fallimentari,
in modo non conforme alla disciplina degli articoli
4, 20, 26 della legge n. 15 del 1968, così come
prescritto dalla stessa lettera di gara a pena di esclusione, e cioè senza
lautenticazione della sottoscrizione.
Si costituisce lente appaltante, assumendo la legittimità del proprio operato per
le ragioni già esplicitate dalla Commissione nella seduta del 29 luglio 1999, ossia
rilevando che lespressione utilizzata nella lettera di gara, secondo cui le
dichiarazioni in questione devono essere rese ai sensi degli articoli 4, 20, 26
della legge n. 15 del 1968, può essere interpretata in modo tale da fare ritenere
conformi alla lettera di gara anche le dichiarazioni che siano rese ai sensi delle
successive modifiche legislative di tali disposizioni, quali le c.d. leggi
Bassanini.
Si costituisce anche la controinteressata CHIODI, in proprio e nella qualità di
capogruppo dellassociazione aggiudicataria dei lavori, resistendo con articolate
argomentazioni e proponendo anche ricorso incidentale, ritualmente notificato.
Alludienza camerale del 23 ottobre 1999 veniva discussa la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene di poter definire immediatamente il giudizio nel
merito con motivazione in forma abbreviata, secondo quanto prescritto dallarticolo 19 legge 23 maggio 1997, n. 135.
Il ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
Il rinvio operato dalla lettera di gara alle norme della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
segnatamente agli articoli 4, 20, 26,
deve intendersi come un richiamo indicativo (e non puntuale e tassativo) alle disposizioni
sulla produzione di documenti e alla pubblica amministrazione, necessariamente contenente
un rinvio dinamico al quadro complessivo della normativa sulla semplificazione
dellattività amministrativa.
Se così non fosse, infatti, da un lato non si capirebbe il rinvio allarticolo 4, che
si occupa solo della dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, laddove
invece lautocertificazione viene ammessa dalla committente per fatti o situazioni
che, ai sensi della legge n. 15 del 1968 non sono oggetto di atti di notorietà, quale
liscrizione in albi, di cui infatti si occupa il precedente articolo 2 legge n. 15 del 1968 sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, o le certificazioni del casellario, da
ricomprendere piuttosto nella disciplina dellarticolo 3 sulle dichiarazioni
temporaneamente sostitutive.
Dallaltro, poiché il generale obbligo di autenticazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà è sicuramente venuto meno, anche
nella materia che qui ci occupa, a seguito dellentrata in vigore della legge n. 127 del 1997 e della legge n. 191 del 1998 (come chiarito dalle
circolari Miacel 14/98 e 2/99) una siffatta prescrizione, se interpretata nel senso che la
mancanza di autenticazione debba condurre allesclusione dellofferente si
porrebbe su un piano di rigido formalismo, assolutamente in contrasto con la
giurisprudenza decisamente prevalente in materia, cui il Collegio non ha ragione di
discostarsi, che afferma la necessità di interpretare le clausole del bando ispirandosi
al canone della più ampia partecipazione, e cioè nel senso più favorevole ai
destinatari e meno favorevole alle formalità inutili, privilegiando sempre
interpretazioni della normativa concorsuale che, anziché sancirne tout court
lillegittimità, ne assicurino la conformità ai principi dellordinamento
(Cons. St., VI, 22 maggio 1998, n. 801; Cons. St., IV, 4 marzo 1998, n. 226; T.A.R. Reggio
Calabria, 11 gennaio 1997, n. 7; espressamente sulla illegittimità di un provvedimento di
esclusione da una gara per omessa autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà o di certificazioni, T.A.R. Marche, 26 febbraio 1999, n.
176).
Né quanto fin qui sostenuto sembra superabile con lassunto della non rilevanza
penale delle dichiarazioni senza lammonizione da parte del pubblico ufficiale sulle
responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, in primo luogo perché il predetto
elemento dellammonizione da parte del pubblico ufficiale è estraneo alla vicenda
concorsuale, tanto che più volte la giurisprudenza ha affermato il principio che la
mancata menzione dellammonizione non vizia lautenticazione (vedasi T.A.R.
Sicilia, 28 gennaio 1998, n. 73; T.A.R. Sardegna 16 gennaio 1998, n. 39) e secondariamente
perché la condotta tenuta dal dichiarante, ove si accerti che quanto dichiarato non
risponde a verità, non sarebbe certamente immune da conseguenze penali.
Daltronde, anche a voler interpretare in modo letterale le più
volte richiamate norme della lettera di gara la conseguenza non sembra possa essere quella
invocata dalle ricorrenti, e cioè lesclusione delle imprese CHIODI e CISE, ma
piuttosto linvito alla regolarizzazione della dichiarazione incompleta, che non
avrebbe violato la par condicio fra i concorrenti, in quanto non incidente sul contenuto
della dichiarazione, e che certamente lEDIS avrebbe potuto disporre come correttivo
alleccessivo rigore delle forme, applicabile anche nelle ipotesi in cui il bando le
prescriva a pena di esclusione (cfr., sulla regolarizzazione proprio con riferimento al
caso di omessa autenticazione, Cons. St., VI, 30 gennaio 1998, n. 120 che ha confermato
T.A.R. Reggio Calabria, 3 gennaio 1997, n. 1).
Linfondatezza del ricorso principale esenta ovviamente il Collegio dallesame
di quello proposto in via incidentale.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese
della lite.
P.Q.M.
Visto larticolo 19 legge n. 135 del 1997 il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1428/99 R.G. lo respinge