EDILIZIA - 053
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia,
27 febbraio 2002, n. 372
L'onere di motivare la
reiterazione del vincolo decaduto per decorso del termine quinquennale richiede
la
comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti in relazione all’area gravata dal vincolo reiterato.
La motivazione è ancorata a
parametri oggettivi: persistenza dell’interesse pubblico, sua attualità, ragioni del
ritardo, ragionevole dimostrazione che la rinnovazione del vincolo sulla
stessa area è necessaria per realizzare l’opera o l’intervento pubblico.
La reiterazione adottata con variante generale non fa venire meno l'obbligo di
motivazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia
Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 692/99 promosso da C.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti G.C. e R.B. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in ...
contro
Il Comune di Ponteranica , in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. N.Z. ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR in Brescia via Malta n.12;
PER L'ANNULLAMENTO
delle deliberazioni del Consiglio comunale di Ponteranica del 24.11.98, 17.03.99 aventi rispettivamente ad oggetto adozione di variante n. 2 al P.R.G. ed esame delle osservazioni e approvazione definitiva; e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente e
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 18.12.2001 la
relazione del dr. O.M. Caputo;
Uditi gli avv.ti R.B. per il ricorrente e C.B., in sostituzione dell’avv. N.Z., per il Comune di Ponteranica;
. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
C.A., proprietario di un appezzamento di terreno
nel Comune di Ponteranica con destinazione a servizi pubblici - verde attrezzato
- parcheggio - passaggio pedonale, ha impugnato le deliberazioni del Consiglio
comunale di adozione ed esame delle osservazioni relative alla variante n. 2 al
P.R.G.
La variante incide sull’area di proprietà del ricorrente
poiché reitera il vincolo preordinato all’esproprio, già adottato nel 1991,
su di una superficie di 1640 mq che viene nuovamente destinata a strada e
percorso pedonale.
Le deliberazioni impugnate, secondo le argomentazioni contenute nell’atto introduttivo, non darebbero alcun conto dei motivi di interesse pubblico, comparati con quello privato insito nel diritto di proprietà del ricorrente, che rendono necessaria la reiterazione del vincolo decaduto per il decorso del termine quinquennale previsto all’art. 2 legge n. 1187/68.
Strettamente conseguenti sono le censure che sorreggono l’impugnazione:
Eccesso di potere per difetto di motivazione;
Eccesso di potere per insufficienza, genericità e approssimazione della motivazione.
La reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, decaduti per il decorso del termine quinquennale, sarebbe consentita alla condizione che l’amministrazione spieghi in modo circostanziato e puntuale con specifico riferimento all’area incisa dal vincolo le esigenze pubbliche che legittimano la sua permanenza.
Nel caso che ne occupa, tale condizione secondo il ricorrente, non sarebbe stata rispettata.
L’amministrazione si è costituita instando, in limine, per l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso e, nel merito, per la sua infondatezza.
Accolta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati (ord. n. 214/01), la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato le deliberazioni del Consiglio comunale di Ponteranica relative al procedimento di adozione della variante urbanistica al vigente Piano regolatore nella parte in cui reitera il vincolo di destinazione a “servizi pubblici”, originariamente imposto nel 1991 e pertanto decaduto per effetto del decorso del termine quinquennale, sull’area di proprietà del ricorrente.
La trama argomentativa dell’impugnazione muove dall’assunto che la condizione di legittimità della reiterazione del vincolo urbanistico, a contenuto espropriativo già decaduto, uniformemente individuata dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa nella congrua e specifica motivazione sull’attualità delle previsione comparata con gli interessi privati coinvolti, non si sarebbe sostanziata.
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevate dall’amministrazione resistente.
Esse si basano sul fatto che la variante impugnata sarebbe
sostanzialmente confermativa del progetto preliminare (approvato il 24.05.96)
avente ad oggetto il passaggio ciclo-pedonale il cui tracciato grava sull’area
di proprietà del ricorrente.
