EDILIZIA - 145

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 29 novembre 2014, n. 246/14 (Reg. Gen. 235/12)

Fascia di servitù idraulica: dieci metri (art. 96, lettera f), R.D. n. 523 del 1904) o la diversa misura fissata dal regolamento.
Valore di vincolo assoluto di inedificabilità
Va applicato anche rispetto ad un corso d’acqua che, nello specifico sito, sia stato coperto o protetto da un consistente argine

Il Comune, di fronte alla domanda di sanatoria, di un box costruito in prossimità di un corso d’acqua pubblica, in violazione del divieto di cui alla lett. f), dell’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 o di quello diverso fissato dal regolamento, «... non poteva che negare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. L’art. 96 cit. non fa alcuna distinzione tra argini naturali ed artificiali, sicché è del tutto irrilevante che, nel tratto in quesitone, il torrente Lura sia stato delimitato da un muro di contenimento …. Ugualmente non può assumere rilevanza il fatto che il torrente Lura, in quel tratto, è completamente coperto. La norma di cui all’art. 96 cit. vale, infatti, anche per i corsi d’acqua tombinati …  - Tale conclusione, pacifica in giurisprudenza, trova giustificazione nella finalità del divieto di edificazione posto dal citato art. 96, che non è solo  quella di assicurare la  possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ed il loro libero deflusso, ma anche quella di consentire uno spazio di manovra nel caso di … manutenzione delle condutture …».  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, riunito in camera di consiglio,
nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri:

1. TRIFONE dr. Francesco · - Presidente
2. SCOLA dr. Aldo - Consigliere di Stato
3. CHIARINI dd.ssa M. Margherita - Consigliere di Cassazione
4. PETITTI dr. Stefano - Consigliere di Cassazione
5. GIOV AGNOLI dr. Roberto - Consigliere di Stato - Relatore
6. RUSSO dr. Silvestro Maria - Consigliere di Stato
7. GIARDINA dr. ing. Pasquale - Esperto tecnico

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2012 al numero 235, vertita

TRA

G.G. (c.f. GDG CLD 62Ml4 F205G), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Giampiero Chiodo, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bruno Buozzi n. 59, presso lo studio dell'avv. Stefano Giorgio.
RICORRENTE

CONTRO

COMUNE Dl RHO (c.f. 00893240150), in persona del Sindaco p.t., ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone n. 44, nello studio dell'avv.to Giovanni Corbyons, rappresentato e difeso dall'avv.to Mario Viviani, per delega a margine del controricorso
RESISTENTE

OGGETTO: ANNULLAMENTO - Provved. n. Prot. 61296 del 5.12.2006 del Comune di Rho; dell'art. 82 Regolamento Edilizio e di ogni altro atto connesso.

CONCLUSIONI

PER IL RICORRENTE:
Voglia l'Ecc.mo TSAP, in via istruttoria, disporre idonea consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare lo stato e la consistenza delle opere di copertura del torrente Lura, in prossimità dell'autorimessa de quo, al fine di accertare l'assenza di qualsivoglia interesse pubblico all'applicazione del vincolo di inedificabilità di cui agli artt. 96 R.D., n. 523/1904 e 82 del Regolamento Edilizio del comune di Rho; nel merito, annullare gli atti in epigrafe impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

PER IL RESISTENTE:
Piaccia al TSAP, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi compresa l'istanza istruttoria del ricorrente, perché inammissibile ed irrilevante; dichiarare inammissibile l'impugnativa dell'art. 82 R.E. per carenza di interesse e, comunque, respingere il ricorso in epigrafe e tutte le domande con lo stesso proposte, perché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria, per il Comune di Rho, di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

FATTO E DIRITTO

1. Il signor C.G. ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Rho ha respinto l'istanza per il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria relativo alla realizzazione si un'autorimessa in aderenza all'immobile costituente la prova abitazione e confinante con un muro di sostengo realizzato dal Genio Civile sul quale poggia la copertura del torrente Lura.

2. Il Comune ha respinto l'istanza rilevando che l'autorimessa è collocata sul confine del torrente Lura e pertanto è stata realizzata in contrasto con le prescrizioni indicate nell'art. 96, comma f, r.d. n. 523/1904, che vietano in modo assoluto le costruzioni a distanza dei corsi d'acqua minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e in mancanza di tali discipline a metri 10.
Nel caso di specie la locale disciplina è dettata dall'art. 82 del regolamento edilizio il quale stabilisce una distanza minima di mt 4.

3. Il ricorrente deduce violazione di legge sotto diversi profili, evidenziando in particolare che il torrente Lura sarebbe ormai definitivamente coperto e quindi non si applicherebbe la norma sulle distanze minime dai corsi d'acqua.

4. Si è costituito il Comune di Rho chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente assume l'illegittimità del diniego impugnato per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti.

In particolare, il ricorrente non contesta che il box: oggetto della domanda di condono sia stato costruito sul confine con il torrente Lura, ma censura la mancata considerazione, da parte del Comune, nel fatto che il torrente Lura in quel tratto è stato completamente coperto, cosicché non vi sarebbe alcuna situazione di pericolo nemmeno potenziale e non sussisterebbe alcun pubblico interesse all'utilizzo delle acque che sono state convogliate e chiuse da opere definitive.

7. Il motivo non ha pregio.
Come la giurisprudenza ha più volte precisato il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'acqua demaniali (c.d. fascia di servitù idraulica) ha carattere assoluto ed inderogabile: pertanto nell'ipotesi di costruzione abusi va realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sul condono edilizio il quale contempla i vincoli di inedificabilità includendo appunto i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aeree. li Comune, quindi, doveva solo verificare il rispetto del divieto di edificazione a distanza inferiore rispetto a quella minima prescritta dall'art. 96, lett. f) r.d. n. 523 del 1904, come integrato dall'art. 83 del regolamento edilizio dall'art. 23 della N. T.A. e, una volta accertata la violazione del suddetto divieto, non poteva che negare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
L'art. 96, lett. f) r.d. n. 523 del 1904 non fa alcuna distinzione tra argini naturali ed artificiali, sicché è del tutto irrilevante che nel tratto in questione il torrente Lura sia stato delimitato da un muro di contenimento realizzato negli anni ottanta.

Ugualmente non può assumere rilevanza il fatto che il torrente Lura in quel tratto è completamente coperto. La norma di cui all'art. 96, lett. f) cit. vale, infatti, anche per i corsi d'acqua tombinati (in tal senso cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4663; TSAP 4 aprile 1990, n. 30).

Tale conclusione, pacifica in giurisprudenza, trova giustificazione nella finalità del divieto di edificazione posto dal citato art. 96, che è non solo quella di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ed il loro libero deflusso, ma anche quella di consentire uno spazio di manovra nel caso si necessità di porre in essere attività di manutenzione delle condutture (cfr. Cons. Stato, n. 4663 del 2009, cit.)

8. Alla luce di tali assorbenti considerazioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.0000, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche respinge il ricorso.

Condanna il signor C.G. al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Rho, che liquida in complessivi€ 2.000, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014.

Il Presidente


Il Relatore