LAVORI PUBBLICI - 007
CORTE DEI CONTI (Sez. Giur.
Lombardia) - 2 novembre 1999, n. 1243/99/EL (Pres. Giampaolino - est. Venturini - P.m.
Mimmo)
Progettazione e direzione lavori di tecnici esterni alla p.a.: sussiste la giurisdizione
contabile - Responsabilità del direttore lavori per insufficienti indagini preliminari -
Danni - Risarcimento.
Il direttore lavori non può omettere una ricognizione del luogo dove sarà eseguito il
lavoro pubblico - Di tale omissione, come degli errori progettuali, il direttore lavori e
il progettista rispondono degli oneri sopportati dalla p.a.
1. Linammissibilità della citazione.
In primo luogo va esaminata in quanto da questo Collegio ritenuta preliminare ad ogni momento delibatorio, anche inerente la sussistenza di giurisdizione (v. Cass. civ., sez. lav. 19 agosto 1986, n. 50515; C.d.S. Ad. Plen. 7 novembre 1966, n. 22; circa la possibilità, per il giudice, di definire il corretto ordine delle questioni, con esame del caso concreto, al fine di coniugare economia processuale ed esaustività della decisione cfr. Corte dei Conti, Sez. Riun. 2 ottobre 1991, n. 727) leccezione di parte convenuta che qualifica improcedibile o nullo latto di citazione, poiché, considerato che il già citato comma 1 dellart. 5 della legge n. 19 del 1994 fissa in 120 giorni salvo proroga il tempo, a decorrere dalla scadenza del periodo concesso per fornire deduzioni, per convenire o meno in giudizio il presunto responsabile, nel caso di specie, concessa proroga di 90 giorni, e fissato il termine per le deduzioni al 14.06.97, il termine ultimo per lemissione della citazione sarebbe da individuare nel giorno 10.01.1998, a fronte di un atto di Procura di data 26.01.1998, depositato il 24.02.1998.
Lesposta eccezione non è condivisibile.
Essa si basa, infatti, come deducibile dal conteggio dei giorni operato da parte
resistente, su di un computo che esclude la necessaria considerazione della sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dallart. 1 della legge n. 742
del 1969: che detta sospensione abbia valenza anche nel caso di specie non pare revocabile
in dubbio, considerato che il periodo da assoggettare alla menzionata sospensione, pur non
essendo qualificabile come processuale stricto sensu, in quanto non ancora
svolgentesi nellambito di un rapporto giudiziale già instaurato, è, però,
strettamente connesso alla litispendenza, così da essere attratto, secondo
linsegnamento della Consulta (cfr. Corte Cost. n. 380 del 1992 e n. 604 del 1991 la
quale ha sostenuto che, a garanzia del diritto di azione ex art. 24 Cost., la sospensione deve
applicarsi anche ai termini previsti a pena di decadenza per latto introduttivo del
giudizio), nella relativa disciplina. Lesposto orientamento trova conforto nella
giurisprudenza amministrativa e di questa Corte (cfr. C.d.S., Ad. Plen. n. 5 del 1978,
Corte dei conti ,Sez. Campania n. 22 del 1998 e Sez. Sicilia n. 345 del 1998).
Verificata, quindi, lapplicabilità della regola della sospensione dei termini per
il periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, appurato che la decorrenza
del periodo in cui il Procuratore doveva optare per lemissione o meno dellatto
di citazione è individuabile a partire 14.06. 1997, lo spazio temporale costituito, nel
caso di specie, dagli ordinari 120 giorni più i 90 della concessa proroga, copre senza
dubbio il momento del deposito (avvenuto il 26.02.1998) dellatto introduttivo del
presente giudizio.
Ritenuto quindi validamente instauratosi il presente processo, occorre ora valutare la
sussistenza della giurisdizione di questa Corte.