Sicché, secondo il Comune, quest’ultimo avrebbe dovuto
impugnare il progetto costituente atto lesivo dell’interesse fatto valere in
giudizio.
In contrario va affermato che solo con la reiterazione del
vincolo decaduto, operata con la variante impugnata, si è concretamente
realizzata la lesione dell’interesse privato scaturente dalla conservazione
della originaria destinazione a servizio pubblico dell’area di proprietà.
Del resto il progetto preliminare ha la (principale) funzione
di rappresentare agli organi pubblici decidenti le caratteristiche salienti dell’opera
pubblica, la cui effettiva realizzabilità è comunque subordinata, ai sensi
dell’art. 14, comma 6, legge 11 febbraio 1994. n. 109 come mod. dalla
legge 18
novembre 1998, n. 415, alla previa conformità del progetto agli strumenti
urbanistici vigenti.
Nel merito il ricorso è fondato.
La questione oggetto di cognizione è circoscritta all’individuazione
del contenuto sufficiente per cui possa dirsi assolto l’onere di motivare la
reiterazione del vincolo decaduto per decorso del termine quinquennale.
Anche il Comune concorda sul fatto che la motivazione della
reiterazione sia onere necessario: la controversia si incentra nello stabilire
in che cosa esso consista; quale sia il livello (minimo) da attingere ; quali
requisiti debba contenere.
L’amministrazione infatti ribadisce che la motivazione
per
relationem, mediante il rinvio alla relazione illustrativa che correda la
variante, laddove afferma che la “variante consiste nel confermare a spazio
pubblico e propriamente percorso pedonale della larghezza massima di mt. 3,00 e
a parcheggio l’area 5.1 (proprietà C.A.)" sarebbe all’uopo
sufficiente.
L’indagine diacronica della giurisprudenza evidenzia un
indirizzo costante, senza soluzione di continuità, verso l’incremento sia in
senso quantitativo che qualitativo dell’onere motivazionale.
Sebbene, in un primo torno di tempo, si sia ritenuto sufficiente che l’amministrazione affermi la persistente pubblica utilità delle opere e degli interventi (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 1996, n. 305); successivamente si è invece affermato, alla stregua della sentenza resa dalla Corte Costituzionale n. 179 del 1999, che si deve procedere alla comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti in stretta e specifica relazione all’area gravata dal vincolo reiterato ( Cons. St., sez.IV, 14 maggio 1999, n. 847; Id., sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2020).
Si è altresì ancorata la motivazione ad una serie di parametri oggettivi: oltre alla persistenza dell’interesse pubblico ed alla sua attualità, si devono aggiungere l’indicazione delle ragioni del ritardo; la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a compimento; ed infine la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare l’opera o l’intervento pubblico
Va da sé che la reiterazione adottata con variante generale, ottenuta per mezzo di un atto generale, non fa venire meno tali incombenti motivazionali, poiché ”ciò che conta è il tipo di determinazione adottata e non l’ambito territoriale oggetto della disciplina in cui si inserisce la determinazione reiterativa” (cfr. Cons. St., sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2706).
La motivazione per relationem, mediante il rinvio recettizio alla relazione illustrativa della variante, non soddisfa tali oneri.
La giustificazione tecnica della variante in relazione alla situazione generale dell’assetto urbano di cui alla relazione illustrativa, oltre a non essere astrattamente strumento idoneo alla ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla reiterazione del vincolo, non dà conto delle le ragioni che inducono a scegliere la stessa area già vincolata; né precisa l’attualità dell’interesse pubblico sulla base di rinnovate indagini tecniche che giustificano la reiterazione.
Le deliberazioni impugnate laddove reiterano il vincolo urbanistico sull’area di proprietà del ricorrente vanno pertanto annullate in parte qua.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di
lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi 2.500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 18 dicembre 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
MARIUZZO Francesco, Presidente
CAPUTO Oreste Mario, Giudice, estensore
QUADRI Elena, Giudice