LAVORI PUBBLICI - 008
CORTE DEI CONTI (Sez. Giur. Abruzzo) - 18 novembre 1999, n. 1119/99/EL (Pres. Minerva - rel. Pozzato - P.m. Di Stefano)
Giudizio di responsabilità - Danno erariale indiretto - Decorrenza della prescrizione dalla data di effettiva erogazione di somme di denaro da parte dell'Ente pubblico - Espropriazione per p.u. - Risarcimento del danno per intervenuta accessione invertita - Colpa grave del sindaco per omessa vigilanza e contestuale comportamento incurante dell'interesse pubblico - Addebito di una sola parte del danno erariale.
Se la p.a. ha consumato il potere per l’esercizio legittimo dell'azione autoritativa, si concreta la reviviscenza del diritto di proprietà dell’originario espropriando, e sorge a favore di questi il diritto al risarcimento del danno.
L'omessa vigilanza del corretto funzionamento degli uffici comunali costituisce comportamento illecito da parte del Sindaco.
Costituisce danno erariale la reintegrazione del patrimonio degli originari proprietari e il pagamento delle spese legali e di giustizia poste a carico dellla p.a.; danno che non si sarebbe prodotto se il procedimento espropriativo si fosse svolto e condotto secondo gli schemi e i termini prefissati dalla normativa.
Le gravi omissioni di vigilanza ascrivibili al Sindaco costituiscono grave e colpevole negligenza, concretantesi nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri e noncuranza degli interessi pubblici amministrati.
Le concorrenti responsabilità del Segretario comunale, in seguito deceduto, non valgono a configurare la scusabilità del Sindaco, bensì a ridurre l’importo del danno a quest’ultimo addebitabile.

FATTO
(omissis)

DIRITTO

La pretesa attorea è meritevole di parziale accoglimento.

Vanno in primo luogo disattese le eccezioni che le parti convenute hanno sollevato in materia di prescrizione. Fondamentalmente il rappresentante del Pubblico Ministero ha, all’odierna udienza, fatto rilevare che, nella fattispecie in esame, avente ad oggetto un danno erariale c.d. indiretto, la prescrizione non può che decorrere dal momento dell’effettiva erogazione costituente danno erariale.
Poiché secondo il consolidato orientamento del giudice contabile (per tutte, cfr. sez. Veneto, sentenza n. 611 del 4.8.1998) il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui, con il pagamento (delibere giuntali n. 430, 431 e 432 in data 31.12.1996), si è concretizzato l’evento dannoso, l’atto di citazione risulta tempestivo e l’eccezione va respinta.

Nel merito osserva il Collegio che, nel quadro del procedimento espropriativo, è riconosciuto dalla legge all’espropriato il diritto al pagamento di un’indennità, volta a ristorare la perdita sofferta del diritto di proprietà. Lo schema normativo disciplina il procedimento con la determinazione di precisi termini e precise scadenze.
In questo contesto, l’occupazione del bene da parte dell’Amministrazione, effettuata nell’esercizio legittimo di un potere autoritativo, è strettamente e temporalmente collegata alla definizione del procedimento espropriativo, di guisa che, qualora all’occupazione non si saldi, in un determinato lasso di tempo, la determinazione dell’indennità di esproprio e l’emissione del decreto di espropriazione, l’architettura giuridica predisposta dall’Amministrazione decade e crolla.
Inoltre, ciò che più importa alle nostre finalità, la legittimità dell’esercizio del potere autoritativo degrada ad illegittimità, da un canto consumando il potere e, dall’altro, provocando la reviviscenza del diritto di proprietà dell’originario espropriando, ovvero il sorgere del diritto al risarcimento del danno.
Alla lesione del diritto di proprietà si accompagna pertanto non più l’indennità, intesa a costituire un semplice riparo dalla perdita, ma il risarcimento del danno, volto a una integrale copertura dell’intero pregiudizio cagionato, riguardando non solo il danno emergente, ma financo il lucro cessante.
Nella fattispecie che viene in esame, il Comune di Controguerra, occupati i terreni di cui in parte narrativa, ha lasciato che infruttuosamente decorresse il periodo massimo sancito dal decreto di occupazione emanato dal Presidente della Giunta Regionale, senza che venisse perfezionata la procedura di esproprio con la determinazione dell’indennità e l’emissione del decreto di esproprio.

