EDILIZIA E URBANISTICA - 080
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 2 aprile 2003, n. 399
Non sussiste alcun obbligo di provvedere da parte del Comune su un’istanza di autotutela presentata da un controinteressato e volta ad ottenere l'annullamento di una concessione edilizia.
In assenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità non è ammissibile l'annullamento per autotutela.
(vedi anche Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6531)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato il seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 729 del 1998 proposto da M.A., B.G., T.A., B.G. rappresentati e difesi dall’Avv. L.M., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in ...

CONTRO

Comune di Rudiano, in persona del Sindaco pro tempore non costituitosi in giudizio

e

D.C.T.M. non costituitasi in giudizio

per l’annullamento

della concessione edilizia n° 30 del 30/7/1996; del diniego di annullamento della concessione edilizia n° 30 del 30/7/1996, adottato in data 20/3/1998; della comunicazione di inizio procedimento del 5/11/1997; del verbale di accertamento n° 47 del 30/10/1996; della nota del Comune di Rudiano del 18/11/1996; della comunicazione del Sindaco del 23/5/1997; della nota prot. 3578 del 5/11/1997

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dai ricorrenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 14/3/2003 il dott. Marco Bignami;
Udito il difensore dei ricorrenti;

Ritenuto quanto segue in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato il 20/5/1998 e depositato il 18/6/1998 i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. Né il Comune, né la controinteressata si sono costituiti in giudizio.

I ricorrenti deducono di essere proprietari di fondi contigui all’immobile sito nel Comune di Rudiano (mappale 377, fg. 6 NCEU), in relazione al quale la controinteressata ha conseguito la concessione edilizia n° 30 del 1996, per la realizzazione di un’autorimessa a due posti macchina, con sottostante terrapieno.

Fin dal 30/10/96 (quanto ai signori B. e M.: doc. 1) e dal 6/10/97 (quanto ai signori T. e B.:doc. 10) i ricorrenti hanno rappresentato al Comune l’asserita illegittimità del titolo abilitativo, in relazione alla pretesa violazione dell’art. 16 del P.R.G. e del D.M. n° 1444 del 274/1968, art. 9 comma 1° punto 2.

A seguito di sopralluogo (verbale n° 47: doc. 2) e di relazione tecnica (doc. 9), il responsabile del procedimento, con provvedimento adottato il 20/3/1998, ha denegato l’annullamento della concessione, ponendo in rilievo il difetto di uno specifico interesse pubblico sotteso a tale eventuale atto, nonché la circostanza secondo cui l’opera non apporta significative e rilevanti modificazioni all’assetto del territorio.

Avverso tale provvedimento reagiscono in questa sede i ricorrenti, impugnando contestualmente la concessione edilizia e gli atti del procedimento originato dall’istanza di annullamento in autotutela.

Osserva in via preliminare il Collegio che la censura mossa nei confronti del provvedimento concessorio è irricevibile, poiché tardivamente proposta: esso è infatti, come si è precisato supra, pienamente noto ai ricorrenti fin dal 30/10/96 (signori B. e M.) e dal 6/10/97 (signori T. e B.), mentre il relativo ricorso è stato notificato il 20/5/98.

Parimenti, non sono ex se impugnabili gli atti endoprocedimentali per carenza di interesse (ciò che rende il ricorso inammissibile in parte qua).

Resta da delibare la doglianza proposta avverso il diniego di annullamento della concessione.

Fermo restando che “non sussiste alcun obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione su un’istanza di autotutela presentata da un controinteressato e volta ad ottenere un atto di autotutela o caducatorio nei confronti di un provvedimento valido ed efficace” (Cons. Stato, sez. V, n° 528 del 1993), reputa il Collegio che la censura sia infondata.

I ricorrenti ripropongono, infatti, le doglianze opposte nei riguardi dell’atto principale: in primo luogo, violazione dell’art. 16 P.R.G., sia nella parte in cui esso impone in zona B una distanza non inferiore a metri 10 tra gli edifici, anche pertinenziali (nel caso di specie, la distanza, in violazione anche dell’art. 9 D.M. 1444 del 1968, sarebbe di metri 3), sia nella parte in cui vieta che la superficie coperta massima sia superiore a mq 18 per ogni appartamento edificato (nel caso di specie, essa sarebbe di mq 25).

