EDILIZIA E URBANISTICA - 085
Consiglio di Stato, sezione IV, 31 maggio 2003, n. 3041
L'adozione di una variante al P.R.G. non necessita della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 per esplicita previsione dell'articolo 13 della stessa legge.

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2496 del 2002, proposto dal Comune di Nerviano, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mario Viviani, elettivamente domiciliato in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato

contro

FINMECCANICA S.p.A. (cui è subentrata Galileo Avionica S.p.A.), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati G. e C.S. e U.F., con domicilio eletto in ...

e nei confronti

della Regione Lombardia

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, con sede in Milano, 9 febbraio 2001 n. 858
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio sella Galileo Avionica s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 4 marzo 2003, il Consigliere Filippo Patroni Griffi; uditi, altresì, gli Avv.ti M. Viviani e V. Ferrari
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO  e  DIRITTO

1. Con deliberazione 31 ottobre 1990 n. 235, il Consiglio comunale di Nerviano approvava il piano di lottizzazione si un’area di proprietà Aeritalia e invitava la società a presentare la documentazione occorrente per la stipula della convenzione; a tale invito la società proprietaria non dava seguito.

Con deliberazione 31 gennaio 1996 n. 18, il Consiglio comunale adotta una variante parziale al piano regolatore generale, includendovi anche parte delle aree incluse nel piano di lottizzazione.

In data 24 dicembre 1996, la società GF Sistemi Avionici, avente causa dall’Aeritalia, presenta osservazioni alla variante, contestando l’inclusione nella stessa delle aree di proprietà inserite nella lottizzazione; le osservazioni sono state respinte.

In data 16 aprile 1997, la società Finmeccanica – che nel dicembre 1996 incorpora GF Sistemi Avionici – invita il Comune di Nerviano a stipulare la convenzione di lottizzazione.

Il Sindaco, con nota 7 maggio 1997, risponde che non è possibile procedere alla stipula della convenzione in considerazione degli intervenuti mutamenti nella destinazione urbanistica dell’area, interessata, sia pure in parte, dalla variante del piano regolatore.

La nota sindacale è impugnata dinanzi al T.A.R. per la Lombardia dalla Finmeccanica, con ricorso notificato il 4 luglio 1997, unitamente alla delibera di adozione della variante e alla reiezione delle osservazioni alla stessa.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso, sul rilievo assorbente della mancata comunicazione di avvio del procedimento di adozione della variante, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

Propone appello il Comune di Nerviano. Resiste la società Galileo Avionica (subentrata a Finmeccanica), riproponendo le censure assorbite dal primo giudice.

All’udienza del 4 marzo 2003, la causa è stata decisa.

2. L’appellante deduce, in primo luogo, la tardività del ricorso di primo grado rispetto all’impugnazione della delibera consiliare 31 gennaio 1996 n. 18, in quanto il gravame è stato proposto oltre il sessantesimo giorno decorrente dalla presentazione delle osservazioni all’adozione del piano proposte dalla società Sistemi Avionici.

La Sezione ritiene che l’impugnazione della delibera di adozione sia tardiva.

Nessuna contestazione vi è in punto di fatto sui termini di riferimento: le osservazioni sono state presentate in data 24 dicembre 1996 e il ricorso è stato notificato il 4 luglio 1997, quindi ben oltre il sessantesimo giorno.
La resistente deduce che le osservazioni sono state presentate dalla società Sistemi Avionici, cioè da soggetto diverso da Finmeccanica, originaria ricorrente.

La tesi non può essere condivisa.

La società Sistemi Avionici è stata incorporata in Finmeccanica con atto notarile 6 dicembre 1996 (pag. 3 ricorso di primo grado). Tale incorporazione ha determinato – secondo i princìpi – successione a titolo universale della società incorporante a quella incorporata. Ne consegue che Finmeccanica subentra nella vicenda in questione nella stessa posizione di diritto in cui versava la Sistemi Avionici e, quindi, se la società incorporata aveva legale conoscenza della delibera di adozione alla data della presentazione delle osservazioni al piano, da quella stessa data è da ritenere che Finmeccanica abbia legale conoscenza della stessa delibera, con il conseguente onere di impugnarla, a pena di decadenza, entro il sessantesimo giorno.

