EDILIZIA - 054
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 27 febbraio 2002, n. 366
Qualora il Comune, con variante al
P.R.G. , abbia reso edificabile un'area precedentemente destinata a standard,
della quale era prevista la cessione gratuita in seguito ad obbligo
convenzionale attuativo di un P.L. , deve essere rilasciata la concessione
edilizia conforme alle norme urbanistiche sopravvenute.
Con la diversa destinazione
urbanistica attribuita alla zona dalla variante al P.R.G. viene meno la funzione di standard del
terreno e la sua cessione
gratuita, pretesa dal Comune, manca di causa e, come tale, è nulla.
Indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la mancata cessione (nel
caso di specie l'inadempimento del lottizzante) tale cessione non è più giustificata.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1302/98 proposto da E.R. s.r.l. in persona del rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. M.B. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ...
contro
il COMUNE di CARPENEDOLO, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. R.M. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in ...
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento 10.9.98 n. 10843, recante diniego di concessione edilizia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 30.11.01, la
relazione della dr.ssa Rita Tricarico;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente è avente causa dei Signori G.M. ed E..
In data 23.7.81 veniva approvato il Piano di Lottizzazione
denominato D6, interessante, tra l’altro, un’area di proprietà dei Signori
G.
Con la convenzione di cui all’atto 7.3.82 per notaio A.F. del Distretto di Brescia rep. n. 65354, allegata al citato P.L.,
i lottizzanti si obbligavano a cedere gratuitamente, entro dodici mesi dalla
data del collaudo delle opere di urbanizzazione, aree per strade, per verde e
per parcheggi.
Con nota 26.3.94 il Comune comunicava ai lottizzanti l’avvenuta
approvazione del collaudo, invitandoli nel contempo a dare corso alle formalità
necessarie per procedere alla stipula dei rogiti di cessione delle aree
standard.
I Signori G. non vi provvedevano neppure a seguito di diffida scritta comunicata in data 25.9.95.
Successivamente il Comune adottava una variante al P.R.G., approvata poi il 25.3.98, e l’area in questione dei Signori G. da zona a verde pubblico veniva classificata come D1 - produttiva di completamento.
Perciò la Società E.R. s.r.l., acquirente dai richiamati signori, in data 11.6.98 chiedeva il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un magazzino al servizio di attività produttiva.
A detta istanza veniva opposto il provvedimento 10.9.98 n. 10843 contenente un diniego, fondato sulla circostanza che il titolo di proprietà fosse mancante di legittimità, essendo stata prevista la cessione gratuita al Comune del terreno cui la stessa faceva riferimento.
Il richiamato diniego veniva impugnato col ricorso in epigrafe, fondato sul seguente articolato motivo di censura:
violazione di legge per errata e mancata applicazione di legge (art. 4 legge 4.12.93, n. 493; art. 28 legge 17.8.42, n. 1150) - eccesso di potere per sviamento e violazione delle N.T.A. del P.R.G. di Carpenedolo - sopravvenuta inesistenza dell’oggetto dell’obbligazione o comunque nullità sopravvenuta della clausola contrattuale.
Il Comune intimato si costituiva in giudizio.
Con ordinanza 29.1.99 n. 52/99 veniva respinta la domanda di
sospensione dell’esecuzione.
Infine all’udienza del 30.11.2001 il ricorso de quo veniva
trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il su richiamato unico vizio dedotto si riferisce alle ragioni su cui poggia il diniego gravato.
La richiesta concessione edilizia non è stata rilasciata in
quanto sarebbe stato privo di legittimità il titolo di proprietà del terreno a
cui la stessa si riferisce per dover essere il terreno medesimo oggetto di
cessione gratuita al Comune in ossequio alla Convenzione Urbanistica del PL
stipulata in data 7.5.82.
In proposito si rileva che, ai fini del rilascio di una
concessione edilizia, si rende necessario in primo luogo un titolo in capo all’istante
ed inoltre che si sia verificata la circostanza che l’immobile cui la stessa
inerisce rispetti le vigenti norme di piano.
Queste valutazioni e questi accertamenti vanno fatti con riferimento al momento in cui viene presentata la domanda di concessione edilizia.
Rilevano, perciò, le previsioni di piano - zonizzazione e N.T.A. - in quel momento vigenti o anche solo adottate, in ragione delle misure di salvaguardia.
Altra considerazione preliminare da fare è che, nella
valutazione dell’interesse generale al più adeguato assetto territoriale, ben
può l’Amministrazione comunale modificare la qualificazione delle aree che
costituiscono il territorio comunale e disciplinarle diversamente rispetto al
passato, mediante l’adozione di un nuovo piano regolatore generale o di una
variante a quello vigente.
Nel fare ciò può accadere che una zona prima qualificata
come edificabile diventi poi ad esempio agricola o destinata a verde, con ciò
determinando una riduzione del valore venale della zona stessa, con l’unico
limite di motivare puntualmente qualora si tratti di variante particolare o di
modifica che incida su aspettative qualificate dei soggetti proprietari di dette
aree.
Può accadere, invece, che in questa valutazione
discrezionale l’Amministrazione ritenga di destinare ad edificabile aree in
precedenza zonizzate come aree destinate a standard.
Si tratta proprio del caso di specie: l’area qui in
questione, dapprima, in quanto rientrante nel Piano di Lottizzazione D6, era
destinata a standard mentre, successivamente, a seguito di variante a P.R.G.
regolarmente approvata, è stata classificata come D1 - produttiva di
completamento.
E proprio in seguito a tale intervenuta variante e
conseguente diversa nuova zonizzazione dell’area la ricorrente ha presentato l’istanza
di concessione edilizia il cui diniego è qui gravato.
Pertanto la ricorrente, proprietaria dell’area su cui sarebbero dovute insistere le opere, legittimamente ha richiesto la concessione edilizia de qua.
Ma il Comune intimato, a sostegno della propria tesi, nella
motivazione del provvedimento impugnato e ancora più diffusamente nella memoria
di costituzione nel presente giudizio, rileva che la cessione di area a standard
prevista nella citata convenzione non si è di fatto realizzata per colpa
imputabile ai dante causa della ricorrente, che anche se più volte in tal senso
sollecitati, non vi hanno provveduto, come invece erano tenuti.
Ed anzi nell’atto oggetto del ricorso in epigrafe, l’Amministrazione
de qua, oltre a non rilasciare la concessione edilizia, diffida pure la
ricorrente alla cessione alla stessa delle aree di cui trattasi, con l’avvertenza
che, in mancanza, provvederà “nei termini di legge”.
In realtà il diniego alla richiesta concessione e la contestuale richiamata pretesa del Comune intimato sono prive di fondamento.
Come si legge nell’art. 28 della
legge n. 1150/42, la cessione
di aree a standard si giustifica all’interno e in ragione della lottizzazione
di aree.
Ma nel caso di specie, con la diversa destinazione
urbanistica - D1 produttiva di completamento - attribuita alla zona per effetto
di variante al P.R.G., si è determinata una riespansione delle potenzialità
edificatorie dell’area considerata.
Venuta meno la funzione di standard del terreno, la cessione gratuita dello stesso, pretesa dall’Amministrazione comunale, è manchevole di causa e, come tale, nulla.
A nulla vale l’obiezione di quest’ultima che la situazione di mancata effettiva cessione alla stessa è stata causata dalla circostanza che “il lottizzante…si è reso reiteratamente e pervicacemente inadempiente…all’obbligo di cessione” e, medio tempore, “l’area ha subito la modifica urbanistica”.
Infatti, indipendentemente dalle ragioni che in punto di fatto hanno determinato la mancata cessione, rimane il dato incontestabile che tale cessione allo stato non si giustifica più.
Il Comune, di fronte alla reiterata inadempienza dei lottizzanti, ben avrebbe potuto attivare poteri coercitivi in forma specifica, in modo da conseguire la cessione di aree dedotta nella Convenzione di Lottizzazione, ma solo fino a quando alle aree medesime il Comune stesso, secondo una scelta discrezionale di politica di assetto del territorio, non ha impresso una nuova e diversa destinazione urbanistica.
Peraltro, illegittimamente denegando il rilascio della concessione edilizia insistente sui terreni in questione, ne sarebbe frustrata la stessa qualificazione territoriale che il Comune ha voluto e deciso.
Ne deriva che il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di giudizio, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, restano a carico del soccombente Comune e possono essere liquidate in complessivi Euro 2.330 (duemilatrecentotrenta) oltre ad oneri di legge.
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a pagare alla
ricorrente la somma complessiva di Euro 2.330 (duemilatrecentotrenta).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 30 novembre 2001, dal T.A.R. per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Francesco MARIUZZO - Presidente;
Alessandra FARINA - Giudice;
Rita TRICARICO - relatore estensore.