2. La giurisdizione sullattività del progettista e del direttore dei lavori.
Come si evince dall'esposizione in fatto, i convenuti sono dalla Procura chiamati nel
presente giudizio per rispondere di danno causato - in relazione al'esecuzione del IV e V
stralcio dei lavori di costruzione dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo - a motivo
di grave colpa professionale mostrata nella loro duplice qualità di progettisti e
direttori dei lavori. Poiché gli arch. D. e S. sono soggetti privati, liberi
professionisti, uniti in associazione, agli stessi è stato conferito specifico incarico
di carattere contrattuale. Si impone, quindi, come d'altronde sollecitato dalla stessa
parte resistente, la predetta verifica della sussistenza della giurisdizione di questa
Corte sull'operato dei professionisti convenuti. Com'è noto, la natura di soggetti
privati non osta in maniera assoluta ad un siffatto sindacato giurisdizionale, potendosi
ravvisare lo stesso quando si venga concretamente a delineare il cd. "rapporto di
servizio in senso lato" ovvero l'inserimento del soggetto nell'attività propria
dell'apparato amministrativo, con imputazione a questo delle attività poste in essere dai
privati e, altresì, con l'utilizzazione delle regole proprie di detto apparato (cfr., ex
plurimis, Corte dei conti, Sez. Riun. n. 664 del 1990, Cass. Civ. Sez. Un. n. 6639
del 1994 e n. 2668 del 1993 e, fra le prime, Cass. Sez I, n. 3072 del 1975). Dal piano
soggettivo della verifica della natura, privata o pubblica, del convenuto in giudizio nel
processo amministrativo contabile, si passa, quindi, ad un esame sui tratti oggettivi
dell'operato dello stesso, appurando se in questo sia individuabile unattività
amministrativa che faccia ritenere sussistente l'inserimento del soggetto
nell'organizzazione della p.a. Ed un tale inserimento, a parere del Collegio, può anche
essere non continuativo, ma soltanto occasionale e temporaneo.
A questo Giudice si pone dunque il compito di valutare la propria giurisdizione con
distinto riferimento allattività di progettazione e di direzione dei lavori di
opera pubblica.
Ed il Collegio ritiene che, ambedue le attività, vale a dire sia quella di progettazione
che quella di direzione lavori, siano sussumibili a pieno titolo allinterno della
funzione amministrativa, ancorché poste in essere da privati professionisti.
Quanto alla prima, al Collegio non sfugge come la problematica non abbia trovato, in sede
giurisprudenziale, una risposta univoca; l'orientamento che aliena dal sindacato
giurisdizionale della Corte dei conti (v. Corte dei Conti, sez. III, n. 469 del 1996 ) il
progettista di opera pubblica argomenta dalla natura di opera professionale che, ai sensi
dellart. 2230 del c.c., viene allo stesso richiesta, configurandosi il contenuto di
questa come atto prodromico al vero momento della scelta amministrativa, che si attua
nellapprovazione dellelaborato progettuale.
Questo Collegio è, invece, di contrario avviso.
Anzitutto, il Collegio ricorda che la costruzione dell'opera pubblica - e, comunque, lo
svolgimento di un lavoro pubblico - nel loro complesso, nell'insieme, cioè delle
attività nelle quali essi consistono al di là del dato materiale, danno luogo ad una
complessa attività amministrativa in senso proprio, perché realizzatrice di un interesse
pubblico con spendita, di norma, di pubblico denaro, regolata e cadenzata, perciò, con
modi, formalità e tempi legislativamente e comunque normativamente previsti.
In questi sensi l'attività di costruzione dell'opera pubblica, o comunque, la
realizzazione di un lavoro pubblico, era sostanzialmente configurata dalla più antica e
prevalente legislazione vigente in materia nell'ordinamento italiano (legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. F; r.d. 25 maggio 1895, n. 350; r.d. 8 febbraio 1923, n. 422; r.d. 18
novembre 1923, n. 2240, ecc. ) e tale è pur sempre rimasta, nella sua più valida
essenza, anche nel corso di una successiva più eterogenea e derogatoria legislazione,
spesso emergenziale.
In questi sensi, soprattutto, essa è definita (cfr. art. 1, comma 1, legge n. 109 del
1994) dalla più recente legge che alla materia ha voluto dare assetto ed ordine per
riportarla ad un qualificato rigore, ritenuto valido rimedio per gravi, conclamate
disfunzioni.
Nell'ambito di una tale attività amministrativa, l'attività di progettazione assume,
com'è noto, un rilievo peculiare. Essa traduce nell'operatività della concreta
intrapresa - e procedendo per gradi fino al dettaglio - l'esigenza pubblica che è stata
avvertita e deliberata e configura, quindi, secondo i dettami della legge, la sua
realizzazione nelle forme, nei tempi e nelle modalità, condizionando in tal modo
l'attività da porre in essere e le entità e le forme dell'impiego delle pubbliche
risorse che in guisa puntuale destina ai singoli momenti dell'opera, predisponendo
altresì la possibilità di un loro preciso riscontro.
E per questo che essa, nell'ambito della normativa dei lavori pubblici, è stata
sempre particolarmente disciplinata, con regole generali e prescrizioni dettagliate,
imperativamente imposte e conformanti, pertanto, iure imperii, l'attività da
porre in essere. Si vedano, in proposito, le disposizioni di cui al d.m. 29 maggio 1895,
nonché quelle recenti (art. 16, legge n. 109
del 1994, espressioni di valori, peraltro, come si è detto, già presenti
nell'ordinamento) che il giudicante, pur conscio dell'inapplicabilità delle nuove norme
alla fattispecie in esame, essendo questa successiva, non può non tener presenti
allorchè attualmente esprime la volontà dell'ordinamento in merito alla valutazione del
caso concreto.
Lattività di progettazione poi - si deve sempre ricordare è da ritenersi,
in via generale, demandata agli uffici tecnici dellamministrazione ( cfr. art.1 r.d.
8 febbraio 1923, n. 422; art. 285 T.U.L.C.P. del 1934 ed ora, in epoca susseguente ai
fatti che qui si esaminano, art. 17, comma 1,
legge n. 109 del 1994).
Una siffatta scelta dell'ordinamennto, com'è noto, è dovuta all'esigenza di trattenere
nel dominio dell'amministrazione l'attività che configura in concreto l'opera pubblica e
che ha tanto decisivo rilievo sugli oneri e le modalità della sua attuazione,
determinandone l'esecuzione e il costo.
La riserva all'amministrazione dell'attività di progettazione, infatti, è stata sempre
ritenuta un'esigenza da soddisfare per garanzia dell'amministrazione, tant'è che,
allorquando si sono volute riaffermare regole di buona amministrazione per fugare scandali
e sperperi manifestatisi in modo diffuso nel settore dei lavori pubblici ( la citata legge
19 febbraio 1994, n. 109) uno dei primi rimedi che si sono indicati, come risulta dai
lavori preparatori, e dalla normazione positiva poi avutasi, è stato quello di riportare
il più possibile l'attività di progettazione nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni, prevedendo anche opportune misure organizzatorie ( cfr articoli 16 e 17).
E l'esigenza è stata tanto tenuta presente da spingere il legislatore al punto da
prevedere una disciplina particolare per le figure professionali, specie collettive, che
si dedicano ad un tale tipo di attività per la pubblica amministrazione.
L'attività di progettazione, pertanto, nel campo dei lavori pubblici, si presenta come
momento dell'attività amministrativa nella quale la realizzazione dei lavori pubblici
stessi si sostanzia ed è oggettivamente regolata da norme di diritto pubblico. Essa,
inoltre, anche se è retta dal vincolo giuridico intersoggettivo privatistico del
contratto di opera professionale, tuttavia si articola sempre in adempimenti, derivanti da
vincoli, cadenze, prescrizioni, poste da norme di diritto pubblico che conformano
l'attività di progettazione in modo puntuale, uniformandola, in concreto,alla funzione
alla quale inerisce e da rapportare alla p.a.
Quanto detto trova riscontro in una serie di considerazioni, che vanno dall'analisi della natura dello stesso compito di redazione progettuale: il suo svolgimento, infatti, può essere considerato sotto due profili, uno di carattere ricognitivo, riassumentesi nellacquisizione degli elementi istruttori relativi alla finalità dellopera, alle condizioni di localizzazione ed agli aspetti ambientali, nonché alla definizione della normativa urbanistica ed edilizia di riferimento; il secondo, di natura discrezionale, che coinvolge valutazioni di siffatta tipologia non solo tecnica, ma anche amministrativa e che si proietta sulle più opportune scelte nellambito del binomio "costi benefici", e dellimpatto dellopera da effettuare nel contesto socio-ambientale.
Ed importante si mostra questa fase procedimentale anche, come già accennato, sotto
laspetto della sua tipizzazione normativa: premesso che il primo referente della
progettazione come attività necessariamente procedimentalizzata, anche al fine di
controllare la spendita del denaro pubblico, è lart. 97 Cost., che regola lesercizio
della funzione amministrativa, con il suo principio di buon andamento, prima della legge
n. 109 del 1994 (susseguente, come già detto, ai fatti in esame), lart. 322 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F dispone, al comma 1, che " i lavori si
eseguiscono in generale sulla base di progetti compilati secondo le norme e le discipline
già in vigore e di quelle che potranno essere fissate da appositi regolamenti, per
assicurare la regolarità dei progetti medesimi e lesattezza delle analisi e dei
calcoli di perizia"; ancora deve menzionarsi il tuttora vigente d.m. 29.5.1895,
per la redazione dei progetti di competenza del Ministero dei lavori pubblici (con valenza
generale sussidiaria: inoltre si veda, per le opere militari, il titolo IV del r.d. 17
marzo 1932, n. 365). Pertanto, in sostanza, la già citata legge n. 109 del 1994,
allart. 16, ha contemplato lattività di progettazione quale inserita
nellalveo del procedimento amministrativo, migliorando ma non innovando un
orientamento legislativo già inveterato, in base al quale si può dire che i progetti
delle opere pubbliche devono essere redatti in base a precise e peculiari regole volte ad
orientarne il contenuto discrezionale ed il procedimento di formazione anche al fine di
predisporre e salvaguardare le finali scelte amministrative che vengono poste in essere al
momento delladozione del progetto da parte dellAmministrazione, affinché
questo non risulti già impropriamente condizionato. Anche lattuale tripartizione
della progettazione in preliminare, definitiva ed esecutiva ( si veda il già menzionato
art. 16 legge n. 109 del 1994) trova ascendenti nella precedente bipartizione
progetto di massima e progetto esecutivo enucleabile dallart. 3 della legge
n. 2359 del 1865 così come dal citato d.m. 29 maggio 1895. Questultima fonte
normativa dà una chiara definizione della progettazione di massima, prevedendo che questa
deve contenere una rappresentazione grafica o una descrizione dellopera,
larea, lo stato dei luoghi, le modalità costruttive, una previsione di spesa, le
difficoltà di esecuzione, le possibili diverse soluzioni.
Lattività del progettista, dunque, non è solo diligente ossequio ai canoni propri
dellarte di cui si tratta, ma anche, si ripete, rispetto della disciplina
pubblicistica in materia, e anzitutto , dei principi di imparzialità, buona
amministrazione ed economicità. E tutto questo perché si tratta di attività che,
ancorché posta in essere da privati professionisti, è espressione di esigenze
pubblicistiche; si inquadra, come fase peculiare, in una complessa attività
amministrativa qual è la costruzione di un'opera pubblica o, comunque, lo svolgimento di
un lavoro pubblico; è direttamente imputabile all'amministrazione competente per la
quale, l'approvazione del progetto, attesi i vincoli che regolano l'attività di
progettazione, ha non soltanto la funzione di far proprie le scelte del progettista, ma
altresì quella di ratificare l'attività da questo posta in essere in adempimento di
precise prescrizioni di legge.
Ed invero, anche la Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. VI, 17 giugno 1994)
ha ritenuto il progettista pubblico ufficiale in virtù del dovere che allo stesso incombe
di seguire i canoni dellazione amministrativa.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato che lelaborazione progettuale è
oggettivamente regolata da disposizioni pubblicistiche, di guisa che la stessa non può
essere affidata alla libera determinazione del progettista, ma soggiace ai principi
dellart. 97 Cost e 1 legge n. 241 del 1990.
Nellaffermazione della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti nei
confronti del progettista professionista privato, questo Collegio è affiancato da altre
decisioni nello stesso senso ( cfr. Corte dei conti, Sez. Sardegna, 27 giugno 1995, n.1,
Sez. Sicilia, n.88 del 1993), le cui argomentazioni qui si danno per riprese.
Einoltre da far rilevare, nellesporre la casistica giurisprudenziale sulla
questione, come nel caso dellunione nello stesso soggetto dei compiti del
progettista e del direttore dei lavori sia univoco lorientamento della
giurisprudenza circa lassoggettabilità dello stesso alla giurisdizione della Corte
dei conti (Cass. Sez. Un., n. 3358 del 1994 e n. 4060 del 1993; Corte dei conti, Sez.Riun.
n. 593 del 1988), come pure è indubbia la soggezione al processo amministrativo-contabile
del direttore dei lavori: il direttore dei lavori, infatti, in ragione delle attività sia
autoritative che di scelta amministrativa che pone in essere (ordini, certificazioni, atti
di urgenza, proposte di variante) è indubbiamente sottoposto al giudizio innanzi la Corte
dei conti, secondo pressoché univoca giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. Sez.
Un. n. 3358 del 1994 e, da ultimo Cass. Sez. Un. 26 marzo 1999, n. 188; Corte dei conti,
Sez.Riun. n. 934/a/94, n. 817/93; sez. II, n. 65 del 1993, n. 40 del 1994, n. 101 del
1986) dalla quale non vi è motivo di discostarsi.
Conclusivamente, in questa sede si vuole affermare, stante quanto sino ad ora si è
detto, che i convenuti D. e S. sono sottoposti a questo giudizio sotto il duplice titolo
soggettivo di progettisti e di direttori dei lavori in relazione allopera pubblica
di completamento dellospedale "Bassini" di Cinisello Balsamo. Poiché gli
illeciti prospettati dalla Procura coinvolgono responsabilità che possono essere
differentemente analizzate, sotto i profili attinenti le due tipologie di competenze, la
verifica della esistenza degli stessi, dunque, è doppiamente radicata in capo a questa
Corte.
E lesposta, doppia, legittimazione per il correto esercizio della funzione
giurisdizionale di questa Corte assume un particolare rilievo per un compiuto ed esaustivo
vaglio degli addebiti rivolti ai professionisti convenuti.
