EDILIZIA E URBANISTICA - 082
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 6 maggio 2003, n. 2375
La concessione in sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, in caso di totale difformità, comporta il pagamento dell'oblazione pari al doppio del contributo di concessione anche qualora la difformità non abbia comportato aumento di volume o del carico urbanistico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5717/1997, proposto da P.C. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti E.R. e U.F., elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in ...

CONTRO

Comune di Legnano, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G.S.P. e G.D.V., elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in ,,,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. 2°, n. 571 del 3.5.1996, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla soc. P.C.;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25.2.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avvocati R. e D.V.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

FATTO

Con l’appello in epigrafe, la soc. P.C. ha fatto presente che il comune di Legnano aveva rilasciato in data 30.6.1993 al sig. S. una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato residenziale, composto da un corpo di fabbrica centrale con altezza di m. 9,60 e di due corpi laterali, ciascuno alto m.6,50; e la concessione veniva poi volturata a proprio favore; che la Società in corso d’opera decideva di localizzare sul lato opposto del lotto le costruzioni originariamente previste ai lati del corpo di fabbrica centrale (in modo da divenire due villette tra loro vicine) e di far slittare quest’ultimo verso la via ..., come risultava dalla planimetria allegata; che la Società, in relazione a detta modifica, chiedeva una variante in sanatoria dei lavori realizzati in difformità e consistenti all’epoca nella costruzione del solo edificio verso via ..., riservandosi di richiedere una nuova concessione per le due villette da realizzare; che il Comune, ritenendo che la modifica costituisse variazione esenziale al progetto approvato, raffigurava l’istanza non come variante ma come edificazione completamente nuova, comportante ex art. 13 Legge n. 47/1985, un contributo di concessione in misura doppia, pari a £. 160.099.000; che avverso la relativa determinazione la Società proponeva ricorso al T.A.R. Lombardia, contestando la qualificazione operata dal Comune e principalmente la ricorrenza nel caso delle ipotesi di cui all’art. 8 Legge n. 47/1985; che il T.A.R. respingeva il ricorso con la sentenza appellata, che però era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni:

- intanto poteva ritenersi necessaria una nuova concessione in relazione alle modifiche apportate, in quanto fossero state realizzate opere diverse e quantitativamente maggiori rispetto a quelle autorizzate, mentre il T.A.R. aveva ritenuto in modo incoerente, non potendo l’ipotesi rientrare nell’art. 15, che la fattispecie fosse inquadrabile nella difformità totale di cui all’art. 7 Legge n. 47/1985;
- la modifica non poteva farsi rientrare nel concetto di difformità totale che era sussistente solo nel caso di eccedenza volumetrica, creazione di un organismo edilizio o parte di esso, rilevanza specifica dell’opera e sua autonoma utlilizzabilità;
- neppure l’intervento poteva farsi rientrare nel concetto di variazione essenziale ai sensi dell’art. 8 Legge n. 47/1985 e della L.R. Lombardia n. 19/1992.

Il comune, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando quanto segue:

- il progetto assentito prevedeva la realizzazione di un unico corpo di fabbrica, sviluppato in lunghezza e disposto lungo l’asse maggiore del terreno;
- venivano però eseguiti dalla società P.C. lavori difformi dal progetto per cui il Comune, a seguito di verbale di sopralluogo dei Vigili urbani, con provvedimento del 28.4.1994 ordinava la sospensione dei lavori;
- in particolare, invece del corpo centrale alto e due ali laterali più basse, venivano previsti due edifici, di cui uno alto e compatto equivalente al corpo centrale e l’altro più basso costituito da due villette raccordate equivalenti alle due ali laterali, con spostamento delle nuove costruzioni rispetto alla collocazione originariamente prevista;
- in particolare le altezze rimanevano invariate, mentre le volumetrie e le superfici coperte, pur essendo leggermente aumentate, erano tuttavia inferiori a quelle assentibili;
- il Comune, ritenendo che la fattispecie non configurasse una variante in corso d’opera ma una difformità rispetto al progetto originario sanabile ex art. 13 Legge n. 47/1985, rilasciava la relativa concessione in data 3.8.1994, richiedendo i relativi oneri in misura doppia, limitatamente alla parte di edificio già realizzata (corpo centrale);