In secondo luogo, illegittimità del procedimento di rilascio della concessione edilizia, poiché il responsabile del procedimento non avrebbe espresso il proprio parere sulla conformità dell’opera alle norme urbanistiche vigenti, limitandosi a richiederlo alla commissione edilizia e poiché (profilo dedotto in termini di eccesso di potere) il verbale redatto in tale circostanza da tale commissione non avrebbe specificato se il coniuge della signora D.C., tecnico comunale di Rudiano, astenendosi dal “partecipare”, abbia mancato la seduta, ovvero la sola conseguente votazione.

Il terzo motivo di ricorso, viceversa, attinge direttamente il diniego del 20/3/98, censurato per carenza e contraddittorietà della motivazione, posto che esso avrebbe preso in considerazioni le sole doglianze mosse dai signori B. e M., ignorando i dubbi sollevati dai signori T. e B., in particolare circa la violazione della normativa sulla superficie massima consentita.

Osserva il Collegio che, con autonoma ed autosufficiente motivazione, il provvedimento impugnato evidenzia la carenza di uno specifico interesse pubblico sotteso all’annullamento dell’atto.

Tale profilo della fattispecie sussiste ed è risolutivo in ordine alle doglianze mosse dai ricorrenti.

E’ noto che l’annullamento di un atto in sede di autotutela richiede il perseguimento di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità (Cons. Stato, VI, n° 591 del 1983), salvo si possa escludere che sia intervenuto, anche alla luce del tempo trascorso, un affidamento sorretto da buona fede e degno di tutela (Cons. Stato, sez. V., n° 187/95; id. n° 2648/2000; id. n° 3599/2002).

Nel caso di specie, le opere sono state eseguite sulla base di un titolo abilitativo che risale al Luglio del 1996, senza che siano stati introdotti in giudizio elementi tali da rendere dubbio l’affidamento della controinteressata in ordine al consolidamento della situazione sottostante.

Stanti tali premesse, non può non rilevarsi la carenza dell’interesse pubblico necessario, per azionare i poteri di autotutela spettanti all’Amministrazione.

Il ricorso va perciò rigettato.

Nulla sulla spese, in difetto di costituzione delle controparti.

P.Q.M.

Il T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso proposto avverso la concessione edilizia n° 30 del 1996.

Rigetta il ricorso proposto avverso il diniego di annullamento della concessione edilizia.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso gli ulteriori atti impugnati.

Nulla sulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il giorno 14 Marzo 2003, dal T.A.R. per la Lombardia, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo, Presidente
Rita Tricarico, Giudice
Marco Bignami, Giudice estensore.

EDILIZIA E URBANISTICA - 080-bis
Consiglio di Stato, sezione V, 21 ottobre 2003, n. 6531
Sussiste l’obbligo del Comune di determinarsi su un'istanza con la quale il proprietario di un terreno abbia chiesto l’adozione di provvedimenti repressivi di specifici abusi edilizi compiuti in un terreno limitrofo e non prospettando una generica situazione di abuso.
E' censurabile il comportamento omissivo (silenzio-rifiuto) del Comune nel dar seguito all'istanza (provvedendo all'accertamento e alla repressione dell'abuso, ovvero esplicitando l’erronea valutazione da parte dell’istante) presentata da un soggetto qualificato in quanto titolare di una situazione di specifico interesse che lo differenzia da quello generalizzato di per sé non immediatamente tutelabile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione quinta)

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello numero di registro generale 720/03, proposto dal Sig. L.A., rappresentato e difeso, per delega resa a margine dell’atto di appello dall’Avv. P.D.M. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ...

contro il Comune di Caserta, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione IV, n.8029 del 12 dicembre 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 maggio 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed udito, altresì, l’avv. L., su delega dell’Avv. D.M.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’istante rappresenta che nella sua qualità di proprietario di un immobile in Caserta alla Via Laviano n. 24 – Parco SIA, con istanza del febbraio 2000 ed atto di diffida del febbraio 2000 richiedeva l’intervento del Comune di Caserta, quale ente preposto alla vigilanza e repressione degli abusi edilizi, al fine di eliminare opere abusive di vaste proporzioni realizzate nel parco SIA; non avendo il Comune provveduto in merito, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Si costituiva in giudizio il Comune che si limitava ad eccepire che l’istante non era titolare di un interesse legittimo, ma solo di un interesse di fatto tale da non legittimarlo a produrre ricorso giurisdizionale.

