EDILIZIA E URBANISTICA - 103
Consiglio di Stato, sezione V, 29 marzo 2004, n. 1662
(riforma T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 novembre 2002, n. 1982)
Non è consentita la deroga di cui all'art.
9 della legge n. 122 del 1989 qualora le autorimesse sull'area di pertinenza
esterna al fabbricato non siano interrate.
Il diniego del responsabile, basato su elementi di fatto, sovrasta il difforme
parere del legale interpellato dal Comune.
Le autorimesse non costituiscono standard urbanistici obbligatori a servizio
degli immobili residenziali già esistenti: standard obbligatori sono gli spazi, le aree destinate ai parcheggi
non le costruzioni destinate ad autorimesse.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE
Quinta
Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 571/2003 proposto dal Comune di Stresa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti. G.S. e D.R. ed elettivamente domiciliato presso quest’ultima in ...
CONTRO
E., s.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti G.G., N.P. e P.M.,
elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in ...
per l'annullamento della sentenza del T.A.R. del Piemonte, Sezione I, del
27.11.2002, n. 1982;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18.11.2003, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi altresì gli avvocati R. e P.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La E. s.r.l., che aveva ottenuto dal Comune di Stresa la concessione edilizia n. 76/1996 per la ristrutturazione di un edificio e per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di questo, tra altre istanze di variante, aveva chiesto di poter realizzare l’area parcheggi mediante la costruzione di autorimesse all’interno di un terrapieno.
Nelle more dell’esame della istanza di variante, la E. iniziava la realizzazione delle autorimesse.
Il Comune di Stresa, con sopraluogo in data 13.4.2000, accertava l’esecuzione dei lavori in difformità dalla concessione edilizia.
La istanza di concessione in sanatoria proposta dalla E., in ordine alla quale si esprimeva più volte la Commissione Edilizia Comunale (in date 31.5.2000 e 21.6.2000 in senso sfavorevole e in data 26.7.2000 in senso favorevole) e altri pareri (30.11.2000 e 1.2.2001 dell’Avv. V.B., in senso favorevole e del tecnico autore degli elaborati del Piano regolatore generale in senso sfavorevole) veniva rigettata dal Responsabile del Servizio Tecnico con provvedimento dell’11.5.2001, n. 60.
La E. impugnava tale provvedimento.
Il Comune di Stresa si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del
ricorso.
Il T.A.R. del Piemonte, I Sezione, con la sentenza del 27.11.2002, n. 1982, accoglieva il ricorso della E. e annullava il provvedimento dell’11.5.2001, n. 60.
Il Comune di Stresa appella tale
sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
La E. resiste all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata,
riproponendo anche un motivo di ricorso non esaminato dal T.A.R.
La istanza cautelare di sospensione della efficacia della sentenza appellata è
stata accolta dalla Sezione con ordinanza del 4.2.2003, n. 357.
All’udienza del 18.11.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la
decisione.
DIRITTO
Il Comune di Stresa appella la sentenza del 27.11.2002, n. 1982, con la quale la 1^ Sezione del T.A.R. del Piemonte ha accolto il ricorso proposto dalla Società E., s.r.l., e ha annullato il provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale dell’11.5.2001, n. 60, di diniego, ai sensi dell’art. 2.11. delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, della concessione in sanatoria relativa alla realizzazione di autorimesse e della concessione in variante richiesta in data 5.5.1999, n. 5362.
L’appello è meritevole di accoglimento.
Stabilisce l’art.
9 della legge 24.3.1989, n. 122 che “i proprietari di immobili possono
realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno
dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti”.
La norma continua disponendo che tali parcheggi possono essere realizzati, ad
uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne
al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto
conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela
delle risorse idriche.
In base alla norma ora riportata, i predetti parcheggi devono essere realizzati, se non vengono a ciò adibiti i locali del piano terra di un fabbricato, o nel sottosuolo dello stesso fabbricato ovvero nel sottosuolo di un’area pertinenziale esterna.