Ha poi evidenziato che la concessione edilizia richiesta era unica ed anche la variante era unica, mentre lo stadio di realizzazione di quest’ultima era irrilevante, salvo che ai fini dell’entità della sanzione, in quanto la valutazione della difformità doveva effettuarsi comparando l’intero progetto iniziale con il nuovo pur sempre nella sua interezza, pur lasciando senza conseguenze la parte non realizzata, che rispetto al progetto originario vi era stata una variazione, che oltre ad avere aumentato la superficie coperta, aveva determinato la modificazione della sagoma se non altro per il fatto che invece di un edificio se ne costruivano due; che vi era stata indubbiamente una modifica della sagoma (intendendosi per tale il contorno che viene ad assumere l’edificio), rilevabile anche se riferita al solo corpo di fabbrica realizzato; che non necessariamente una variante essenziale doveva comportare un aggravamento del carico urbanistico; che le variazioni di sagoma non rientravano tra le modifiche ritenute marginali allorché portavano alla costruzione di un organismo completamente diverso sotto il profilo planivolumetrico da quello originariamente assentito..

In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno presentato memoria.

La Società ha richiamato a suo favore anche la L.R. Lombardia n. 19/1992, secondo cui l’elemento qualificante per la variante essenziale era rappresentato dall’aggravamento dei parametri urbanistico-edilizi, nella specie insussistenti; che la mera traslazione rotazione dell’edificio era annoverata tra le varianti minori.

Il Comune ha evidenziato che il progetto originario era stato stravolto, con la costruzione di due corpi di fabbrica invece di uno, la traslazione di 90 gradi del nuovo corpo di fabbrica ed il suo nuovo posizionamento, la modifica degli accessi ai box con diversa valutazione dell’impatto viabilistico.

Alla pubblica udienza del 25.2.2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, sez. 2°, n. 571 del 3.5.1996, è stato respinto il ricorso proposto dalla soc. P.C. avverso la concessione in sanatoria rilasciatale in data 3.8.1994 dal comune di Legnano, limitatamente alla determinazione del contributo di concessione in misura doppia, pari a £. 160.099.000.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Società.

2. L’appello è infondato.

2.1. La concessione edilizia originaria riguardava un intervento edilizio costituito da un solo corpo di fabbrica, con un fabbricato centrale più alto e due fabbricati laterali adiacenti (costituenti due villette).

Veniva però realizzato solo il fabbricato centrale, con una collocazione sul terreno diversa per cui la Società, a seguito di ordinanza comunale di sospensione dei lavori, chiedeva di modificare la concessione secondo un nuovo progetto, il quale prevedeva la costruzione di due distinti edifici, di cui uno più alto e compatto equivalente al corpo centrale (edificio A) e l’altro più basso costituito da due villette raccordate equivalenti alle due ali laterali Edificio B), con notevole spostamento di quest’ultime su altro lato del lotto rispetto alla collocazione originariamente prevista.

2.2. Ne discende che la concessione in sanatoria ha riguardato in effetti non una modesta rototraslazione dell’edificio inizialmente progettato (V., su tale fattispecie, la decisione di questa Sezione n. 249 del 22.1.2003) ma un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche (due edifici distinti invece di un unico complesso e con diversa collocazione sul terreno) e planovolumetriche (in relazione alla diversa sagoma delle nuove costruzioni rispetto a quanto progettato originariamente (V. art. 7, comma 1, Legge 28.2.1985, n. 47) e di conseguenza correttamente è stata applicata dal Comune un contributo di concessione in misura doppia alla stregua dell’art. 13, 2° comma, Legge n. 47/1985.

Né rileva la circostanza che il nuovo progetto non comportasse in concreto un maggiore carico urbanistico, in quanto la relativa normativa prevede l’oblazione in misura doppia non solo in tali casi ma anche allorché, inalterato il carico urbanistico, venga a realizzarsi un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche o planovolumetriche, come è avvenuto nella specie, tanto è vero che l’alterazione della sagoma è tuttora esclusa dalle ipotesi rientranti nelle varianti minime (V. art. 2, comma 60, Legge 23.12.1996, n. 662).

3. Per quanto considerato l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.2.2003 con l’intervento dei Signori:

Pres. Agostino Elefante.
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Goffredo Zaccardi
Cons. Aniello Cerreto, rel. est.
Cons. Nicolina Pullano