EDILIZIA E URBANISTICA - 086
Consiglio di Stato, sezione V, 19 giugno 2003, n. 3645
Il contributo di costruzione si prescrive in 10 anni dal rilascio della concessione e non dalla richiesta del Comune creditore, né ha alcuna rilevanza che il Comune, all'atto del rilascio, si fosse riservato di determinarne successivamente l'importo o di esigerne il pagamento in un secondo tempo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 3203 del 1996, proposto dal sig. A.C., rappresentato e difeso dagli avvocati F.S. e G.S. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. A.P. in ...

contro

il Comune di San Pietro Apostolo, non costituito,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, n. 181, pubblicata il 6 febbraio 1996 e notificata il 23 febbraio 1996.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 25 marzo 2003, il consigliere Giuseppe Farina ed udito, altresì, l’avv. G. per delega dei difensori della parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorso in epigrafe è stato notificato il 3 aprile 1996 e depositato il 23 successivo.

È chiesto l’annullamento della sentenza n. 181/1996 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con la quale è stato respinto il ricorso dell’attuale appellante avverso il provvedimento sindacale n. 13/95, che ingiunge il pagamento del contributo di costruzione, della maggiorazione e degli interessi legali, per la concessione edilizia rilasciata il 26 maggio 1980.

Avuto riguardo alle argomentazioni del primo giudice, la parte ricorrente sostiene che era prescritto il diritto a procedere all’accertamento del contributo e che la prescrizione è decorsa anche per quel che riguarda la liquidazione ed il pagamento del contributo.

Nella camera di consiglio del 21 giugno 1996 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

All’udienza del 25 marzo 2003, il ricorso in appello è stato chiamato per la discussione ed è stato, poi, introitato in decisione.

DIRITTO

Il Comune intimato ha rilasciato all’appellante una concessione edilizia in data 26 maggio 1980

Nel provvedimento si chiariva che esso era rilasciato con riserva di pagamento degli “oneri previsti dalla legge” 28 gennaio 1977, n. 10.

La richiesta di pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione è stata avanzata all’interessato con atto notificato l’undici agosto 1993, dopo oltre tredici anni dal rilascio della concessione.

L’Amministrazione comunale, “accertato che l’invito al pagamento non ha avuto alcun seguito”, ha ingiunto, con l’atto impugnato in prime cure, di versare l’importo indicato nel 1993, con la maggiorazione prevista dall’art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per i casi di ritardato od omesso versamento, e con gli interessi legali.

L’interessato ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Calabria, deducendo, fra l’altro, che era decorso il termine di prescrizione del diritto del Comune.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Comune, ha respinto il ricorso, affermando che determinazione e corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione sono ancorate a tempi diversi. Ha in proposito precisato che la prima deve farsi alla data del rilascio della concessione, mentre il pagamento, a norma dell’art. 11, comma secondo, della l. n. 10 del 1977, deve farsi in corso d’opera “e, comunque, non oltre sessanta giorni dall’ultimazione delle opere”. Ha, perciò, concluso che il termine di prescrizione dell’obbligazione non può decorrere sino a quando l’Amministrazione, che ne aveva fatto espressa riserva, “non abbia provveduto a quantificare e a individuare le modalità di pagamento del contributo stesso, attività questa che si è concretizzata con il provvedimento” del 1993.

La parte privata appellante critica questa conclusione e sostiene che il diritto del Comune ad “accertare” il contributo si era prescritto e che la prescrizione del potere impositivo ha efficacia caducante rispetto alla riscossione.

L’appello è fondato.

Dell’obbligazione consistente nel pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione trattano gli artt. 1, 3, 6 ed 11, comma 2, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Insieme agli oneri di urbanizzazione, il contributo in parola deve essere determinato al momento del rilascio della concessione. Rientra nella facoltà del Comune stabilire modalità e garanzie di pagamento, ai sensi dell’art. 11, comma secondo. Ma ciò non esclude che il credito, pur se è rimessa ad un atto dell’Amministrazione l’indicazione della sua entità, sia, sin dal momento dell’adozione del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente la concessione, certo, liquido o agevolmente liquidabile, esigibile.

Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto, perciò, modo di precisare che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia di versare i relativi contributi, ai sensi della legge n. 10 del 1977, è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità del contributo, in applicazione della normativa vigente all’atto del rilascio (V Sez. 25 ottobre 1993, n. 1071 e 6 dicembre 1999, n. 2058). Ed è, di conseguenza, da quel momento stesso che l’amministrazione può far valere l’obbligo che grava sul cittadino.

Un diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge: art. 2934 cod. civ. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: art. 2935 cod. civ. Le norme in questione si applicano anche al diritto di credito del Comune avente per contenuto il contributo in esame, in difetto di disposizioni speciali che regolino in modo diverso la specifica obbligazione.

Se, dunque, è dal giorno del rilascio della concessione che l’amministrazione comunale può far valere il suo diritto di credito, anche fissando modalità e garanzie particolari, è dalla medesima data che decorre la prescrizione del suo diritto. L’atto di imposizione e liquidazione del contributo, dovuto in base alla legge n. 10 del 1977, non ha, infatti, natura autoritativa, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di provvedimenti generali (conf. Sez. V 27 ottobre 1986, n. 577 e 4 dicembre 1990, n. 810; C. si. 5 maggio 1993, n. 154). Ne segue che l’Amministrazione non ha alcun potere di differire l’esercizio del suo diritto di credito, come, invece, ha ritenuto il primo giudice, e che l’omessa emanazione di tale atto si configura come mancato esercizio del diritto di credito, idoneo a far decorrere il periodo di prescrizione.

E, poiché in mancanza di norme speciali vigenti nel 1980, il termine in questione è quello decennale, fissato dall’art. 2946 del codice civile, deve riconoscersi che il diritto di credito del Comune era estinto per compimento del periodo di dieci anni decorrenti dalla data del rilascio della concessione edilizia.

Né rileva che l’amministrazione comunale si sia riservata di dar corso alla richiesta di pagamento in prosieguo di tempo, sia perché per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un’attività del creditore – come nel caso in esame –, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta, sia perché l’inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto, sia, infine, perché la disciplina legale della prescrizione non è derogabile, a norma dell’art. 2936 cod. civ., neppure, quindi, per atto unilaterale del titolare del diritto.

Ne deriva che con l’atto impugnato e, prima ancora, con quello di invito al pagamento del contributo in parola, il Comune ha chiesto l’adempimento di un credito che era ormai prescritto.

All’accoglimento dell’appello, con dichiarazione di estinzione del credito del Comune per prescrizione, può farsi seguire, ricorrendo giusti motivi, la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello.

Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 25 marzo 2003, con l'intervento dei Signori:

Emidio Frascione, Presidente
Giuseppe Farina, rel. est. Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Claudio Marchitiello, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere