LAVORI PUBBLICI - 008
CORTE DEI CONTI (Sez. Giur.
Abruzzo) - 18 novembre 1999, n. 1119/99/EL (Pres. Minerva - rel. Pozzato - P.m. Di
Stefano)
Giudizio di responsabilità - Danno erariale indiretto - Decorrenza della prescrizione
dalla data di effettiva erogazione di somme di denaro da parte dell'Ente pubblico -
Espropriazione per p.u. - Risarcimento del danno per intervenuta accessione invertita -
Colpa grave del sindaco per omessa vigilanza e contestuale comportamento incurante
dell'interesse pubblico - Addebito di una sola parte del danno erariale.
Se la p.a. ha consumato il potere per lesercizio legittimo dell'azione autoritativa,
si concreta la reviviscenza del diritto di proprietà delloriginario espropriando, e
sorge a favore di questi il diritto al risarcimento del danno.
L'omessa vigilanza del corretto funzionamento degli uffici comunali costituisce
comportamento illecito da parte del Sindaco.
Costituisce danno erariale la reintegrazione del patrimonio degli originari proprietari e
il pagamento delle spese legali e di giustizia poste a carico dellla p.a.; danno che non
si sarebbe prodotto se il procedimento espropriativo si fosse svolto e condotto secondo
gli schemi e i termini prefissati dalla normativa.
Le gravi omissioni di vigilanza ascrivibili al Sindaco costituiscono grave e colpevole
negligenza, concretantesi nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri e noncuranza
degli interessi pubblici amministrati.
Le concorrenti responsabilità del Segretario comunale, in seguito deceduto, non valgono a
configurare la scusabilità del Sindaco, bensì a ridurre limporto del danno a
questultimo addebitabile.
FATTO
(omissis)
DIRITTO
La pretesa attorea è meritevole di parziale accoglimento.
Vanno in primo luogo disattese le eccezioni che le parti convenute hanno sollevato in
materia di prescrizione. Fondamentalmente il rappresentante del Pubblico Ministero ha,
allodierna udienza, fatto rilevare che, nella fattispecie in esame, avente ad
oggetto un danno erariale c.d. indiretto, la prescrizione non può che decorrere dal
momento delleffettiva erogazione costituente danno erariale.
Poiché secondo il consolidato orientamento del giudice contabile (per tutte, cfr. sez.
Veneto, sentenza n. 611 del 4.8.1998) il dies a quo della prescrizione coincide con il
momento in cui, con il pagamento (delibere giuntali n. 430, 431 e 432 in data 31.12.1996),
si è concretizzato levento dannoso, latto di citazione risulta tempestivo e
leccezione va respinta.
Nel merito osserva il Collegio che, nel quadro del procedimento espropriativo, è
riconosciuto dalla legge allespropriato il diritto al pagamento di
unindennità, volta a ristorare la perdita sofferta del diritto di proprietà. Lo
schema normativo disciplina il procedimento con la determinazione di precisi termini e
precise scadenze.
In questo contesto, loccupazione del bene da parte dellAmministrazione,
effettuata nellesercizio legittimo di un potere autoritativo, è strettamente e
temporalmente collegata alla definizione del procedimento espropriativo, di guisa che,
qualora alloccupazione non si saldi, in un determinato lasso di tempo, la
determinazione dellindennità di esproprio e lemissione del decreto di
espropriazione, larchitettura giuridica predisposta dallAmministrazione decade
e crolla.
Inoltre, ciò che più importa alle nostre finalità, la legittimità dellesercizio
del potere autoritativo degrada ad illegittimità, da un canto consumando il potere e,
dallaltro, provocando la reviviscenza del diritto di proprietà delloriginario
espropriando, ovvero il sorgere del diritto al risarcimento del danno.
Alla lesione del diritto di proprietà si accompagna pertanto non più lindennità,
intesa a costituire un semplice riparo dalla perdita, ma il risarcimento del danno, volto
a una integrale copertura dellintero pregiudizio cagionato, riguardando non solo il
danno emergente, ma financo il lucro cessante.
Nella fattispecie che viene in esame, il Comune di Controguerra, occupati i terreni di cui
in parte narrativa, ha lasciato che infruttuosamente decorresse il periodo massimo sancito
dal decreto di occupazione emanato dal Presidente della Giunta Regionale, senza che
venisse perfezionata la procedura di esproprio con la determinazione dellindennità
e lemissione del decreto di esproprio.
A tale inerzia corrispondeva tuttavia unalacre attività sullimmobile
occupato, di talché con lo spirare del periodo di legittima occupazione non si poteva
procedere alla restituzione dellimmobile, essendosi verificata una irreversibile
trasformazione del bene, riconducibile alla c.d. accessione invertita, in
virtù della quale si determina lestinzione della proprietà dellimmobile con
riguardo alloriginario espropriando e il sorgere del diritto al risarcimento dei
danni.
Il comportamento illecito concretantesi in particolare nella omessa vigilanza del
corretto funzionamento dei competenti uffici comunali, particolarmente grave, stanti le
ridotte dimensioni del Comune di Controguerra del Sindaco ing. N. (non potendosi
sottacere peraltro le responsabilità gravanti sul deceduto Segretario comunale sig.ra R.
M. G., nellacquisire limmobile e nel portare a compimento lopera
pubblica) ha cagionato, pertanto, un danno al Pubblico Erario, consistente nella totale
reintegrazione del patrimonio degli originari proprietari e nel pagamento delle spese
legali e di giustizia, che non si sarebbe prodotto laddove il procedimento espropriativo
si fosse svolto e fosse stato condotto secondo gli schemi e i termini, in particolar modo
temporali ex art. 20 della legge n. 865 del
1971, prefissati dalla normativa.
Il danno allErario ha avuto attuale presupposto con lavvenuta consumazione del
potere di espropriazione, che ha comportato, nellimpossibilità del ripristino, un
diverso e maggiore esborso a parziale soddisfacimento delle ragioni e dei pregiudizi
sofferti dalla parte attrice proprietaria dellimmobile, nonché la necessità di
munirsi dellonerosa opera di assistenza legale (a copertura delle proprie spese
legali il Comune di Controguerra aveva disposto come specificato in narrativa, con
le citate delibere n. 430, 431 e 432 - lerogazione di complessive lire 18.660.300).
La causa delle dannose erogazioni è da rinvenirsi nella mancata o insufficiente cura
del procedimento espropriativo nel periodo intercorrente tra loccupazione dei
terreni e il termine finale per il perfezionamento del procedimento.
Le gravi omissioni verificatesi ascrivibili al Sindaco sig. N. non possono
essere attribuite a particolari difficoltà ma alla grave e colpevole negligenza,
concretantesi nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa ostensiva attraverso
un comportamento improntato alla massima noncuranza degli interessi pubblici.
Non possono rilevare nella specie, sotto il profilo soggettivo della colpa,
lincertezza dei provvedimenti legislativi intervenuti a seguito della sentenza n. 5
del 1980 della Corte Costituzionale (cfr. Corte dei conti , sez. II centr.
Dappello, 7.8.1995, n. 23/A; Sez. giur. Calabria, n. 15 del 5.4.1994); non possono
pertanto avere ingresso le presunte esimenti, evidenziate dallavv. Scarpantoni in
sede di memoria di costituzione, riguardanti:
1. la corretta completa definizione delle procedure espropriative di competenza del
Comune. E, infatti, duopo rilevare che risulta, al contrario, che gli
adempimenti finali e conclusivi del procedimento di competenza del Comune non furono
adottati (offerte formali e deposito delle indennità di esproprio; trasmissione integrale
degli atti alla Presidenza della Regione per lemanazione del decreto di esproprio);
2. lesclusiva ascrizione del mancato espletamento delle procedure espropriative al
(deceduto) segretario comunale in carica durante lillegittima occupazione dei fondi
in questione, sig.ra R. M. G.
Sul punto, pur non potendosi accedere alle prospettazioni di parte convenuta, rileva il
Collegio che le responsabilità gravanti sullallora Segretario comunale valgono non
già a configurare la scusabilità del Sindaco, ma a ridurre limporto del danno a
questultimo addossabile.
Le ridottissime dimensioni dellapparato burocratico del Comune di Controguerra
(addirittura privo, fino al 1993, di un responsabile dellUfficio tecnico; cfr.
relazione prot. 2607 in data 25 maggio 1998 del Segretario comunale) inducono il Collegio
a ritenere che, ferme le responsabilità dellex Segretario Comunale per la diretta
gestione delle procedure espropriative, di chiara rilevanza finanziaria, le gravi
irregolarità di queste ultime non potevano in alcun modo passare inosservate dal Sindaco,
se non per comportamenti talmente colpevoli da potere integrare la cosiddetta colpa con
previsione.
Risulta assolutamente chiaro che, nel caso di specie, il complesso degli uffici preposti
al regolare espletamento delle procedure espropriative in questione mancò di funzionare,
senza che il vertice politico (rappresentato dallodierno convenuto) azionasse,
neppure indirettamente, i propri poteri sostitutivi e di indirizzo.
Levento lesivo, tenuto peraltro conto che la Procura procedente non ha potuto (a
causa del decesso) evocare in giudizio lex Segretario Comunale sig.ra R. (cui
incombeva la responsabilità diretta del fruttuoso espletamento delle procedure
espropriative in questione), va quindi addebitato, sotto il profilo della omessa
vigilanza, al Sindaco di Controguerra, in quanto titolare di specifici poteri di
direzione, coordinamento ed impulso dellorganizzazione amministrativa e tecnica
comunale.
Rileva peraltro questo Collegio che le attività svolte dal sig. N. al fine di agevolare
la conclusione di accordi transattivi valsero a ridurre lesborso delle casse
comunali (esposte, nel caso di vittorioso esito dinanzi ai competenti organi
giurisdizionali, all'integrale soddisfacimento dei pregiudizi subìti); va tenuto altresì
conto che lart. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, così come integrato e
modificato dalla legge di conversione n. 639 del 1996, impone che nel giudizio di
responsabilità deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti
dallAmministrazione in relazione al comportamento dei soggetti convenuti.
Lesame degli atti processuale evidenzia che gli importi corrisposti, come sorte
capitale, in esito alla transazione tra il Comune e i soggetti illecitamente pregiudicati
dallillegittima occupazione, sono comunque inferiori al valore di mercato dei fondi
in questione: il disposto del succitato art. 3 del decreto legge n. 543 del 1996 consente,
pertanto, di non addossare al convenuto sig. N. la differenza fra quanto ipoteticamente il
Comune avrebbe pagato a titolo di indennità espropriativa e quanto corrisposto a titolo
di quota capitale a seguito delle delibere giuntali 430, 431 e 432.
Interamente prive di pregio risultano, peraltro, le argomentazioni difensive svolte in
sede conclusioni scritte dallavv. Scarpantoni in ordine alle non imputabilità delle
spese legali e di giustizia (ammontanti per le controparti, cfr. delibere giuntali più
volte richiamate, a lire 3.500.000 più 4.400.000; per il Comune di Controguerra, a lire
6.220.099 x 3), atteso che esse conseguono esclusivamente, in assenza di qualsivoglia
vantaggio da parte del Comune di Controguerra, a seguito di molteplici inadempimenti agli
obblighi di legge relativi al perfezionamento dellespropriazione di cui è
questione, comportanti a loro volta lesposizione ad azione giudiziaria in sede
civile (eventualmente vittoriosa).
Tenuto conto, pertanto, dellunicità (pur essendo sussistito un altro soggetto imputabile) del soggetto chiamato in giudizio dalla Procura procedente, e della parte di danno erariale - consistente secondo la Procura procedente negli importi erogati dal Comune di Controguerra a titolo di risarcimento, spese legali e di giustizia al Sindaco addebitabile in virtù di comportamenti gravemente colpevoli, ritiene il Collegio che al signor N. vada addossata parte del danno erariale prodottosi, valutabile in lire 5.000.000 (cinque milioni) più interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data delleffettivo soddisfo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo CONDANNA al pagamento in favore del Comune di Controguerra il sig. N. per lire 5.000.000.
Così deciso .....
IL PRESIDENTE - F.to Minerva
LESTENSORE - F.to Pozzato
Depositato in segreteria il ...