EDILIZIA E URBANISTICA - 107
Consiglio di Stato, Quinta sezione, 12 ottobre 2004, n. 6563
La delibera consiliare di determinazione degli oneri di urbanizzazione è un atto di natura generale che può essere impugnato unitamente al provvedimento applicativo.
Gli oneri di urbanizzazione stabiliti per ciascuna zona omogenea non possono essere applicati in zone diverse da quelle per le quali sono stati determinati.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2/2003, proposto dal Comune di TORINO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M.C., M.A.C. e D.S. e presso il primo elettivamente domiciliato in ...

CONTRO

R. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti M.C., B.S. e F.M. presso il primo elettivamente domiciliata in ...

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. del Piemonte, Sezione I, 30 ottobre 2002, n. 1792;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata e la memoria dalla stessa prodotta a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 15 giugno 2004, il Cons. Paolo BUONVINO;
uditi, per il Comune appellante, l’avv. M.C. e per la società appellata l’avv. G.C. per delega dell’avv. M.C.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1) - Con il ricorso di primo grado è stata impugnata la comunicazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Torino in data 7 marzo 2002, prot. ed. n. 2001/1/12562, avente ad oggetto la nuova quantificazione dei contributi di concessione per la costruzione di un edificio residenziale a 10 piani f.t. e autorimesse interrate in corso Trapani (concessione convenzionata 16 luglio 2001, n. 48/cc); sono stati anche impugnati gli atti presupposti, consequenziali e connessi e, in particolare, la deliberazione C.C. 19 marzo 2001, mecc. n. 2001 01742/38.

Il T.A.R., dopo aver respinto, stante la natura di diritto soggettivo delle pretese economiche avanzate dal Comune intimato, l’eccezione di irricevibilità del ricorso da questo sollevata, ha accolto il gravame e annullato gli atti impugnati.
Hanno rilevato, in particolare, i primi giudici, che la rettifica dei contributi pretesi a carico della società ricorrente con l’atto impugnato in principalità è stata disposta in esecuzione della deliberazione consiliare congiuntamente impugnata, la quale, per la parte che qui interessa, ha disposto che le aree comprese nelle Zone di Trasformazione Urbana (ZUT), già classificate dal piano regolatore in parte come zone di completamento (zone B ex art. 2 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) ed in parte come zone di espansione (zone C, in base alla stessa norma), sono tutte considerate quali zone di espansione ai fini della quantificazione dei contributi di concessione; e che, inoltre, i contributi dovuti per le edificazioni da realizzarsi in zona C (di espansione, priva per definizione di infrastrutture urbanizzative) sono considerevolmente più elevati di quelli afferenti le costruzioni in zona B (in cui si tratta di “completare” un tessuto urbano ed urbanizzativo già parzialmente esistente).

Ebbene, muovendo da tali presupposti il T.A.R. ha ritenuto che l’assimilazione, sia pure ai soli fini contributivi, delle aree ZUT già comprese in zone B a quelle ricadenti in zone C, si traduceva in una sostanziale variante al piano regolatore, non consentendo le norme vigenti di scorporare il criterio di quantificazione dei contributi dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico, che vale ad ogni effetto di legge; ha, inoltre, ritenuto che, essendo il contributo di urbanizzazione commisurato all’incidenza (ed al costo) delle opere di urbanizzazione da realizzarsi concretamente nella zona, questo non poteva in ogni caso essere quantificato in base agli stessi parametri in zone che di opere di urbanizzazione sono totalmente prive (zone C, di espansione) ed in zone dove alcune di esse esistono già (zone B, di completamento).
Per l’effetto, è stato accolto il ricorso e sono stati annullati gli atti impugnati.

2) – La sentenza è appellata dal Comune di Torino, che ne deduce l’erroneità anzitutto laddove ha respinto l’eccezione di tardività dell’originario ricorso.

La stessa sarebbe, comunque, erronea anche nei profili di merito.

Si è costituita in giudizio la società appellata che insiste, nelle proprie difese, per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.

DIRITTO

1) – Con il ricorso di primo grado è stata impugnata la comunicazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Torino in data 7 marzo 2002, prot. ed. n. 2001/1/12562, avente ad oggetto la nuova quantificazione dei contributi di concessione per la costruzione di un edificio residenziale a 10 piani f.t. e autorimesse interrate in corso Trapani (concessione convenzionata 16 luglio 2001, n. 48/cc); sono stati anche impugnati gli atti presupposti, consequenziali e connessi e, in particolare, la deliberazione C.C. 19 marzo 2001, mecc. n. 2001 01742/38.

Il T.A.R., dopo aver respinto, stante la natura di diritto soggettivo delle pretese economiche avanzate dal Comune intimato, l’eccezione di irricevibilità del ricorso da questo sollevata, ha accolto il gravame e annullato gli atti impugnati.

2) – La sentenza è appellata dal Comune di Torino, che ne deduce l’erroneità anzitutto laddove ha respinto l’eccezione di irricevibilità dell’originario ricorso.

Rileva, in proposito, il Collegio che, se anche la censura fosse fondata (e, in effetti, l’atto presupposto di cui alla delibera consiliare del 19 marzo 2001 sembra assumere carattere essenzialmente autoritativo e non meramente paritetico, perché destinato ad incidere, giusta la stessa prospettazione dell’originaria ricorrente e in considerazione delle stesse considerazioni svolte dal T.A.R., sullo strumento urbanistico di pianificazione generale), non di meno l’eccezione stessa è priva di consistenza, anche se per ragioni diverse da quelle addotte dai primi giudici.

