EDILIZIA E URBANISTICA - 096
Consiglio di Stato, sezione V, 23 gennaio 2004, n. 189 (annulla T.A.R. Veneto, sez. II, 11 maggio 1999 n. 579)
Il Comune non può sospendere i lavori o adottare altre misure repressive relativamente ad interventi non soggetti ad atto di assenso di natura urbanistico-edilizia, motivando solo sulla base dell'assenza di autorizzazione paesaggistica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dalla signora Z. residente in Vittorio Veneto, difesa dagli avvocati F.Z. e L.M. e domiciliata presso il secondo in ...

contro

il comune di PONTE DI PIAVE, costituitosi in giudizio in persona del sindaco G.M.; difeso dagli avvocati L.G. e G.F.R. e domiciliato presso il secondo in ...

per l’annullamento

della sentenza 11 maggio 1999 n. 579, notificata l’11 giugno 1999, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, ha respinto il ricorso contro l’ordinanza del sindaco di Ponte di Piave 15 giugno 1998 n. 14, prot. 6072, contenente ordine di sospensione dei lavori di scavo.

Visto il ricorso in appello, notificato il 3 e depositato il 14 settembre 1999;
visto il controricorso del comune di Ponte di Piave, depositato l’8 ottobre 1999, e l’ulteriore memoria difensiva depositata il 31 ottobre 2003;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza dell’11 novembre 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati L.D.M., in sostituzione dell’avvocato M., e R.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

La signora Z. è affittuaria di un fondo rustico sito in Ponte di Piave, censito in catasto al foglio 31, mappali 2 e 29, all’interno degli argini del fiume Piave.
La precedente conduttrice del fondo, volendo sostituire una coltivazione di mais con vigneto in parte del terreno, aveva chiesto al magistrato alle acque, nucleo operativo di Treviso del provveditorato alle opere pubbliche (organo periferico del ministero dei lavori pubblici, ora ministero delle infrastrutture, avente funzioni di autorità idraulica) l’autorizzazione ad eseguire i necessari lavori di preparazione del terreno, consistenti nella sostituzione del sottofondo ghiaioso con terra di diversa consistenza; e quell’ufficio le aveva rilasciato l’autorizzazione con atto 28 maggio 1998 n. 1115 della seconda sezione, contenente svariate prescrizioni esecutive e limitazioni. L’autorizzazione era poi stata volturata alla signora Z., la quale, subentrata nella conduzione del fondo, cominciò i lavori.

Il sindaco di Ponte di Piave con l’atto indicato in epigrafe ha ordinato la sospensione dei lavori, con la motivazione che la signora Z. vi aveva dato inizio senza autorizzazione paesaggistico-ambientale o autorizzazione edilizia e contravvenendo a una decisione del tribunale amministrativo regionale. Quest’ultima asserzione si riferisce al fatto che la precedente titolare dell’autorizzazione aveva impugnato l’autorizzazione medesima nella parte in cui faceva salve le autorizzazioni ambientali ed edilizie di competenza di altre autorità; il giudizio si era concluso con una sentenza d’inammissibilità per carenza d’interesse, stante il carattere non lesivo della clausola.

La signora Z. con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto notificato il 26 giugno 1998 ha impugnato l’ordinanza del sindaco deducendo motivi di censura che si possono riassumere come segue.

1) La motivazione dell’atto era perplessa, non potendosi comprendere se veniva contestata la mancanza di autorizzazione paesaggistica o di autorizzazione edilizia, e inoltre mancava dell’indicazione delle norme di legge applicate.

2) Il richiamo al provvedimento del giudice amministrativo non era conferente, la necessità di autorizzazione paesaggistico-ambientale era esclusa, per i lavori del tipo in questione, dall’articolo 82 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dall’articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e neppure occorreva l’autorizzazione edilizia, che per i movimenti di terra nell’esercizio dell’agricoltura è esclusa dall’articolo 76, comma 3, della legge regionale veneta sull’urbanistica (legge regionale n. 61 del 1985). Se, poi, il generico richiamo alla legge 8 giugno 1990 n. 142, contenuto nel provvedimento, doveva intendersi riferito al potere d’ordinanza di cui all’articolo 38, esso pure non era pertinente, mancando i presupposti previsti da quella disposizione di legge per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti.