Va quindi esaminata l'eventuale responsabilità per gli eventi che condussero alle
sospensioni dei lavori in narrativa elencate con specifica analisi di ogni singolo perido
di stasi:
la prima sospensione va dall'11 dicembre 1990 al 4 marzo 1991 e trova ragione in
situazioni metereologiche, di carattere prevedibile e disposta secondo prassi nella
conduzione dei cantieri, trattandosi di periodi invernali in cui, per cause oggettive, i
lavori non possono procedere; identica considerazione va svolta per quanto riguarda la
seconda sospensione, che si è protratta dal 9 dicembre 1991 al 10 febbraio 1992.
La terza interruzione dei lavori, di rilevante durata - dall'11 marzo 1992 al 20 aprile
1992 - acquista, ad avviso di questo Giudice, una connotazione patologica, ricollegandosi
a fattori non previsti nella progettazione e nel programma di esecuzione dell'opera,
fattori relativi all'individuazione, nell'area di intervento, di canalizzazioni
precedentemente non accertate, di luce, gas, telefono, con annessi impianti tecnici e alla
necessità di reailizzare una cabina elettrica con maggiorata potenza rispetto
all'intenzione iniziale.
I cennati imprevisti, in quanto dati non precedentemente valutati non in ragione di una
loro imprevedibile insorgenza successiva all'inizio dei lavori, ma a motivo di
comportamento negligente ed imperito, concretano una responsabilità dei convenuti per
colpa grave.
E ciò sotto due profili, ognuno di essi di per sè condizione sufficiente a sostenere
detta affermazione di responsabilità: la direzione dei lavori condotta senza il dovuto
ossequio alle regole normative e dell'arte, e l'errata progettazione, carente funditus,
proprio nelle sue lineee progettuali portanti.
Gli aspetti di responsabilità afferenti l'attività di direzione dei lavori, anche in
ragione di quanto in prosieguo si dirà affrontando gli altri motivi di addebito
prospettate dalla Procura, esigono una definizione dei comportamenti, così come previsti
dalle specifiche fonti normative, che si attende siano scrupolosamente posti in essere dal
direttore dei lavori, con particolare accento a quelle attività che precedono l'inizio
effettivo delle opere.
In primo luogo, è bene precisare che le funzioni proprie della figura in questione vanno
enucleate dall legge n. 2248 del 1865, all. F , dal Regolamento sui LL.PP., r.d. n. 350
del 1895, dalla legge n. 143 del 1949 e dal Capitolato Generale di appalto del Ministero
del Lavori pubblici.
Per quanto dette fonti normative definiscano il ruolo del direttore dei lavori in maniera
articolata, i compiti dello stesso si presentano con una tale ampiezza e varietà tanto
che, sul punto, in un tentativo di conferire elementi di puntualizzazione a dette
mansioni, si sono soffermate, tra le altre, la Circolare n. 6120 del 3 luglio 1963 del
Ministero dei LL.PP. (Istruzioni per la direzione e la collaudazione dsell'opera) e le
direttive del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla scorta delle indicazioni della
"Commissione per lo studio delle funzioni e dei compiti del direttore dei
lavori".
Senza la pretesa di esporre concetti rigidamente codificati si ritiene che, per quanto qui
ne occupa, il comportamento che il direttore dei lavori debba assumere prima dell'inizio
delle opere - in relazione all'ipotesi di responsabilità che si sta trattando - sia ben
scolpito nell'art. 5 del citato Regolamento sui LL. PP. n. 350 del 1895, che impone al
direttore dei lavori la verifica dei luoghi e la loro rispondenza al progetto redatto,
verifiche che fanno riferimento anche "al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo, alle cave, alle fornaci, ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dell'opera".
Nel ribadire la responsabilità dei sig. ri D. e S. per la condotta tenuta quali direttori
dei lavori, si respinge, quindi - in quanto destituita di fondamento, sulla scorta di
quanto poc'anzi detto - l'eccezione difensiva degli stessi, secondo la quale la colposa
sospensione dei lavori richiamerebbe vizi da rintracciarsi nella progettazione esecutiva
redatta dall'impresa aggiudicatrice nell'ambito della procedura dell'appalto concorso.
Necessariamente, infatti, l'attività di analisi e di esame preliminare all'inizio dei
lavori deve e doveva essere effettuato su elaborati progettuali completi e dettagliati in
ogni punto (cfr. Corte dei conti, sez Controllo, 22 febbraio 1957).
E' appena il caso di ribadire che, benché solo con la legge n. 109 del 1994 (successiva
ai fatti in esame) si assiste ad una distinzione della fase progettuale in tre livelli
(preliminare, definitiva, esecutiva,) con un procedimento "a cascata" che, da
momenti di indicazione di direttive generali procede alla definizione esaustiva e
dettagliata dei lavori da svolgere, l'obbligo di una progettazione completa cui far
riferimento in maniera chiara nell'esecuzione dei lavori era dato normativo già presente:
infatti, il Titolo III del d.m. 29 maggio 1895 fa riferimento ai progetti
"definitivi", i quali possono essere ritenuti analoghi a quelli oggi qualificati
come esecutivi a fronte dei progetti di massima di cui al titolo II del medesimo
Regolamento ed ai progetti preliminari previsti dal d.P.R. n. 1930 del 6 novembre 1962.