Con la decisione impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto ha ritenuto che il ricorrente non avesse precisato il titolo e la natura della violazione commessa dall’Amministrazione.

Secondo l’appellante la decisione è ingiusta ed illegittima e ne chiede la riforma per i seguenti motivi:

"Error in iudicando" con riferimento al titolo e alla natura della violazione commessa dalla P.A.; il Collegio afferma che il ricorrente ha attivato la procedura ex art. 21 bis legge n.1034/71, senza precisare il titolo e la natura della violazione commessa dall’Amministrazione. Rileva viceversa l’appellante che il Comune è l’organo deputato in via primaria al controllo del territorio da un punto di vista urbanistico ed è l’ente titolare dei poteri repressivi in merito.

Il ricorso lamentava l’inadempienza dell’Amministrazione con riferimento alle circostanze degli abusi evidenziati nell’istanza del febbraio 2000 e nell’atto di significazione parimenti notificato al Comune nel febbraio 2002, e si soffermava poi dettagliatamente sull’obbligo del Comune a corrispondere all’istanza e a procedere per la refusione degli abusi edilizi. Pertanto è evidente l’errore in iudicando in cui è caduto il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Rileva poi l’appellante che nel caso in cui la decisione del Tribunale fosse interpretabile con riferimento all’assenza in radice di una posizione legittimamente del ricorrente, l’impostazione sarebbe certamente errata.

Infatti, dagli atti di causa, era pacifica ed incontestata la qualità del ricorrente quale proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un parco nel quale erano stati commessi abusi edilizi di vaste proporzioni; pertanto la legittimazione del ricorrente a chiedere gli interventi repressivi e ripristinatori del caso nei confronti del Comune era pacifico. 
Non si vede, infatti chi altri potrebbe essere legittimato a richiedere tale intervento se non il ricorrente che è comproprietario di unità immobiliare ed abita nel Parco SIA. 
Pertanto, alla luce dell’inerzia ingiustificata del Comune, il ricorrente era legittimato ad impugnare il silenzio-rifiuto tramite la speciale procedura di cui all’art. 21 bis legge 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, come introdotto dalla legge n. 205 del 2000; secondo quanto anche statuito dalla Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 230 del 16 gennaio 2002.

L’appellante conclude per l’accoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione di legge.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

DIRITTO

Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n. 8029/02, del 12 dicembre 2002, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – IV Sezione, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso e per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato dall’appellato Comune di Caserta sulle diffide presentate dall’appellante medesimo per ottenere l’intervento del Comune per la repressione degli abusi edilizi perpetrati nel parco SIA.

Come pure considerato in precedenza l’appellante dopo aver dedotto l’error in iudicando concernente la fondatezza della sua richiesta di intervento del Comune a reprimere gli abusi evidenziati, reitera nel merito – sia pur rimodulandole avverso il contenuto dell’impugnata decisione – le censure già prospettate in primo grado, censure per cui, sotto il profilo della legittimazione attiva, egli, anche in quanto proprietario di un’unità immobiliare all’interno del parco, aveva titolo per la proposizione dell’iniziativa giurisdizionale.

Le censure sono fondate e l’appello deve essere accolto per le ragioni e nei limiti appresso specificati.

Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione generale prevista dall’art. 21 bis della legge n.1034/1971 (come innovata dalla legge n. 205/2000) sull’impugnabilità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione, non possa essere interpretata nel senso di attribuire efficacia garantistica giurisdizionale nei confronti di qualsiasi richiesta avanzata alla P.A. e rimasta inevasa, perché la tutela garantistica generalizzata ed uniforme dell’impugnazione del silenzio-rifiuto riguarda pur sempre quelle ipotesi in cui tale (tacito) provvedimento (impugnabile) si sia (giuridicamente) formato, e non indistintamente in tutti i casi in cui l’Amministrazione non abbia corrisposto alle istanze sottopostele.

L’argomentazione del Tribunale, condivisibile (ma solo in parte) in via generale, non è comunque rapportabile alla fattispecie.

Sotto il profilo generale ritiene il Collegio che se è vero che la predetta tutela garantistica generalizzata avverso il fenomeno del provvedimento di silenzio-rifiuto debba riguardare comunque casi in cui l’Amministrazione sia tenuta a corrispondere espressamente alle istanze sottopostele, è altrettanto e prevalentemente vero che il denotato fenomeno negativo del predetto latitante comportamento dell’Amministrazione (silenzio-rifiuto) sia censurabile quando dall’Amministrazione ci si debba comunque attendere un comportamento conforme al perseguimento degli interessi pubblici cui essa è istituzionalmente deputata.
In altri termini ritiene il Collegio che il silenzio-rifiuto, come tale, sia comunque censurabile se da un lato riguardi l’estrinsecazione di un comportamento (potenzialmente) comunque dovuto da parte dell’Amministrazione e, dall’altro sia attivato – come nella fattispecie – non in maniera acritica e generalizzata, ma da chi vanta uno specifico e qualificato interesse.

Ciò premesso in via generale rileva poi il Collegio che nella fattispecie l’originario ricorrente-appellante aveva prospettato una non generica situazione di abusività di interventi edilizi la cui antigiuridicità veniva espressamente specificata nelle varie istanze prodotte dall’interessato, la cui legittimazione attiva era poi particolarmente qualificata dalla titolarità di un diritto di proprietà limitrofo al luogo in cui si sono perpetrati gli abusi denunciati e dalle particolarità proprie (pure ampiamente qualificate nei menzionati atti di diffida) del Parco SIA ove tale proprietà (e i contigui abusi) sono localizzati.

Ne deriva ad avviso del Collegio che qualora – come nella fattispecie il comportamento omissivo (silenzio-rifiuto) dell’Amministrazione sia stigmatizzato da un soggetto qualificato (in quanto, per l’appunto, titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che lo differenzia da quello generalizzato di per sé non immediatamente tutelabile), tale comportamento assuma una connotazione negativa e censurabile dovendo l’Amministrazione (titolare dei generali poteri-competenze in materia di controllo e di repressione sull’abusivismo edilizio) dar comunque seguito (anche magari esplicitando l’erronea valutazione dei presupposti da parte dell’interessato) all’istanza.

In altri termini ritiene la Sezione che sull’accertata sussistenza (come evidenziato nella fattispecie) di una posizione qualificata e legittimante, e di un’istanza circostanziata e specifica relativa a presunte realizzazioni abusive, il Comune sia tenuto a corrispondere sull’istanza (anche e solo per dimostrarne l’eventuale infondatezza di presupposti), in quanto da un lato tale compartecipazione si conforma all’evoluzione in atto dei rapporti tra Amministrazione e amministrato (titolare di una specifica posizione), e dall’altro perché in tale ipotesi il comportamento omissivo (spesso causa di un’inerte complicità agevolatrice del degrado edilizio), assume una sua sindacabile connotazione negativa.

In tale contesto l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere accolto l’originario ricorso e conseguentemente deve essere dichiarato l’obbligo del Comune ad esprimersi sull’istanza e la conseguente diffida proposte dall’originario ricorrente – attuale appellante.

All’ accoglimento dell’ appello seguono le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1500 per il primo grado e in euro 2000 per il grado d’ appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l’originario ricorso per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il comune di Caserta al pagamento delle spese processuali, liquidate in tremilacinquecento euro a favore dell’appellante.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6 maggio e l’11 luglio 2003, dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:

Raffaele Carboni, Presidente
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Francesco D’Ottavi, Consigliere estensore
Nicolina Pullano, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere