EDILIZIA E URBANISTICA - 061
T.A.R. Lombardia, Brescia, 13 aprile 2002, n. 686
Anche dopo lo spirare dei 20 giorni dalla presentazione della D.I.A., non si estingue il potere dell'Amministrazione di procedere alla verifica della esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
L'accoglimento della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere deve essere filtrata da una verifica della conformità a legge della D.I.A. e se tale verifica si conclude con la negazione della conformità si può affermare l’illegittimità del silenzio del Comune e dichiarare l’obbligo del comune di provvedere.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
BRESCIA - PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente
ALESSANDRA FARINA Cons.
ELENA QUADRI Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella camera di consiglio del 28 Marzo 2002

Visto il ricorso 39/2001 proposto da: S.B. s.r.l. rappresentato e difeso da: F.G.F., F.F., con domicilio eletto in BRESCIA, ...

contro

Comune di Lumezzane non costituitosi in giudizio; e nei confronti di T.M. s.a.s. rappresentato e difeso da: T.M. con domicilio eletto in BRESCIA ...

per l’annullamento

- degli effetti della denunzia di inizio attività datata 29.2.2000 a firma della società controinteressata, o comunque per l’accertamento della illegittimità degli stessi e/o della inefficacia della denunzia di inizio attività stessa e dell’illegittimità del comportamento tenuto dal comune di Lumezzane in relazione alla predetta DIA;

- del verbale di accertamento in data 15.12.2000 prot. n. 54326;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di T.M. s.a.s.
Udito il relatore Ref. ELENA QUADRI e, uditi, altresì, i patrocinatori delle parti;

Rilevato che il ricorso è stato iscritto nel ruolo camerale del 28.3.2002 della Sezione ai sensi dell’art. 21-bis della legge. 6.12.1971, n. 1034, così come introdotto dall’art. 2 della legge 21.7.2000, n. 205, in quanto proposto avverso l’assunto silenzio serbato da parte del resistente comune;

Atteso che l’oggetto della presente controversia è costituito dall’asserito silenzio serbato dall’amministrazione nei confronti dei terzi, soggetti controinteressati all’effetto abilitativo dell’attività denunciata formatosi a seguito del mancato intervento repressivo ad opera del comune;

Ritenuto che le disposizioni che disciplinano l’istituto della denunzia di inizio attività in materia edilizia sono espressamente destinate alla semplificazione dell'azione amministrativa, trattandosi, in realtà, di norme che, per evidenti esigenze di speditezza, intervengono sulla struttura rigidamente consequenziale del procedimento amministrativo, risolvendosi in una sostanziale inversione di quest’ultima;

che, nei casi in cui l'esercizio dell'attività privata può essere intrapresa su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato alla amministrazione competente, l’effetto abilitante si costituisce esclusivamente quando si riscontri l’effettiva conformità alla normativa edilizia ed urbanistica delle opere intraprese;

che spetta, dunque, all’amministrazione competente la verifica d'ufficio dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, nonché di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti;

che le attività in questione concernono fattispecie che, nel vigente regime, risultano sottoposte ad accertamenti a carattere rigorosamente vincolato o, comunque, caratterizzati da una discrezionalità particolarmente limitata;

che l'esercizio di tale potere si configura, - avuto riguardo alla circostanza che esso interviene successivamente all'inizio dell'attività e con riferimento ad una attività già intrapresa - alla stregua e nei limiti del più generale potere di intervento successivo dell'Amministrazione;

che il riferimento all'attività di riscontro della sussistenza dei requisiti e dei presupposti è, d'altra parte, reso palese dal collegamento di essa con le iniziative successive previste, e cioè con la fase dell'intervento repressivo dell'Amministrazione per l'ipotesi di esito negativo del riscontro stesso;

che tale intervento repressivo è, d'altra parte, eventuale nel senso che è subordinato all'esito negativo degli accertamenti concernenti i requisiti;

che con riferimento alle ipotesi in cui all'inizio dell'attività può procedersi dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti, il termine dilatorio per l'esercizio dell'attività è previsto in relazione alla più intensa rilevanza dell'attività stessa in ordine al pubblico interesse, sicché è concesso all'amministrazione uno spazio temporale per il riscontro dei presupposti e dei requisiti di legge (tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti) e per l'interdizione preventiva dall'attività, se il riscontro è negativo. Ciò non significa che, decorso il termine, si estinguono il potere dell'Amministrazione di procedere, anche in via successiva, alla verifica della esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge;

che il decorso del termine produce, infatti, come conseguenza, la possibilità di dare inizio alla attività denunciata, sicché il regime previsto per queste ipotesi diviene del tutto identico a quello previsto in via generale per le attività che possono essere intraprese a seguito di semplice denuncia, relativamente alle quali l'attività di accertamento dell'amministrazione è, come si è visto, sempre possibile;

che il decorso del termine senza che l'Amministrazione abbia adottato alcuna pronuncia sulla richiesta dell'atto abilitativo comporta, infatti, una «franchigia» dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ma non una definitiva abdicazione dell'Amministrazione dall'esercizio dei propri poteri di riscontro. In caso contrario, si verrebbe ad attribuire alle attività private che possono essere iniziate soltanto dopo il decorso del termine prefissato (e per le quali è stata dunque prevista una maggiore cautela) un regime di liberalizzazione rafforzato rispetto a quello assicurato alle attività che possono essere intraprese su semplice denuncia;

che l’accoglimento della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere deve incontestabilmente essere filtrata da una verifica in questa sede della conformità a legge della dichiarazione del privato e solo se tale verifica si conclude con la negazione della conformità si potrà affermare l’illegittimità del silenzio della p.a. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 6.12.2001, n. 5272);

che, nel caso di specie, l’attività oggetto di denuncia ha comportato una modifica dello stato dei luoghi per la quale era necessaria la concessione edilizia, non sussistendo, quindi, le condizioni legittimanti l’esercizio dell’attività previa presentazione della semplice D.I.A.;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, l’amministrazione aveva, senza dubbio, l’obbligo di esercitare i poteri di controllo in precedenza descritti, adottando i provvedimenti ritenuti più opportuni;

che, in omaggio al principio della soccombenza, le spese di giudizio sono da porre a carico dell’amministrazione resistente e del controinteressato e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del comune di Lumezzane di provvedere come in motivazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il comune di Lumezzane ed il controinteressato, in via solidale, a corrispondere nei confronti della ricorrente le spese di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 2000, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.