Nel provvedimento del Responsabile del
Servizio Tecnico dell’11.3.2000, n. 60, oggetto della presente controversia,
viene rilevato che la società E., che aveva ottenuto la concessione
edilizia n. 76/1996 per la ristrutturazione di un edificio e per la
realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di questo, aveva invece realizzato
delle autorimesse fuori terra.
La edificazione di autorimesse fuori terra emerge in modo incontestabile dalle
fotografie depositate in atti dal Comune appellante.
Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale nel provvedimento impugnato si riferisce alla “realizzazione di box costruiti sopra il livello di campagna e racchiusi nelle strutture portanti di sostegno di una piazzola fiancheggiante la strada preesistente”.
Le autorimesse in questione, pertanto, non rientrando nell’ambito di operatività dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989 ora riportato, in base alla quale, se si tratta di costruzioni nel sottosuolo, è possibile la loro realizzazione anche in contrasto con le norme urbanistiche relative alla zona (non con quelle paesaggistiche), sono soggette alla disciplina urbanistica generale come ordinarie nuove costruzioni.
Correttamente, pertanto, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha
ritenuto che le stesse non fossero sanabili, perché in contrasto con l’art. 2.11
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
Per tale
disposizione, infatti, concernente le “aree di salvaguardia ambientale”, nella
zona interessata sono ammesse unicamente interventi edilizi di tipo conservativo
e non nuove costruzioni.
Da quanto precede emerge chiaramente che non sono da condividere le affermazioni della sentenza appellata secondo cui, poiché il Comune di Stresa aveva acquisito sulla istanza di sanatoria due pareri favorevoli della Commissione Edilizia Comunale e un parere sfavorevole del redattore del Piano Regolatore Generale, avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali si era determinato a disattendere i pareri favorevoli.
Nel provvedimento impugnato, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha articolatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di aderire al parere sfavorevole e non a quelli favorevoli, obbligatori ma non vincolanti, resi dalla Commissione Edilizia Comunale, affermando espressamente di aderire a quello ostativo alla sanatoria sulla base dell’effettivo stato di fatto, evidenziato dal predetto parere sfavorevole, relativo alla realizzazione fuori terra dei box.
E’ del tutto irrilevante, poi, il fatto che nel provvedimento non si faccia alcun accenno al parere legale acquisito dal Comune di Stresa nell’ambito del procedimento conclusosi con il diniego di sanatoria. Tale parere (così come quelli espressi dalla Commissione Edilizia Comunale) risulta evidentemente reso senza una previa ricognizione dello stato dei luoghi, giacché in caso contrario l’estensore non avrebbe potuto non prendere atto del fatto, incontestabile, che le autorimesse non erano interrate.
Il parere legale, che oltretutto non è elemento tipico della fattispecie, è comunque sovrastato dalla motivazione del provvedimento che fonda su concreti e non oppugnabili elementi di fatto.
Deve rilevarsi l’erroneità della sentenza appellata anche nel punto in cui i primi giudici hanno affermato la illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria in quanto l’art. 2.11. delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale non si applicherebbe ai posteggi giacché questi costituiscono standard urbanistici obbligatori a servizio degli immobili residenziali già esistenti.
Standard obbligatori sono gli spazi, le aree destinate ai parcheggi.
Nella specie, invece, si tratta di costruzioni destinate ad autorimesse.
Va infine respinto il motivo, non esaminato dal T.A.R. e riproposto dall’appellata, con il quale la società E. ha rilevato che nella specie il provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale illegittimamente non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione del responsabile del procedimento.
Si rileva al riguardo che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, come è stato già affermato da questo Consiglio, non è motivo di illegittimità del provvedimento, dovendosi in tal caso intendere che il responsabile è il dirigente dell’unità organizzativa competente (VI, 5.12.2002, n. 6654).
L’appello, in conclusione, va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto
respinge il ricorso originario.
Condanna la Società E. a pagare al Comune di Stresa le spese dei due gradi del
giudizio che liquida in complessivi Euro 3000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di
Consiglio, il 18.11.2003, con l'intervento dei signori:
Alfonso Quaranta, Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D’Ottavi, Consigliere
Claudio Marchitiello, Consigliere Est.
Aniello Cerreto, Consigliere