3) Incompetenza del sindaco, perché l’atto era di competenza del funzionario preposto all’ufficio per l’urbanistica.

4) Mancava il parere della commissione edilizia comunale.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, stabilendo che per le escavazioni di materiali litoidi nelle zone golenali che siano anche sottoposte a vincolo paesaggistico occorrono le autorizzazioni, tra loro autonome, di due autorità diverse, idraulica e ambientale, e che il potere sanzionatorio in materia ambientale deriva dagli articoli 7 e 15 della legge n. 1437 del 1939. Ha giudicato infondata, altresì, la censura di carenza di motivazione e i motivi terzo e quarto.

Appella la signora Z., riproponendo con ampie argomentazioni i motivi del ricorso di primo grado.

Il comune nel controricorso critica l’opportunità e la convenienza della riconversione agraria in questione da mais a vigneto, e sostiene poi che il sindaco ha un potere di repressione in ordine ai lavori mancanti delle autorizzazioni di competenza di altre autorità, come quelle preposte alla tutela dell’ambiente.

DIRITTO

Il Collegio, entrando subito nel cuore della questione, premette che, delle tre materie della tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale, del governo delle acque e della disciplina urbanistico-edilizia del territorio comunale, solo la terza compete istituzionalmente al comune.
Nella specie la ricorrente è munita di autorizzazione ai lavori rilasciata dall’autorità idraulica.
Quanto alla tutela del paesaggio, lo stesso comune riconosce, nelle sue difese, che la competenza al rilascio delle autorizzazioni appartiene alla soprintendenza (organo periferico dell’amministrazione statale dell’ambiente); e perciò la questione, se i lavori intrapresi dalla signora Z. necessitino di nulla-osta paesaggistico oppure ricadano nell’esenzione prevista dall’articolo 82 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977 n. 616, dev’essere risolta, evidentemente, dalla stessa soprintendenza.
Infine, neppure il comune – che pure nell’appello sindaca le scelte imprenditoriali dell’appellante, se sia meglio il vigneto o il seminativo - sostiene che per sostituire una coltura con un’altra occorra una concessione edilizia; e anche la sentenza impugnata, la cui motivazione poggia sulla necessità di un’autorizzazione “ambientale”, implicitamente lo esclude.

Le osservazioni che precedono sono sufficienti ad accogliere l’appello, per la fondatezza del primo motivo del ricorso di primo grado, riproposto: il comune avrebbe infatti potuto ordinare la sospensione dei lavori (e poi far seguire il provvedimento definitivo di demolizione o riduzione in pristino) solo sulla premessa, esplicita o implicita, che i lavori necessitassero di una concessione edilizia, e non già affermando confusamente che non c’era nessuna «autorizzazione paesaggistico-ambientale o autorizzazione edilizia».
Quanto al fatto che il comune possa adottare provvedimenti repressivi anche per la mancanza di autorizzazioni di altra autorità, sia la sentenza sia le difese del comune celano un equivoco.
Vero è che il comune può intervenire per la mancanza di un’autorizzazione, per esempio, paesaggistica o idraulica, sempreché però si tratti di un’opera di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale, necessitante di concessione o autorizzazione edilizia, e realizzata in assenza di quelle altre, distinte e preliminari autorizzazioni.

In conclusione, l’appello è fondato e va accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 4.000, di cui 1.500 per il giudizio di primo grado e 2.500 per il grado d’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento 15 giugno 1998 n. 14 prot. 6072 del sindaco di Ponte di Piave.

Spese compensate.

Ordina al comune di Ponte di Piave di dare esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma l’11 novembre 2003 dal collegio costituito dai signori:

Emidio Frascione, presidente
Raffaele Carboni, componente, estensore
Paolo Buonvino, componente
Claudio Marchitiello, componente
Aniello Cerreto, componente