Se la responsabilità dei direttori dei lavori, nel caso di specie, va ricondotta al
mancato, doveroso, sindacato sulle carenze riscontrabili con la diligentia quam suis
in relazione agli elaborati progettuali, risulta chiaro, sotto altro verso, che la
progettazione dei lavori del V stralcio dellOspedale Bassini di Cinisello Balsamo,
affidata agli stessi, presentava vistose pecche.
Anche per questo aspetto dellincarico professionale dei convenuti, quindi,
lazione della Procura è da approvare, poiché - secondo quanto prima esposto in
ordine alle caratteristiche dellattività di progettazione di opera pubblica
prima di una fase decisionale i progettisti devono procedere ad unattività
istruttorio-ricognitiva che non può non prendere le mosse da una rilevazione dello stato
dei terreni e della loro conformazione, eventualmente con lausilio che
talvolta è dobbligo, altre è conseguito dopo scelta discrezionale - di apposita
relazione geologica sulla morfologia e natura dei terreni (cfr. Corte dei conti, Sez.Riun.
n. 593 del 1988; C.d.S., a.g. 2 giugno 1994, n. 154, sez. V, n. 701 del 1995):
laddebito rivolto agli architetti D. e S. è tale da prescindere dallindagine
circa la qualifica da attribuire al progetto dagli stessi redatto se di massima,
con aspetti esecutivi a carico dellimpresa oppure già definitivo, come sostiene la
Procura, o, ancora, come appare più plausibile dallesame della documentazione
processuale, una progettazione di massima con molteplici soluzioni di carattere esecutivo
poiché incide nellattività di progettazione fin nei suoi requisiti
deontologici essenziali. I convenuti hanno eccepito con riferimento alla vicenda di
sospensione lavori ora trattata - che i cavi e gli impianti rilevati come motivo di
ostacolo ai lavori sono stati apposti dopo ladozione del progetto da essi redatto:
la contestazione non è provata e, daltro canto, appare poco plausibile che una
serie di attrezzature e di tubazioni di notevole ampiezza, apposte, tra laltro, a
diversi fini e da diversi soggetti, sia stata effettuata nel breve lasso di tempo tra
lapprovazione del progetto e linizio delle attività esecutive.
Vale comunque ancora precisare che la responsabilità dei signori D. e S. quali
progettisti si somma e rafforza unautonoma - idoneamente suffragata nei presupposti
pretesa di ristoro del danno erariale dagli stessi causato nella loro funzione di
direttori dei lavori. Detta responsabilità, già di per sé connotata da colpa grave,
acquista poi, sempre nei suoi contenuti di elevata colpevolezza, una pienezza particolare,
ove si consideri che lattività di direzione lavori era facilitata e,
conseguentemente, richiedeva un livello di efficacia di particolare rilievo nei
suoi aspetti di rappresentazione e di valutazione, da quanto anteriormente compiuto sul
piano conoscitivo ed ideativo dagli stessi soggetti.
Anche la causa della IV sospensione dei lavori da rinvenirsi
nellesecuzione di lavori difformi da progetto originario e nella costruzione della
sala convegni iniziata il 20 aprile 1992 e protrattasi sino a tutto il 1995, trova
fondamento nellillecito comportamento degli stessi: la direzione lavori, infatti,
aveva proceduto ad ordinare opere in variante senza avere la necessaria autorizzazione
preventiva adottata in sede di delibera dallorgano competente:
lamministrazione, sollecitata dai convenuti a provvedere successivamente in
sanatoria, per motivi di necessità e urgenza, anche di fronte allavvenuto blocco
dellattività di cantiere decideva, invece - dopo prime incertezze - di procedere ad
un approfondito esame circa la necessità e le cause della variante richesta, proponendosi
anche di vagliare la sussistenza di eventuali responsabilità.
Appare sussistente la violazione dei doveri incombenti in capo alla Direzione lavori da
parte dei convenuti.
Proseguendo sempre per ciò che concerne loggetto del presente giudizio
nellesposizione dei compiti di detta figura, va aggiunto che è cura della
stessa proporre eventuali varianti, assestamenti, concordare nuovi prezzi, perizie, ma non
procedere autonomamente alla valutazione di necessità e allesecuzione delle stesse
(cfr.Corte dei conti ,Sez. controllo n. 93 del 1995 e n. 69 del 1994)
4 Le singole fonti di danno.
4.1. Danno per oneri e spese conseguenti al fermo cantiere
Valutate le vicende rappresentate dalla Procura quali fonti di danno e individuate
quelle ascrivibili a negligenze ed imperizia dei convenuti, occorre ora procedere a
considerare il danno alle stesse conseguente, secondo i profili individuativi esposti
dallorgano requirente e sui quali il medesimo radica la propria richiesta di
condanna.
