EDILIZIA
E URBANISTICA - 090
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 3 settembre 2003, n.
1198
La sanzione amministrativa di cui all'art.
12, secondo comma, legge n. 47 del 1985, (ora
articolo 35 d.P.R. n.
380 del 2001 - n.d.r.) alternativa alla demolizione, deve essere
calcolata in base alla disciplina di cui alla legge n. 392 del 1978 (c.d. equo
canone) anche se questa è stata abrogata dalla legge
n. 431 del 1998.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 247 del 2002 proposto da P.B. e R.S. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentate e difese dagli Avv.ti G.C. e F.F. ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in ...
contro
il COMUNE di BAGNATICA, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti F.D.L. e G.C. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in ...
per l’annullamento
del provvedimento del Funzionario responsabile del Settore Gestione del Territorio 24.12.2001, n. 374, con il quale è stata determinata la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 12, 2° comma della legge 28.2.1985, n. 47, (ora articolo 35 d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.r.) ed è stato disposto l’obbligo di pagamento della detta sanzione entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività della determinazione stessa, pena la riscossione coattiva.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnatica;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designata come relatore, alla
pubblica udienza dell’8.7.2003, la dott.ssa Rita Tricarico;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, a seguito di denuncia di inizio attività 15.9.2000, n. 83 presentata dalla Sig.ra P.B. e di D.I.A. in variante 22.1.2001, n. 8 da parte del R.S. s.r.l. divenuta medio tempore proprietaria del fabbricato cui si fa riferimento, hanno realizzato un intervento edilizio di ristrutturazione del predetto fabbricato.
Con ordinanza 29.8.2001, n. 14/2001 reg.ord. e n. 6036 prot., il Comune di Bagnatica ha disposto la demolizione dell’opera abusiva, integrata dalla realizzazione di scale esterne al fabbricato.
Avendo i ricorrenti depositato perizia giurata, attestante che la parte realizzata abusivamente non poteva essere demolita senza pregiudizio di quella in conformità, con determinazione 24.12.2001, n. 374, è stata stabilita la sanzione pecuniaria in sostituzione di quella demolitoria ed è stato disposto l’obbligo del relativo pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data della sua esecutività.
Avverso tale provvedimento è stato proposto l’odierno ricorso per i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione dell’art. 12 della Legge 28.2.1985, n. 47, nonché dell’art. 14 della Legge 27.7.1978, n. 392;
2) violazione dell’art. 12 della Legge 28.2.1985, n. 47, nonché degli artt. 12 e ss. della Legge 27.7.1978, n. 392;
3) violazione dell’art. 12 della Legge 28.2.1985, n. 47, nonché dell’art. 13 della Legge 27.7.1978, n. 392.
La domanda cautelare è stata accolta da questa Sezione con ordinanza 26.3.2002, n. 221, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV 24.9.2002, n. 4014.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bagnatica.
Alla pubblica udienza dell’8.7.2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 – Con il ricorso all’esame del Collegio si contestano i criteri ed i parametri utilizzati nell’ordinanza impugnata per calcolare la sanzione pecuniaria sostitutiva di altra demolitoria di opere abusive, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della legge 28.2.1985, n. 47, (ora articolo 35 d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.r.).
In particolare, con il primo motivo di gravame si deduce la violazione della citata disposizione, nonché dell’art. 14 della Legge 27.7.1978, n. 392.
Deve rammentarsi che l’ammontare della sanzione pecuniaria, che si applica quando “la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità”, è “pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla” citata Legge n. 392/1978, “della parte dell’opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale”, come ricorre nella specie.
Quest’ultima legge, recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani, applicabile qui per rinvio espresso, nello stabilire l’importo dell’equo canone, opera un distinguo, a seconda che la costruzione dell’immobile considerato sia o meno stata ultimata entro il 31.12.1975.
Al caso di specie, trattandosi di mera ristrutturazione di edificio realizzato anteriormente alla richiamata data, si sarebbe dovuto applicare il costo-base di cui all’art. 14 della citata Legge n. 392/1978, concernente appunto gli immobili la cui costruzione si sia conclusa entro il 31.12.1978, e non già, come ha fatto l’Amministrazione comunale, quello contenuto nel successivo art. 22, così come modificato mediante il correttivo stabilito all’art. 1 del D.M. 18.12.1998, riguardante gli immobili ultimati successivamente.
Il Comune di Bagnatica ha applicato quest’ultima disposizione, avendo qualificato l’intervento de quo quale ampliamento, come tale da considerarsi al pari di una nuova costruzione.
Ma detta qualificazione non è corretta, atteso che non può considerasi tale la realizzazione di mere scale esterne per l’accesso all’immobile.
2 - Il Comune di Bagnatica avrebbe dovuto, altresì, applicare al costo base, così come appena detto, i coefficienti correttivi dello stesso, indicati all’art. 15 della Legge n. 392/1978 e “stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei Comuni, dell’ubicazione…della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell’immobile”.
3 - Infine, ai fini della determinazione della superficie convenzionale cui applicare il costo-base debitamente corretto, avrebbe dovuto considerare solo il 25% di quella relativa all’opera abusiva, potendosi le scale inquadrare negli accessori simili ai “balconi, terrazzi, cantine” di cui all’art. 13, lett. d) della medesima legge, proprio in ragione del rapporto di strumentalità che lega le stesse all’edificio cui accedono e per l’assenza di autonomia che le connota al pari, in particolare, dei balconi e dei terrazzi.
4 - Deve concludersi che il ricorso è fondato sotto tutti i profili dedotti e va accolto, con conseguente obbligo per l’Amministrazione comunale di rideterminare l’importo della sanzione contestata facendo riferimento a quanto sopra rilevato.
5 - Le spese seguono la soccombenza, restando a carico del Comune resistente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente a versare alle ricorrenti la somma complessiva di € 1.350,00 (milletrecentocinquanta), a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, l’8 luglio 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Francesco MARIUZZO - Presidente;
Elena QUADRI – Giudice;
Rita TRICARICO - Giudice
estensore.