EDILIZIA E URBANISTICA - 110 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 977/92 proposto da S.P. + altri, tutti
rappresentati e difesi dall'avv. G.U., e presso lo studio
dell’avv. ... contro - COMUNE DI PIOMBINO, in persona del Sindaco
pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento dell'ordinanza n. 152 di sospensione della lottizzazione
abusiva; Visto il ricorso e la relativa documentazione; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. I ricorrenti, che hanno acquistato piccoli appezzamenti di
terreno con destinazione agricola, in Comune di Piombino, a
seguito di frazionamento di un unico mappale, impugnano
l’ordinanza di cui all’epigrafe con la quale il Sindaco ingiunge
la sospensione della lottizzazione ritenuta abusiva ai sensi
dell’art. 18 della legge 47/85
(ora
art. 30 del
d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.r.), ed in caso di inottemperanza
dispone l’acquisizione dei relativi terreni. I ricorrenti, pur ammettendo che il mappale in questione di
mq. 30.300 è stato frazionato in dodici piccoli appezzamenti,
negano tuttavia che vi siano state opere di urbanizzazione;
affermano, altresì, che le recinzioni sarebbero di tipo
agricolo, le strade sarebbero sentieri battuti e la regimazione
delle acque sarebbe quella tipica della bonifica agricola, con
la conseguenza che non sarebbe riscontrabile alcuna
lottizzazione a scopo edificatorio. La consistenza e la funzione
degli interventi, come dimostrato dalla fotografie prodotte,
escluderebbero qualunque ipotesi di lottizzazione. I ricorrenti
fanno, peraltro, notare che gli acquisti, intervenuti
anteriormente all’ordinanza sindacale, dimostrerebbero la loro
estraneità al disegno lottizzatorio salva prova contraria della
loro collusione. Infine non sarebbero state osservate le garanzie procedurali
di cui alla legge 241/90. Il Comune di Piombino non si è costituito. I ricorrenti hanno depositato la sentenza di assoluzione del
Pretore di Piombino in ordine al reato di cui agli articolo 18 e 20
lett. c della legge 47/85. 2. A parere del Collegio, nonostante il Pretore di Piombino
non abbia ravvisato nella fattispecie l’ipotesi di reato per
lottizzazione abusiva, un inizio di lottizzazione abusiva è
riscontrabile nella situazione censurata dal Comune di Piombino. Secondo quanto ritenuto da una prevalente giurisprudenza
amministrativa, perché possa ritenersi sussistente una
lottizzazione abusiva cosiddetta cartolare, e cioè effettuata
mediante il frazionamento planimetrico di un fondo, non è
necessario dimostrare la esistenza di tutti gli indici
rivelatori di cui all’art. 18 della legge 47/85, ma è
sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo
indizio (Consiglio di Stato, sez. V n. 3136/04). Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 335/03, ha
in particolare osservato che “il dato oggettivo del
frazionamento di un unico fondo, già destinato ad uso agricolo,
in larga misura proveniente da un unico proprietario (nel caso
all’esame del Collegio il proprietario dante causa è unico), in
lotti non idonei ad un uso conforme allo strumento urbanistico,
inseriti nello stesso foglio e partita catastale, e trasferiti a
soggetti che non presentano le qualità soggettive appropriate a
tale utilizzazione agricola configurano una lottizzazione
abusiva negoziale. Non si tratta solo di elementi meramente
indizianti, ma di un insieme di atti che configurano tutti i
passaggi già in se necessari e sufficienti a realizzare in
concreto lo scopo lottizzatorio su un fondo urbanisticamente
inidoneo”. Continua il Consiglio di Stato: “Le infrastrutture di diversa
natura e consistenza realizzate sui singoli lotti, le
recinzioni, le strade bianche di penetrazione in ogni singolo
lotto sono tutti elementi che, se letti insieme alla
segmentazione giuridica del lotto unitario originario,
chiariscono la volontà di dare inizio anche alla lottizzazione
materiale del sito, attraverso un mutamento della sua
destinazione d’uso.” L’art. 18, infatti, non è volto a sanzionare una
lottizzazione abusiva già completata, poiché in tal caso sarebbe
evidente l’abuso perpetrato; esso invece è diretto a scongiurare
che avvengano modificazioni in senso edificatorio, seppure
minime, del territorio agricolo, allo scopo di evitare qualunque
sua compromissione. Detto articolo individua degli indici rivelatori che il
Collegio reputa sussistenti nel caso all’esame. Nella fattispecie vi è stato il frazionamento di un terreno
agricolo, individuato in precedenza con un unico mappale, in
lotti di dimensioni tali che non consentono il permanere di una
effettiva destinazione agricola, tanto è vero che i ricorrenti
confessano che sono stati acquistati per il loro “svago”;
d’altra parte essi non hanno neanche dimostrato di possedere la
qualità di coltivatori agricoli, che quantomeno giustificherebbe
l’acquisto di terreni agricoli. Inoltre, come è documentato nelle fotografie prodotte, i
terreni sono stati recintati, sono stati serviti da strade,
seppure sterrate, che consentono l’accesso ad ogni lotto, e su
di essi, o almeno su parte di essi, insistono opere edilizie di
varia natura, apparentemente precarie, quanto ai materiali
utilizzati. Questo insieme di attività, a prescindere dalla abusività
delle singole opere insistenti sui lotti, denunzia quell’inizio
di lottizzazione abusiva, che la norma sanziona affinché non
venga portata a compimento. Ad avviso del Collegio, dunque, l’ordinanza sindacale che
ordina la sospensione della lottizzazione appare del tutto
legittima. Ininfluente, ai fini che la norma persegue, è poi
l’estraneità dei ricorrenti all’opera di frazionamento fatta dal
loro dante causa. Tale estraneità, infatti, potrà semmai avere
riflessi in altra sede. Il ricorso pertanto va respinto; nulla sulle spese non
essendosi l’Amministrazione costituita. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
respinge. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa. Così deciso in Firenze, il 27 gennaio 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori: Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2005, n.
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Per la sussistenza della lottizzazione abusiva (c.d.
cartolare, cioè mediante frazionamento
di un fondo) non è necessario dimostrare gli indici rivelatori di cui all’art. 18
della legge 47/85, ma è sufficiente che lo scopo
edificatorio emerga anche da un solo indizio.
Il
frazionamento di un fondo già destinato ad uso
agricolo, in larga misura proveniente da un unico
proprietario in lotti non idonei ad un uso conforme allo
strumento urbanistico, inseriti nello stesso foglio e
partita catastale, e trasferiti a soggetti che non
presentano le qualità soggettive appropriate a tale
utilizzazione agricola configurano una lottizzazione abusiva
negoziale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno
delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 - relatore
il Consigliere dott. Rita Cerioni -, l' avv. U.G.
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Avv. Rita CERIONI - Consigliere