Un primo profilo viene individuato nel danno per risarcimento oneri di fermo cantiere,
corrisposto dallAmministrazione a seguito di convenzione transattiva. Riguardo tale
atto, è bene premettere che, a questo Giudice, lo stesso si presenta come contratto
giuridicamente valido ed efficace e, su di questo, in quanto tale, viene ricollegato un
giudizio di fondatezza circa lidoneità e la congruità dellindividuazione del
danno prodotto; in altri termini, la transazione in esame non è solo titolo giuridico dal
quale deriva unobbligazione pecuniaria per lamministrazione, ma va anche
considerata nella sua portata di individuazione del danno verificatosi: dellesposto
profilo di individuazione del danno va comunque valutata lattendibilità.
E opinione del Collegio che latto transattivo di cui si parla sia, in larga
parte, satisfattivo parametro di riferimento salve le correzioni che tra breve si
definiranno - ai fini della quantificazione del danno erariale ricollegabile alla
descritta condotta gravemente colposa dei convenuti. Di contro non è criterio attendibile
in quanto priva di ogni carattere di determinatezza la mera proposta
transattiva che parte resistente allega al fine di indicare altra via che
lAmministrazione poteva adottare al fine di comporre la controversia con le imprese
costruttrici. Invero, laccordo definito è idoneamente coerente con i dati concreti
della vicenda che qui ne occupa, così come corretta è lestrapolazione, effettuata
dalla Procura, dal contenuto di questa, delle voci di danno ricollegabili alloperato
degli architetti D. e S.
Questo Collegio ritiene, però, che sia stato dato un peso inferiore al dovuto sia
nella valutazione dellOrgano requirente, sia nel contenuto della transazione
agli effetti dannosi direttamente ascrivibili al comportamento del soggetto appaltatore,
parimenti con riferimento al momento della programmazione dei lavori e della verifica
della loro eseguibilità, così come in relazione alle controverse fasi legate alle
sospensioni dei lavori.
Ne consegue che, con valutazione equitativa, nellimpossibilità di una determinazione analitica, il danno prospettato dalla Procura in relazione alladdebito individuato sub A) va ridotto alla somma di Lire 1.000.000.000 (un miliardo).
4.2. Danno da revisione prezzi
Se, come pocanzi trattato, la prima fonte di nocumento è riconducibile secondo limpostazione dellatto introduttivo il presente giudizio - al danno derivato dagli oneri e danni pretesi dallimpresa appaltatrice, e che hanno trovato soluzione in atto transattivo, altro titolo di lesione al pubblico erario è derivato dalla necessaria revisione dei prezzi contrattuali. Detto adeguamento è da qualificarsi come dovuto, se solo si considera che, secondo le originarie previsioni pattizie, i lavori, consegnati in data 29 ottobre 1990, dovevano concludersi entro il 30 lulgio 1992. Il ritardo che si è verificato, con il susseguirsi di reiterate sospensioni dellattività di cantiere non è in alcun modo riconducibile, salvo le fisiologiche interruzioni legate al sopravvenire del periodo invernale, a fattori qualificabili come imprevisti, ma, allopposto, a non autorizzate perizie di variante adottate dalla direzione lavori, al fine di porre soluzione ad incongruenze progettuali che manifestavano la loro inidoneità nel momento esecutivo, e, in generale, ad altri comportamenti irregolari nellespletamento del predetto ufficio di direzione lavori, secondo quanto sopra illustrato in sede di esame della condotta dei convenuti. I periodi di latenza dellattività di esecuzione dellappalto di cui si tratta, risultano ricoprire un lasso di tempo talmente ampio che, a tutto il 1995, l'esecuzione dei lavori del V stralcio dell'Ospedale Bassini risultava ancora bloccata, mentre, secondo le iniziali previsioni contrattuali esso doveva essere completato dopo 22 mesi dalla consegna dei lavori. Il depauperamento per il Pubblico Erario è stato correttamente quantificato dalla Procura con automatico metodo matematico consistente nel calcolare gli effetti della revisione prezzi su un ambito temporale di 30 mesi, risultanti dalla differenza tra i 52 mesi decorsi dalla consegna lavori alla ripresa degli stessi dopo la definizione della controversia detratti i 22 previsti contrattualmente.
Il danno causato allerario ammonta a Lire 1.780.776.403.
Anche in questo caso, per verità, si dovrebbe tener conto del peso causale della elevata
negligenza del soggetto appaltatore, al quale, come sopra già sottolineato, deve essere
ascritto un ruolo causale di rilievo: a fronte di tale valutazione si pone però la
considerazione che, nel complesso della vicenda, vi sono taluni elementi di nocumento
mancata costruzione della sala convegni, prevista nel progetto iniziale,
impossibilità di utilizzare nei tempi previsti parte delledificio ospedaliero, con
conseguente temporanea carenza dei servizi ritraibili dalla stessa cui deve essere
conferita una valenza nellinsieme dellesame dellintera fattispecie,
così da compensare, in parte, gli effetti del rilievo che questo Giudice intende
attribuire allillecito comportamento dellassociazione di imprese appaltatrice
dei lavori in questione.
Non vi sono in questo caso ragioni, perciò, per procedere ad attenuazioni
delladdebito da rivolgere ai convenuti la cui condanna al ristoro del danno
provocato deve essere incrementata in aggiunta al miliardo di lire precedentemente
quantificato - della già individuata somma di Lire 1.780.776.403.
4.3 Esborso per condono edilizio
Quale ulteriore voce di danno (sub C) la Procura contesta ai convenuti l'entità della
somma corrisposta dalla U.S.L. committente al Comune di Cinisello Balsamo al fine di
sanare gli abusi edilizi che risultano essere stati compiuti nell'atto di dare esecuzione
ad opere aggiuntive non autorizzate; si legge infatti più volte negli atti istruttori
fascicolati che il Sindaco di detto Comune, visto il rapporto del Settore Tecnico Edilizia
Privata, redatto a seguito di sopralluogo di verifica presso il cantiere delle opere in
questione, rapporto che segnalava opere edilizie abusive in "parziale difformità
rispetto alla concessione edilizia", rilasciata in data 3 settembre 1990, ai
sensi, della normativa di cui alla legge n. 47 del 1985, ordinava l'immediata sospensione
dei lavori ed avviava il procedimento sanzionatorio relativo ai cennati abusi edilizi.
La responsabilità della Direzione Lavori, nella descritta ipotesi, è difficilmente
contestabile, ove si ponga mente che la stessa è tenuta ad un inderogabile rispetto della
normativa in materia di edilizia ed urbanistica: vale considerare che il progettista ed il
direttore dei lavori sono - proprio al fine di rafforzare con idonei deterrenti il valore
di detto obbligo - autonomi soggetti passivi dell'impianto preventivo - sanzionatorio,
amministrativo e penale, di cui alla citata legge n. 47 del 1985 (cfr. C.d.S. ,sez. V, n.
178 del 1993). Va altresì aggiunto che gli illeciti poc'anzi menzionati si iscrivono in
una vicenda caratterizzata anche - così come sottolineato dalla Commissione di inchiesta
amministrativa (v. rel. pag.8 ) - da un caotico ed oscuro procedimento di acquisizione
delle aree necessarie all'effettuazione dell'opera.
Stante quanto appena esposto, i convenuti devono rispondere dell'ulteriore danno alla
competente Azienda Sanitaria locale, danno consistente nella somma di Lire 34. 859.974.
Per detto profilo di responsabilità non vi è ragione di procedere alla riduzione
dell'addebito.
In conclusione, quindi, in ragione delle motivazioni sopra esposte, questo Collegio ritiene i convenuti D. e S. gravemente colpevoli, per rilevante imperizia e negligenza nello svolgimento dei loro compiti di progettisti e di direttori dei lavori nel completamento dellospedale "Bassini" di Cinisello Balsamo; di conseguenza devono rispondere del danno, sopra individuato, direttamente ricollegabile alla loro condotta illecita, quantificato nelle somme di Lire 1.000.000.000 (un miliardo, voce A), più Lire1.780.776.403 (unmiliardosettecentottantamilionisettantaseiquattrocentotre, voce B), più Lire 34.859.974(trentaquattromilioniottocentocinquantanovenovecentosettantaquattro, voce C), per un totale di Lire 2.815.636.377 (duemiliardiottocentoquindicimilioni seicentotrentaseimilatrecentosettantasette).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia condanna D.L. e S.M. al pagamento della somma di Lire 2.815.636.377 (duemiliardiottocentoquindicimilioniseicentotrentaseimilatrecentosettantasette), più rivalutazione ed interessi dalla condanna al soddisfo.
Condanna altresì alle spese processuali, quantificate in Lire 623.140.
Così deciso in Milano nelle Camere di consiglio dei giorni 11 febbraio e 9 marzo 1999.
IL PRESIDENTE f.f. - F.to Luigi Giampaolino
LESTENSORE - F.to Leonardo Venturini
Depositato in segreteria il 2 novembre 1999