A tale inerzia corrispondeva tuttavia un’alacre attività sull’immobile occupato, di talché con lo spirare del periodo di legittima occupazione non si poteva procedere alla restituzione dell’immobile, essendosi verificata una irreversibile trasformazione del bene, riconducibile alla c.d. “accessione invertita”, in virtù della quale si determina l’estinzione della proprietà dell’immobile con riguardo all’originario espropriando e il sorgere del diritto al risarcimento dei danni.
Il comportamento illecito – concretantesi in particolare nella omessa vigilanza del corretto funzionamento dei competenti uffici comunali, particolarmente grave, stanti le ridotte dimensioni del Comune di Controguerra – del Sindaco ing. N. (non potendosi sottacere peraltro le responsabilità gravanti sul deceduto Segretario comunale sig.ra R. M. G., nell’acquisire l’immobile e nel portare a compimento l’opera pubblica) ha cagionato, pertanto, un danno al Pubblico Erario, consistente nella totale reintegrazione del patrimonio degli originari proprietari e nel pagamento delle spese legali e di giustizia, che non si sarebbe prodotto laddove il procedimento espropriativo si fosse svolto e fosse stato condotto secondo gli schemi e i termini, in particolar modo temporali ex art. 20 della legge n. 865 del 1971, prefissati dalla normativa.
Il danno all’Erario ha avuto attuale presupposto con l’avvenuta consumazione del potere di espropriazione, che ha comportato, nell’impossibilità del ripristino, un diverso e maggiore esborso a parziale soddisfacimento delle ragioni e dei pregiudizi sofferti dalla parte attrice proprietaria dell’immobile, nonché la necessità di munirsi dell’onerosa opera di assistenza legale (a copertura delle proprie spese legali il Comune di Controguerra aveva disposto – come specificato in narrativa, con le citate delibere n. 430, 431 e 432 - l’erogazione di complessive lire 18.660.300).

La causa delle dannose erogazioni è da rinvenirsi nella mancata o insufficiente cura del procedimento espropriativo nel periodo intercorrente tra l’occupazione dei terreni e il termine finale per il perfezionamento del procedimento.
Le gravi omissioni verificatesi – ascrivibili al Sindaco sig. N. –non possono essere attribuite a particolari difficoltà ma alla grave e colpevole negligenza, concretantesi nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa ostensiva attraverso un comportamento improntato alla massima noncuranza degli interessi pubblici.
Non possono rilevare nella specie, sotto il profilo soggettivo della colpa, l’incertezza dei provvedimenti legislativi intervenuti a seguito della sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale (cfr. Corte dei conti , sez. II – centr. D’appello, 7.8.1995, n. 23/A; Sez. giur. Calabria, n. 15 del 5.4.1994); non possono pertanto avere ingresso le presunte esimenti, evidenziate dall’avv. Scarpantoni in sede di memoria di costituzione, riguardanti:
1. la corretta completa definizione delle procedure espropriative di competenza del Comune. E’, infatti, d’uopo rilevare che risulta, al contrario, che gli adempimenti finali e conclusivi del procedimento di competenza del Comune non furono adottati (offerte formali e deposito delle indennità di esproprio; trasmissione integrale degli atti alla Presidenza della Regione per l’emanazione del decreto di esproprio);
2. l’esclusiva ascrizione del mancato espletamento delle procedure espropriative al (deceduto) segretario comunale in carica durante l’illegittima occupazione dei fondi in questione, sig.ra R. M. G.

Sul punto, pur non potendosi accedere alle prospettazioni di parte convenuta, rileva il Collegio che le responsabilità gravanti sull’allora Segretario comunale valgono non già a configurare la scusabilità del Sindaco, ma a ridurre l’importo del danno a quest’ultimo addossabile.
Le ridottissime dimensioni dell’apparato burocratico del Comune di Controguerra (addirittura privo, fino al 1993, di un responsabile dell’Ufficio tecnico; cfr. relazione prot. 2607 in data 25 maggio 1998 del Segretario comunale) inducono il Collegio a ritenere che, ferme le responsabilità dell’ex Segretario Comunale per la diretta gestione delle procedure espropriative, di chiara rilevanza finanziaria, le gravi irregolarità di queste ultime non potevano in alcun modo passare inosservate dal Sindaco, se non per comportamenti talmente colpevoli da potere integrare la cosiddetta colpa con previsione.
Risulta assolutamente chiaro che, nel caso di specie, il complesso degli uffici preposti al regolare espletamento delle procedure espropriative in questione mancò di funzionare, senza che il vertice politico (rappresentato dall’odierno convenuto) azionasse, neppure indirettamente, i propri poteri sostitutivi e di indirizzo.
L’evento lesivo, tenuto peraltro conto che la Procura procedente non ha potuto (a causa del decesso) evocare in giudizio l’ex Segretario Comunale sig.ra R. (cui incombeva la responsabilità diretta del fruttuoso espletamento delle procedure espropriative in questione), va quindi addebitato, sotto il profilo della omessa vigilanza, al Sindaco di Controguerra, in quanto titolare di specifici poteri di direzione, coordinamento ed impulso dell’organizzazione amministrativa e tecnica comunale.
Rileva peraltro questo Collegio che le attività svolte dal sig. N. al fine di agevolare la conclusione di accordi transattivi valsero a ridurre l’esborso delle casse comunali (esposte, nel caso di vittorioso esito dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, all'integrale soddisfacimento dei pregiudizi subìti); va tenuto altresì conto che l’art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, così come integrato e modificato dalla legge di conversione n. 639 del 1996, impone che nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione in relazione al comportamento dei soggetti convenuti.

L’esame degli atti processuale evidenzia che gli importi corrisposti, come sorte capitale, in esito alla transazione tra il Comune e i soggetti illecitamente pregiudicati dall’illegittima occupazione, sono comunque inferiori al valore di mercato dei fondi in questione: il disposto del succitato art. 3 del decreto legge n. 543 del 1996 consente, pertanto, di non addossare al convenuto sig. N. la differenza fra quanto ipoteticamente il Comune avrebbe pagato a titolo di indennità espropriativa e quanto corrisposto a titolo di quota capitale a seguito delle delibere giuntali 430, 431 e 432.
Interamente prive di pregio risultano, peraltro, le argomentazioni difensive svolte in sede conclusioni scritte dall’avv. Scarpantoni in ordine alle non imputabilità delle spese legali e di giustizia (ammontanti per le controparti, cfr. delibere giuntali più volte richiamate, a lire 3.500.000 più 4.400.000; per il Comune di Controguerra, a lire 6.220.099 x 3), atteso che esse conseguono esclusivamente, in assenza di qualsivoglia vantaggio da parte del Comune di Controguerra, a seguito di molteplici inadempimenti agli obblighi di legge relativi al perfezionamento dell’espropriazione di cui è questione, comportanti a loro volta l’esposizione ad azione giudiziaria in sede civile (eventualmente vittoriosa).

Tenuto conto, pertanto, dell’unicità (pur essendo sussistito un altro soggetto imputabile) del soggetto chiamato in giudizio dalla Procura procedente, e della parte di danno erariale - consistente secondo la Procura procedente negli importi erogati dal Comune di Controguerra a titolo di risarcimento, spese legali e di giustizia – al Sindaco addebitabile in virtù di comportamenti gravemente colpevoli, ritiene il Collegio che al signor N. vada addossata parte del danno erariale prodottosi, valutabile in lire 5.000.000 (cinque milioni) più interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo CONDANNA  al pagamento in favore del Comune di Controguerra il sig. N. per lire 5.000.000.

Così deciso .....

IL PRESIDENTE - F.to Minerva

L’ESTENSORE - F.to Pozzato

Depositato in segreteria il ...