Deve escludersi, infatti, la tardività del ricorso di primo grado in quanto l’atto principalmente impugnato è del marzo 2002 (si tratta della comunicazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Torino in data 7 marzo 2002, prot. ed. n. 2001/1/12562) e la sua impugnativa è pacificamente intervenuta nei sessanta giorni dalla sua comunicazione; quanto all’atto presupposto (delibera consiliare 19 marzo 2001, mecc. n. 2001 01742/38), si tratta di provvedimento impugnabile, dall’odierna appellata, anche in un momento successivo al decorso del termine di giorni sessanta decorrente dalla sua pubblicazione.

La deliberazione consiliare in esame è un atto di carattere generale.

Come è noto (cfr., tra le altre, Consiglio di stato, Sez. V, 06 febbraio 2001, n. 475; Consiglio di stato, Sez. V, 01 marzo 2000, n. 1075; sez. V, 27 maggio 1993, n. 635), secondo costanti acquisizioni giurisprudenziali, la struttura soggettiva dell'atto amministrativo generale non è di ostacolo a che l'atto incida direttamente su situazioni soggettive dei singoli: pertanto, in tali casi esso è immediatamente impugnabile, senza necessità dell'intermediazione di un atto applicativo.

Da ciò consegue, per l'evidente connessione tra contenuto dell'atto e struttura dei destinatari, che i titolari delle situazioni soggettive incise devono considerarsi, agli effetti della connessa questione della decorrenza del termine di impugnazione e nonostante la struttura di atto generale, soggetti direttamente contemplati dall'atto, e non già terzi.

Appare esatta, quindi, l'acquisizione secondo cui il termine per l'impugnazione di atti amministrativi generali che incidono sulla sfera giuridica dei singoli soggetti destinatari decorre dalla data in cui gli stessi ne abbiano avuto sicura e piena conoscenza, a nulla rilevando che tali provvedimenti siano stati assoggettati a forme di pubblicità.

E poiché il Comune non ha dimostrato che la deliberazione in parola sia stata conosciuta, con certezza, dall’originaria ricorrente, in un momento antecedente rispetto a quello di notificazione della comunicazione in data 7 marzo 2002, ne consegue che il ricorso di primo grado è stato proposto entro i prescritti termini di decadenza; donde l’infondatezza dell’eccezione in esame.

3) – Quanto al merito dell’appello, va rilevato che, al punto 4) delle premesse alla convenzione urbanistica stipulata il 25 febbraio 1997 tra il Comune di Torino e la società qui appellata (convenzione a seguito della quale sono stati rilasciati i titoli edificatori cui si riferiscono gli oneri concessori di cui si tratta) è precisato “che il P.R.G. vigente considera l’ambito 8.14 GARDINO di categoria B secondo il D.M. 2 aprile 1968, numero 1444”; in proposito, l’art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. prevede espressamente che “le zone urbane di trasformazione” (ZUT, quale l’area di cui si tratta) “sono considerate di categoria B secondo il D.M. 2.4.68, di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’art. 15 L.U.R.”.

E, ai sensi della citata lettera B di cui al D.M. n. 1444/1968, sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: “ le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Le ZUT di cui si tratta sono state, quindi, espressamente qualificate, in sede convenzionale e ai sensi dell’art. 15 delle N.T.A. ora detto, come “parzialmente edificate” e non alla stregua di zone di espansione ai sensi della successiva lettera “C” dello stesso D.M. n. 1444/1968.

Con la conseguenza che, nel momento in cui il Comune ha sottoposto le Zone in questione, anziché alla originaria disciplina di cui alla lettera “B”, a quella (più gravosa per ciò che attiene agli oneri di urbanizzazione) di cui qui si discute, ha operato (unitamente ad una sostanziale quanto unilaterale modificazione dello stesso rapporto convenzionale, neppure preannunciata all’interessata) una concreta deroga alla stessa disciplina urbanistica generale, avendo posto in essere una commistione di regimi giuridici, con la sottoposizione ad oneri maggiorati - propri delle aree di espansione di cui alla citata lettera C - di zone territoriali qualificate come solo parzialmente edificate e, quindi, di completamento, sia ai sensi della citata lettera B del D.M. n. 1444/1968 che delle previsioni della convenzione urbanistica anzidetta.

In questo modo, in definitiva, come correttamente ritenuto dai primi giudici, è stata operata, di fatto, una significativa modifica della disciplina urbanistica, in deroga, in particolare, al citato art. 15 delle N.T.A., in quanto sono state assoggettate parzialmente le zone stesse (per ciò che specificamente attiene agli oneri in parola) ad un regime diverso da quello indicato nella medesima norma ora detta; e ciò senza che le norme vigenti consentano di scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale.

Con la conseguente illegittimità, per la parte che qui interessa, della deliberazione consiliare impugnata.

4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va respinto.
Le spese del grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida, a favore della Società appellata, in complessivi euro 2.000,00(duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2004, dal Collegio costituito dai Signori:

RAFFAELE IANNOTTA - Presidente
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.
CESARE L A M B E R T I – Consigliere
GOFFREDO ZACCARDI - Consigliere
CLAUDIO MARCHITIELLO–Consigliere