EDILIZIA E URBANISTICA - 079
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 11 febbraio 2003, n. 135
Le varianti minori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge regionale Lombardia 23 del 1997, che consentono un incremento volumetrico fino al 10% del volume dell'ambito, non possono incrementare la superficie azzonata dal P.R.G. come B, C o D.
Per la determinazione dell'incremento non può essere preso in considerazione un ambito più ampio di quello oggetto della variante.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato il seguente

SENTENZA

su ricorso n. 1143/1999 proposto da C. s.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A.A.G. ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria della Sezione in Brescia, via Malta n. 12;

contro

IL COMUNE DI MARMIROLO
in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. D.V. e R.Z. ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. D.L. in ...

per l’annullamento

dei seguenti atti:

deliberazione del Consiglio Comunale di Marmirolo n. 18 del 29.3.1999 recante approvazione variante n. 5 al P.R.G.;
deliberazione del Consiglio Comunale di Marmirolo n. 2 del 11.1.1999 recante adozione variante n. 5 al P.R.G.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marmirolo;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato, quale relatore alla pubblica udienza del 10.1.2003, il Dott. Gianluca Morri;
Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente riferisce che, a seguito dell’attuazione di un piano di lottizzazione predisposto nell’anno 1979 unitamente ad altri soggetti, cedeva al Comune di Marmirolo, fra l’altro, determinate aree da destinare ad attrezzature di interesse pubblico - Zona F - e, in particolare, aree per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi, quali standard del comparto lottizzatorio in oggetto.

Il Comune di Marmirolo, con gli atti oggi impugnati, modificava la destinazione delle aree predette, da Zona F, come originariamente cedute, a Zona D - per insediamenti produttivi, ricollocando la medesima superficie a standard in altra area limitrofa, in parte già destinata a verde agricolo e in parte assoggettata a vincolo di inedificabilità, utilizzando, a tal fine, le procedure semplificate di variante al P.R.G. di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 23.6.1997, n. 23.

Contro la variante così adottata e approvata, ricorre la C. s.r.l., nella sua qualità di ex lottizzante ad attualmente proprietaria di lotti edificabili nell’ambito del comparto, formulando le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 del 1997 per aver utilizzato la procedura semplificata oltre i limiti consentiti;
2) violazione dell’art. 7 della Legge 17.8.1942 n. 1150 e dell’art. 27 della Legge 22.10.1971, n. 865, in quanto la variante al P.R.G. dissimulerebbe, nella sostanza, un vero e proprio P.I.P. non assistito dagli obblighi e dalle garanzie previste per l’utilizzo di questo strumento da parte dell’Amministrazione comunale;
3) violazione dell’art. 3 della Legge 7.8.1990, n. 241 per carenza di motivazione nonché eccesso di potere per irrazionalità, in relazione alla precedente destinazione d’uso a Zona F prevista dal piano di lottizzazione predisposto dalla ricorrente.

Resiste al ricorso il Comune di Marmirolo, sollevando, in via pregiudiziale, eccezione di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse, contestando, nel merito, le censure della ricorrente e chiedendone il rigetto perché infondate.

All’udienza del 10 Gennaio 2003 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

È preliminarmente necessario prendere le mosse dall’eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione alla prospettata carenza di interesse in capo alla società ricorrente, in quanto, a giudizio del Comune di Marmirolo, gli atti impugnati, aventi natura pianificatoria, non concreterebbero alcuna lesione diretta ed immediata dei relativi interessi, poiché la variante interesserebbe terreni ormai di proprietà dell’Amministrazione comunale.

L’eccezione non può essere condivisa e va, pertanto, respinta.

La ricorrente, nella sua qualità di ex lottizzante e cedente, al Comune, in forza della convenzione urbanistica, le aree a standard oggi oggetto di variante, vanta un interesse qualificato e differenziato, non solo al rispetto degli impegni assunti da parte dell’Amministrazione con la citata convenzione, ma anche alle successive vicende urbanistiche che hanno ad oggetto le aree cedute, in quanto comunque frutto di un progetto urbanistico unitario approvato dalla stessa Amministrazione nell’ambito dell’azione amministrativa c.d. negoziata. Al riguardo ne costituisce riprova il fatto che proprio questa Sezione, su ricorso dell’odierna Soc. attrice, ha annullato per vizi di motivazione, con sentenza n. 951 del 23.10.1998, analoga variante al P.R.G. avente ad oggetto le medesime aree.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Dagli atti dell’Amministrazione comunale emerge che la variante in oggetto è stata adottata ed approvata con le procedure semplificate di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 23.6.1997, n. 23 e, in particolare, facendo riferimento all’ipotesi di cui all’art. 2 comma 2 lett. e), avente ad oggetto: “varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di zone omogenee già classificate ai sensi dell'art. 2 del D.M.. 2 aprile 1968 n. 1444 come zone B, C e D che comportino, con o senza incremento della superficie azzonata  ( * ), un aumento della relativa capacità edificatoria non superiore al 10% di quella consentita nell'ambito oggetto della variante dal vigente P.R.G., ove necessario tali varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard”.

Sul punto giova premettere che la variante approvata dall’Amministrazione comunale, se da una parte risulta motivata con l’esigenza di intervenire in funzione di un ampio comparto produttivo, si tratta, in definitiva, di aree soggette a disciplina urbanistica di completamento, poiché l’intervento urbanistico attuativo, approvato a cavallo fra gli anni ‘70 e ‘80, ha ormai esaurito i suoi effetti, trovando a tal fine applicazione l’art. 17 della Legge 17.8.1942 n. 1150, per gli aspetti edificatori, e il termine prescrizionale ordinario, dalla scadenza del termine per l’esecuzione del Piano particolareggiato, per l’adempimento degli obblighi convenzionali fra le parti.

Trattandosi di intervenire in variante su zone ormai soggette a previsione diretta di P.R.G., questa Sezione non può che confermare il proprio orientamento in merito alla portata applicativa del citato articolo 2, comma 2, lettera e) della legge regionale 23 del 1997, che esclude che la procedura di variante semplificata possa essere adottata per aree diverse da quelle originariamente classificate nelle Zone B, C e D (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 24.7.2001, n. 613).

Per quanto sopra deriva che il calcolo dell’aumento della capacità edificatoria, nei limiti del 10%, deve essere effettuato nell’ambito delle aree oggetto di variante, in questo caso le sole Zone F trasformate in Zone D, a nulla rilevando la presenza di un comparto di riferimento più ampio, ma non più sottoposto a disciplina unitaria attraverso la pianificazione urbanistica particolareggiata, che mantiene inalterata la propria destinazione urbanistica. Ne consegue che l’aumento edificatorio conseguente la variante in oggetto deve essere considerato pari al 100%  ( ** ), attesa l’inedificabilità della Zona F per finalità produttive private.

Devono, pertanto, essere dichiarate illegittime le deliberazioni del Consiglio Comunale di Marmirolo n. 2/99 e n. 18/99, impugnate con l’odierno ricorso, nella parte in cui sottopongono a variante con procedura semplificata, ex articolo 2, comma 2, lettera e) della legge regionale 23 del 1997, aree classificate in Zona F - destinate ad attrezzature di interesse pubblico, rendendole edificabili quali Zone D - destinate ad insediamenti produttivi.

Il vizio procedurale di cui sono affetti gli atti impugnati assorbe gli ulteriori motivi di gravame, poiché comunque riconducibili al difetto di motivazione in relazione alla particolare procedura adottata dall’amministrazione Comunale ed ai precedenti impegni derivanti dal piano di lottizzazione soggetti a prescrizione ordinaria nei termini sopra esposti, i quali potranno essere rivalutati con riferimento all’eventuale ulteriore variante adottata con le procedure ordinarie.

Le spese seguono la soccombenza e solo liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Marmirolo al pagamento, a favore della Soc. C. s.r.l, della somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, il 10 Gennaio 2003, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo - Presidente
Marco Bignami - Giudice
Gianluca Morri - Giudice relat. est.

( * ) non si è ancora capito cosa significhi "... con aumento della superficie azzonata ..." se poi si ritiene preclusa tale possibilità.
( ** ) in realtà da zero a qualsiasi quantità l'incremento non è del 100% ma ... infinito, in quanto il numero finale è diviso per zero.