Il gravame della delibera di adozione è quindi irricevibile per tardività.

3. L’originario ricorrente impugna anche sia la delibera di reiezione delle osservazioni, sia la nota sindacale con la quale si declina l’invito alla stipula della convenzione di lottizzazione sul rilievo dell’intervenuta variazione del regime urbanistico.
L’impugnazione della delibera di reiezione delle osservazioni è, per costante giurisprudenza, inammissibile, potendo le relative doglianze essere fatte valere solo nei confronti della delibera di approvazione del piano.

L’impugnazione della nota sindacale è, del pari, inammissibile, in quanto l’atto non ha natura provvedimentale.

Il sindaco si limita a rifiutare di addivenire alla stipula della convenzione in considerazione della mutata destinazione urbanistica dell’area: egli non esterna alcuna volontà provvedimentale, che, oltre tutto, non sarebbe riferibile ad alcuna attribuzione sindacale o all’esercizio di alcuna funzione amministrativa.
La proprietaria dell’area, in tale contesto, può censurare la delibera di adozione, ma nei termini di legge: e si è visto, che, nella specie, l’impugnazione dell’adozione è tardiva.

Né risulta che sia stata, comunque in altra sede, impugnata l’approvazione della variante.

Ad ogni modo, anche se si volesse considerare la relazione tra la delibera di adozione e la nota sindacale in termini di presupposizione, relazione tipicamente sussistente tra atti aventi natura provvedimentale, la tardiva impugnazione dell’adozione determina, in relazione ai vizi dedotti, comunque l’inammissibilità del gravame della nota sindacale.

Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso originario è da ritenere inammissibile.

4. La Sezione ritiene, comunque, opportuno sottolineare, quanto al merito, che l’appello sarebbe stato fondato in relazione alla censura accolta dal primo giudice.

Deve, infatti, escludersi che l’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, che impone di dare notizia dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati, sia applicabile in relazione a una delibera di adozione di uno strumento urbanistico generale o di una sua variante.

L’articolo 13 della legge esclude espressamente dall’ambito oggettivo di operatività della norma gli atti “di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.

Quindi il procedimento di variante a un piano regolatore non è assoggettato all’obbligo di avviso del procedimento, essendo regolato dalle norme speciali che lo riguardano. Questo è il tenore testuale – e tutt’altro che irragionevole – della disposizione di legge; e ad esso l’interprete non può che attenersi, senza nemmeno ricorrere alla ricerca ermeneutica (art. 12, primo comma, delle preleggi).

Né può dirsi che nella specie sia assente “ogni altra previsione di partecipazione procedimentale da parte della normativa settoriale”, circostanza che, secondo questa Sezione (dec. 24 ottobre 2000 n. 5720), legittimerebbe l’applicabilità dell’articolo 7 della legge n. 241. Con riferimento al procedimento in esame, infatti, sia nella previsione normativa che nella realtà procedimentale, la partecipazione procedimentale è assicurata, e si è puntualmente verificata, mentre non rileva in ipotesi, come assunto invece dal primo giudice, che essa abbia natura ed estensione diverse da quella garantita dalla legge n. 241.

Né la circostanza di fatto che sull’area interessata dal piano preesista un piano di lottizzazione influisce sulla fattispecie normativa. Tale circostanza, infatti, potrà assumere rilievo, per esempio, ai fini della motivazione che sorregge la variante, ma è inidonea a innovare il regime giuridico del procedimento che, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 241, essendo un atto di pianificazione, resta disciplinato dalle norme “che ne regolano la formazione”.

5. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.

Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV – accoglie l’appello e, in riforma della sentenza del tribunale amministrativo, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Condanna la società appellata al pagamento, in favore del Comune di Nerviano, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in EURO ottomila.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:

Gaetano TROTTA - Presidente
Giuseppe BARBAGALLO - Consigliere
Filippo PATRONI GRIFFI - Consigliere, estensore
Aldo SCOLA - Consigliere
Bruno MOLLICA - Consigliere